03 - Principi ambientali degli edifici



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Esigenze degli utenti Un problema da porsi nel progetto di un edificio, forse anche prima dell individuazione dei principi costruttivi che lo caratterizzano, è che l ambiente interno sia usato dagli utenti in modo efficace e confortevole. In base alla Direttiva CE 89/106 le esigenze primarie degli utilizzatori di un organismo edilizio sono quelle di sicurezza, fruibilità e igiene (o salute). La sicurezza riguarda innanzitutto l assicurazione che l edificio abbia resistenza meccanica e stabilità. Comprende inoltre la sicurezza in caso d incendio e nell uso (o impiego). La fruibilità degli spazi dipende dalla presenza di spazi minimi per le funzioni richieste e dal livello di accessibilità agli spazi stessi. La salute è legata all assenza di sostanze nocive emesse dai materiali e alla qualità dell aria negli ambienti (compreso il grado di ventilazione). E inoltre legata strettamente alla regolazione della temperatura e dell umidità interne. Fattore di salute e sono la protezione del rumore ed il grado di illuminazione dell edificio. La parola igiene, di origine più antica (la parola salute oggi la comprende) riguarda più specificamente la qualità dell aria e dell acqua. Ancora oggi la si usa per definire gli impianti di smaltimento delle acque di scarico (impianto igienicosanitario). 1

Igiene e salute Sono i regolamenti edilizi ed i regolamenti d igiene che trattano i problemi di igiene e salute negli ambienti degli edifici. C è un Decreto Ministeriale del 05-07-75 in Italia che pone alcune regole generali ma molto vincolanti per gli alloggi, riguardo a: altezze dei locali superfici temperatura interna dei locali illuminazione naturale ventilazione materiali In particolare: Altezze (DM 05-07-75) L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55. 2

Igiene e salute negli alloggi Superfici (DM 05-07-75) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile. Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone. Temperatura interna (DM 05-07-75) Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18ºC ed i 20ºC e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente. 3

Igiene e salute negli alloggi Illuminazione naturale (DM 05-07-75) Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi. 4

Igiene e salute negli alloggi Ventilazione (DM 05-07-75) Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. È comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. 5

Igiene e salute negli alloggi Materiali (DM 05-07-75) I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici. 6

NTR Emilia-Romagna Al fine di migliorare la qualità ambientale e tecnologica degli organismi abitativi e di garantire la sicurezza degli utenti, contenendo i costi di costruzione e di gestione, l Emilia Romagna stabilisce con la legge 48 del 9-11-1984 una prima normativa tecnica (detta Normativa Tecnica Regionale - NTR) concernente i requisiti ambientali tipologici e fisici per l'edilizia residenziale pubblica, riferiti agli organismi abitativi e alle loro parti. La legge, anche se riferita ed applicata solo all edilizia residenziale pubblica (nuova o da ristrutturare), per esempio alle case popolari, è stata ed è ancora a livello nazionale un punto di riferimento importante nella definizione dei requisiti ambientali delle costruzioni. In base alla legge in fase progettuale devono essere verificati dal professionista alcuni requisiti ambientali (cioè riferiti allo spazio ambientale) fondamentali, definiti da parametri espressamente riportati. 7

Organismo abitativo (dalla NTR Em. Rom.) -L.48-84) Si intende per organismo abitativo l'insieme degli spazi, progettati unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e autonomia funzionale e prevalentemente destinati ad uso abitativo, dotati di infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza. Gli organismi abitativi si considerano suddivisi in alloggi, pertinenze degli alloggi, spazi di servizio, spazi di circolazione. 1.1. Requisiti relativi all'accessibilità In ogni organismo abitativo deve essere garantita l accessibilità anche da parte di portatori di handicap fisici. ( ) 1.2. Requisiti relativi alla sicurezza 1.2.1. In tutti gli spazi praticabili devono essere previsti dispositivi adeguati di protezione da cadute accidentali. Tali dispositivi dovranno consentire la prospezione esterna ai bambini in condizioni di sicurezza, limitandone i rischi di scalabilità. La prima parte del requisito si ritiene rispettata se: l altezza dei davanzali delle finestre, dei parapetti degli spazi aperti nonché di tutti gli spazi praticabili privati e comuni non è inferiore a m 1,10; ( ) 8

Alloggio (dalla NTR Em. Rom.) -L.48-84) 2.1. Requisiti relativi alla distribuzione e al dimensionamento 2.1.1. In tutti gli alloggi dovranno essere previsti spazi che per quanto riguarda il loro numero ed il loro tipo siano rispondenti alle esigenze dei nuclei familiari ai quali sono potenzialmente destinati e di quelli residenti. Il requisito si intende rispettato se negli alloggi piccoli, medi e grandi sono previste le dotazioni minime di cui all'allegato B, scheda 1 (sotto riportata) Identificazione del tipo di spazio (1) Tipo di alloggio e gamma delle superfici di riferimento Spazio Coll. C Spazi di servizio Spazi individuali Letti Potenz. Cucina K Rip. Bagno Rid. R/Br Bagno B MatrimSing.. Ss SM Doppio Sd (2) Auton. Sa < 5,40 m² > 5,40 m² Piccoli < 50 2 50/65 3-4 Medi 65/75 4 75/90 5-6 Grandi > 90 6 (1) Quando nelle righe sono presenti i tondi vuoti ognuno di questi è da prevedersi in alternativa agli altri tondi vuoti. (2) In alternattiva ad uno spazio individuale dopio possono essere previsti due spazi individuati singoli. 9

Alloggio (dalla NTR Em. Rom.) -L.48-84) 2.2. Requisiti relativi all'arredabilità 2.2.1. In tutti gli alloggi deve essere garantito un sufficiente grado di arredabilità tenuto conto dei vincoli edilizi ed impiantistici. Il requisito si intende rispettato se nel progetto degli spazi dell alloggio sono previste almeno due soluzioni di arredo e se ogni soluzione è tale da non creare ostacoli all illuminazione naturale e se sono evitate le interferenze tra arredo e vincoli degli impianti. A tale scopo nel progetto saranno indicate le posizioni dei vincoli edilizi, le quali non dovranno variare in sede di realizzazione. 2.3. Requisiti relativi all'accessibilità 2.3.1. I vani d'accesso ed i disimpegni degli alloggi devono essere dimensionati in modo da consentire un agevole uso degli stessi da parte degli utenti. Il requisito si intende rispettato se: - la larghezza netta dei vani di accesso agli alloggi non è minore di m 0,90; - la larghezza netta dei vani di accesso degli spazi dell'alloggio non destinati a locali di servizio non è minore di m 0,80; (...) 10

Alloggio Esempi di MINIMI FUNZIONALI RELATIVI ALL'USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI (dalla NTR) 11

Alloggio Esempi di MINIMI FUNZIONALI RELATIVI ALL'USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI (dalla NTR) 12

Alloggio Esempi di MINIMI FUNZIONALI RELATIVI ALL'USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI (dalla NTR) 13

Alloggio Esempi di MINIMI FUNZIONALI RELATIVI ALL'USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI (dalla NTR) 14

Alloggio Esempi di regole di misurazione - scale (dalla NTR) La dimensione delle pedate e delle alzate delle scale interne deve essere tale da verificare la seguente uguaglianza con una alzata massima di cm 20: 2a + p = 62 64. Altezza parapetto 1m, calcolato come da figura. 15

Igiene e salute negli alloggi Sugli stessi temi del DM 05-07-75 e dopo la NTR regionale la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato un Regolamento Edilizio Tipo, che dovrebbe fungere da riferimento per l elaborazione dei Regolamenti Edilizi comunali. In particolare il Reg. Ed. Tipo cura gli aspetti ambientali attraverso una famiglia di REQUISITI che l edificio deve avere, ricalcando anche la Direttiva CE 89/106. In base al Reg. Ed. Tipo: L opera deve essere concepita e costruita in modo da favorire il benessere degli occupanti, da non compromettere l igiene e la salute dei fruitori e degli interessati ed in particolare in modo da non provocare sviluppo di gas tossici, presenza nell aria di particelle o di gas pericolosi, emissione di radiazioni pericolose, inquinamento o tossicità dell acqua o del suolo, difetti nell eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi, formazione di umidità su parti o pareti dell opera. 16

Igiene e salute negli alloggi Fanno parte della famiglia (famiglia 3 - ce ne sono altre, che si vedranno in seguito) i seguenti requisiti: RC 3.1 : RC 3.2 : RC 3.3 : RC 3.4 : RC 3.5 : RC 3.6 : RC 3.7 : RC 3.8 : RC 3.9 : RC 3.10: RC 3.11: controllo delle emissioni dannose SMALTIMENTO degli aeriformi APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE TENUTA ALL ACQUA ILLUMINAMENTO NATURALE OSCURABILITÀ TEMPERATURA DELL ARIA INTERNA TEMPERATURA SUPERFICIALE VENTILAZIONE PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI ANIMALI NOCIVI ove RC sta per requisito cogente, cioè obbligatorio, quindi fondamentale, inderogabile. 17

Igiene e salute negli alloggi 3.6 Illuminamento naturale (Reg. Ed. Tipo) Il controllo dell illuminamento naturale è uno dei requisiti che concorrono al mantenimento dell equilibrio omeostatico dell uomo ed in particolare al soddisfacimento dell esigenza di benessere visivo. L omeostasi è la capacità di autoregolazione degli esseri viventi rivolta a mantenere la stabilità delle normali condizioni dell organismo in relazione dinamica col contesto. In particolare, in base al Reg. Ed. Tipo, per la funzione abitativa (R. C. 3.6.1), negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia globale, per gli spazi di fruizione per attività principale il livello del fattore di luce diurna medio deve essere: FLDm 2% t A εψ FLDm =------------ S ( 1 r m ) t = Coefficiente di trasparenza del vetro A = Area della superficie trasparente della finestra [ m 2 ] ε = Fattore finestra inteso come rapporto tra illuminamento della finestra e radianza del cielo; ψ = Coefficiente che tiene conto dell arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno della facciata r m = coefficiente medio di riflessione luminosa delle superfici interne, comprese le finest S = Area delle superfici interne che delimitano lo spazio [ m 2 ] i coefficienti sopra menzionati si ottengono da tabelle 18

Igiene e salute negli alloggi Il requisito ill. naturale è convenzionalmente soddisfatto con il rapporto 1/8 (più facile) già menzionato col Dm del 75. In realtà il Reg. Ed. Tipo ammette che si può usare il rapporto 1/8 se sono rispettate le seguenti condizioni: nel rapporto di illuminazione Ri > 1/8 è esclusa quella posta ad un altezza compresa tra il pavimento e 60 cm, ed al netto di velette, elementi architettonici verticali del medesimo organismo edilizio che riducano l'effettiva superficie illuminante (es. pilastri, colonne, velette esterne, ecc.); superfici vetrate con coefficienti di trasparenza t > 0,7; profondità dello spazio (ambiente), misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, minore od uguale a 2,5 volte l'altezza dal pavimento del punto più alto della superficie trasparente dell infisso; per finestre che si affacciano sotto porticati, il rapporto di illuminazione R i va calcolato con riferimento alla superficie del pavimento dello spazio interessato, aumentata della quota di superficie del porticato prospiciente l'ambiente stesso; per finestre con superficie trasparente ostruita da balconi o aggetti di profondità superiore a 1m, la dimensione della superficie illuminante dovrà essere aumentata di 0,05 m 2 ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre 1 m. Queste regole variano comunque da comune a comune e si trovano nei regolamenti edilizi. 19

Igiene e salute negli alloggi 3.8 Temperatura dell aria interna (Reg. Ed. Tipo) Il controllo della temperatura dell aria interna concorre al mantenimento dell equilibrio omeostatico dell uomo ed in particolare al soddisfacimento dell esigenza di benessere termoigrometrico. Negli spazi chiusi dell organismo edilizio deve essere, pertanto, assicurata, nella stagione fredda, una temperatura dell aria interna idonea allo svolgimento delle attività previste (benessere termico). La temperatura dell aria deve essere contenuta entro opportuni valori, oltre a non presentare eccessive disuniformità all interno dello spazio. Nella stagione fredda, se gli spazi chiusi sono riscaldati con un impianto termico, la temperatura dell aria deve essere opportunamente limitata al fine di contenere i consumi energetici. 20

Igiene e salute negli alloggi 3.8 Temperatura dell aria interna (Reg. Ed. Tipo) Il requisito si ritiene soddisfatto se è garantita la temperatura dell aria interna t i per i seguenti spazi dell organismo edilizio: spazi chiusi per attività principale e secondaria: 18 C < t i < 22 (inoltre la temperatura t i non deve presentare, nei punti lungo la verticale dell ambiente, ad un altezza compresa entro 1.8 m dal pavimento ed a una distanza dalle pareti superiore a 60 cm, una disuniformità superiore a 2 C. spazi di pertinenza destinati al deposito (cantine e simili): t i > 4 c spazi chiusi di circolazione e di collegamento ad uso comune: t i > 7 C Nel caso l organismo edilizio sia classificato E8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili), la temperatura dall aria non deve superare 18 C + 2 C di tolleranza durante la stagione fredda dovendo soddisfare anche le esigenze connesse al risparmio energetico. 21

Igiene e salute negli alloggi 3.9 Temperatura superficiale Le temperature delle superfici interne degli spazi chiusi vanno contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irraggiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell'aria. Inoltre le temperature superficiali di qualunque parte accessibile con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, devono essere opportunamente contenute, al fine di garantire l incolumità degli utenti. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione globale, per le superfici interne opache la temperatura ϑ i [ C] deve essere contenuta, nel periodo di funzionamento dell impianto, entro i limiti seguenti: ϑ i superiore alla temperatura di rugiada e in ogni modo non inferiore a 14 C, per le partizioni e chiusure, (compresi i ponti termici), degli spazi per attività principale (il valore della temperatura di rugiada è in funzione della temperatura dell aria interna e dell umidità relativa). Per le pareti interne ed esterne è consigliato che la temperatura delle pareti sia compresa in un intervallo di 3 C rispetto alla temperatura dell aria; è opportuno provvedere alla coibentazione delle superfici nelle quali possono formarsi ponti temici, quali colonne, montanti, velette, punti dangolo ecc. 22

Igiene e salute negli alloggi 3.9 Temperatura superficiale ϑ i 27 C (+ 2 C di tolleranza) per pavimenti a pannelli radianti in spazi per attività principale, secondaria e per spazi di circolazione e collegamento interni all unità immobiliare. Per i pavimenti nei bagni è ammessa una tolleranza di + 5 C. Corpi scaldanti - per tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, è ammessa una temperatura superficiale inferiore od uguale a 70 C (è consigliata non superiore a 65 C); sono ammesse temperature superiori per le superfici non accessibili o protette. superfici vetrate e infissi - I valori della temperatura superficiale devono essere tali da evitare fenomeni di condensa non momentanea, relativamente agli spazi per attività principale, secondaria e spazi di circolazione e collegamento interni all unità immobiliare. 23

Igiene e salute negli alloggi 3.9 Ventilazione Il controllo della ventilazione degli spazi chiusi è un altro dei requisiti che concorrono al mantenimento dell equilibrio omeostatico dell uomo ed in particolare al soddisfacimento dell esigenza del benessere termoigrometrico e del benessere respiratorio-olfattivo. La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata a: controllare il grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli di benessere igrotermico invernale, contenere gli effetti della condensa del vapore ed evitare la formazione di colonie microbiche; contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo; assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo; assicurare un adeguato ricambio d aria, per evitare la presenza di impurità dell aria e di gas nocivi; assicurare l afflusso dell aria richiesta dalla combustione nei locali in cui sono installati apparecchi a combustione. 24

Igiene e salute negli alloggi 3.9 Ventilazione Il livello di prestazione è espresso in numero di ricambi d aria orario "n"[m 3 /hm 3 ]. Il numero di ricambi d'aria orario "n" rappresenta il rapporto tra il volume dello spazio e il volume d aria rinnovato in un ora all interno del medesimo spazio. I ricambi d aria si distinguono in: continui, se ottenuti attraverso la permeabilità degli infissi e attraverso le prese d aria esterne; discontinui, se avvengono con il controllo da parte dell utente, ad esempio, tramite l apertura delle finestre, oppure tramite la ventilazione meccanica comandata dall utente. Qualora la permeabilità degli infissi e le prese d'aria esterna non riescano a garantire il raggiungimento dei ricambi d aria continui prescritti, occorre ricorrere anche alla ventilazione continua meccanica. Oltre a metodi di calcolo per ricami d aria continui si ha un metodo, proposto dal Reg. Ed. Tipo, per il calcolo dei ricambi discontinui, valido per infissi schematizzabili come rettangolari: S L h n = ------------ 10 3 2,5 V S L = base della superficie libera x altezza della superficie libera h [m 2 ] V = volume dell ambiente considerato [m 3 ] 25

Igiene e salute negli alloggi 3.9 Ventilazione Per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione Spazi per attività principale: superficie apribile > 1/8 della superficie di pavimento (ricambio discontinuo) n > 0,5 m 3 /hm 3 in particolare per le cucine, comprese quelle in nicchia, o zona cottura: - superficie apribile > 1/8 della superficie di pavimento (compresa la superficie della zona cottura). - n > 0,5 m 3 /hm 3 e, in aggiunta, n > 3 m 3 /hm 3 (ricambio discontinuo) da ubicare in corrispondenza dei punti di cottura, con collegamento esterno tramite canna di esalazione. Bagni, servizi igienici: n > 0,5 m 3 /hm 3 se dotati di apertura all esterno n > 5 m 3 /hm 3 se non dotati di apertura all esterno, assicurata da di impianto di estrazione forzata (ricambi discontinui). Spazi di circolazione e collegamento ad uso comune: n > 0,5 m 3 /hm 3 nelle scale i ricambi discontinui devono essere garantiti dalla presenza di finestre apribili ovvero devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza e di igiene 26

Igiene e salute negli alloggi 3.9 Ventilazione Nei locali in cui sono installati apparecchi a gas di tipo A o B o apparecchi di cottura deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta dalla combustione (punto 3.1 della UNI 7129). Tipo A sono gli apparecchi previsti per non essere collegati a un condotto o a un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione verso l esterno del locale. Tipo B sono gli apparecchi previsti per essere collegati a un condotto o a un dispositivo di evacuazione dei prodotti della combustione verso l esterno del locale; l aria comburente è prelevata direttamente nell ambiente dove gli apparecchi sono installati. Nella UNI 7129 (norme per la sicurezza per gli apparecchi a gas per uso domestico aventi portata termica non superiore a 35 kw) si dice che l afflusso dell aria di combustione deve preferibilmente avvenire per via diretta tramite aperture permanenti praticate sulle pareti esterne dei locali da ventilare o condotti di ventilazione singoli oppure ramificati. In base al punto 3.2 della Uni le aperture su pareti esterne del locale da ventilare devono: - avere sezione libera netta di almeno 6 cm 2 per ogni kw con un minimo di 100 cm 2 ; - essere situate ad una quota prossima a quella del pavimento e, ove questo non sia possibile, la sezione dovrà essere aumentata di almeno il 50%. Per gli apparecchi a gas privi del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione devono essere maggiorate del 100% con un minimo di 200 cm 2. 27