Sappiamo che qualunque fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto genera responsabilità civile ed obbliga l autore a risarcire il danno patito dalla vittima (art. 2043 cod. civ.). Naturalmente uno stesso fatto può costituire un illecito civile e contemporaneamente un illecito penale, laddove il sistema, in quest ultimo caso, reprima con sanzioni la condotta in questione per tutelare l ordine pubblico e per garantire il bene della conservazione sociale. Anche nell ambito scolastico possono verificarsi fattispecie tali da obbligare alcuni soggetti a risarcire il danno arrecato ad altri e tali da far scattare, in alcuni casi, anche il meccanismo della repressione penale: i passati episodi di bullismo, verificatisi in alcune scuole italiane, di cui hanno dato ampiamente conto i media, ne sono la classica dimostrazione. Possiamo ipotizzare come fatti generativi di responsabilità all interno della scuola, senza pretesa di completezza, gli atti di violenza privata e di percosse, gli insulti, gli atti di razzismo, i piccoli furti ed i danneggiamenti, le critiche continue e reiterate, le derisioni, le esclusioni immotivate dal gruppo e così via; ancora pensiamo agli atti violenti, colposi e dolosi, che provocano sofferenza fisica e lesioni agli altri alunni e infine agli atti di vandalismo e ai danneggiamenti delle strutture e dei beni scolastici. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, promulgato con il D.P.R. 24.06.1998, è stato sino al 2007 la carta fondamentale dello studente italiano di scuola secondaria: esso prevedeva nei suoi 6 articoli il diritto alla valorizzazione della personalità dello studente, il diritto degli studenti alla partecipazione responsabile alla vita della scuola, la disciplina del diritto di riunione e di associazione, il dovere di un comportamento corretto e del rispetto di altre componenti della scuola, la trasparenza del sistema delle sanzioni, la inidoneità del comportamento dell alunno ad influire sulla valutazione del profitto, il diritto di presentare ricorso contro i provvedimenti disciplinari e l istituzione di un organo di garanzia che può dare parere vincolante sui provvedimenti disciplinari e sull'applicazione dello statuto. I drammatici fatti di cronaca che hanno interessato successivamente la scuola hanno indotto il governo ad integrare e a migliorare il predetto statuto con il D.P.R. 21 novembre 2007 n 235 il quale, ha perseguito l obiettivo di creare una vera e propria alleanza tra famiglie, studenti ed operatori scolastici affinché gli stessi, ognuno nei propri ruoli e secondo i rispettivi compiti 1 / 9
assegnati dalla società, possano assumere impegni e responsabilità finalizzati alla crescita umana e civile degli studenti medesimi. L intervento governativo ha così inasprito le sanzioni, ha modificato il sistema di impugnazione delle stesse, ha reintrodotto la possibilità di ricorrere alla bocciatura per motivi disciplinari e, soprattutto, ha introdotto come novità assoluta il c.d. Patto educativo di corresponsabilità : tale patto, da sottoscrivere al momento dell iscrizione alla singola istituzione scolastica, impegna le famiglie a condividere con la scuola i nuclei dell azione educativa, impegna gli studenti ad osservare i doveri sanciti dalla Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, così come modificato dal citato D.P.R. 235/2007, e impegna il personale docente a realizzare con successo le finalità educative e formative che l ordinamento attribuisce alla scuola. Deve comunque essere chiaro che il Patto educativo di corresponsabilità non potrà mai atteggiarsi come strumento volto ad esonerare di responsabilità il personale scolastico in caso di omessa vigilanza, così come previsto dalle inderogabili norme del nostro sistema giuridico; per tale motivo ogni eventuale clausola in tal senso si avrebbe per non apposta e sarebbe colpita da nullità assoluta. Oltre alle sanzioni irrogate all alunno nell ambito della struttura scolastica alcuni comportamenti tenuti da quest ultimo possono esplicare anche un efficacia per così dire esterna potendo coinvolgere soggetti estranei alla scuola in base al particolare rapporto che lega questi soggetti al soggetto materialmente responsabile del fatto. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall art. 2048 del Codice Civile ( Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) e dalla L. 11 luglio 1980 n. 312 ( Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato ), che all art. 61 disciplina la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente. Dispone l art. 2048 Cod. Civ.: Il padre e la madre,, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto 2 / 9
In base a giurisprudenza risalente e consolidata il personale insegnante delle scuole sia private che pubbliche rientra nella nozione dei cosiddetti "precettori" di cui all art. 2048, 2 comma, Cod. civ. e pertanto si può affermare che tutti gli insegnanti, sia del settore privato che del settore pubblico, sono in genere responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. " Va inoltre qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario. Enunciando tale principio, ad esempio, la S.C. ha escluso che possa essere qualificato tale il soggetto, non dipendente dell'istituto scolastico, occasionalmente intervenuto, in rappresentanza del CONI, alla premiazione delle gare ginniche di fine anno degli alunni di una scuola elementare, nel corso delle quali uno degli scolari era stato ferito da un sasso scagliato da un compagno (Cass. civ., sez. III, 18 luglio 2003, n. 11241). Leggiamo l art. 61 della legge n 312/80: La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo, e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Come si vede, ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla Pubblica Amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell art.28 della Costituzione: è così prevista legislativamente la surrogazione, nel lato passivo, dell'amministrazione al personale scolastico, nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati e la conseguente esclusione della legittimazione passiva degli insegnanti. 3 / 9
In altre parole in tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'art. 61, secondo comma, della legge 312/80, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, - esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno, ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso, fermo restando che in entrambi i casi, qualora l'amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all'alunno auto-danneggiatosi, l'insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest'ultimo, operante verso l'amministrazione ma non verso i terzi (così Cass., sez. un., 27 giugno 2002, n. 9346). Ciò perché, come specificato dalla Suprema Corte, il personale docente degli istituti statali si trova in rapporto organico con l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che, per effetto dell'art. 61 della legge 312/80, sono riferibili direttamente al Ministero della Pubblica Istruzione i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti del suddetto personale docente, sicché sussiste la legittimazione passiva di detto Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando degli stessi docenti (Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2006, n. 10042). Fatta questa premessa occorre tenere a mente quanto segue. Riguardo ai danni subiti dall alunno a scuola, sussiste un concorso tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, essendo duplice la natura della responsabilità scolastica, contrattuale ed extracontrattuale, a seconda che la stessa scaturisca da mancato adempimento dell obbligazione assunta ovvero da illecito aquiliano ; ciò vuol dire che il danneggiato ha facoltà di scegliere se chiedere i danni alla scuola in ragione di una sola delle due responsabilità o di entrambe contemporaneamente (Cass. n. 16947/2003). La scelta incide sull onere della prova. Mentre infatti nella responsabilità extracontrattuale 4 / 9
esso è a carico del danneggiato, per la dimostrazione del fatto illecito in tutti i suoi elementi, incluso l atteggiamento soggettivo dell autore (colpa o dolo), in quella contrattuale l onere della prova è invertito: si presume la colpa del debitore esonerando l attore dal relativo onere probatorio. Si tratta certamente di una presunzione relativa e da ciò deriva che il debitore può liberarsi da ogni responsabilità provando l assenza di colpa e cioè che l impossibilità di adempiere è derivata da causa a lui non imputabile. L'onere probatorio del danneggiato, in caso di azione per responsabilità contrattuale, si esaurisce pertanto nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza. Spetta invece all'amministrazione scolastica fornire la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto (in tal senso Cass. civ., sez. III, 7 novembre 2000, n. 14484, Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 1997, n. 9742 e Cass. Sez. III, 15.02.2011, n 3680). E nel relativo giudizio il Ministero della pubblica istruzione, come detto, si surroga al personale predetto per gli illeciti dallo stesso compiuti (con facoltà per lo Stato di rivalersi comunque su detto personale, ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile a dolo o colpa grave) sussistendo la legittimazione passiva del Ministero nelle controversie relative agli illeciti ascrivibili a culpa in vigilando del personale docente, mentre difetta completamente, per converso, la legittimazione passiva dell'istituto (Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2005, n. 9752). Soffermandoci ora sul dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, è necessario evidenziare che l art. 2048, 3 comma, del Cod. civ. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. L Amministrazione scolastica si libera così della responsabilità soltanto provando le sopravvenienza di un caso fortuito, ossia di un evento straordinario non prevedibile 5 / 9
con un giudizio ex ante oppure superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (in base all età e al grado di maturazione degli allievi, alle condizioni ambientali ecc). Per fare un esempio, la Suprema Corte ha ritenuto non ascrivibile all'insegnante alcun addebito di culpa in vigilando, in mancanza di omessa adozione di preventive misure organizzative e disciplinari volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo, per la caduta di un alunno dalla sedia del banco di scuola elementare, stante la repentinità del verificarsi dell evento, invero non prevedibile né prevenibile in base all'ordinaria diligenza e, come tale, integrante la recepita nozione del caso fortuito quale causa di esonero da responsabilità (Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2005, n. 24456). La prova liberatoria deve avere però contenuti temporali ben precisi. Innanzi tutto i docenti, e con essi l Amministrazione Pubblica, non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso (così Cass. Sez. Un. 09.04.1973, n.997 e Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2003, n. 11453, Cass. civ., 15.02.2011 n 3680). Inoltre per costante giurisprudenza l obbligo di sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell affidamento dell alunno all istituzione scolastica e quindi dal momento dell ingresso nei locali e nelle pertinenze della scuola sino a quello dell uscita, compreso anche il tempo dell eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato con pulmini dall istituto (Cass. 05.09.1986, n. 5424; Cass. 30.03. 1999, n. 3074); ed anzi la responsabilità dei docenti (rectius: dell Amministrazione Pubblica) sussiste anche al di fuori dell orario scolastico se è stato consentito l ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva (Cass. 19.02.1994, n. 1623). La responsabilità persiste non soltanto nei momenti in cui si svolgono le attività didattiche, ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, e quindi durante la ricreazione, durante lo spostamento da un locale all altro della scuola, verso la mensa, e durante le visite esterne ecc. 6 / 9
Si deve comunque osservare che in definitiva se la legge ha consentito di ritenere non legittimati passivamente nelle cause risarcitorie i docenti (oltre che i singoli istituti scolastici) da una parte ha favorito i medesimi ma dall altra li ha danneggiati, visto che nelle cause di rivalsa innanzi alla Corte dei Conti sono molti più angusti gli spazi per potersi difendere rispetto a quelli garantiti dal processo civile innanzi alla Magistratura ordinaria. Si crea così il seguente paradosso: i docenti, nei procedimenti civili, non possono proporre mezzi istruttori, visto che non sono parti processuali in quanto l azione risarcitoria va promossa come detto - unicamente nei confronti dell Amministrazione Pubblica; pertanto, questi non partecipano al giudizio in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità dell Amministrazione che ha come suo presupposto proprio la colpa del docente medesimo; se poi quest ultimo viene citato in rivalsa innanzi alla Corte dei Conti si accorge di avere ben pochi strumenti per potersi difendere! Concludiamo con la responsabilità dei genitori. Per sottrarsi alla presunzione di responsabilità posta a loro carico per fatti illeciti commessi dal figlio minore con essi convivente, i genitori devono dimostrare di averlo adeguatamente educato ai sensi dell'art. 147 c.c.. Ha affermato la Suprema Corte che i genitori devono dimostrare non solo di avere adeguatamente educato il figlio minore, ma anche di averlo sorvegliato ai fini educativi; ciò significa che l'eventuale assenza di colpa in educando non esclude che i genitori possono essere convenuti con l'azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando, e viceversa (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556). E bene tenere inoltre a mente che se un minore, capace di intendere e volere, commette un fatto illecito mentre è affidato a persona idonea a vigilarlo e controllarlo (un insegnate, un precettore ecc.), la responsabilità risarcitoria del genitore non viene meno perché persiste anche la presunzione di culpa in educando, che costituisce l'altro fondamento dell'art. 2048 c.c. (Cass. civ., sez. III, 25.03.1997, n. 2606). Per fornire la prova liberatoria che escluda una culpa in educando del genitore non è sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito una educazione al minore, ovvero di averlo avviato 7 / 9
al lavoro, ma è necessario dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti per educare il minore ad una corretta vita di relazione; pertanto la responsabilità dei genitori a norma dell'art. 2048 c.c. (naturalmente insieme agli altri soggetti indicati nella stessa disposizione normativa), configura una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, cioè una responsabilità per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, con colpa, peraltro presunta (così Cass. civ., sez. III, 20 ottobre 2005, n. 20322). E si badi bene, questo obbligo educativo incombe anche sui genitori separati e non conviventi con il figlio: ogni figlio, naturale o legittimo, ha infatti diritto ad essere educato, istruito e mantenuto da entrambi i genitori, come previsto dal combinato disposto degli artt. 147, 148, e 261 Cod. civ., senza che la cessazione della convivenza tra i genitori, comporti per il solo convivente il permanere dei doveri genitoriali (così Cass. 22.11.2000, n. 15063; Trib. civ. Bologna, sez. I, 22.12.2004, n. 3665 in Il Merito, 2005, 9, 38). Ed il giudice del merito può legittimamente trarre la prova della culpa in educando dei genitori anche dalle sole modalità di commissione dell'atto illecito, cioè da quelle caratteristiche del fatto in sé che denotano, senza ombra di dubbio, un mancato intervento dei genitori sul lato educativo del figlio. Anche in questo caso, contrariamente a quanto avviene usualmente, l onere probatorio grava su chi viene citato in giudizio e non sull attore. In conclusione, si può affermare che il compito del genitore in relazione alla frequentazione scolastica del figlio deve essere attento e rigoroso, potendone in difetto derivare gravi conseguenze non solo sul piano della formazione didattica del figlio medesimo, ma anche sul piano della propria responsabilità genitoriale, diretta o concorrente, per eventuali danni che il predetto minore si trovi a cagionare ad altri nella scuola. Abbiamo visto che la legge richiede che il genitore impartisca al figlio una buona educazione, ed eserciti su di lui una vigilanza adeguata e costante, il tutto conforme alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere, all'indole del minore stesso: condizioni tutte che purtroppo non sempre i genitori tengono a mente. 8 / 9
9 / 9