I REQUISITI STATUTARI



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Sommario La forma giuridica I settori di attività Gli obblighi I divieti Gli enti esclusi Un format statutario 2

La forma giuridica Possono assumere la qualifica di organizzazioni non lucrative di utilità sociale: Associazioni Comitati Fondazioni Società cooperative Altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata. 3

I settori di attività Lo statuto dell ente, dovrà indicare gli scopi dell ente e l attività svolta. In particolare, dovrà essere previsto lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: Assistenza sociale e socio-sanitaria Assistenza sanitaria Beneficenza Istruzione Formazione Sport dilettantistico Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico ( ) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ( ) Promozione della cultura e dell'arte Tutela dei diritti civili Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente o indirettamente 4

La beneficenza indiretta Si considera attività di beneficenza ( ) anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1 lettera a) del D.Lgs 469/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. 5

Gli obblighi L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS». L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Disciplina uniforme del rapporto associativo 6

I divieti Il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. 7

.viene considerata distribuzione indiretta di utili Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonche' alle societa' da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni piu' favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 (tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico ( ) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente ( )), i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico. 8

.viene considerata distribuzione indiretta di utili L'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale. La corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle societa' per azioni. La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto. La corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche 9

Rapporto associativo Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo. Escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Solo per gli enti a carattere associativo. 10

Gli enti esclusi Non si considerano in ogni caso ONLUS: gli enti pubblici le società commerciali diverse da quelle cooperative gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (Fondazioni di origine bancaria) i partiti e i movimenti politici le organizzazioni sindacali le associazioni di datori di lavoro le associazioni di categoria 11

Risoluzione 164/E del 28 dicembre 2004 Qualora il soggetto che chiede l iscrizione nell anagrafe delle ONLUS annoveri tra i propri soci enti esclusi espressamente dall area ONLUS ai sensi dell articolo 10, comma 10, del d.lgs. n. 460 del 1997 è necessario verificare il ruolo che tali enti ricoprono all interno dell organizzazione. Dovrà concludersi per il diniego della qualifica di ONLUS qualora si constati che gli enti esclusi esercitino un influenza dominante nelle determinazioni dell organizzazione. Occorrerà quindi verificare di volta in volta che gli enti esclusi non esercitino un influenza dominante nelle determinazioni dell organizzazione. Alcune DRE richiedono espressamente che venga esplicitato negli statuti un limiti all ingresso di enti esclusi, anche in una fase successiva alla costituzione dell ente. 12

Ad esempio Il coinvolgimento di una fondazione di origine bancaria Si veda ad esempio l ipotesi in cui una fondazione, sia costituita esclusivamente per iniziativa di una fondazione di origine bancaria, che: (i) Conferisce il fondo di dotazione (ii) Nomina il presidente (iii) Nomina alcuni componenti dell organo direttivo In questo caso, considerato che le fondazioni di origine bancaria vengono qualificate quali enti esclusi, all ente non potrà essere concessa la qualifica di Onlus. 13

Ad esempio Le fondazioni di comunità Si vedano ad esempio le fondazioni di comunità, e gli enti di erogazione, che spesso annoverano fra i propri fondatori, o all interno dell organo amministrativo, enti pubblici o enti qualificati come esclusi ai sensi del D.Lgs 460/97. Anche in questo caso, dovrebbe essere verificato che gli enti esclusi non esercitino un influenza dominante nelle determinazioni dell organizzazione. 14

UN FORMAT STATUTARIO 15

Denominazione E costituita l Associazione [ ] Onlus, senza scopo di lucro, a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, in seguito chiamata per brevità Associazione. L Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge. L Associazione è apartitica, aconfessionale ed è disciplinata, ai fini fiscali, dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. L Associazione utilizzerà l acronimo ONLUS o la locuzione Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico 16

Scopo L Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore [ ] E fatto obbligo di destinare ogni provento, per i fini istituzionali dell'associazione. L Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni. 17

segue L Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. 18

Uniformità del rapporto associativo L Associazione disciplinerà uniformemente il rapporto associativo, in modo da garantire l'effettività' del rapporto medesimo. In ogni caso, ai sensi dell art. 10, comma 1, lettera h) del D.Lgs 460/97 è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'adesione all'associazione comporta per l'associato, sia esso fondatore, onorario, ordinario maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea nonché il diritto di essere eletto alle cariche associative. 19

Limite all ingresso di enti esclusi Qualora, dovessero essere ammessi all interno dell assemblea soggetti qualificati quali enti esclusi ai sensi dell art.10 comma 10 del D.Lgs 460/97, in nessun caso questi ultimi potranno esercitare una influenza dominante all interno dell Assemblea. 20

I compensi Ai sensi dell articolo 10 comma 6 lettera e), non potranno essere corrisposti ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. Ai componenti del Consiglio Direttivo, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori ai limiti indicati dall articolo 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs 460/97. 21

Scioglimento e liquidazione del patrimonio Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci dall assemblea convocata con specifico ordine del giorno. Il patrimonio residuo dell ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 22

Il fine di pubblica utilità Atto indirizzo agenzia per le Onlus E evidente che il contenuto dello scopo di pubblica utilità non può esaurirsi nell assenza di lucro soggettivo. Infatti, la non distribution constraint si qualifica in negativo come divieto del lucro soggettivo ma di per sé non esclude gli egoismi individuali mentre la pubblica utilità impone un riflesso esterno dei risultati dell'attività svolta. Perché sia integrato il requisito della pubblica utilità è necessario, quindi, che l'attività sia mediata dall'interesse della collettività e che, conseguentemente, non sia finalizzata alla tutela di interessi egoistici particolari. 23