RIFERIMENTI NORMATIVI CITATI NELLA DICHIARAZIONE D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 Capo VIII art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 1. All atto del conferimento dell incarico l interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. 2. Nel corso dell incarico l interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l incarico. 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l acquisizione dell efficacia dell incarico. 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni. D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 Capo V art. 10 Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale. 1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili; a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. 2. L incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado. D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 Capo VI art. 14 Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali. 1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico aziendale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare. 2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione. D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazione. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all istanza, sottoscritte dall interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell ascendente o discendente; i) iscrizioni in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; j) appartenenza a ordini professionali; k) titolo di studio, esami sostenuti; l) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; m) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; n) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l indicazione dell ammontare corrisposto; o) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell archivio dell anagrafe tributaria; p) stato di disoccupazione; q) qualità di pensionato e categoria di pensione; r) qualità di studente; s) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; t) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; u) tutte le situazioni relative all adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; v) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (lettera così modificata dall art. 49 D.P.R. 14/11/2002 n. 313); w) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; x) di non essere l ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 08/06/2001 n. 231 (lettera introdotta dall art. 49 D.P.R. 14/11/2002 n. 313); y) qualità di vivenza a carico; z) tutti i dati a diretta conoscenza dell interessato contenuti nei registri di stato civile;
aa) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà. 1. L atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all art. 38 D.P.R. 445/2000. 2. La dichiarazione resa nell interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti sono espressamente indicati nell articolo 46 sono comprovati dall interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestati stati e qualità personali dell interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi èn comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive. 1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono. 2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per l redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazione sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l informativa dei cui all art. 10 L. 31/12/1996 n. 675 (ora art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196). 3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze. D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 76 Norme penali. 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell art. 4, comma 2, del decreto in parola, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l autorizzazione all esercizio di una professione o arte, il giudice,
nei casi più gravi, può applicare l interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.