MEMORIA sul DDL 3249. per la COMMISSIONE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE del SENATO DELLA REPUBBLICA

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Transcript:

MEMORIA sul DDL 3249 per la COMMISSIONE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE del SENATO DELLA REPUBBLICA A cura di ACTA Associazione Consulenti Terziario Avanzato 14 aprile 2012

Chi siamo e chi rappresentiamo ACTA (Associazione di Consulenti nel Terziario Avanzato) è un'associazione nazionale nata nel 2004 per rappresentare i professionisti autonomi attivi nel terziario avanzato e nell universo delle tecnologie digitali per la comunicazione, l informazione e l immagine, i cui clienti sono in prevalenza imprese o enti pubblici o agenzie che lavorano per conto di imprese ed enti pubblici. Sin dall inizio il pensiero della nostra Associazione è stata quella di dare una voce e un volto al lavoro del futuro. Sono nostri associati i lavoratori autonomi non rappresentati da ordini professionali o rappresentati da ordini professionali senza cassa, non riconducibili alle tradizionali categorie del commercio e dell'artigianato, lavoratori che assicurano la flessibilità così necessaria a un economia postfordista, in cui non tutto il lavoro può essere ricondotto al lavoro dipendente. Ad ACTA aderiscono ricercatori, formatori, informatici, designer, grafici, traduttori, interpreti, esperti di marketing, di organizzazione, filmaker, operatori audiovisivi, illustratori, organizzatori di eventi, professioni tecniche che offrono consulenza alle imprese ed altri. La nostra associazione è nata per coprire un vuoto nel sistema di rappresentanza in Italia. I nostri associati infatti non possono riconoscersi nelle organizzazioni sindacali o nelle associazioni datoriali perché rappresentano interessi differenti. Professionisti con partita Iva: la nostra situazione attuale e come si è creata Le professioni rappresentate dalla nostra associazione vengono generalmente svolte in regime di partita Iva. I professionisti senza cassa privata sono tenuti all iscrizione alla Gestione Separata INPS. La nostra situazione è particolarmente svantaggiata per i seguenti motivi. In quanto autonomi scontiamo una presunzione di colpevolezza, pur non essendo per noi possibile alcuna evasione fiscale perché lavoriamo con imprese e pubbliche amministrazioni che richiedono fattura per pagare. In aggiunta, una strana assimilazione alle imprese non ha ancora fatto chiarezza sulla questione Irap, che la maggior parte di noi continua a pagare. In quanto iscritti alla Gestione Separata siamo definiti parasubordinati (!?) e come tali assimilati a chi non è realmente autonomo e perciò appesantiti da un sistema di aliquote contributive derivato dal lavoro dipendente, ma senza analoghe prestazioni. Non si può negare che si siano verificati abusi nell utilizzo di rapporti di lavoro autonomo in situazioni di effettiva subordinazione per poter uscire dai limiti posti dalla contrattazione collettiva, come d altra parte entro il lavoro professionale ordinistico (si pensi a giornalisti e architetti, ma anche ad avvocati e medici) e nelle attività imprenditoriali (è nota la crescita di ditte individuali nell edilizia e autotrasporto). Tuttavia, le poche indagini sul tema stimano la quota di questi abusi sia tra l 8% (ISFOL plus) e il 15% (IRES CGIL), evidenziando quindi che si tratta di un fenomeno importante, ma marginale rispetto al lavoro autonomo genuino. Un punto di grande attenzione è la contribuzione INPS, passata dal 10% del 1996 al 27,72% del 2012, con aumenti che spesso hanno coinciso con la necessità di fare cassa per finanziare misure a favore di altri lavoratori (ad esempio, l'accordo del welfare del 2007 per consentire il pensionamento a 58 anni di lavoratori in regime retributivo, l'aumento legato alla manovra dell'agosto 2012 a favore

dell'apprendistato). La contribuzione previdenziale è quasi interamente riconducibile all accantonamento ai fini pensionistici (27%). Solo lo 0,72% è volto a coprire la malattia e la maternità. Contrariamente a quanto si sostiene, la nostra contribuzione pensionistica è già ora superiore a quella di tutti gli altri lavoratori, inclusi i dipendenti. L equivoco nasce dalla comparazione tra due modalità diverse di calcolo. Dalla tavola successiva, che calcola il cuneo fiscale e contributivo complessivo a partire da un costo del lavoro lordo di 40.000 euro, si evince che prendendo a riferimento la stessa base di calcolo la contribuzione pensionistica di un dipendente è intorno al 25%. Lavoratori Dipendenti % sul RAL % su costo del lavoro Professionisti autonomi iscritti alla Gestione Separata Costo lavoro per l'azienda 40.000,00 100% Costo lavoro per l'azienda 40.000,00 % su fatturato fondo pensioni (a carico 7.395,56 23,81% 18,49% inps previdenza 10.800,00 27,00% azienda) Disoccupazione 406,90 1,31% 1,02% Formazione 93,18 0,30% 0,23% CUAF 211,21 0,68% 0,53% Indennità malattia 757,88 2,44% 1,89% inps oneri sociali 288,00 0,72% Indennità maternità 74,55 0,24% 0,19% Retribuzione annua lorda del dipendente (RAL) 31.060,72 100% imponibile irpef 28.912,00 fondo pensioni (a carico 2.854,48 9,19% 7,14% lavoratore) imponibile irpef 28.206,24 Irap (3,9% con franchigia di 9500 euro) 757,07 IRPEF 7.038,37 IRPEF 7.306,56 detrazioni lavoro dipendente 836,00 Detrazioni lavoro autonomo 347,00 netto in busta paga 22.003,87 Reddito netto 21.195,37 Contribuzione pensionistica totale 10.250,04 33,00% 25,63% Contribuzione pensionistica totale 10.800,00 27,00% Altri oneri sociali 1.543,72 4,97% 3,86% Altri oneri sociali 288,00 0,72% Totale contributi 11.793,76 37,97% 29,48% Totale contributi 11.088,00 27,72% Totale Imposte 6.202,37 Totale Imposte 7.716,63 Fonte per il lavoro dipendente: INPS tabelle aliquote contributive in vigore dal 1.1.2012 Cosa cambierebbe con il DDL 3249 Il DDL prevede due misure che ci riguardano direttamente. 1. Articolo 9 : altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo. L articolo contiene tre condizioni che cancellano di fatto la nostra stessa esistenza. Nel DDL c è un dispositivo che formalmente è contro le false partite IVA, ma che nei fatti rischia di cancellare i veri lavoratori indipendenti con partita IVA, con gravissimo danno per tutto il sistema economico, in quanto alcune professionalità ad alto valore aggiunto possono essere acquisite dalle imprese solo ricorrendo a consulenti esterni (impensabile stabilizzare, soprattutto

per una piccola media azienda i formatori, i consulenti organizzativi, gli esperti web etc di cui si serve). Per non parlare dei settori dove il mercato è strutturalmente intermittente, come l audiovisivo (tv private, editoria), l economia dell evento, la convegnistica, le mostre d arte, le fiere. Nel DDL Si stabiliscono infatti tre condizioni: (1) durata della collaborazione superiore a sei mesi; (2) valore della collaborazione superiore al 75% del reddito annuo; (3) postazione di lavoro presso il committente. Se ricorrono almeno due di queste condizioni il rapporto non è più indipendente e regolato da partita IVA, ma diventa di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò significa ad esempio che, se all inizio dell anno ad un professionista viene proposta una consulenza annuale importante, questa dovrà essere rifiutata perché potrebbe rappresentare oltre il 75% del reddito annuale. Ma probabilmente il problema sarà ancora più grave: l azienda o l ente pubblico non potrà rivolgersi ad un freelance per lavori importanti, per evitare il rischio di trovarselo come collaboratore stabile (e sarà assai esitante anche per lavori meno importanti, non potendo sapere a quanto ammontano gli altri compensi del freelance). 2. Articolo 36: un incremento di 6 punti percentuali dell aliquota pensionistica per tutti i soggetti che versano nella Gestione Separata dell INPS, che passerebbe dall attuale 27% al 33% nel 2018. Questo aumento interesserebbe anche i lavoratori indipendenti con partita IVA: quelli che, per intendersi, si confrontano sul mercato con altri professionisti con casse indipendenti che pagano una contribuzione che si aggira mediamente intorno al 14% e molto più dei dipendenti. Dai documenti disponibili è evidente che anche questa volta l aumento dei nostri contributi è stato deciso per coprire prestazioni per altri lavoratori: parte dell ASPI, dei costi per gli esodati, dell aumento costi sull apprendistato e persino la contribuzione figurativa di altri, ovvero di chi godrà dell ASPI (questa è davvero la beffa!). Contribuiranno a ripagare le spese anche altre fonti (aumento dei costi sui contratti a termine e una tassa di 3 euro sugli imbarchi aerei), ma la gallina dalle uova d oro è comunque rappresentata da quelli come noi costretti a versare all INPS il 33% di contributi per non avere niente in cambio. Il previsto aumento dei contributi fino al 33% è inoltre in netto contrasto con quanto affermato nel Decreto SalvaItalia che, all articolo 24 comma 28, contempla la decontribuzione verso schemi previdenziali integrativi. Ci sia consentito osservare che è mortificante, per un Paese come l Italia che ha dei problemi di competitività, una visione del mondo del lavoro tutta rivolta all indietro e priva di una minima proiezione verso il futuro. La nostra proposta (per limitare i danni) di modifica del DDL 3249 Articolo 9 del DDL Da molti anni ragioniamo su questo tema ed è molto difficile individuare delle condizioni oggettive con cui separare gli autonomi autentici dagli abusi. L unica strada davvero equa ed efficace sarebbe l intensificazione dei controlli (sicuramente insufficienti, specialmente negli ultimi anni). Probabilmente non è una strada totalmente percorribile, ma riteniamo che vista l assoluta preponderanza del lavoro autonomo genuino (almeno l 85%), si debba prestare grande cautela a non danneggiare un area del lavoro già duramente gravata da una condizione fiscale e previdenziale soffocante e dalla crisi. Per questo proponiamo alcune misure che permettano evitare gli abusi più eclatanti, mentre per gli altri occorrerà comunque aumentare la funzione di controllo, analogamente a quanto si sta facendo coi controlli fiscali.

La misura proposta è che ci sia una presunzione di parasubordinazione: nel caso in cui nell impresa committente esista una analoga mansione svolta da un dipendente e il trattamento economico del collaboratore autonomo sia complessivamente pari o inferiore al 120% del compenso corrisposto al dipendente; nel caso in cui nell impresa committente non esista una analoga mansione, dovranno valere congiuntamente le seguenti due condizioni: Articolo 36 del DDL a. fatturato non superiore ai 20.000 euro; b. 75% del fatturato in monocommittenza per almeno due anni consecutivi con lo stesso committente. Uniformare la contribuzione pensionistica delle partite IVA che restano tali a quella degli altri lavoratori autonomi che versano all INPS, e quindi a commercianti e artigiani.