Il testamento susseguente destituisce di efficacia quello antecedente soltanto quando le disposizioni siano incompatibili con quelle portate dal precedente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4617 del 22 marzo 2012) WikiJus Nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive, potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità. Commento (di Daniele Minussi) Come è noto la revoca del testamento può essere esplicita o espressa ("Revoco ogni mia precedente disposizione di ultima volontà", come normalmente avviene proprio per evitare questioni interpretative specialmente spinose) oppure implicita o tacita. Proprio a quest'ultima si riferisce la pronunzia qui in esame, la quale descrive compiutamente l'operazione ermeneutica che deve essere compiuta a fronte di una pluralità di volontà testamentarie le quali si succedano nel tempo. Revoca tacita mediante testamento posteriore Autore: Daniele Minussi Note Bibliografia News collegate Vedi anche Percorsi argomentali
Ai sensi dell'art. 682 cod.civ. il testamento posteriore (in senso cronologico) che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili (tale inconciliabilità deve emergere con sicurezza: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 12649/01). Il nodo consiste nel dare sostanza a questa "incompatibilità" che sortisce l'effetto di porre nel nulla le precedenti disposizioni. Al riguardo è sorta tra gli interpreti una polemica circa la valenza revocatoria della norma in esame. Secondo alcuni infatti la caducazione delle precedenti disposizioni non discenderebbe dall'intento di revocare (cfr. anche, sia pure perplessamente, Cass. Civ., Sez. II, 4617/12), bensì dalla constatazione dell'oggettiva incompatibilità tra le disposizioni, delle quali prevarrebbe quella dettata per ultima nota1. E' tuttavia preferibile, aderendo al prevalente orientamento, qualificare l'incompatibilità di cui all'art. 682 cod.civ. comunque in chiave di revoca. In questo senso è stato rilevato che l'inettitudine a sortire effetti della precedente disposizione deve essere ricondotta anche ad una incompatibilità intenzionale, consistente appunto nella volontà del testatore di prevedere volontariamente effetti diversi rispetto a quelli già programmati in una precedente manifestazione di ultima volontà nota2. A ben vedere la questione appare piuttosto oziosa: essa infatti alla fine si riduce ad apprezzare la natura giuridica della disposizione incompatibile in chiave di mero atto (quando non addirittura di fatto giuridico) piuttosto che di atto negoziale. Tuttavia la disposizione successiva nel tempo ed incompatibile rispetto a quella precedente non può non possedere natura negoziale, in quanto sostanziantesi in un'istituzione d'erede, in un legato, in un'altra disposizione a causa di morte. Ciò a rigore non escluderebbe la distinta apprezzabilità della medesima sotto l'ulteriore profilo degli effetti della revoca, effetti che, come tali, potrebbero anche non esser stati esattamente ponderati ed avuti di mira dal disponente. Chiarito questo aspetto occorre porsi una domanda: potrebbe forse essere data la prova che, nonostante il testatore avesse investito di volizione quella specifica disposizione "incompatibile" con altra precedente quest'ultima non debba considerarsi revocata (in quanto si dia conto dell'insussistenza nel disponente di un intento revocatorio)? Se, come pare evidente, si impone una risposta negativa, allora si comprende come l'intera questione sia destinata a ridimensionarsi. Delle due l'una: o il testatore ha veramente voluto l'ultima disposizione (quella cioè incompatibile) ed allora la revoca è in re ipsa, cioè non può non riguardare la precedente disposizione inconciliabile, oppure si è sbagliato: in realtà voleva
assolutamente che fosse data attuazione alla precedente disposizione e non si è reso conto della portata eliminatrice della seconda. La questione sembra ridursi ad un'impugnativa per vizio della volontà. L'art. 683 cod.civ. prevede l'ipotesi in cui il testamento cronologicamente posteriore rimanga senza effetto, come accade quando l'erede istituito o il legatario è premorto al testatore, oppure è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all'eredità o al legato. Ebbene: anche in questi casi si producono gli effetti revocatori di cui alla norma precedente nota3. Questo ovviamente non toglie che se il testamento successivo sia dichiarato nullo o comunque venga eliminato in esito ad un'impugnativa (perchè ad esempio frutto di captazione) la revoca non abbia luogo, permanendo l'operatività delle disposizioni contenute nel precedente atto di ultima volontànota4. Cosa dire infine quando si sia di fronte a testamenti (apparentemente) contemporanei? Come è palese una vera e propria contemporaneità non è possibile: si dovrebbe infatti ipotizzare che il testatore scriva con una mano una scheda olografa e, nel mentre, con l'altra mano provveda alla redazione di un'ulteriore manifestazione di volontà testamentaria. Il caso tuttavia si pone nella pratica quando due testamenti riconducibili allo stesso soggetto presentino la stessa data. La soluzione più soddisfacente è quella di cercare di conferire alla volontà del disponente la massima portata. Dunque dovranno essere eseguite tutte le disposizioni che non si pongano tra loro in un rapporto di inconciliabilità. Le disposizioni contraddittorie verranno dunque eliminate, in quanto espressione di un intento perplesso nota5. Note nota1
Così Allara, La revocazione delle disposizioni testamentarie, Torino, 1951, p. 214; Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja Branca, Bologna Roma, 1965, p. 85. top1 nota2 Secondo la dottrina prevalente (si veda, per tutti, Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, vol.ii, Milano, 1952, p.351 e Cicu, Testamento, vol.ii, Milano, 1951, p.153) la figura in esame è certamente da qualificarsi come revoca tacita: il compimento di determinati atti o fatti manifesta la volontà di revoca ed implica necessariamente per il legislatore la volontà del testatore di revocare le disposizioni precedenti. top2 nota3 La norma troverebbe applicazione, secondo la dottrina dominante, non solo nell'ipotesi di revoca tacita prevista dall'art. 682 cod.civ., ma anche nell'ipotesi di revoca espressa (art. 680 cod.civ. ) (Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.544). top3 nota4 La nullità del testamento infatti travolge le disposizioni in esso previste, per cui non si può ritenere che la nullità per ragioni formali (attinenti la scheda testamentaria) potrebbe far salva la revoca di un precedente testamento: ciò risulta dalla
considerazione della intima connessione esistente tra revoca e nuovo testamento (il testatore si è deliberato di revocare il precedente testamento in quanto intendeva disporre validamente delle proprie sostanze con un secondo testamento) (Palazzo, Le successioni, t.2, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2000, p.826). top4 nota5 Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm.teorico pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara Roma, 1982, p.474. top5 Bibliografia ALLARA, La revocazione delle disposizioni testamentarie: corso di diritto civile, Torino, 1951 CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982 CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587 712, Roma, Comm. teorprat. del c.c, dir. da De Martino, 1973 CICU, Testamento, Milano, 1951 GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1952 PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti, II, 2000 TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1969