RELAZIONE. Giudice Tutelare. Convegno 18 aprile 2013



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RELAZIONE dott.ssa Ilaria MAZZEI Giudice Tutelare Sezione IX civile del Tribunale di Milano Convegno 18 aprile 2013 A) Introduzione dell istituto Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto gli artt. da 404 a 413 c.c. (in precedenza abrogati dalla legge 184 del 1983 in quanto relativi al vecchio istituto dell affiliazione) sull amministrazione di sostegno. B) Principi ispiratori della legge n 6 del 2004. Tratti caratterizzanti La legge n 6 del gennaio 2004 ridefinisce il precedente capitolo XII intitolato dell infermità di mente, interdizione e inabilitazione ora così titolato: "Misure di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia". La legge (art.1) chiarisce sin da subito che la sua finalità è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente : strumento principale per raggiungere tale obiettivo è ovviamente l istituzione di una nuova misura di protezione giuridica denominata Amministrazione di Sostegno, e una nuova figura, l'amministratore di Sostegno (AdS). Il legislatore codifica dunque una vera e propria trasformazione culturale che, partendo dal concetto di protezione sociale, muove verso una forma di tutela giuridica delle persone fragili incentrata sulle concrete necessità del soggetto debole e calibrata sulle sue effettive esigenze ed aspirazioni, calata in un progetto individualizzato tendente a fornire garanzie per la qualità di vita della persona senza limitare, laddove non sia strettamente necessario, la sua capacità di agire. A differenza dell interdizione, l amministrazione di sostegno non prevede infatti l ablazione delle facoltà e delle libertà della persona, trattandosi invece di un intervento mirato e concretamente calibrato sulle effettive esigenze del soggetto debole. A differenza dell inabilitazione, l amministrazione di sostegno non comporta una protezione dal solo punto di vista patrimoniale, ma anche dal punto di vista personale: mentre il curatore dell inabilitato non ha compiti di cura del soggetto, ma soltanto funzioni di assistenza nel compimento degli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione, l amministratore di sostegno, al pari del tutore, può avere, se ciò sia disposto nel provvedimento di nomina, anche la cura della persona e quindi, ad esempio, il potere-dovere di:

1) proporre e individuare la più opportuna collocazione abitativa del beneficiario; 2) esprimere il consenso informato ai trattamenti diagnostici o terapeutici; 3) operare tenendo conto dei bisogni e le aspirazioni del soggetto. Il potere-dovere di cura dell amministratore nei confronti del beneficiario si evince, testualmente, dall art. 405, comma 4, che prevede, tra i provvedimenti urgenti da assumersi nell interesse della persona debole, quelli relativi alla cura della stessa; dall art. 410 c.c. a mente del quale l amministratore di sostegno, nello svolgimento dei suoi compiti, deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; infine, anche dall art. 405 comma 5 n. 6, che prevede che l amministratore debba periodicamente riferire al giudice tutelare circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. L amministratore di sostegno, nell ambito di un vasto ambito di compiti di protezione che possono variare dalla totale rappresentanza sino all assistenza nel compimento soltanto di alcuni atti giuridici, dall amministrazione del patrimonio alla cura della persona, si vedrà conferire dal GT soltanto quei determinati poteri-doveri che sono in concreto strettamente necessari al soddisfacimento delle esigenze del beneficiario; la persona beneficiaria vedrà, d altra parte, limitata la propria capacità legale di agire soltanto in relazione a quegli specifici atti per il compimento dei quali è previsto l intervento (che può essere, appunto, rappresentativo o di sola assistenza) dell amministratore di sostegno. Ai poteri dell amministratore di sostegno fanno così da contrappeso le limitazioni alla capacità dell amministrato, il quale mantiene sempre la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore di sostegno. Con l amministrazione di sostegno non è quindi configurabile alcuna limitazione aprioristica della capacità della persona debole senza un corrispondente conferimento di poteri all amministratore e cio esclusivamente e sempre nell ottica di un effettiva protezione del soggetto debole. L amministrazione di sostegno si configura quindi una forma di tutela ampia, non meramente patrimoniale ma comprendente anche la cura della persona, non interdittiva ma protettiva, personalizzata e flessibile in quanto ritagliata sulla base delle concrete esigenze del soggetto debole, mai standardizzata poiché frutto di una concezione dei diritti delle fasce deboli effettivamente conforme ai fini costituzionali, in vista dell auspicabile raggiungimento del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.). L amministrazione di sostegno può quindi sì determinare delle limitazioni alla capacità negoziale anche totale del soggetto (atti per i quali occorre la rappresentanza esclusiva dell amministratore) o parziale (atti per i quali occorre l assistenza dell amministratore), ma pur sempre determinata e ben specifica. C) Il Ruolo del Giudice Tutelare Nel regolamentare l istituto dell amministrazione di sostegno il legislatore ha individuato, come organo giudicante competente a emettere il prescritto decreto di nomina, il Tribunale in funzione di Giudice Tutelare demandando allo stesso organo monocratico anche la cura degli interessi del beneficiario per tutta la durata del procedimento. La scelta operata dal legislatore va letta in un ottica di favor verso la tutela personale del soggetto e verso la semplificazione del procedimento. Essa è, infatti, in linea con la tendenza generale a privilegiare l intervento di un giudice monocratico rispetto al la composizione collegiale e cio per le evidenti ragioni di economia processuale e rapidità del procedimento nell ottica della ragionevole durata e del diritto al giusto processo richiamato espressamente dalla carta costituzionale (ART. 111 COST.).

Il giudice tutelare dunque quale organo giudicante monocratico che, equamente distribuito sul territorio nazionale, provvedendo entro gli stretti termini previsti dall art. 405 c.c. (60 giorni dal deposito del ricorso) possa mostrarsi effettivamente vicino agli interessati ed alle loro fondamentali e spesso urgenti esigenze di tutela. Il giudice tutelare è poi l organo cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e controllo sull operato dell amministratore di sostegno. Dal punto di vista della funzione e dei presupposti, il legislatore conferisce al beneficiario stesso il potere di dar corso al procedimento di nomina di un amministratore di sostegno in favore di se stesso; anche da questo si può ricavare il fatto che l intervento del giudice tutelare, che pur deve accertare l eventuale ed effettiva incapacità del beneficiario, è finalizzato non tanto a decidere ex autoritate un effettivo contrasto tra posizioni sostanziali contrapposte ma, piuttosto, alla gestione volta alla concreta protezione degli interessi dell incapace, tramite la designazione di un soggetto la cui nomina è strettamente funzionale al compimento di determinati atti che possono riguardare sia la cura personae che la cura patrimonii del beneficiario stesso. Sebbene dunque l apertura del procedimento e la relativa nomina dell amministratore di sostegno presuppongano necessariamente una valutazione da parte del GT sull impossibilità, anche solo temporanea o parziale, della persona di provvedere autonomamente ed adeguatamente ai propri interessi, cio può condurre a una limitazione della sua capacità d agire esclusivamente entro i limiti rigorosi della minore misura restrittiva della capacità d agire possibile. Dall altro lato, il soggetto che promuove il ricorso per la nomina dell amministratore di sostegno non avanza una propria pretesa nei confronti di un altro invocando l intervento del giudice tutelare perché verifichi appunto l effettiva e concreta sussistenza dell interesse del potenziale beneficiario alla misura di protezione, nonché la sua concreta utilità. La pronuncia di nomina dell amministratore di sostegno si concretizza dunque nell affiancare a un soggetto una persona che potrà sostituirlo, o anche soltanto assisterlo, nel compimento di quegli specifici atti indicati nel decreto di nomina; per questo, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, rientra tra i procedimenti di Volontaria Giurisdizione. Dalla pronuncia del giudice tutelare non discendono, giova ribadirlo, incapacità standardizzate, predefinite e tendenzialmente definitive (come nell interdizione) ma le stesse vengono stabilite solo entro i limiti e per gli effetti del provvedimento ex artt. 409 e 412 c.c., ad esclusiva protezione del soggetto, per quegli atti che richiedano la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore di sostegno; quanto stabilito nel provvedimento di nomina, peraltro, è sempre revocabile e modificabile in ogni tempo mantenendo le caratteristiche non definitive tipiche del decreto. Dal punto di vista processuale, il giudice tutelare è il vero dominus dell intero procedimento. In un primo momento, sin dalla lettura del ricorso, accertata la legittimazione alla proposizione, il GT è tenuto ad effettuare una prima valutazione in ordine ai fatti ivi prospettati, che poi saranno oggetto di esaustivo accertamento nell udienza fissata per sentire il beneficiario e gli altri soggetti di cui all art. 406 417 c.c. La fase istruttoria ruota intorno all audizione del beneficiario (nonché degli altri soggetti le cui informazioni possono ritenersi utili ai fini della decisione); nell udienza fissata per l esame, infatti,

il giudice tutelare è tenuto ad ascoltare in primis e personalmente la persona cui il procedimento si riferisce. Ciò può avvenire in udienza ovvero anche nel luogo in cui si trova quest ultimo ove lo stesso sia intrasportabile, ma sempre compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Ad esempio, in caso di soggetti affetti da gravi problemi di salute mentale, spesso oppositivi alla richiesta di recarsi in Tribunale, pare opportuno cercare di fissare un colloquio presso gli appositi Centri di Salute Mentale o CPS, magari assistiti dall ausilio dello psichiatra curante. L audizione personale permette al GT di formarsi un primo convincimento circa la capacità del soggetto rispetto agli atti che occorre compiere ed è il perno centrale della fase istruttoria quale mezzo di prova principale tanto che il giudice, laddove ne tragga risultanze univoche ed esaurienti, potrà senz altro prescindere dall'esperimento di ulteriori mezzi istruttori ai fini della decisione. Il giudice tutelare è comunque tenuto, prima di provvedere sull istanza, ad ascoltare personalmente anche gli altri soggetti legittimati a proporre la domanda, pur non essendo ovviamente vincolato alla loro opinione: in caso di mancata comparizione degli stessi, nonostante la rituale convocazione, può comunque decidere sul ricorso. Il contenuto e le modalità dell'istruttoria sono in ogni caso rilasciate alla valutazione del GT che, in virtù dei veri e pori poteri di carattere inquisitorio riconosciuti dalla legge, ha la possibilità di disporre d ufficio l assunzione di ulteriori informazioni oltrechè tutti gli accertamenti di natura medica eventualmente necessari e ogni altro mezzo istruttorio utile ai fini della decisione. Egli potrà in particolare prendere in considerazione qualsiasi documento prodotto dalle parti o da terzi interessati al procedimento, disporre ispezioni, esami di luoghi e di persone (ex art. 118 cpc); informative di parti del procedimento, di persone che potrebbero risentirne gli effetti o anche di soggetti terzi estranei comunque informati (quali ad es: vicini di casa, amici di famiglia). Spesso è opportuno e utile sentire gli assistenti sociali che seguono il soggetto disagiato, ovvero il medico del CPS ove si tratti di soggetti affetti da problemi di salute mentale in carico ai suddetti servizi territoriali: cio anche e soprattutto al fine di comprendere appieno quali siano le reali necessità della persona bisognosa di protezione e dunque per permettere al giudice di predisporre un provvedimento mirato a tali aspetti. Esaurita l istruttoria il giudice, tendenzialmente entro sessanta giorni dalla presentazione dell istanza, deciderà se sia opportuna la nomina l amministratore di sostegno e, in caso affermativo, valuterà in ordine alla persona dell amministratore di sostegno (dovendo considerare in primis le indicazioni fornite dal beneficiario e privilegiando i familiari ex art. 408 c.c. e soltanto in caso di mancanza di tali soggetti, ovvero in presenza di gravi motivi, il GT provvederò a designare un terzo estraneo) e ai poteri a questi conferiti con il decreto di nomina. Il decreto di nomina, ai sensi dell art. 405 c.c., contiene l oggetto dell incarico e dunque, in primo luogo, la specificazione di quali atti il beneficiario può compiere solo se rappresentato dall AdS ovvero solo con la sua necessaria assistenza, nonché l indicazione de limiti, anche periodici, delle spese che l AdS può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità; infine indica la periodicità con cui l AdS deve riferire al giudice circa l attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

In ogni caso, a mente dell art. 409 c.c., il beneficiario potrà sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (quali piccole spese ). Il decreto di nomina, pertanto, è l atto giuridico fondante e delimitante il potere dovere dell amministratore di sostegno: ad esso dovrà sempre farsi riferimento al fine di adempiere adeguatamente alle finalità di tutela dell istituto protettivo. Si ribadisce inoltre che quanto stabilito nel provvedimento di nomina è sempre in seguito modificabile: cio consente di adeguare le prescrizioni nel tempo, a seconda del mutamento della situazione concreta, nell ottica, ancora un volta, di una protezione veramente mirata della persona. Il giudice può inoltre, anche di propria iniziativa, ove sussistano particolari ragioni, nominare un amministratore di sostegno del beneficiario provvisorio, indicandogli quali atti indefettibili per la tutela del soggetto è autorizzato sin da subito a compiere; ha, inoltre, la possibilità di emanare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e amministrazione del suo patrimonio. Si tratta di poteri che hanno come presupposti la necessità e l urgenza e carenti di contenuto tipico, assimilabili quindi a quello dei provvedimenti d urgenza ex art. 700 cpc. In linea generale, infine, il giudice tutelare, quale organo preposto alla gestione, è sempre tenuto a svolgere le funzioni direttive, di controllo e deliberative finalizzate alla migliore tutela del beneficiario e dei suoi interessi e cio per tutta la durata di vigenza del procedimento: si pensi agli atti di compravendita immobiliare, agli investimenti mobiliari, agli atti di gestione societaria laddove l incapace ricopra formalmente la veste di amministratore societario o di membro del CdA: tutti atti che devono essere sottoposti dall amministratore di sostegno al preventivo avallo del GT che ne valuterà l effettivo e globale vantaggio per il beneficiario. Il GT è tenuto a vistare il rendiconto periodico e ad approvare quello finale al termine del procedimento: viene a tal fine valutata, nel suo complesso, l attività di gestione economica espletata dall AdS ed il pieno rispetto delle direttive impartite nel decreto di nomina. Giova ricordare come di norma nel suddetto decreto il GT stabilisca, quanto agli aspetti più propriamente amministrativi gestori, l autorizzazione al prelievo da parte dell AdS sino ad un tetto massimo di spesa mensile, nonché anche agli accrediti e al reinvestimento di capitali, il tutto previa formalizzazione del conto corrente e dei depositi intestati al beneficiario rappresentato dal suo amministratore di sostegno (nulla deve essere infatti intestato all amministratore di sostegno). Il GT deve infine sempre vigilare sull adempimento dei compiti da parte dell amministratore di sostegno avendo pieni poteri di disporne la sostituzione, la rimozione o, comunque, di convocazione per impartirgli istruzioni e direttive (ai sensi dell art. 44 disp. att. cc.) nonché di prorogare la durata dell amministrazione stessa ove disposta a tempo determinato. L intervento immanente e pregnante del giudice sussiste poi in caso in cui sia tenuto ad intervenire per comporre i contrasti tra amministratore di sostegno e beneficiario, oltrechè per evitare atti dannosi ed ovviare a comportamenti negligenti, dopo aver svolto una opportuna ed accurata istruttoria. D) Qualche rilevante e dibattuta questione 1) Differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione (orientamento del Tb di Milano: tendenziale residualità dell interdizione)

Cass., Sez. I, 12 giugno 2006, n. 13584: il Supremo Collegio ha escluso che il distinguo tra interdizione ed amministrazione possa fondarsi su un mero criterio quantitativo ovvero sul diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto incapace. Secondo la Suprema Corte, occorre piuttosto valorizzare l inciso contenuto nell articolo 414 c.c., che collega la interdizione alla necessità di assicurare l adeguata protezione del soggetto maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità di mente che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, ciò che equivale ad affermare che l ordito normativo esclude che si faccia luogo alla interdizione tutte le volte in cui la protezione del soggetto abitualmente infermo di mente, e perciò incapace di provvedere ai propri interessi, sia garantita dallo strumento della amministrazione di sostegno. Sicché, conclude la Corte, «l amministrazione di sostegno non si distingue dalla interdizione sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all uno che all altro strumento di tutela, e che soltanto la specificità delle singole fattispecie, e delle esigenze da soddisfare di volta in volta, possano determinare la scelta tra i diversi istituti, con l avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura». Con la previsione del principio della minor limitazione possibile della capacità il legislatore del 2004 ha inteso salvaguardare una fondamentale esigenza di libertà, che è propria dell uomo in quanto persona, sia esso sano o malato, lucido o meno, giovane o vecchio, socialmente affermato o emarginato: un esigenza su cui sono imperniati i principali diritti della nostra Carta Costituzionale. Il legislatore del 2004 ha avallato l ottica della capacità (e dunque per la libertà) del soggetto debole e la sua protezione solo nella misura in cui la stessa si presenti come opportuna e utile (come si evince dal già citato art. 413, secondo cui il giudice provvede alla dichiarazione di cessazione dell amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tali ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il Pubblico Ministero, affinché vi provveda ). Va peraltro delineato un orientamento giurisprudenziale difforme che ritiene che, laddove trattasi di soggetti totalmente incapaci (stato vegetativo permanente, stato di coma ecc.) lo strumento protettivo idoneo ed adeguato potrebbe essere soltanto l interdizione. 2) Tipologie di soggetti deboli potenziali beneficiari: disabilità fisiche, psichiche, dipendenze Beneficiari dell amministrazione di sostegno sono innanzitutto i soggetti deboli che, prima dell entrata in vigore della legge 6/2004, non erano destinatari di alcuna forma di protezione preventiva (unica forma di protezione, peraltro successiva all atto dannoso, era quella dell art. 428 c.c. che prevede tuttora, a certe condizioni gravità del pregiudizio, prova della malafede dell altro contraente l annullabilità degli atti compiuti dall incapace naturale). Possono infatti astrattamente fruire del beneficio dell istituto dell amministrazione di sostegno tutte quelle persone che, sebbene certamente da escludersi dall ambito di applicazione dell interdizione e dell inabilitazione in quanto non abitualmente infermi, possono in concreto essere destinatari dell amministrazione di sostegno in quanto comunque incapaci di provvedere ai propri interessi: vi rientrano dunque quei soggetti affetti da patologie mentali transitorie, cicliche o parziali; quelli in condizioni di mera debolezza psichica anche se non affetti da patologie mentali; i malati di Alzheimer anche allo stadio iniziale, i soggetti affetti da depressione; gli alcolisti cronici; i soggetti affetti da dipendenza da gioco; i lungodegenti; i portatori di handicap fisici; gli anziani in situazione di abbandono o disagio anche soltanto fisico.

Il comune denominatore per l applicabilità della nuova disciplina è che il soggetto sia privo, per effetto di una infermità o menomazione fisica o psichica, in tutto o in parte, di autonomia, nel provvedere ai propri interessi: il beneficiario, pur trovandosi in una situazione di debolezza, conserva la naturale capacità di agire, intesa come capacità di intendere e di volere e dunque la limitazione della legale capacità di agire è un sacrificio imposto dalla necessità di soddisfare le esigenze di vita del beneficiario mediante il conferimento ad un diverso soggetto poteri sostitutivi (cura, rappresentanza) o confermativi (assistenza) o di amministrazione, da esercitarsi sotto il controllo (successivo, ma anche preventivo, sotto forma di autorizzazione) del giudice tutelare. 3) Il consenso informato ai trattamenti sanitari Punto di partenza può essere, ancora una volta, il riferimento codicistico secondo cui qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare, adotta anche d ufficio, i provvedimenti urgenti per la cura della persona : l art. 405 comma 4 c.c. consente quindi al GT di attribuire all AdS il potere di esprimere il consenso informato alle cure mediche in nome e per conto dell incapace (v. Cass. n. 21748/2010 ove si afferma che poteri di cura spettano altresì alla persona nominata amministratore di sostegno dovendo il decreto di nomina contenere l indicazione degli atti che questa è legittimata a compiere a tutela degli interessi di natura anche personale del beneficiario ). Com è noto, il consenso informato costituisce la legittimazione del trattamento sanitario sia in ambito interno (art. 2, 13 e 32 Cost.: quest ultimo prevede la possibilità di TSO solo nei casi previsti dalla legge; art. 1 e 33 della legge n. 883 del 1978 sull istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) che sovranazionale (Convenzione di Oviedo del 4.4.1997 resa esecutiva con legge di autorizzazione alla ratifica n. 145 del 2001 la quale, all art. 5, stabilisce come regola generale che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia espresso consenso libero e informato ). Lo stesso principio è ribadito nel codice deontologico medico dove, all art. 35, viene precisato che il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente. Sulla stessa linea, la giurisprudenza della Suprema Corte da tempo e unitariamente afferma il principio secondo cui il medico, salvo il caso urgente dello stato di necessità ex art. 54 per il pericolo imminente di vita, non possa intervenire senza il consenso o malgrado il dissenso del paziente: il consenso infatti attiene alla libertà morale del soggetto ed alla sua libera autodeterminazione oltrechè alla libertà fisica intesa come rispetto dell integrità del corpo (Cass. Pen. Sez. IV 11.7.2001 3.10.2001; Cass. Civ. n. 10741 del 11.5.2009; Cass. Civ. n. 24791 del 8.10.2008). Anche la Corte Costituzionale ha affermato che il consenso informato si configura quale vero e proprio diritto della persona e svolge una funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello dell autodeterminazione e quello della salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha altresì il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e quindi la sua stessa libertà personale, conformemente all art. 32 secondo comma Cost. (Corte Cost. n. 438 del 23.12.2008).

In questo settore il GT interverrà con una triplice azione, esercitando: - un controllo preventivo in merito alla sussistenza, in concreto, dell incapacità del paziente di autodeterminarsi in merito ai trattamenti sanitari cui dovrebbe soggiacere in quanto lo stesso è ormai incapace di comprendere le informazioni necessarie e di esprimere validamente e compiutamente la propria volontà terapeutica; nonché in merito all effettiva volontà del beneficiaria come in passato comunque espressa o, in mancanza, in applicazione del criterio del best interest; - un potere autorizzativo, attribuendo all AdS il potere di rappresentare il beneficiario nel rapporto di alleanza terapeutica col medico curante, culminante con l espressione del consenso; - un controllo successivo, attuato tramite relazione dal parte dell AdS sull excursus sanitario e l eventuale acquisizione della documentazione medico sanitaria. 4) L amministratore di sostegno in previsione della futura incapacità con relative indicazioni terapeutiche (spunti sul testamento biologico). Sul delicato tema relativo alle indicazioni terapeutiche da parte del soggetto debole e di nomina di un amministratore di sostegno deputato a renderle attuabili, in giurisprudenza si sono delineati due diversi orientamenti: 1) Il primo orientamento si fonda sulla necessaria attualità dell interesse, con conseguente inammissibilità di una nomina di AdS anticipata perché fatta in vista della eventuale futura incapacità : questa linea interpretativa è stata recentemente avallata dalla Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia del 20 dicembre 2012 n. 23707; 2) Il secondo orientamento ritiene invece possibile l anticipazione non solo della designazione, ma anche della correlativa nomina da parte del GT, in vista della futura incapacità del richiedente la misura (tra gli altri: Tribunale di Modena, GT Guido Stanzani).