Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo (Fondazione) Atto di fondazione Entrata in vigore: 1 gennaio 2015 Il presente atto di fondazione sostituisce quello del 1 novembre 1998. DMS1456 / 01.2015 / 1003042
Art. 1 Nome L'Unione di Banche Svizzere (in seguito denominata fondatrice) ha istituito, sotto la denominazione Patronale Finanzierungsstiftung der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG), una fondazione che con effetto al 1 novembre 1998 viene ridenominata come segue: Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life La Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life (in seguito fondazione) è una fondazione istituita ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero. Art. 2 Sede La fondazione ha sede a Zurigo. Previo consenso dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione può trasferire la sede in un'altra località svizzera. Art. 3 Vigilanza La fondazione è sottoposta alla sorveglianza della Confederazione. Art. 4 Scopo 1 - Scopo della fondazione è il finanziamento della previdenza a favore del personale delle imprese a essa affiliate con sede in Svizzera. La fondazione può riprendere ampi compiti sociali. 2 - Essa persegue lo scopo attribuendo contributi del datore di lavoro secondo l'art. 331 cpv. 3 CO provenienti dai mezzi accumulati a tale scopo e indicati separatamente a istituzioni di previdenza o a opere di previdenza di fondazioni collettive e di fondazioni comuni esenti da imposte, istituite dalle imprese affiliate alla fondazione o alle quali esse si sono affiliate. Art. 5 Organi Organi della fondazione sono il consiglio di fondazione (art. 9), l'amministrazione (art. 10) e l'ufficio di controllo (art. 13). Art. 6 Adesione Alla fondazione possono aderire le imprese che occupano dipendenti e corrispondono salari. Art. 7 Separazione delle riserve dei contributi del datore di lavoro di ciascuna affiliazione 1 - Per ogni impresa affiliata, nell'ambito della fondazione viene istituita una riserva dei contributi del datore di lavoro gestita a parte. 2 - Le riserve dei contributi del datore di lavoro delle imprese affiliate sono indipendenti le une dalle altre. La singola riserva dei contributi del datore di lavoro può essere utilizzata unicamente per le esigenze dell'impresa affiliata. DMS1456 / 01.2015 / 1003042 Seite 2 / 5
Art. 8 Patrimonio della fondazione 1 - Alla sua costituzione, la fondatrice attribuisce alla fondazione un capitale iniziale pari a 10 000 franchi a titolo di patrimonio comune. 2 - Il patrimonio della fondazione è costituito dai patrimoni separati delle singole riserve dei contributi del datore di lavoro nonché dal patrimonio comune. 3 - Il patrimonio della fondazione viene accumulato tramite stanziamenti volontari della fondatrice, delle imprese affiliate o di terzi nonché tramite i proventi del patrimonio della fondazione. Art. 9 Consiglio di fondazione 1 - Il consiglio di fondazione può, sotto la propria responsabilità, trasmettere singoli poteri a terzi; in particolare esso può affidare la gestione a una società adatta. 2 - Il consiglio di fondazione si compone di quattro membri del consiglio di fondazione eletti dalle società affiliate per un mandato di quattro anni. I membri del consiglio di fondazione non possono fare parte del comitato di direzione. Una rielezione è possibile. 3 - Al termine del rapporto di lavoro con un'impresa affiliata o allo scioglimento del contratto di adesione dell'impresa affiliata, il membro del consiglio di fondazione lascia il proprio incarico. 4 - Il consiglio di fondazione si autocostituisce ed elegge tra i suoi membri un presidente. Esso rappresenta la fondazione verso l'esterno e designa le persone con firma giuridicamente vincolante nei confronti della fondazione e stabilisce le modalità di firma. 5 - Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei propri membri. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza dei membri del consiglio di fondazione presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. La deliberazione può essere presa mediante circolare. Occorre stendere un verbale relativo alle discussioni. 6 - Il consiglio di fondazione adotta le misure necessarie per realizzare lo scopo della fondazione. Esso decide in merito all'investimento del patrimonio. 7 - Il consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari e li sottopone all'autorità di vigilanza. 8 - Il consiglio di fondazione presenta il conto annuale con il rapporto dell'ufficio di revisione e il rapporto d'esercizio all'autorità di vigilanza competente. Art. 10 Amministrazione L'amministrazione dell'impresa affiliata decide nell'ambito dello scopo della fondazione in merito all'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro. L'impresa affiliata designa le persone con diritto di firma che fungeranno da amministratori presso la fondazione e disciplina le modalità di firma. DMS1456 / 01.2015 / 1003042 Seite 3 / 5
Art. 11 Diritto alle prestazioni 1 - Ha diritto alle prestazioni l'opera di previdenza o l'istituzione di previdenza dell'impresa affiliata. 2 - Le persone assicurate dell'impresa affiliata nonché i loro congiunti e superstiti hanno diritto alla relativa riserva dei contributi del datore di lavoro solo se ne hanno diritto in virtù delle disposizioni regolamentari dell'istituzione di previdenza o dell'opera di previdenza che li assicura o di una delibera dell'amministrazione. Art. 12 Contabilità La chiusura dei conti si effettua annualmente al 31 dicembre. Art. 13 Controllo La fondazione incarica una società di revisione che soddisfa le direttive dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali sul riconoscimento e l'autorizzazione degli uffici di controllo, dell'esame annuo della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali delle riserve dei contributi del datore di lavoro. L'ufficio di controllo riferisce per iscritto al consiglio di fondazione in merito al risultato dell'esame svolto. Art. 14 Responsabilità derivante dal contratto Degli obblighi della fondazione, riguardanti la singola impresa affiliata o risultanti dalle sue azioni, risponde esclusivamente l'impresa affiliata con la sua riserva dei contributi del datore di lavoro. La responsabilità è limitata agli obblighi regolamentari. Art. 15 Modifiche Il consiglio di fondazione può inoltrare all'autorità di vigilanza competente una richiesta relativa alla modifica del presente atto, se in precedenza i due terzi dei membri del consiglio di fondazione hanno approvato la decisione. Art. 16 Scioglimento In caso di scioglimento o fusione della fondazione oppure di passaggio a un'altra fondazione, il consiglio di fondazione fa richiesta, presso l'autorità di vigilanza responsabile, delle misure da prendere. In questo contesto sono da garantire in prima linea gli obblighi della fondazione. DMS1456 / 01.2015 / 1003042 Seite 4 / 5
Art. 17 Entrata in vigore Il presente atto di fondazione entra in vigore al 1 gennaio 2015 e sostituisce quello del 1 novembre 1998. Per l'interpretazione fa stato il testo tedesco. Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life Zurigo, 5 dicembre 2014 Luogo e data Danilo Zweifel Presidente del consiglio di fondazione Monika Behr Membro del consiglio di fondazione DMS1456 / 01.2015 / 1003042 Seite 5 / 5