Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. Atto di fondazione. (Fondazione) Entrata in vigore: 1 gennaio 2015



Documenti analoghi
Fondazione collettiva Swiss Life Invest, Zurigo. Atto di fondazione. (Fondazione) Entrata in vigore: 1 dicembre 2011

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6

Regolamento per l'elezione dei rappresentanti dei dipendenti al consiglio di fondazione

STATUTO. della Fondazione AROMED

sulla vita Fondazioni collettive Organi di fondazione

MEMORIAV ASSOCIAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA AUDIOVISIVA SVIZZERA

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

Statuti Società svizzera sclerosi multipla

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

STATUTI. - l obbligo alla formazione e all aggiornamento delle persone attive in questi settori

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PRO RESTAURO DEL SACRO MONTE DELLA MADONNA DEL SASSO

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

ATTO DI FONDAZIONE. Fondazione...

ARTICOLO 5. La fondatrice devolve in modo irrevocabile alla Fondazione, come patrimonio iniziale, Fr. 800'000.- (ottocentomila franchi).

C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A )

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL ARCHIVIO DONETTA

STATUTI Società svizzera sclerosi multipla

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

STATUTI. Associazione Svizzera del Brillamento ASB. Sezione Svizzera Italiana

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Art. 1. Ragione sociale

Statuti della SGfB. I. Disposizioni generali

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

Art. 3 Disposizioni generali Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE COALIZIONE SVIZZERA DEI PAZIENTI

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

REGOLAMENTO COMUNALE

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Statuto dell Ente Bilaterale Agricolo Territoriale F.A.V.L.A. Cuneo

Regolamento d investimento della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale. (Edizione gennaio 2014)

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO

Direttiva del Consiglio delle Comunità europee

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

del 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Cassa di compensazione militare Società Svizzera Impresari Costruttori. Statuto e regolamento

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Direttive della CAV PP D 04/2014. Fondazioni del pilastro 3a e fondazioni di libero passaggio

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

Associazione GREST-TICINO

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DI VIGILANZA VOLONTARIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

MAGGIO 2010 STATUTI PAX, SOCIETÀ SVIZZERA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SA

LE ISTITUZIONI DELL UNIONE EUROPEA

Statuto e regolamento. Helvetia Fondazione d investimento. Edizione La Sua Fondazione d investimento svizzera.

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana

Regolamento della Conferenza universitaria svizzera

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

2 pilastro, LPP Previdenza professionale

Statuto e regolamento della fondazione. Fondazione d investimento Swiss Life

Statuti Società Svizzera di Psichiatria Forense (SSPF)

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI SUPERIORI DI CONTROLLO DELLE FINANZE PUBBLICHE (INTOSAI)

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Istituto di previdenza del Cantone Ticino

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

STATUTO NAZIONALE CENTRO DI AZIONE GIURIDICA (Ce.A.G.) Il Centro di Azione Giuridica ha sede in Roma, Via Salaria n.

Associazione Case & Appartamenti di Vacanza Ticino (ACAV Ticino) STATUTI

Le prestazioni previdenziali della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse Conto complementare (gennaio 2011)

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA Consiglio di amministrazione

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI

STATUTI DELLA SEZIONE BELLINZONA E VALLI DEL CLUB ALPINO SVIZZERO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

4.5) ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE FIBROSI POLMONARI E MALATTIE RARE DEL POLMONE. ESPRIME

Statuto di Swiss Life Holding SA

Centro studi dei Consulenti del Lavoro della provincia di Messina

LEGGE REGIONALE 02/04/2004, N. 012

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

Aggiornato: 7 aprile 2013 STATUTO

NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

Fondazione di previdenza dell'asg REGOLAMENTO 2009

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Statuti Associazione Tavolino Magico. 17 maggio 2013

STATUTO. Amici d Italia Associazione italiana a Ratisbona.

UNIONE POPOLARE CRISTIANA STATUTO

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Transcript:

Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Casella postale, 8022 Zurigo Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo (Fondazione) Atto di fondazione Entrata in vigore: 1 gennaio 2015 Il presente atto di fondazione sostituisce quello del 1 novembre 1998. DMS1456 / 01.2015 / 1003042

Art. 1 Nome L'Unione di Banche Svizzere (in seguito denominata fondatrice) ha istituito, sotto la denominazione Patronale Finanzierungsstiftung der Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG), una fondazione che con effetto al 1 novembre 1998 viene ridenominata come segue: Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life La Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life (in seguito fondazione) è una fondazione istituita ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero. Art. 2 Sede La fondazione ha sede a Zurigo. Previo consenso dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione può trasferire la sede in un'altra località svizzera. Art. 3 Vigilanza La fondazione è sottoposta alla sorveglianza della Confederazione. Art. 4 Scopo 1 - Scopo della fondazione è il finanziamento della previdenza a favore del personale delle imprese a essa affiliate con sede in Svizzera. La fondazione può riprendere ampi compiti sociali. 2 - Essa persegue lo scopo attribuendo contributi del datore di lavoro secondo l'art. 331 cpv. 3 CO provenienti dai mezzi accumulati a tale scopo e indicati separatamente a istituzioni di previdenza o a opere di previdenza di fondazioni collettive e di fondazioni comuni esenti da imposte, istituite dalle imprese affiliate alla fondazione o alle quali esse si sono affiliate. Art. 5 Organi Organi della fondazione sono il consiglio di fondazione (art. 9), l'amministrazione (art. 10) e l'ufficio di controllo (art. 13). Art. 6 Adesione Alla fondazione possono aderire le imprese che occupano dipendenti e corrispondono salari. Art. 7 Separazione delle riserve dei contributi del datore di lavoro di ciascuna affiliazione 1 - Per ogni impresa affiliata, nell'ambito della fondazione viene istituita una riserva dei contributi del datore di lavoro gestita a parte. 2 - Le riserve dei contributi del datore di lavoro delle imprese affiliate sono indipendenti le une dalle altre. La singola riserva dei contributi del datore di lavoro può essere utilizzata unicamente per le esigenze dell'impresa affiliata. DMS1456 / 01.2015 / 1003042 Seite 2 / 5

Art. 8 Patrimonio della fondazione 1 - Alla sua costituzione, la fondatrice attribuisce alla fondazione un capitale iniziale pari a 10 000 franchi a titolo di patrimonio comune. 2 - Il patrimonio della fondazione è costituito dai patrimoni separati delle singole riserve dei contributi del datore di lavoro nonché dal patrimonio comune. 3 - Il patrimonio della fondazione viene accumulato tramite stanziamenti volontari della fondatrice, delle imprese affiliate o di terzi nonché tramite i proventi del patrimonio della fondazione. Art. 9 Consiglio di fondazione 1 - Il consiglio di fondazione può, sotto la propria responsabilità, trasmettere singoli poteri a terzi; in particolare esso può affidare la gestione a una società adatta. 2 - Il consiglio di fondazione si compone di quattro membri del consiglio di fondazione eletti dalle società affiliate per un mandato di quattro anni. I membri del consiglio di fondazione non possono fare parte del comitato di direzione. Una rielezione è possibile. 3 - Al termine del rapporto di lavoro con un'impresa affiliata o allo scioglimento del contratto di adesione dell'impresa affiliata, il membro del consiglio di fondazione lascia il proprio incarico. 4 - Il consiglio di fondazione si autocostituisce ed elegge tra i suoi membri un presidente. Esso rappresenta la fondazione verso l'esterno e designa le persone con firma giuridicamente vincolante nei confronti della fondazione e stabilisce le modalità di firma. 5 - Il consiglio di fondazione può deliberare in presenza della maggioranza dei propri membri. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza dei membri del consiglio di fondazione presenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente è decisivo. La deliberazione può essere presa mediante circolare. Occorre stendere un verbale relativo alle discussioni. 6 - Il consiglio di fondazione adotta le misure necessarie per realizzare lo scopo della fondazione. Esso decide in merito all'investimento del patrimonio. 7 - Il consiglio di fondazione emana i regolamenti necessari e li sottopone all'autorità di vigilanza. 8 - Il consiglio di fondazione presenta il conto annuale con il rapporto dell'ufficio di revisione e il rapporto d'esercizio all'autorità di vigilanza competente. Art. 10 Amministrazione L'amministrazione dell'impresa affiliata decide nell'ambito dello scopo della fondazione in merito all'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro. L'impresa affiliata designa le persone con diritto di firma che fungeranno da amministratori presso la fondazione e disciplina le modalità di firma. DMS1456 / 01.2015 / 1003042 Seite 3 / 5

Art. 11 Diritto alle prestazioni 1 - Ha diritto alle prestazioni l'opera di previdenza o l'istituzione di previdenza dell'impresa affiliata. 2 - Le persone assicurate dell'impresa affiliata nonché i loro congiunti e superstiti hanno diritto alla relativa riserva dei contributi del datore di lavoro solo se ne hanno diritto in virtù delle disposizioni regolamentari dell'istituzione di previdenza o dell'opera di previdenza che li assicura o di una delibera dell'amministrazione. Art. 12 Contabilità La chiusura dei conti si effettua annualmente al 31 dicembre. Art. 13 Controllo La fondazione incarica una società di revisione che soddisfa le direttive dell'ufficio federale delle assicurazioni sociali sul riconoscimento e l'autorizzazione degli uffici di controllo, dell'esame annuo della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali delle riserve dei contributi del datore di lavoro. L'ufficio di controllo riferisce per iscritto al consiglio di fondazione in merito al risultato dell'esame svolto. Art. 14 Responsabilità derivante dal contratto Degli obblighi della fondazione, riguardanti la singola impresa affiliata o risultanti dalle sue azioni, risponde esclusivamente l'impresa affiliata con la sua riserva dei contributi del datore di lavoro. La responsabilità è limitata agli obblighi regolamentari. Art. 15 Modifiche Il consiglio di fondazione può inoltrare all'autorità di vigilanza competente una richiesta relativa alla modifica del presente atto, se in precedenza i due terzi dei membri del consiglio di fondazione hanno approvato la decisione. Art. 16 Scioglimento In caso di scioglimento o fusione della fondazione oppure di passaggio a un'altra fondazione, il consiglio di fondazione fa richiesta, presso l'autorità di vigilanza responsabile, delle misure da prendere. In questo contesto sono da garantire in prima linea gli obblighi della fondazione. DMS1456 / 01.2015 / 1003042 Seite 4 / 5

Art. 17 Entrata in vigore Il presente atto di fondazione entra in vigore al 1 gennaio 2015 e sostituisce quello del 1 novembre 1998. Per l'interpretazione fa stato il testo tedesco. Fondazione di finanziamento per la previdenza professionale Swiss Life Zurigo, 5 dicembre 2014 Luogo e data Danilo Zweifel Presidente del consiglio di fondazione Monika Behr Membro del consiglio di fondazione DMS1456 / 01.2015 / 1003042 Seite 5 / 5