Fiscal News N. 324. Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale. La circolare di aggiornamento professionale 26.11.2013



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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 324 26.11.2013 Normativa antiriciclaggio per il collegio sindacale Gli adempimenti previsti per gli organi di controllo Categoria: Antiriciclaggio Sottocategoria: Varie Anche sui singoli membri del collegio sindacale gravano le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007. In questo caso, tuttavia, gli obblighi sono modulati in misura diversa, a seconda se l organo di controllo eserciti la sua attività per un ente soggetto alla disciplina antiriciclaggio o se l attività è riferita a una società commerciale diversa dalle precedenti. In questo secondo caso, inoltre, è altresì necessario distinguere il caso in cui i sindaci siano incaricati solo del controllo di legalità o agli stessi sia affidato anche il controllo contabile. Premessa Prima di procedere alla trattazione è necessario distinguere i seguenti casi: Organi di controllo Presso soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio Altre società commerciali Obblighi sanciti dall art. 52 D.Lgs. 231/2007 Solo controllo di legalità Esoneri di cui all art. 12 comma 3 bis D.Lgs 231/2007 Anche controllo contabile Obblighi di cui all art. 13 D.Lgs. 231/2007 1

Gli organi di controllo presso i soggetti destinatari della normativa L art. 52 del D.Lgs. n.231/2007 stabilisce che gli organi di controllo presso i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio devono vigilare sull osservanza delle norme contenute nel decreto. COLLEGIO SINDACALE REVISORI CONTABILI ORGANI DI CONTROLLO SOCIETA DI REVISIONE CONSIGLIO DI SERVEGLIANZA COMITATO DI CONTROLLO DI GESTIONE L art.52 del D.Lgs. n.231/2007 riguarda esclusivamente gli organi di controllo presso le società destinatarie del decreto stesso e non tutti gli organi di controllo. Dovranno pertanto rispettare gli obblighi previsti dall art. 52 gli organi di controllo delle banche, degli istituti di pagamento, delle attività di gestione di case da gioco, delle società professionali tra iscritti nell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc. Gli organi di controllo delle altre società commerciali, invece, non sono sottoposti a quanto stabilito nell art.52 Quanto agli obblighi, gli organi di controllo presso i soggetti sopra elencati dovranno: comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni da queste emanate ai sensi dell art. 7, comma 2, del decreto; comunicare senza ritardo al titolare dell attività, o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni all obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui hanno notizia; comunicare entro trenta giorni al Ministero dell Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni relative alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore di cui hanno notizia; 2

comunicare entro trenta giorni alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle violazioni degli obblighi di registrazione di cui hanno notizia. Come può facilmente desumersi dai punti di cui sopra, nel caso in cui si riscontrino violazioni negli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, il collegio sindacale non dovrà inviare una segnalazione alla Uif, ma al titolare dell attività o al legale rappresentante o a un suo delegato l infrazione dell obbligo. Al fine di poter valutare la necessità di una segnalazione dell operazione, gli indicatori a cui fare riferimento sono: Revisori di società di interesse pubblico Indicatori emanati dalla Banca d Italia con la Delibera n. 61 del 30.01.2013 (vedi allegato) Revisori di altre società (comunque soggette alla disciplina antiriciclaggio) Indicatori con decreto del 16.04.2010 (pubblicato nella G.U. n. 101 del 3-5- 2010 - Serie Generale) Società di interesse pubblico Sono società di interesse pubblico, ai sensi dell art. 16 del d.lgs. n. 39 del 2010: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicurazioni private; 3

e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; f) le società di gestione dei mercati regolamentati; g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i) le società di intermediazione mobiliare; l) le società di gestione del risparmio; m) le società di investimento a capitale variabile; n) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; o) gli istituti di moneta elettronica; p) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB. Al contrario, è definitivamente sancito l esonero dagli obblighi di: - adeguata verifica della clientela; - identificazione e verifica dell identità del cliente e del titolare effettivo; - di registrazione; - di conservazione dei dati; - di segnalazione delle operazioni sospette. Gli organi di controllo presso i destinatari della normativa antiriciclaggio sono esonerati da: - adeguata verifica della clientela; - identificazione e verifica dell identità del cliente e del titolare effettivo; - adozione del fascicolo della clientela; - registrazione dei dati; - segnalazione delle operazioni sospette. Gli obblighi di cui all art. 52 gravano in capo a ciascun componente del collegio sindacale e non sull intero collegio, così come chiarito recentemente dal MEF. Infatti, a fronte delle violazioni delle disposizioni di cui all art. 52 D.Lgs. 231/2007, l art. 55 prevede l irrogazione di una sanzione di tipo penale che, in quanto tale, deve essere necessariamente personale. 4

Società non destinatarie della normativa antiriciclaggio Con riferimento alle società non destinatarie della normativa antiriciclaggio è sancito l esonero, per i componenti degli organi di controllo, degli obblighi di: - adeguata verifica della clientela; - di registrazione e conservazione dei dati; - di segnalazione delle operazioni sospette. Tuttavia, se al collegio sindacale è affidato il controllo contabile, i suoi componenti, in quanto iscritti al registro dei revisori contabili, sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio. Sindaci incaricati del solo controllo sull Amministrazione Sindaci incaricati anche del controllo contabile Sono esonerati i sindaci che svolgono esclusivamente il controllo legale, in quanto la loro attività consiste essenzialmente nella vigilanza sull osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Il collegio non può comunque ritenersi dispensato da qualsivoglia forma di controllo: nell adempimento dei propri doveri esso è infatti tenuto a vigilare sull applicazione e sul generale rispetto della normativa antiriciclaggio, comunicando senza ritardo le eventuali infrazioni riscontrate. Se al collegio sindacale è affidato il controllo contabile, i suoi componenti, in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili, sono soggetti agli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007. Il relativo obbligo grava su ciascun componente l organo collegiale, tenuto alla adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati nel proprio archivio antiriciclaggio e all eventuale segnalazione sospette. Trattandosi di obblighi penalmente sanzionati gravanti sui singoli componenti (e non sull organo collegiale), la verbalizzazione del dissenso da parte di uno dei Sindaci non lo libera automaticamente da eventuali responsabilità. La responsabilità verrà invece valutata secondo il caso concreto. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia svolta non dai sindaci ma da un revisore esterno o da una società di revisione, all adeguata verifica dovranno provvedere questi ultimi. 5

È da chiarire se gli organi di controllo delle società non soggette alla disciplina antiriciclaggio che non svolgono attività di revisione contabile siano tenuti o meno alla comunicazione delle operazioni in contanti ultra-soglia. Secondo il CNDCEC (Nota Esplicativa Antiriciclaggio: D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231), gli organi di controllo delle società non soggette agli obblighi antiriciclaggio non sono tenuti a comunicare al MEF le violazioni alle limitazioni all uso del contante e dei titoli al portatore in quanto si tratta di una verifica di tipo contabile e perciò estranea alle funzioni del collegio sindacale che svolge solo il controllo legale. Tuttavia l interpretazione non è pacifica. Pochi giorni fa, infatti, il MEF, ha chiarito che, anche qualora il collegio sindacale non sia investito della funzione di revisione legale, è comunque tenuto a comunicare le operazioni in contanti ultra-soglia. Effettivamente, dall analisi dell art. 12, comma 3-bis, si può facilmente desumere come i componenti degli organi di controllo siano esonerati soltanto dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e non dalle disposizioni di cui all art. 51, collocato nel Titolo III. In ogni caso, si torna a ribadire che gli obblighi antiriciclaggio, tra cui, ovviamente, anche le disposizioni in materia di circolazione del contante, gravano su ciascun Sindaco, non sull intero Collegio. Antiriciclaggio e collegio sindacale: tabella riepilogativa Vigilanza sul rispetto della normativa antiriciclaggio Adeguata verifica della clientela Registrazione e conservazione dei dati Segnalazione di operazioni sospette Obblighi di comunicazione previsti dall art. 52 Obblighi di comunicazione previsti dall art. 51 (limitazioni uso contante) Organi di controllo presso società destinatarie del D. Lgs. 231/2007 Organi di controllo presso società non destinatarie (NO REVISIONE CONTABILE) Organi di controllo CONTABILE presso società non destinatarie Sì Sì Sì NO NO Sì NO NO Sì NO NO (ma la UIF può comunque tenerne conto) Sì NO NO Sì Sì Sì Sì - Riproduzione riservata - 6