LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI



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L R 6/89 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità) La presente legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell' ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall' età, dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché delle variazioni temporanee o permanenti delle stesse. Art. 2 (Obiettivi) Obbiettivo della presente legge è l' adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l' assenza di limiti all' esercizio dell' attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

Per ACCESSIBILITÀ si intende la possibilità per chiunque di poter fruire completamente di tutti gli spazi che compongono un territorio, in condizioni di assoluta sicurezza ed autonomia ; quindi l accessibilità dovrà essere garantita: in tutto il territorio negli spazi esterni ai fabbricati nelle parti comuni (siano esse intese come spazi ad uso della collettività, siano intese in senso stretto quali parti di proprietà comune indivisa ad uso dei diversi proprietari o inquilini).

Per VISITABILITÀ si intende la condizione che permette a persone con ridotta capacità motoria, di accedere ad alcuni spazi o unità ambientali, garantendone requisiti minimi.

Per ADATTABILITÀ si intende la condizione di poter modificare successivamente, a costi limitati, l ambiente in modo da renderlo completamente accessibile.

barriere architettoniche e localizzative Art. 3 (Definizione di barriera architettonica e localizzativa) 1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa. 2. Ai fini della presente legge per barriera localizzativa s'intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea dipendente da qualsiasi causa.

L.13/89 e L.6/89 NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI EDIFICI RESIDENZIALI UNIFAMILIARI e PLURI- FAMILIARI privi di parti comuni Nel caso previsto dalla L.R. 6/89 art. 14 (viene assunto il valore di principio della L. 13/89) VISITABILI (L.13) ADATTABILI ADATTABILI (L.13 e L.6) EDIFICI PLURIFAMILIARI con parti comuni CON MENO DI TRE LIVELLI FUORI TERRA (compresi interrati e/o porticati) nelle UNITA IMMOBILIARI nelle PARTI COMUNI ACCESSIBILI * VISITABILI ADATTABILI EDIFICI PLURIFAMILIARI con parti comuni CON PIU DI TRE LIVELLI FUORI TERRA (compresi interrati e/o porticati) nelle UNITA IMMOBILIARI nelle PARTI COMUNI ACCESSIBILI VISITABILI ADATTABILI NELLE UNITA IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI UNITA IMMOBILIARI DESTINATE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE: DI CARATTERE : INDUSTRIALE, AGRICOLO, ARTIGIANALE, ATTIVITA COMMERIALI e del SETTORE TERZIARIO (L. 6) Art. 5 lettere a), c) ACCESSIBILI

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EDIFICIO 1 esempio 2 piano OBBLIGO DI ASCENSORE 1 piano 3 LIVELLI FUORI TERRA Piano Terra e/o Porticato 1 interrato OLTRE IL 3 LIVELLO OBBLIGO DI ASCENSORE

EDIFICIO 2 esempio 1 piano 3 LIVELLI FUORI TERRA Piano Terra e/o Porticato 1 interrato OLTRE IL 3 LIVELLO OBBLIGO DI ASCENSORE 2 interrato OBBLIGO DI ASCENSORE

Concessioni ed autorizzazioni a edificare, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti Ai fini dell abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni e autorizzazioni di edificazione relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, di cui all art.31 legge 457/78, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. La deroga è concessa solo per gli interventi per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della normativa sull eliminazione delle barriere architettoniche, a causa dei vincoli o delle limitazioni sopracitati.

Concessioni ed autorizzazioni a edificare, in deroga alle prescrizioni tecniche di attuazione delle leggi sull eliminazione delle barriere architettoniche Le concessioni e autorizzazioni di cui sopra, possono essere motivatamente rilasciate in deroga a quanto previsto dall allegato alla legge 6/89 nel caso di : - presenza di vincoli a tutela dei beni artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentano interventi coerenti con le finalità delle leggi per l abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative - per l impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell intervento. Il rilascio di detti provvedimenti di concessione o autorizzazione è comunque subordinato all adozione di SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE, tali da garantire l uso dell immobile secondo le finalità delle normative sull eliminazione delle barriere architettoniche.

Vincolo ai sensi delle 1497/39 e 1089/39 Art. 4 1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. 2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso. 3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato. 5. Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato. Art. 5 1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Sanzioni L inosservanza delle norme dettate dalla legge 6/89, da parte del: titolare della concessione o autorizzazione edilizia, del committente, del Direttore dei lavori, costituisce variazione essenziale di cui all art.8, primo comma, lettera c), della legge 47/85, cui consegue l applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Eliminazione delle barriere architettoniche in condominio Codice Civile Art. 1120 Innovazioni I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108). Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Art. 1121 Innovazioni gravose o voluttuarie Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Eliminazione delle barriere architettoniche in condominio Codice Civile Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att. 67 e seguenti). Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore. NOTE Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136 sono previste nelle seguenti leggi: - Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle barriere architettoniche); - Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei parcheggi nei condomini); - Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei consumi energetici); Legge 17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del patrimonio edilizio).

Giurisprudenza Dalla giurisprudenza, l eliminazione delle barriere architettoniche non riguarda solo i residenti nello stabile condominale sotto questo profilo non ha senso la distinzione tra condomini residenti tutto l anno e condomini residenti solo in alcune parti dell anno estivo ma anche i possibili visitatori disabili. Con la conseguenza che la motivazione addotta dall amministratore non può essere condivisa. E, tuttavia, non raggiungendosi la maggioranza di cui alla legge 13/89, come recepita dal Dpr 380/2001 ( Testo unico dell edilizia ), non vi è alcun obbligo, da parte del condominio, che non lo voglia, di provvedere all eliminazione delle barriere architettoniche. Il disabile può però, a norma dell articolo1102 del Codice Civile senza coinvolgere né l amministrazione né l assemblea dar corso all opera che consenta la eliminazione delle barriere architettoniche, a proprie spese. E ciò anche a norma dell art. 78, secondo comma, del Dpr 380/2001, per il quale nel caso il cui condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del Libro primo del Codice Civile, possono installare a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l ampiezza delle porte d accesso, al fine di rendere più agevole l accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.

LE BARRIERE IN CONDOMINIO UN ESEMPIO Ipotizzando l inserimento di un impianto ascensore, nel vano scala a disposizione, con dimensioni minime inderogabili di cabina, di cm 80x120, avendo a disposizione una larghezza massima del vano stesso di cm 235, tenendo doverosamente in considerazione gli ingombri tecnici di qualsiasi tipologia di vano corsa, necessari per l alloggiamento del medesimo, ne risulterebbero rampe di scale ridotte ad una larghezza (cm 57,5) tale da non consentire l agevole passaggio di una persona, tantomeno, come prevedono i regolamenti edilizi comunali, il trasporto di mobili nonché barelle ed una sicura evacuazione in caso di incendio.

SOLUZIONE ALTERNATIVA L impossibilità di poter intervenire nel vano scala esistente, sollecita la ricerca di un area disponibile, adeguata, nella parte esterna all edificio. La porzione di cortile antistante l ingresso all edificio, permette l inserimento di un ascensore con caratteristiche dimensionali ideali, con annessa relativa scala di servizio. Per la tale soluzione occorre demolire l esistente scala interna, mantenendo i pianerottoli originali di accesso agli appartamenti, prolungando gli stessi su tutta la superficie del vano scala, collegandoli verso esterno alla nuova struttura ascensore/scala di servizio. I varchi di collegamento si ricaveranno utilizzando in parte le aperture esistenti collocate sulla facciata dell edificio. Per il superamento dei primi gradini che conducono al piano rialzato, all occorrenza sarà possibile installare una piattaforma montascale perché la larghezza degli stessi ne consente la collocazione.

CONCLUSIONI E una soluzione che garantisce il pieno rispetto delle prescrizioni di legge, prevede, il prolungamento di tutte le solette degli spazi comuni con un conseguente consolidamento delle strutture esistenti. La realizzazione della scala all esterno più ampia e comoda consente il suo utilizzo anche come scala antincendio, la costruzione di un ascensore a norma con il rispetto delle distanze previste ; ascensore e scala potranno essere realizzati con materiali che garantiscano il minimo impatto ambientale.

LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER LE OPERE DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SOSTENUTE DA SOGGETTI PRIVATI DEVONO PERVENIRE ENTRO IL 1 MARZO DI OGNI ANNO AL COMUNE DI RESIDENZA POTRANNO ESSERE INOLTRATE SOLAMENTE DA : DISABILE O DA EVENTUALI TUTORI DEL DISABILE I CONTRIBUTI VENGONO CONCESSI SOLO PER OPERE NON ANCORA REALIZZATE