DIRITTO DI PARABOLA. Per installare una parabola
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- Sabrina Silvana Cappelletti
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1 DIRITTO DI PARABOLA Per installare una parabola non occorrono autorizzazioni La giurisprudenza ha affermato che il diritto alla installazione di antenne riconduce al diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero ed alla ricezione del pensiero altrui, riconosciuto dall art. 21 della Costituzione, diritto che non incontra, nei rapporti tra privati, altro limite oltre quello di ostacolare il pari diritto altrui oppure di pregiudicare l altrui diritto di proprietà. Questo è il principio di base al quale deve attenersi tutta la nostra legislazione, in materia. Alcuni potrebbero ritenere che per installare una parabola ci sia bisogno di un autorizzazione specifica. Non è così, e la conferma è data dal decreto n. 55 dell 11 febbraio 1997 il quale dà attuazione alla direttiva CEE 94/46. L art. 6 di tale decreto precisa che l abbonamento alle radiodiffusioni nazionali costituisce titolo alla installazione ed alla utilizzazione di antenne destinate alla ricezione di programmi radiotelevisivi da satellite. L unica cosa, quindi, che la legge richiede ai possessori di antenne paraboliche, è il regolare pagamento del canone televisivo. Diritto all installazione nel proprio stabile Nel principio espresso nell art. 21 Cost. rientra anche l installazione di antenne su beni di proprietà esclusiva altrui, quindi anche l installazione di antenne sul lastrico solare condominiale, contro la volontà dell assemblea dei condomini. Ciò è dichiarato dall art. 397 del D.p.R. 23/3/73, n. 156, secondo il quale i proprietari di immobili o di porzioni in immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione di servizi di radiodiffusioni appartenenti agli abitanti dell immobile stesso. L art. 232 del D.p.R. 23/3/73, n. 156 stabilisce inoltre che i fili o i cavi collegati ad un antenna possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra che al di sotto delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre o altre aperture praticabili a prospetto. Prosegue l articolo di legge in esame affermando che il proprietario o il condominio non possono opporsi all appoggio, nell immobile di loro proprietà, di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili, o qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le
2 richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. La legge prescrive, chiaramente, che i fili o i cavi, però, devono essere collegati in modo da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. La legge precisa che per l installazione e la manutenzione di una parabola è possibile imporre ad altro il passaggio nell immobile di sua proprietà del personale che deve svolgere il lavoro. Facciamo riferimento all art. 232 comma 3 del D.p.R. 156/1973, richiamato dall art. 397, secondo il quale, il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio ove si dimostri la necessità di effettuarlo per l installazione, la riparazione o la manutenzione delle antenne destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione; in questo caso, al proprietario non è dovuta alcuna indennità. Il proprietario dell antenna può, addirittura, avvalersi di un provvedimento di urgenza per ottenere una immediata tutela, il tutto purché non ne risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà. Difendersi in assemblea condominiale Spesso nelle assemblee di condominio viene impedita l installazione di una parabola, facendo riferimento al regolamento di condominio o a delibere precedenti. Occorre, per chiarezza, fare una distinzione tra regolamento condominiale e regolamento contrattuale. Con il primo si intende il regolamento approvato con le maggioranze previste dal Codice Civile. Con il secondo, invece, si intende quell insieme di regole che vengono accettate da tutti i condomini e, per i nuovi condomini, quelle che vengono accettate con il contratto di compravendita, al momento cioè dell acquisto dell immobile. Possono questi regolamenti impedire il diritto all installazione di una parabola? La risposta è nelle leggi citate nel paragrafo precedente. E assodato che l installazione di antenne su beni di proprietà esclusiva altrui, nonché l installazione di antenne sul lastrico solare condominiale, può avvenire anche contro la volontà dell assemblea dei condomini. Quindi è evidente la conseguente impossibilità, per il semplice regolamento condominiale, di vietare l installazione di antenne paraboliche. Pertanto, la delibera dell assemblea condominiale che vieti ad un condomino l installazione di un antenna autonoma, in mancanza di un pregiudizio concreto all uso o al decoro del bene comune, è giuridicamente nulla, con la conseguenza che il condominio leso può fare accertare il proprio diritto all installazione. Lo strumento più idoneo a contrastare i divieti ingiustificati è quello previsto dall art. 700 codice procedura civile, (ci riferiamo alla tutela in via d urgenza). Con tale strumento è possibile ottenere dal Giudice competente un provvedimento immediatamente esecutivo che consentirà di esercitare il diritto all installazione della propria parabola. Un altro strumento giuridico che offre la tutela a coloro che vengono menomati nel loro diritto ad usufruire di antenne paraboliche, va individuato nelle così dette azioni possessorie previste e regolate dal codice civile negli art e La complessità degli strumenti giuridici, qui analizzati, non possono essere esplicitati completamente in questa giuda. E importante, comunque essere consapevoli che l utente è tutelato nel suo diritto di legge e che all occorrenza potrà
3 rivolgersi ad un legale o ad una associazione consumatori, che esaminerà ogni caso specifico, improntando le giuste azioni risolutive.
4 Leggi e regole per gli impianti condominiali Due sono le vigenti normative da tenere in considerazione circa la installazione di impianti centralizzati per la ricezione di programmi tv via satellite. La prima è il Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (DPR n. 156, 29 marzo 1973, art. 232 comma 2) che stabilisce, sostanzialmente, la possibilità per ciascun condomino o inquilino di utilizzare anche parti comuni dello stabile (per appoggiare antenne, sostegni, nonché per fare passare condutture, fili, ecc.) al fine di realizzare impianti per la ricezione televisiva. La seconda assai più importante è la cosiddetta Legge Maccanico (L. n. 249, 31 luglio 1997, art. 3 comma 13) che introduce un deciso indirizzo legislativo all installazione di antenne centralizzate. L approvazione di un impianto centralizzato Per prima cosa, dobbiamo capire quale tipo di maggioranza è necessaria per deliberare la realizzazione di impianti centralizzati destinati a tutti i condomini e, soprattutto, pagati da tutti. Le maggioranze si diversificano a seconda che nell edificio esista già un impianto televisivo centralizzato o meno. Impianto centralizzato per la ricezione della tv terrestre già esistente Riconvertirlo ed adattarlo ad un impianto satellitare significa modificare un impianto tecnologico già esistente. Pertanto, così come comunemente un impianto tecnologico già esistente. Pertanto, così come comunemente avviene in questi casi, la deliberazione deve essere approvata con le maggioranze previste dall art comma 1, 2 e 4 c.c. (Pretura Roma , Pretura Roma e Trib. Milano ). In prima convocazione sarà necessaria la presenza di tanti condomini che rappresentino almeno i due terzi del valore dell edificio ed i due terzi dei partecipanti al condominio: la delibera sarà approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell edificio (oltre 500 millesimi). In seconda convocazione non sarà necessaria la presenza di un numero minimo di condomini ma la delibera dovrà, comunque, essere approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e di oltre 500 millesimi. Presenza, esclusiva, di antenne singole In questo caso si tratta di deliberare una vera e propria miglioria e non semplicemente di integrare un impianto esistente. La giurisprudenza ha precisato che per miglioria deve intendersi non un innovazione necessaria, ma una innovazione
5 diretta al miglioramento o all uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (Cass. Civ , n. 5028). Ciò significa che l installazione di un antenna centralizzata rientra nel concetto di miglioria di cui all art c.c., pertanto, i condomini possono deliberarne l installazione con le maggioranze previste degli artt e 1136 c.c. In prima convocazione l assemblea sarà regolarmente costituita con l intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio: la delibera dovrà essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell edificio (oltre 666,6 millesimi). In seconda convocazione non sarà richiesta la presenza di un numero minimo di condomini ma la delibera dovrà, comunque, essere approvata con i voti favorevoli della maggioranza dei partecipanti al condominio e dei due terzi del valore dell edificio (oltre millesimi) Immobile fatiscente o particolarmente povero dal punto di vista degli impianti tecnologici esistenti Quando tali caratteristiche siano riferibili allo stato iniziale dell immobile, si potrebbe ipotizzare che la realizzazione di un impianto all avanguardia, quale l impianto satellitare centralizzato, rappresenti una vera e propria innovazione di carattere voluttuario. IN questo caso non è sufficiente che la delibera sia approvata con la maggioranza anche qualificata, in quanto i condomini dissenzienti non possono essere obbligati a contribuire alle spese. Prevede, infatti, l art c.c. che, qualora l innovazione abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni dell edificio e consista in impianti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini non interessanti sono esonerati dal partecipare alla spesa. Centralizzato per pochi condomini Gruppi di condomini possono decidere di realizzare l impianto centralizzato indipendentemente dall approvazione dell assemblea condominiale. Le leggi citate hanno chiarito che il proprietario o il condominio non possono opporsi alla realizzazione di qualsiasi impianto nell immobile di sua proprietà quando si tratti di impianti di telecomunicazioni. Quindi i condomini, riuniti in gruppo, possono installare antenne paraboliche, a meno che non ci siano particolari ragioni in contrario (come ad esempio nei casi in cui non vi sia spazio disponibile oppure ragioni di estetica impediscono l installazione dell antenna). In questo caso gli interessati possono, dare mandato all amministratore del condominio di far predisporre un impianto satellitare limitato ai loro appartamenti facendosi loro stessi carico di tutte le spese I condomini dissenzienti, cioè coloro che in primo momento decidono di non partecipare all iniziativa, così come coloro che li succedano nella proprietà dell immobile, potranno successivamente partecipare all innovazione contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione. Anche nel caso in cui l impianto centralizzato venga realizzato solo da una parte dei condomini, questi hanno diritto alle detrazioni fiscali introdotte dalla legge per gli incentivi sulle ristrutturazioni per il Nel caso, invece, in cui sia un singolo condomino ad installare l antenna parabolica, questo non avrà diritto ad alcuna agevolazione fiscale.
6 Impianto centralizzato e antenne individuali Dalla Corte Costituzionale abbiamo ricevuto indicazioni chiare. Se esiste un impianto centralizzato, l assemblea non può vietare al singolo condomino l installazione di un antenna autonoma. Inoltre è evidente che non può essere imposto a coloro che già possiedono un antenna di eliminarla. La Cassazione (con sentenza del , n. 2916) ha anche specificato che le spese devono essere ripartite in parti uguali tra i condomini, trattandosi di spesa destinata a servire in parti uguali gli stessi, e ciò ai sensi dell art c. 1 e 2 del Codice Civile. Questa è la prassi ormai consolidata, ma nulla vieta che in sede di delibera i condomini decidano per la ripartizione delle spese secondo i millesimi di proprietà. D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 Approvazione del testo unico delle disposizioni pubb. G.U. 3/5/73, n. 113, S.O. Legge 5 marzo 1190, n. 46 D. Lgs. 11 febbraio 1997, n. 55 Legge 31 luglio 1997, n. 249 D.M. n. 41 del 18/2/98 Artt. 1120, 1121, 1136 telecomunicazioni (si veda in particolare l art. 232) Norme per la sicurezza degli pubb. G.U. 12/3/90, impianti n. 59 Attuazione della direttiva 94/46/CE pubb. G.U. 13/3/97, n. 60 Istituzione dell Autorità per le pubb. G.U. 31/7/97, garanzie nelle comunicazioni e n. 177 S.O. norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (si veda in particolare l art. 3, c.13) Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all art. 1 della legge , n. 449 Codice Civile (norme relative alle innovazioni nei condomini e regole per la validità delle deliberazioni assembleari) pubb. G.U. 13/3/98, n. 60
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