REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale del 10.04.1996, n. 30 - Modificato con D.C.P. n. 83 del 14.11.2000 (Artt. 1, 2, 7, 8, 9, 12, 14) - Modificato con D.C.P: n. 24 del 18 febbraio 2010 (Artt. 1,2,8) Pag. 1 di 8
COMMISSIONI Art. 1 Costituzione 1. Ai sensi dell art. 30 dello Statuto sono costituite le Commissioni Consiliari aventi compiti preparatori e di istruttoria dei lavori del Consiglio Provinciale. 2. Le Commissioni sono permanenti, speciali o di inchiesta. 3. Le Commissioni Consiliari permanenti sono le seguenti: 1ª - Affari Generali ed Istituzionali 2ª Politiche di Bilancio, Programmazione Economica, tributi, risorse umane; 3ª - Politiche nel campo dell edilizia scolastica e civile, gestione del patrimonio.; 4ª - Politiche giovanili, comunitarie, cultura, pubblica istruzione, università, lavoro e formazione professionale, politiche sociali, per la pace e l immigrazione; 5ª - Politiche per la viabilità e i trasporti, pianificazione e sviluppo territoriale; 6ª - Politiche per la tutela ambientale, aree protette, Protezione civile e forestazione. 7ª - Politiche energetiche, attività produttive e tutela dei consumatori, sport, turismo, attività ittico-venatorie. 4. Sono considerate Commissioni di controllo e di garanzia la 2ª e la 3ª Commissione consiliare permanente. 5. Sono, inoltre, istituite la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti di Studio e Propulsione avente compiti preparatori e di istruttoria di lavori delle stesse. 1 Art. 2 Composizione e nomina 1. Ogni Commissione è composta da 9 Consiglieri eletti in rappresentanza della maggioranza e minoranza. Il numero dei componenti è ripartito tra la maggioranza e la minoranza consiliare, secondo il criterio proporzionale riferito alla rappresentanza in Consiglio. 1 Articolo modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n.24 del 18 febbraio 2010. Testo modificato invigore dal 1 aprile 2010 Pag. 2 di 8
Sono, inoltre, componenti di diritto delle Commissioni i Presidenti dei gruppi Consiliari senza diritto di voto e non concorrenti al raggiungimento del quorum utile per la validità della seduta. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, è composta dai Presidenti delle Commissioni o, in loro delega, dai rispettivi Vice Presidenti. La 1 ª Commissione è composta dai Presidenti dei gruppi consiliari. 2. La nomina in seno alle Commissioni, previa designazione da parte dei Presidente dei singoli gruppi di appartenenza, è formalizzata con Decreto del Presidente del Consiglio entro 30 gg. dalla prima adunanza del Consiglio. 2 Art. 3 Insediamento 1. Il Presidente del Consiglio Provinciale, entro i quindici giorni successivi dalla esecutività della deliberazione Consiliare, provvede alla convocazione delle Commissioni mediante avviso scritto, da inviare almeno cinque giorni prima della seduta, con l ordine del giorno: a) insediamento della Commissione; b) elezione del Presidente; c) elezione del Vice Presidente. 2. La seduta di insediamento delle Commissioni è presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale fino all elezione del Presidente delle singole Commissioni. Art. 4 Elezione del Presidente e del Vice Presidente 1. Ogni Commissione elegge, con separate votazioni, il Presidente e il Vice Presidente. 2. L elezione avviene a scrutinio segreto e ciascun componente può esprimere una sola preferenza. 3. É eletto Presidente chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età; dopo l insediamento delle Commissioni il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile. 4. Le Commissioni restano in carica per la durata in carica del Consiglio Provinciale. 2 Articolo modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n.24 del 18 febbraio 2010. Testo modificato in vigore dal 1 aprile 2010 Pag. 3 di 8
Art. 5 Presidente 1. Il Presidente presiede la Commissione, predispone l ordine del giorno, fa osservare il presente Regolamento. 2. Il Presidente si avvale, per tutti gli adempimenti, dell Ufficio Commissioni. 3. É fatto obbligo al Presidente di garantire con imparzialità le prerogative della Commissione ed i diritti dei singoli Consiglieri. Art. 6 Convocazione 1. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviarsi al domicilio di ogni componente almeno tre giorni prima della seduta. In casi di particolare urgenza la Commissione può essere convocata a mezzo fonogramma sempre che il Consigliere venga interpellato personalmente. 2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento o temporanea assenza, dal Vice Presidente a mezzo determinazione autonoma. 3. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, da depositare presso la Segreteria della Provincia, a) dal Presidente della Provincia; b) di 1/3 dei componenti la Commissione; c) dalla Giunta Provinciale; d) di 1/3 dei Consiglieri Provinciali. 4. Nel caso di cui al precedente comma, il Presidente della Commissione dovrà convocare la Commissione entro i quattro giorni dal deposito della richiesta scritta ovvero, in casi di particolare e comprovata urgenza, con le modalità di cui al 2 capoverso del comma 1 del presente articolo entro ventiquattro ore dalla richiesta. 5. L avviso di convocazione deve essere sempre inviato al Presidente del Consiglio e al Presidente della Provincia i quali possono partecipare personalmente; in luogo del Presidente della Provincia può partecipare l Assessore competente per materia. 6. Le Commissioni si riuniscono settimanalmente. 7. Il Presidente della Giunta Provinciale, su argomenti di particolare rilevanza, ovvero che interessano più Commissioni, può procedere alla richiesta di convocazione delle stesse in seduta comune sentiti i rispettivi Presidenti e il Presidente del Consiglio Provinciale. 8. Ogni seduta dovrà essere convocata mediante avviso scritto con 1ª e 2ª convocazione. Pag. 4 di 8
Art. 7 Partecipazione alle sedute delle commissioni 1. Il Presidente della Provincia o l Assessore competente per materia da questi all uopo delegato possono presenziare ai lavori della Commissione, intervenire senza diritto di voto per illustrare il parere della Giunta in ordine ai problemi posti all ordine del giorno. 2. I Capigruppo Consiliari hanno diritto di voto e concorrono a formare maggioranza quando sostituiscono il Consigliere assente o impedito del proprio gruppo, o il Consigliere di altro gruppo facente parte della maggioranza o della minoranza consiliare, come costituitasi ai sensi dell articolo 22 dello Statuto provinciale di cui fa parte il proprio gruppo. 3. I Componenti delle commissioni, costretti ad assentarsi dalle sedute per giustificati motivi, possono farsi sostituire da altro Consigliere del proprio Gruppo, di maggioranza o minoranza Consiliare, previa delega scritta da consegnare alla Segreteria delle Commissioni. 4. Le sedute sono pubbliche e possono intervenire formazione sociali e organismi di partecipazione che ne facciano richiesta o siano invitate dalla Commissione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi della Provincia. Art. 8 Validità delle sedute 1. In prima convocazione le sedute delle Commissioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti ed almeno 4 in seconda convocazione. Per la validità della seduta è indispensabile la presenza del Presidente o del Vice Presidente. Le Commissioni si riuniscono in seconda convocazione a seguito di seduta deserta della prima. L intervallo di tempo tra la prima e la seconda convocazione è fissato in via generale dalla 1^ Commissione Affari Generali ed Istituzionali. 2. Le deliberazioni, per essere valide, devono ottenere la maggioranza assoluta dei votanti. 3. Le votazioni avvengono in modo palese e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 4. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente della Commissione, la seduta è presieduta dal Consigliere componente più anziano di età. 3. 3 Articolo modificato con Delibera del Consiglio Provinciale n.24 del 18 febbraio 2010. Testo modificato invigore dal 1 aprile 2010 Pag. 5 di 8
Art. 9 Segreteria delle commissioni - Verbali delle sedute 1. A ciascuna Commissione è garantito l adeguato supporto di personale, di attrezzature e di locali per l efficace espletamento delle loro funzioni. 2. Di ogni seduta è redatto un verbale a cura della Commissione che è un dipendente dell Amministrazione, con la qualifica non inferiore alla 6ª incaricato con provvedimento del Responsabile del Servizio della Presidenza del Consiglio. 3. Il Segretario della Commissione organizza il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, cura la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. 4. Il Segretario Generale che partecipa alle sedute senza diritto di voto, se richiesto, esprime parere motivato sugli argomenti posti all ordine del giorno. 5. Copia dei verbali, che sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono trasmessi mensilmente, e comunque prima della trattazione dell argomento in Consiglio Provinciale, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Giunta e ai Capigruppo Consiliari. Art. 10 Competenza 1. Le Commissioni provvedono all esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione. 2. Le Commissioni, se ne ricevono richiesta, possono esprimere pareri anche su materie riservate alla competenza del Presidente e della Giunta. 3. Il Consiglio Provinciale, per ragioni d urgenza, al fine di rispettare i termini perentori stabiliti dalla legge, può comunque deliberare ancorché l esame da parte della Commissione non sia stato concluso. 4. Le Commissioni hanno potestà d iniziative per la presentazione di proposte di deliberazioni nell ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale le trasmette al Presidente della Giunta per conoscenza e al Segretario Generale per l istruttoria prevista dagli artt. 52, 53 e 55, comma quinto, della legge 8 giugno 1990, n 142. Art. 11 Consultazione di esperti e responsabili degli uffici 1. I Presidenti, su richiesta delle rispettive Commissioni, possono richiedere al Presidente del Consiglio di invitare esperti all uopo designati dalla Giunta, sentiti i Capigruppo, per relazionare su materie di particolare complessità. Pag. 6 di 8
2. Le Commissioni possono invitare alle sedute i responsabili degli Uffici per approfondire gli argomenti in discussione dopo aver preventivamente informato il Segretario Generale. 3. I dirigenti ed i funzionari convocati hanno l obbligo di partecipare alle sedute salvo giustificato motivo. In tal caso possono farsi sostituire da colleghi di qualifica immediatamente inferiore a conoscenza degli argomenti in discussione. Art. 12 Doveri - decadenza - indennità 1. Ogni componente è tenuto a partecipare ai lavori della Commissione di appartenenza. 2. Ai componenti delle Commissioni ed ai Capigruppo Consiliari che non abbiano optato per l indennità mensile, spetta l indennità di presenza secondo le vigenti disposizioni di legge. 3. Il Consigliere che, senza fornire giustificato motivo, non partecipa a 5 sedute consecutive, incorre nella decadenza della carica di componente la Commissione. 4. L azione per la declaratoria di decadenza può essere promossa anche da consiglieri non componenti la stessa Commissione con richiesta al Presidente di iscriverla all ordine del giorno del Consiglio Provinciale. Art. 13 Relazione scritta 1. Ogni Commissione, al termine della discussione degli argomenti trattati, redige sintetica relazione, sottoscritta dopo l approvazione dal Presidente e dal Segretario, che viene allegata alla proposta di deliberazione da sottoporre all esame del Consiglio Provinciale. 2. La relazione, diretta al Presidente del Consiglio Provinciale e al Presidente della Provincia, deve essere depositata all Ufficio protocollo almeno cinque giorni prima della seduta Consiliare per essere a disposizione di tutti i Consiglieri. 3. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono curati dal Segretario della Commissione. Art. 14 Commissioni speciali 1. Il Consiglio Provinciale può istituire Commissioni Speciali per affrontare particolari ed urgenti problemi. 2. Nella delibera di istituzione, il Consiglio Provinciale ne indica i compiti ed il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori e se la stessa ha funzioni di controllo e garanzia. Pag. 7 di 8
Art 15 Commissione di indagine 1. Ai sensi dell art. 19, 2 comma, legge 23 marzo 1993, n. 81, e dell art. 17, comma 2 bis dello Statuto, il Consiglio Provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissione di indagine sull attività dell Amministrazione. 2. L istruttoria è svolta in segretezza e le risultanze sono comunicate al Consiglio Provinciale riunito in seduta segreta. 3. Il Consiglio valuta l azione da intraprendere sulle risultanze della Commissione d indagine. 4. Si applicano, ai fini delle prove testimoniali, le disposizioni dell art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Art. 16 Composizione e funzionamento 1. Per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni speciali e di quelle di indagine si applicano le disposizioni dettate dal presente Regolamento per le Commissioni Permanenti. 2. Le sedute delle Commissioni Speciali e di quelle di indagine non sono pubbliche e la partecipazione è riservata solo ai loro componenti a meno di diversa deliberazione assunta dai 2/3 dei Consiglieri. 3. L ordine dei lavori delle Commissioni Speciali e di indagine sarà regolato da apposita proposta di ciascuna Commissione che sarà oggetto di deliberazione del Consiglio Provinciale. 4. La partecipazione alle Commissioni è attestata a favore dei membri partecipanti dal Presidente della Provincia per gli usi consentiti dalla legge. 5. É istituita la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti presieduta dal Presidente del Consiglio. La partecipazione alla Conferenza è attestata a favore dei membri partecipanti dal Presidente del Consiglio per gli usi consentiti dalla legge. NORMA TRANSITORIA Le attuali Commissioni resteranno in vigore fino all insediamento delle Commissioni previste nel presente regolamento Pag. 8 di 8