N. 00245/2014 REG.PROV.COLL. N. 00054/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 54 del 2014, proposto da: Idea Società Cooperativa Sociale, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Govetto e Simone Tamburino, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7; contro Comune di San Daniele del Friuli, rappresentato e difeso dall'avv. Ino Pupulin, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7; nei confronti di Orizzonte Società Cooperativa Sociale; per l'annullamento -dei punti 2 e 3 della Determinazione del Servizio Cultura n. 2 dd. 3 gennaio 2014, nella parte in cui l'amministrazione statuisce di interpellare solamente la Orizzonte Soc. Coop. di Moruzzo per l'affidamento dello svolgimento del servizio di assistenza mensa e doposcuola per la Scuola Primaria e secondaria di Primo Grado
di San Daniele del Friuli con riferimento all'offerta(annullata) presentata in sede di gara (il cui annullamento è disposto dal precedente punto 1 della medesima delibera); -della successiva Determinazione del Servizio Cultura n. 3 dd. 3 gennaio 2014 con cui il servizio in parola veniva affidato alla Orizzonte Soc. Coop di Moruzzo; e per la condanna al risarcimento del danno anche in forma specifica ai sensi degli artt. 30, commi 1,2 e 24 del c.p.a., ovvero all'affidamento diretto del servizio alla Idea soc.coop e in subordine al risarcimento del danno patito dalla ricorrente a causa del provvedimento illegittimo emesso dall'amministrazione; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Daniele del Friuli; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con il presente ricorso la società cooperativa ricorrente fa presente di avere gestito per anni e con soddisfazione del comune il servizio assistenza mensa e doposcuola. Il comune, dopo aver affidato in via provvisoria alla ricorrente il servizio, ha indetto una procedura negoziata. Constatato peraltro che la procedura non si era svolta regolarmente, in particolare per la violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, l'amministrazione è intervenuta in autotutela annullando l'intera procedura; peraltro nello stesso provvedimento ha fatta salva parte della procedura affidando il servizio alla società cooperativa che aveva vinto la procedura dichiarata irregolare.
A sostegno del ricorso deduce innanzitutto il comportamento elusivo dell'amministrazione con gravi carenze di motivazione, illogicità, ingiustizia, irrazionalità. L'amministrazione da un lato riconosce le irregolarità della gara e dall'altro fa salvo l'affidamento illegittimamente disposto. Quanto alla procedura annullata dal comune essa risultava chiaramente viziata per assenza di pubblicità e trasparenza e mancato rispetto dei principi e della normativa europea. Manca inoltre nel provvedimento comunale ogni motivazione in riferimento alla decisione di procedere ad affidamento diretto. Inoltre in caso di affidamento diretto ovvero di ripetizione della procedura di affidamento negoziato comunque l'unica offerta legittima e valida era quella della società attuale ricorrente. La ditta ricorrente lamenta il danno subito da lesione dell'interesse all'aggiudicazione e chiede il risarcimento in forma specifica ovvero per equivalente. Resiste in giudizio il Comune il quale eccepisce la nullità della procura speciale rilasciata in data anteriore al provvedimento impugnato. Osserva poi come l'annullamento in autotutela fosse determinato da un vizio meramente procedurale e l'affidamento è stato affidato alla ditta che aveva presentato l'offerta economicamente migliore. Contesta anche le altre censure concludendo per l'inammissibilità ovvero il rigetto del gravame. Con successiva memoria parte ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni. Il Comune deposita in data 16 maggio 2014 apposita memoria di replica. Infine nella pubblica udienza del 28 maggio 2014, dopo ampia discussione, la causa è stata introitata per la decisione. DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è la determinazione comunale del 3 gennaio 2014 recante l'annullamento in autotutela della precedente delibera di aggiudicazione del servizio sorveglianza mensa scolastica e doposcuola nonché la decisione di procedere all'affidamento diretto del servizio alla ditta controinteressata. Si può prescindere dall'esame dell'eccezione comunale per la palese infondatezza del ricorso. Per la soluzione della presente controversia va innanzitutto evidenziato come l'annullamento in autotutela disposto dal comune derivava dalla mancata pubblicità delle operazioni di gara, questione questa su cui la stessa parte ricorrente conviene. A questo punto della procedura, stante l'evidente urgenza da parte dell'amministrazione di provvedere ai servizi indicati e quindi l'impossibilità di procedere a una nuova gara, il comune decideva di utilizzare l'articolo 10 del regolamento comunale che per i servizi di cifra inferiore ai 40.000 euro, come quello in discussione, consente l'affidamento diretto. Tale norma risulta conforme a quanto previsto dall'articolo 125 comma 11 del decreto legislativo 163 del 2006, codice degli appalti. Ciò premesso, va osservato come non è in discussione nella presente controversia l illegittimità della procedura di gara annullata in autotutela dal comune stesso, in quanto risulta palese la violazione della normativa sulla pubblicità delle gare. Una volta annullata la gara precedente, obiettive ragioni di urgenza consentivano al comune di utilizzare il citato articolo 10 del regolamento, il quale consente l'affidamento diretto; quest'ultimo poi è stato disposto a favore della ditta che nel corso della gara annullata aveva proposto l'offerta migliore, che, appositamente interpellata, ha mantenuto anche in sede di affidamento diretto. Da quanto esposto risulta evidente l'infondatezza del ricorso, con il quale viene contestato un affidamento discrezionalmente adottato dal comune, stante l'urgenza a provvedere, ma conformemente alla normativa regolamentare e legislativa
vigente. Inoltre risulta palese l'interesse pubblico a provvedere in tempi brevi e comunque a usufruire della tariffa oraria proposta più conveniente per l'amministrazione stessa. Dall infondatezza del ricorso discende anche l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, in quanto nessuna norma consentiva alla ricorrente società di avere alcuna pretesa nel continuare i servizi già in precedenza espletati. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di giudizio, secondo la regola codicistica, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la società cooperativa ricorrente a corrispondere al comune le spese e onorari di giudizio che liquida in complessivi 3000 oltre agli oneri accessori nella misura di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati: Umberto Zuballi, Presidente, Estensore Manuela Sinigoi, Primo Referendario Alessandra Tagliasacchi, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 03/06/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)