IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA



Похожие документы
IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

18, 21 febbraio, 5, 11, 18 marzo 2008

Diritto d autore e banche di dati

Oggi ho sentito parlare del diritto d autore! Ah si e che cosa è il diritto d autore?

SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI S.I.A.E. GUIDA PRATICA AI CONTRATTI DI LICENZA DELLA SIAE PER LA PRODUZIONE DI

INTERNET E LE IMPRESE: difendere i propri diritti ed evitare di violare i diritti altrui. di Alessio Canova

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE FOTOCOPIE

RISOLUZIONE N.12/E. Roma, 09 febbraio 2004

ACCORDO tra SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) e ASSOCIAZIONE ITALIANA IMPRENDITORI D'ALBERGO (ASSHOTEL) PREMESSO che ASSHOTEL è l

I NUOVI UTILIZZI DEL PATRIMONIO MUSEALE E LA TUTELA AD OPERA DEL DIRITTO D AUTORE

Il Diritto d Autore su Internet. Tutela del sito web e utilizzo dei contenuti. Modena, 17 ottobre Modena, 17 ottobre

E-learning e diritti di autore.

Le opere dell ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo la morte dell ultimo dei coautori.

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI DELLA BANCA

Fiscal News N La circolare di aggiornamento professionale Cessione e utilizzo del diritto d autore: aspetti normativi e fiscali

REGOLAMENTO GESTIONE SUSSIDI E UTILIZZO FOTOCOPIE

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D Autore. Servizio III Diritto D Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL USO E DELLA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "SALVINI"

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

LEGGE 22 APRILE 1941, N PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.

LICENZA PER L UTILIZZAZIONE DELLE OPERE MUSICALI AMMINISTRATE DALLA SIAE IN SITI WEB NON MUSICALI n. /I/... URL DEL SITO OGGETTO DELLA LICENZA...

Codice Civile. Libro Quinto Del lavoro. Titolo VIII Dell'azienda [...] Capo III Del marchio

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A FOTORIPRODUZIONI

COMUNE DI BRUGHERIO (PROVINCIA DI MILANO) REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI

Tecniche Informatiche di ricerca giuridica. Nicolò Ghibellini Università di Ferrara

ARTICOLO 100, DPR 917/1986

COMPENSI PER DIRITTI DI ESECUZIONE MUSICALE IN ESERCIZI COMMERCIALI E AREE COMUNI CENTRI COMMERCIALI

RISOLUZIONE N. 166/E

Social Media Management 2015/2016 L utilizzo delle immagini sul web. A cura di Stefano Barricella

(ad integrazione della lezione n. 3. La tutela delle opere musicali

Oggetto: richiesta utilizzo immagini di opere di proprietà dei Musei Civici di Monza. in via/piazza n.

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia

COMUNE DI OLIVETO LARIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER L USO DELLE SALE, DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE

LEGGE 22 APRILE 1941, N PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO.

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

Factoring Tour: Bari

COMUNE DI PARMA NORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE

Albo Comunale delle Associazioni Regolamento

Le licenze d uso. Le principali tipologie di licenze

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Il diritto d autore nel mondo analogico, digitale e open access

Utilizzazione di fonogrammi in studi dentistici. Avv. Alberto Pojaghi

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

Quali enti sono tenuti a pagare l Irap? Tutti indistintamente, sia che svolgano attività commerciale sia che non la svolgano.

COMUNE DI COLONNA REGOLAMENTO COMUNALE PER L USO DELLA SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA ELSA MORANTE

REGOLAMENTO COMUNALE

COMUNE DI MARRADI. Provincia di Firenze REGOLAMENTO PER L USO DELLA SALA CONSILIARE S O M M A R I O

IL SOFTWARE E LA SUA TUTELA

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ISTITUTO TECNICO STATALE P. CUPPARI - JESI fondato nel CIRCOLARE INTERNA N. P010 (Docenti)

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ACCORDO EUROPEO SU UN CODICE DI CONDOTTA VOLONTARIO IN MATERIA DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER I CONTRATTI DI MUTUO DESTINATI ALL ACQUISTO O ALLA

1. Premessa e definizioni

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 2014

ACCORDO. tra PREMESSO

COMUNE DI MONTEMURLO Provincia di Prato

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

Fonti giuridiche: L n.362 "Norme concernenti il servizio i farmaceutico" " n.475. "Norme di riordino del settore farmaceutico"

Allegato B SCHEDA ANAGRAFICA

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

RISOLUZIONE N. 257/E

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tariffa A SUISA. Emissioni della SSR SRG SUISA. Cooperativa degli autori ed editori di musica

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Scheda Descrittiva degli elaborati digitali

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

CIRCOLARE N /2014 DEL 4 APRILE 2014

Erogazioni liberali e raccolta fondi

REGOLAMENTO SULLE INCOMPATIBILITA E PER LA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

IL DIRITTO E LO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DELL IMMAGINE DELLO SPORTIVO IL DIRITTO ALL IMMAGINE 14/09/2013 L IMMAGINE

Транскрипт:

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA Rho 17 MARZO 2010 ARTE VISIVA, ESECUZIONI E RAPPRESENTAZIONI CentRho Piazza San Vittore

ARGOMENTI TRATTATI - ARTE VISIVA (fotografia, immagini in movimento, scultura) - OPERE MUSICALI ed ESIBIZIONI - PERMESSI SIAE

OPERE dell'arte VISIVA Art. 2, comma 1, LDA 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte, del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo (semplici fotografie); 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia;

FOTOGRAFIA - opera fotografica (art. 2, comma 1 n. 7, LDA); - fotografia semplice (art. 87, comma 1, LDA); - fotografia documentale (art. 87, comma 2, LDA).

OPERA FOTOGRAFICA - diritti morali; - diritti patrimoniali.

DIRITTI PATRIMONIALI - pubblicazione - utilizzazione economica - riproduzione - trascrizione - esecuzione, rappresentazione o recitazione - diffusione (trasmissione a distanza) - comunicazione al pubblico (via cavo o satellite) - distribuzione - traduzione - pubblicazione dell'opera in una raccolta - rielaborazione - noleggio e prestito

FOTOGRAFIA SEMPLICE (Art. 88 LDA) - diritti patrimoniali: = riproduzione, diffusione; = in capo all'autore (salvo contratto) Art. 89 LDA: La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti dall'art. precedente sempreché tali diritti spettino al cedente.

FOTOGRAFIA SEMPLICE Art. 90 LDA: Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo o della ditta; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi [...] a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

FOTOGRAFIA SEMPLICE Riproduzione (Art. 91 LDA) - antologie ad uso scolastico e in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita contro il pagamento di un equo compenso. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data. - di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque pubblico interesse, è lecita contro il pagamento di un equo compenso.

FOTOGRAFIA DOCUMENTALE Riproduzione (Art. 87, comma 2 LDA) Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici o prodotti simili.

RITRATTO (Art. 96-98 LDA) Art. 96 LDA: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Art. 97 LDA: non occorre il consenso quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata

DIRITTO DI SATIRA Art. 2 Cost: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 21 Cost.: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. [...].

DIRITTO ALL'IMMAGINE diritto soggettivo annoverabile tra i diritti della personalità - assoluto, cioè opponibile erga omnes; - inalienabile; - si acquista con la nascita; - imprescrittibile;

DIRITTO ALL'IMMAGINE (Oggetto di tutela) - reali sembianze della persona; - loro rappresentazione realizzata attraverso la raffigurazione delle sembianze (fino a ricomprendere elementi estranei: indumenti, ornamenti).

ECCEZIONI AI DIRITTI ESCLUSIVI (libere utilizzazioni) - riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento - esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare) - accesso e consultazione banche dati - riproduzione di software per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto)

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 15, 2 comma, LDA: esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni nella cerchia ordinaria della famiglia; - Art. 15 bis LDA: esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni in centri o istituti di assistenza;

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 65 LDA: Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 70, comma 1, LDA: Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 70, comma 1 bis, LDA: È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

ECCEZIONI E LIMITAZIONI GENERALI - Art. 70, comma 3, LDA: Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

OPERE MUSICALI (Art. 2 LDA) 2) Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti

DIRITTI PATRIMONIALI - pubblicazione - utilizzazione economica - riproduzione - trascrizione - esecuzione, rappresentazione o recitazione - diffusione (trasmissione a distanza) - comunicazione al pubblico (via cavo o satellite) - distribuzione - traduzione - pubblicazione dell'opera in una raccolta - rielaborazione - noleggio e prestito

Art. 15 LDA: Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale. Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.

Art. 15 bis LDA: Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro..

DIRITTI CONNESSI Art. 72 LDA: Salvi i diritti spettanti all'autore [...] il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono: a) autorizzare la riproduzione [...] dei fonogrammi; b) autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. [...]; c) autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. [...]; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico [...]. Art. 75 LDA: La durata dei diritti previsti nel presente capo è di 50 anni dalla fissazione o di 50 anni dalla pubblicazione.

DIRITTI CONNESSI Art. 80 LDA (diritto interpreti ed esecutori): si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di: a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche; b) autorizzare la riproduzione [...] della fissazione delle loro prestazioni artistiche; c) autorizzare la comunicazione al pubblico [...]; d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico [...]; e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche [...]; f) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni artistiche.

RAPPRESENTAZIONI ED ESECUZIONI Art. 137 Lda: l'autore è obbligato: 1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. Art. 138 Lda: il concessionario è obbligato: 1) rappresentare l'opera senza apportarvi aggiunte, tagli o variazioni non consentite dall'autore, e previo annuncio al pubblico, nelle forme d'uso, del titolo dell'opera, del nome dell'autore e del nome dell'eventuale tradutorre o riduttore; 2) a lasciare invigilare la rappresentazione dall'autore; 3) a non mutare, senza gravi motivi, i principali interpreti dell'opera e i direttori dell'orchestra e dei cori, se furono designati d'accordo con l'autore.

SIAE (Art. 180, comma 1, Lda) l'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla SIAE.

SIAE (Art. 180, comma 2, Lda) Attività della SIAE: - concede, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, licence ed autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; - percepisce i proventi derivanti da dette licence ed autorizzazioni; - ripartisce i proventi medesimi tra gli aventi diritto. Art. 180, comma 4, LDA: La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

PUBBLICHE ESECUZIONI (tutti i casi in cui i brani vengono eseguiti in pubblico, sia dal vivo che mediante supporti registrati o diffusioni radiotelevisive) L'esercente o l'organizzatore deve rivolgersi preventivamente alla SIAE competente per territorio per: - spettacoli (concerti, festiva, esecuzioni di bande, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche) - intrattenimenti (ballo, discoteca, piano bar) - musica d'ambiente (esercizi pubblici, commerciali, sale d'attesa, ecc.)

PUBBLICHE ESECUZIONI - spettacoli: 10% degli introiti (biglietti, pubblicità, sponsor, contributi), se la musica è elemento complementare (es. spettacoli teatrali) 3,33% per le rappresentazioni teatrali e il 2,10% per le proiezioni cinematografiche. - intrattenimenti: 10% degli introiti (comprese le consumazioni) - musica d'ambiente: abbonamenti annuali o periodici (sulla base degli apparecchi, del tipo di locali (pubblico esercizio, dimensioni, ecc.)

PUBBLICHE ESECUZIONI (Programmi Musicali) Chi dirige l'esecuzione di opere musicali deve compilare, prima dell'esecuzione o immediatamente dopo, il programma di tutte le opere effettivamente eseguite (anche se di pubblico dominio) e consegnarlo alla SIAE (Art. 51 Reg. es. LDA). Il P.M. deve essere compilato e firmato: - dall'esercente o organizzatore titolare del permesso SIAE; - dal direttore delle esecuzioni (direttore del complesso, capo orchestra, singolo esecutore); - da tutti gli associati o mandanti SIAE che abbiano partecipato all'esecuzione.

PUBBLICHE ESECUZIONI (Programmi Musicali) Modello 107/OR (Colore rosso): esecuzioni dal vivo, con ballo, complessi orchestrali o singoli esecutori, concertini, pianobar, concerti di musica leggera, pop ed esecuzioni simili; Modello 107/SM (Colore verde): esecuzioni musicali con strumento meccanico (juke box, radio, riproduttori fonografici o digitali); Modello 107/C (Colore blu): concerti musica classica, jazz, danza e per le musiche di scena in spettacoli teatrali.

RAPPRESENTAZIONI (compensi) % sugli incassi 'al botteghino' non inferiore al 10 (può variare a seconda del genere o delle modalità di utilizzazione dell'opera) SPETTACOLI GRATUITI compensi fissi - compagnie professionali: * teatri fino a 100 posti = Euro 112,95 * teatri con oltre 100 posti = Euro 232,68 - compagnie amatoriali: * teatri fino a 300 posti = Euro 61,62 * teatri con oltre 300 posti = Euro 85,59 - compagnie di burattini (a pagamento e gratuiti): * giorni feriali = Euro 17,13 * giorni festivi = Euro 34,23

OPERE 'CREATE' DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 11 LDA) Alle amministrazioni dello Stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

OPERE 'CREATE' DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 29, comma1, LDA) La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'art. 11, alle amministrazioni dello Stato, alle Province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di vent'anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata.

RAPPRESENTAZIONI (modelli) Modello 213: compagnie professionali; Modello 212: permesso rilasciato dalla SIAE; Modello 116: compagnie amatoriali.

CONTRATTO (fotografie - check list) - individuare i diritti ceduti (meglio concessione) - esclusiva, territorio, tempo - veste editoriale e formato volumi - correzioni e modifiche - tiratura e prezzo vendita - obbligazioni editore e obbligazioni fotografo - corrispettivo e anticipo royalties - clausola su tempistica e consegna negativi/materiale - numero di copie gratis all'autore - numero di copie che l'editore può regalare - diritto di riscatto dell'opera in caso di destinazione al macero - convenire una comunicazione pubblicitaria congiunta

CONTRATTO (rappresentazione - check list) - individuare i diritti ceduti (meglio concessione) - esclusiva, territorio, tempo - obbligazioni editore e obbligazioni dell'artista - corrispettivo - clausola su orari - utilizzo immagini - risoluzione contratto e mancata effettuazione dello spettacolo - benefits (extra per band, staff, ecc.)

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA Rho 17 MARZO 2010 ARTE VISIVA, ESECUZIONI E RAPPRESENTAZIONI CentRho Piazza San Vittore