Principali profili di diritto tributario interno Dott. Mario Tenore Nb.: le opinioni sono espresse a titolo personale



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Principali profili di diritto tributario interno Dott. Mario Tenore Nb.: le opinioni sono espresse a titolo personale Email: m.tenore@maisto.it Dottore Commercialista Studio Maisto e Associati Milano

Art. 3 della Legge n. 91 del 23 marzo 1981: «La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge» Qualificazione fiscale: reddito di lavoro dipendente (art. 51 e ss del D.p.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, «TUIR») 2

Modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente: Principio di cassa Sostituzione alla fonte Principio di onnicomprensività 3

Art. 51, comma 1 del TUIR «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» 4

Costituiscono reddito di lavoro dipendente i corrispettivi riguardanti: patti di opzione legati al rinnovo contrattuale (obbligo di fare) cd. «equo indennizzo» in favore del calciatore a seguito della mancata concessione del visto di esecutività del contratto da parte della Lega recesso unilaterale del vincolo contrattuale erogazione dei premi legati ai risultati concessione del diritto di sfruttamento dell immagine in favore della società 5

Imponibilità dei «fringe benefit», ossia dei vantaggi accessori che i lavoratori subordinati ottengono ad integrazione della retribuzione contrattualmente prevista Affinché sussista un «fringe benefit» è necessario che il datore di lavoro sostenga una spesa per un servizio a beneficio del dipendente (non riconducibile all esclusiva o prevalente sfera di interesse del datore di lavoro, cfr. Risoluzione dell Agenzia dell Entrate, n. 178/E del 9 settembre 2003) 6

Circolare Ag. Entrate n. 37/E del 20 dicembre 2013 «Per il calciatore professionista [ ] costituiscono reddito di lavoro dipendente anche i valori percepiti in forma non monetaria (redditi in natura o fringe benefit).[ ] Si ritiene che per il calciatore professionista: il vitto a carico della società sia da considerare quale fringe benefit imponibile; l alloggio a carico dalla società all atleta sia da considerare quale fringe benefit imponibile, da valorizzare ai sensi dell articolo 51, commi 3 e 4, lett. c), del TUIR» 7

Verifiche sui compensi corrisposti dai club agli agenti al fine di verificare chi sia l effettivo beneficiario del servizio Società di calcio Calciatore (fringe benefit) 8

«meccanismi di aggiramento delle regole di tassazione dei contratti, prescelti per sottrarre al fisco ingenti quantità di denaro in relazione a ciascuna operazione di trasferimento di tesserati della Federazione Italiana Giuoco Calcio» «reiterate condotte finalizzate all'evasione dell'imposta sui redditi e, più in generale, condotte elusive delle regole di imposizione tributaria in relazione all'attività dei procuratori in favore dei calciatori» 9

Trasferimento del calciatore Prolungamento del contratto Risoluzione anticipata del rapporto 10

Problematiche personali e familiari del calciatore Assistenza assicurativa e in occasione di deferimenti, reclami e ricorsi dinanzi agli organi della giustizia sportiva Assistenza nel campo amministrativo, finanziario, commerciale e fiscale Rapporti con la stampa e mass media 11

Verifica di un preesistente accordo tra agente e calciatore o «modulo blu» federale Sussistenza di fringe benefit Indeducibilità in capo alla società (difetto di inerenza) Esibizione del «modulo rosso» federale Assenza di fringe benefit Compilazione del modulo rosso interpretata come un obbligo e non una facoltà 12

Pronunce sfavorevoli: CTP Roma (Sent. n. 1 del 18 gennaio 2010) e CTR Roma (Sent. n. 53 del 5 aprile 2012) CTP Rimini (Sent. 175/01/09 del 23 ottobre 2009) Pronunce favorevoli: CTP Massa Carrara (Sent. n. 145 del 16 marzo 2012) CTR Firenze (Sent. n. 22 del 25 febbraio 2013) 13

«Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative» 14

Art. 1 comma 160, lett. a), L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) Le disposizioni hanno effetto nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 Effetto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2013(UNICO 2014) 15

Semplificazione dell attività di accertamento «Forfettizzazione» del beneficio tratto dall assistito e dunque del fringe benefit imponibile 16

Presunzione di reddito in capo all atleta: «Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera il costo [ ]» Carattere assoluto (non è prevista la possibilità di prova contraria) 17

Determinazione del fringe benefit (A-B): A. «il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative [assunto] nella misura del 15 per cento» B. «al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative» 18

Esempio «costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società» (es. 100) «somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza» (es. 5) Reddito presunto dell atleta: (15%*100) 5 =10(redditopresunto) Onere complessivo* per l atleta: 5 + (43%*10) = 9 19

«costo dell attività di assistenza sostenuto dalla Società» e«somme versate dall atleta per l attività di assistenza [agli atleti] nelle medesime trattative» La norma tributaria è «agganciata» al costo sostenuto dalla Società ed è «sganciata» dal rispetto delle norme federali e dalla regolamentazione civilistica adottata nei rapporti club-agenti e agenti-assistiti 20

Calciatori dichiarano un «reddito presunto» Agenti (residenti) dichiarano per intero la commissione percepita dal club Comprensiva della porzione tassata in capo all assistito Società di calcio : Deducibilità piena dei compensi corrisposti agli agenti ai fini IRAP/IRES Detraibilità dell IVA (salvo contestazioni) Doppio obbligo di sostituzione (sia su compenso sia fringe benefit) 21

La concessione del diritto allo sfruttamento dell immagine concesso dall atleta in favore del club può avvenire con diverse modalità: Convenzione sulla pubblicità (art. 8-9) Contratto ad hoc I corrispettivi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine si qualificano come reddito di lavoro dipendente (onnicomprensività) 22

La concessione del diritto allo sfruttamento dell immagine concesso dall atleta in favore di un soggetto terzo (es. spot promopubblicitario): Abitualità e professionalità (dubbia) Risoluzione n. 255 del 2 ottobre 2009 Conseguenze: Art. 53, comma 2, let. b) del TUIR (utilizzazione economica del diritto di immagine) Art. 54, comma 1quater, del TUIR (cessione di elementi immateriali comunque riferibili all attività artistica o professionale) 23

Redditi diversi (art. 67, comma 1, let. b del TUIR) Obblighi di fare, non fare o permettere Cessione del diritto di immagine? 24

m.tenore@maisto.it 25