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CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE (Decorata con Croce al Merito di Guerra e con Medaglia d Argento al Valor Militare) PROVINCIA DI VENEZIA ----------------------------------------- UFFICIO SERVIZI SOCIALI REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.123 del 25/10/2004

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I NORME GENERALI Art. 1 FINALITA DEL SERVIZIO 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un servizio sociale territoriale, rivolto ai singoli o a nuclei familiari in difficoltà che, per specifiche esigenze di ordine socio assistenziale permanenti o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio, sostegno e collaborazione per attività relative alla cura della persona, al governo della casa, alla vita di relazione e al superamento di difficoltà organizzative familiari. Il Servizio di Assistenza Domiciliare si propone il perseguimento dei seguenti obiettivi: a. mantenimento, inserimento e reinserimento delle persone in stato di bisogno nell ambiente familiare e sociale di appartenenza; b. promozione e recupero delle capacità di autonomia delle persone attraverso le risorse personali, familiari, amicali e di vicinato presenti nel territorio; c. contrasto dei processi di emarginazione sociale, isolamento e solitudine. Art. 2 DESTINATARI 1. Sono destinatari del Servizio i nuclei familiari residenti nel Comune di S. Donà di Piave che si trovino in situazioni di disagio sociale, sanitario ed economico secondo un criterio di priorità esclusivamente determinato dall effettivo stato di bisogno della persona o del suo nucleo familiare. 2. In particolare sono destinatari del servizio: a. persone che vivono sole o in coppia, in condizioni di isolamento, parzialmente o totalmente non autosufficienti; b. le persone che vivono in famiglia in gravi difficoltà, a cui i parenti non siano in grado di prestare la necessaria cura e assistenza; c. i soggetti disabili e inabili in età lavorativa, limitatamente a situazioni di bisogno rilevate dal servizio sociale; d. minori che vivono in famiglie in situazioni di disagio sociale; e. i soggetti in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrato, che necessitano di interventi integrativi assistenziali. 3. In casi di particolare gravità ed emergenza, rilevata dal Servizio sociale, possono usufruire del Servizio anche le persone non residenti nel Comune. 4. In caso di ricovero ospedaliero del soggetto a vita sola, privo di congiunti non in grado di provvedere, viene garantita la continuità delle prestazioni rivolte alla persona.

3 CAPO II PRESTAZIONI DEL SERVIZIO Art. 3 PRESTAZIONI 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare si attiva attraverso l erogazione delle seguenti prestazioni: a. interventi finalizzati al recupero dell autonomia e alla cura della persona: igiene personale, igiene ambientale; b. interventi tesi a favorire lo sviluppo personale, i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di appartenenza, attraverso il sostegno alla persona in difficoltà; c. interventi di tipo infermieristico-assistenziale finalizzati al controllo del corretto utilizzo delle cure, all educazione sanitaria e all attività di prevenzione primaria e secondaria; d. fornitura di pasti caldi a domicilio e controllo alimentare in presenza di particolari patologie; e. servizio lavanderia per consentire, in apposita sede, la pulizia degli indumenti e la cura del guardaroba e del materiale per la casa; f. servizio trasporto ed accompagnamento delle persone con limitata autonomia per l accesso alle strutture socio - sanitarie ed assistenziali. Nell ambito della prestazione è previsto il servizio di trasporto e accompagnamento di minori portatori di handicap per l accesso alle scuole dell obbligo, previa rilevazione della gravità della situazione socio - sanitaria e familiare, considerate le risorse a disposizione del servizio. 2. Le suddette prestazioni vengono erogate in riferimento a precisi obiettivi e secondo le modalità definite nel Piano di lavoro individualizzato che viene messo a punto per ogni singola situazione di bisogno. Le prestazioni hanno, di norma, carattere di temporaneità e vengono erogate per il tempo necessario al superamento dello stato di bisogno. In assenza di familiari in grado di sostenere la persona nei propri bisogni, vengono garantiti interventi prolungati e stabili nel tempo. Qualora il Servizio Sociale ne ravvisi la necessità, gli interventi possono essere attivati anche nel caso di presenza di famigliari, parenti e/o collaboratori privati. L esercizio delle attività assistenziali deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o del nucleo, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessati siano in grado di svolgere direttamente o con l aiuto dei familiari. Gli interventi erogati dal Servizio di Assistenza Domiciliare devono integrarsi con le altre prestazioni erogate dal Comune e con quelle erogate dagli altri servizi del territorio. Gli interventi del Servizio possono essere quotidiani, settimanali o periodici a seconda delle esigenze dei singoli utenti e nell ambito dell organizzazione del lavoro.

4 TITOLO II MODALITA ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO CAPO I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Art.4 MODALITA OPERATIVE 1. Il programma degli interventi viene predisposto, di norma, settimanalmente dal Coordinatore del gruppo di lavoro tenendo conto del carico assistenziale richiesto dagli utenti, della necessaria turnazione degli operatori e, nel contempo, dei contenuti specifici di ogni progetto individuale. 2. Nell ambito dell organizzazione del lavoro, il gruppo degli operatori si incontra quotidianamente per l assegnazione del programma giornaliero, per l eventuale passaggio di consegne e per la gestione delle eventuali emergenze insorte. 3. Ogni operatore cura la tenuta di un diario personale dove registra il programma giornaliero, le attività svolte per ogni singolo utente ed eventuali osservazioni. 4. Per ogni singolo utente sarà tenuta una cartella individuale ove gli operatori registreranno gli interventi effettuati e gli avvenimenti significativi colti nel corso dell intervento. 5. Mensilmente il gruppo di lavoro si riunisce per l approfondimento dei singoli casi e per la verifica dell attuazione dei progetti individuali. CAPO II PERSONALE Art. 5 RUOLO E FUNZIONI DEL PERSONALE 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la presenza delle seguenti figure professionali: Coordinatore Assistente Sociale Istruttore Assistente Sanitario Operatore addetto all assistenza Autista mezzo speciale Obiettore di coscienza/volontario Servizio Civile Istruttore amministrativo 2. Per l erogazione delle prestazioni, il Comune può avvalersi di personale dipendente e personale convenzionato. Art. 6 CORDINATORE DEL SERVIZIO 1. Il Coordinatore Assistente Sociale è responsabile dell organizzazione del lavoro complessivo del gruppo degli operatori e inoltre: a. effettua l analisi e la valutazione delle singole situazioni di bisogno; b. definisce i termini per la stesura del progetto individuale e lo assegna ai singoli operatori; c. verifica l andamento delle situazioni in riferimento al perseguimento degli obiettivi da raggiungere. d. mantiene costanti rapporti con l utente e i suoi familiari, gli operatori e i servizi

5 del territorio coinvolti. e. spetta al Coordinatore organizzare periodiche riunioni di aggiornamento del personale per la definizione dei progetti, per la verifica degli obiettivi e dei risultati raggiunti; f. il Coordinatore rappresenta il Servizio nel contesto di valutazione dell ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. Art. 7 ASSISTENTE SANITARIO 1. L Assistente Sanitario all interno del SAD ha funzioni di integrazione tra Servizi Sociali e Sanitari: fornisce a domicilio dell utente prestazioni di natura infermieristica ( anche in collaborazione con il Servizio Infermieristico Domiciliare dell Az. ULSS): Interventi di educazione sanitaria all utente e alla sua famiglia al fine di favorire la responsabilizzazione del nucleo familiare e la non dipendenza dai servizi; somministrazione e controllo della corretta assunzione dei farmaci secondo le prescrizioni del medico di medicina generale e controllo della dieta alimentare; effettuazione di prelievi a domicilio e consegna delle risposte di laboratorio agli interessati; misurazione della pressione e del peso e registrazione della temperatura; supporto per l espletamento di pratiche a contenuto sanitario. Art. 8 OPERATORI ADDETTI ALL ASSISTENZA 1. L operatore addetto all assistenza fornisce prestazioni di assistenza diretta alla persona al fine di favorire la sua autonomia nel suo ambiente di vita. 2. Le prestazioni che assicura sono: a aiuto alla persona nelle attività quotidiane quali l igiene personale, la vestizione, l aiuto nella preparazione e assunzione dei pasti, nella deambulazione e nel corretto movimento degli arti; b cura delle condizioni igieniche e del governo dell ambiente attraverso interventi per il riordino del letto e delle stanze, interventi di pulizia ambientale, verifica di idonee condizioni igieniche; c consegna a domicilio di pasti caldi confezionati da struttura convenzionata ed eventuale aiuto e sostegno durante la consumazione; d tenuta di un diario giornaliero, che rimane presso il domicilio di ogni utente, con e f specificata la durata degli interventi e la tipologia delle prestazioni offerte; collabora nelle prestazioni di segretariato sociale, fornendo informazioni agli utenti e alle loro famiglie sulle corrette procedure da seguire per l accesso ai vari servizi e prestazioni forniti dal territorio; attua interventi volti a favorire la vita di relazione della persona in un ottica di servizio sociale di rete, favorendo e agevolando il coinvolgimento di parenti, vicini, volontari e incentivando la partecipazione dell utente a momenti ricreativi e di socializzazione; g fornisce attività di supporto, di accompagnamento e trasporto dell utente per favorirne l autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane e, nel contempo, l accesso alle strutture e servizi socio-sanitari del territorio;

6 h contribuisce alla gestione del Servizio e alle attività di programmazione partecipando alla definizione dei piani di intervento, alla verifica del lavoro svolto, agli incontri con operatori di altri servizi e fornisce il proprio specifico contributo professionale nella presa in carico delle singole situazioni assistenziali. Art. 9 OBIETTORI DI COSCIENZA/VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE 1. Questa figura operativa, che con il 2005 verrà sostituita da quella del Volontario di servizio civile, ha la funzione di collaborare con il personale del Servizio Assistenza Domiciliare per lo svolgimento di alcune attività complementari all assistenza diretta alla persona, in particolare svolgendo attività di aiuto, sostegno, accompagnamento e fornitura pasti. Art. 10 AUTISTA E un operatore addetto alla guida di un mezzo speciale per il trasporto e l accompagnamento alle strutture del territorio di minori, inabili ed anziani con difficoltà motorie, agevolandone la vita di relazione, familiare e sociale. Art. 11 PERSONALE AMMINISTRATIVO 1. Il personale amministrativo collabora con il gruppo di lavoro per gli adempimenti burocratico - amministrativi in carico al Servizio Assistenza Domiciliare quali: gestione della banca dati degli utenti e tenuta dei rapporti con gli stessi di natura amministrativa; controllo contabile delle quote di contribuzione a carico dei singoli utenti ed emissione dei bollettini di pagamento; i controlli contabili su eventuali inadempienze e azioni volte al recupero delle somme spettanti. CAPO III PROCEDURE E MODALITA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO Art. 12 SEGNALAZIONI E DOMANDE 1. La segnalazione dello stato di bisogno potrà pervenire dal diretto interessato, da un suo familiare, da vicini o volontari, dal medico di base. 2. La domanda di ammissione al Servizio può essere presentata dall interessato o da un familiare di riferimento. Alla domanda dovrà essere allegata: certificazione ISEE del nucleo familiare; autocertificazione contenente l indicazione di ogni altro reddito percepito dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare anche se non considerati ai fine IRPEF, quali rendite INAIL, pensioni di guerra, pensioni di invalidità civile, assegni di accompagnamento, pensioni sociali, pensioni estere, altro. l elenco dei civilmente obbligati e loro dati anagrafici; l autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. 3. L interessato può presentare ogni documentazione medica relativa al proprio stato psico-fisico della persona richiedente l intervento, ritenuta utile al fine della valutazione del bisogno. 4. In caso di impedimento psicofisico dell interessato e di mancanza di familiari, il servizio può essere attivato dal Responsabile, anche su segnalazione dei servizi sociosanitari territoriali.

7 5. I beneficiari dell indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 18/80, dovranno dimostrare l utilizzo delle somme percepite per le finalità di cui alla citata legge. 6. Il Servizio Sociale del Comune potrà predisporre accertamenti diretti alla verifica di quanto dichiarato nella richiesta, attraverso gli strumenti tecnico - professionali specifici del ruolo dell Assistente Sociale e quelli previsti dalla vigente normativa in materia. 7. L ammissione o meno al Servizio, ovvero la decorrenza delle prestazioni e gli eventuali tempi di attesa, vanno comunicati per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Art. 13 ANALISI E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 1. Al fine della valutazione, l Assistente Sociale considera i seguenti aspetti: stato di necessità: viene valutata la gravità e la complessità del problema presentato e la capacità dell utente e dei suoi familiari di farsene carico; Situazione economico familiare: vengono valutate le risorse economiche dell utente e dei suoi familiari; risorse esistenti: vengono valutate le risorse familiari, amicali, di vicinato e territoriali che permettano di proporre soluzioni adeguate. Art. 14 PROCEDURE DI AMMISSIONE AL SERVIZIO 1. La presa in carico da parte del Servizio è subordinata alla redazione di un piano personalizzato di intervento, nel quale dovranno essere individuati: a obiettivi specifici per l intervento b prestazioni da erogare; c cadenza e durata delle prestazioni; d figure professionali da impegnare; e programma degli incontri periodici di valutazione dell intervento assistenziale; f quantificazione economica dell intervento; g eventuale partecipazione alla spesa da parte dell utente. Art. 15 PRIORITA 1. Viene data priorità, nell inserimento nel Servizio, a persone prive di parenti in grado di garantire la necessaria assistenza e il sostegno domiciliare, a contrasto del ricorso all istituzionalizzazione delle persone. 2. Al fine dell attivazione del Servizio vengono privilegiati i soggetti a rischio, in particolare le persone con limitata autosufficienza che vivono sole, ove non vi siano costanti ed effettivi legami con i familiari, il vicinato e il volontariato. 3. Vengono privilegiati i nuclei familiari in difficoltà, ove si presenti il rischio di istituzionalizzazione per i componenti in età minore o in situazione di handicap. 4. Nel caso di conclamata urgenza, il servizio può essere attivato per utenti che si trovino in grave stato di disagio a seguito di dimissioni ospedaliere, inserimenti urgenti nel servizio ADI, eventi incidentali. Superata l emergenza, il caso viene valutato secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento. Art. 16 MODALITA OPERATIVE 1. Per ogni utente sarà redatta una cartella contenente gli interventi effettuati, al fine di consentire agli operatori impegnati nel piano di assistenza una completa e sistematica conoscenza sia degli interventi, sia delle condizioni dell utente.

8 In tale cartella andranno di volta in volta annotati: la data di accesso, nonché l orario di entrata e di uscita dell operatore che effettua la prestazione il tipo di prestazione erogata eventuali osservazioni o proposte. 2. Gli operatori del Servizio curano la tenuta di un diario che rimarrà presso il domicilio di ogni utente, dove verranno indicate, di volta in volta, la durata degli interventi e la tipologia delle prestazioni date. Tali annotazioni saranno controfirmate dall utente. Art. 17 MODALITA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO ADI 1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è attivo nel Comune a seguito di un accordo di programma stipulato tra i comuni del territorio e l Azienda ULSS n 10. 2. Nell ambito di questo servizio, spetta al Servizio di al SAD comunale il compito di fornire prestazioni socio-assistenziali ed eventuali prestazioni di supporto ai servizi sanitari forniti dall Azienda, necessari alla permanenza dell utente presso il proprio domicilio. Art. 18 CESSAZIONE DAL SERVIZIO 1. Il Servizio cessa in caso di: trasferimento della residenza ad altro comune richiesta scritta dell utente ricovero definitivo in struttura protetta dimissione dal servizio. Art. 19 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 1. Il Servizio può essere sospeso in caso di: ricovero in struttura ospedaliera soggiorno presso parenti mancato pagamento della quota di compartecipazione alla spesa per due mensilità consecutive. 2. In caso di ricovero ospedaliero o trasferimento di domicilio, l interessato dovrà dare immediata comunicazione all Ufficio. 3. Analogamente dovrà essere data immediata comunicazione di ogni assenza dal proprio domicilio che impedisca lo svolgimento regolare delle prestazioni. Art. 20 RIDUZIONE O AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO 1. Il Servizio può essere ridotto o ampliato, nel numero delle ore o degli accessi e nella tipologie delle prestazioni, in relazione alle mutate condizioni dell utente. 2. L Ufficio di Servizio Sociale può modificare l erogazione delle prestazioni in funzione delle domande da soddisfare e delle risorse a propria disposizione. 3. Qualora si verifichino, infatti, eventi che modificano in tutto o in parte la situazione rispetto a quanto evidenziato al momento dell inserimento, l utente è tenuto a comunicarlo al Servizio che potrà apportare i conseguenti aggiornamenti e sospendere, cessare o modificare il Piano individuale degli interventi.

9 CAPO IV NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 21 INTEGRAZIONE CON I SERVIZI DEL TERRITORIO 1. Nel caso in cui l utente del Servizio necessiti di particolari prestazioni sanitarie specialistiche, il Piano individualizzato dovrà prevedere interventi comuni dei servizi coinvolti, nel rispetto delle specificità e dell autonomia del ruolo e della responsabilità di ciascuno e alla luce delle indicazioni della recente normativa in materia di assistenza integrata. Art. 22 RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO 1. Il Servizio Sociale comunale favorisce la collaborazione con il volontariato presente nel territorio, quale importante supporto alla realizzazione delle proprie finalità. Il Volontariato non può in alcun caso essere considerato sostitutivo del SAD ma integrativo ad esso. 2. Il Comune può stipulare apposite convenzioni o accordi con le Associazioni di volontariato locali che si caratterizzino per progetti specifici per gli anziani. Art. 23 FORME DI GARANZIA PER GLI UTENTI 1. Nell organizzazione del Servizio e delle prestazioni dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti elementi: salvaguardia della dignità e dell autonomia dell utenza rispetto del diritto alla riservatezza coinvolgimento degli utenti e dei familiari alla gestione del Servizio. 2. Copia del presente Regolamento sarà consegnata ai nuovi utenti, al momento dell ammissione al Servizio, e inviata al domicilio degli assistiti alla data del sua entrata in vigore. TITOLO III DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL UTENZA Art. 24 DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 1. Il costo del servizio di Assistenza Domiciliare viene determinato sulla base delle seguenti voci di spesa relative all'anno precedente: Costo del personale dipendente e del personale convenzionato; Costo del carburante, assicurazione e manutenzione dei mezzi di trasporto. 2. La somma dei costi complessivi verrà ripartita in base alle ore lavorate nell arco dell anno.

10 Art. 25 PARTECIPAZIONE DELL UTENTE ALLA SPESA 1. Per l utente sono previste quote di partecipazione parziale o totale al costo orario del Servizio Domiciliare. Tali quote vengono calcolate sulla base dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente, riferito al nucleo familiare del richiedente. 2. Al fine della determinazione della quota di compartecipazione, vengono considerate due soglie: - soglia ISEE minima, sotto la quale la prestazione è gratuita - soglia ISEE massima, sopra la quale la prestazione è pagata per intero. All interno di dette soglie si procederà al calcolo del costo, a carico dell utente, della prestazione agevolata secondo la formula specificata in allegato, parte integrante del presente Regolamento, che determinerà un rapporto proporzionale tra l ISEE dello stesso e il costo del Servizio. Le soglie saranno aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli incrementi Istat. 3. In casi eccezionali, previa valutazione tecnica da parte del Servizio Sociale, può essere disposta l esenzione dal pagamento della prevista quota di contribuzione. 4. Qualora la situazione socio economica del richiedente risultasse sostenzialmente modificata rispetto al calcolo ISEE presentato, l utente è tenuto ad aggiornalre la certificazione. Art. 26 MODALITA DI CALCOLO DELLA SPESA A CARICO DELL UTENTE 1. La durata della prestazione, al fine del calcolo della spesa, viene determinata per il tempo che intercorre tra l arrivo dell operatore al domicilio dell utente e la sua partenza al completamento dell intervento, a prescindere dal numero di operatori presenti. 2. Il costo del pasto caldo consegnato a domicilio del singolo utente viene calcolato in base al costo addebitato dalla ditta fornitrice del pasto. 3. Il Servizio di trasporto prevede, a carico degli utenti, una partecipazione ai costi quantificata in un quinto del costo del carburante secondo tariffa ACI. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, di cui all art. 5 lettera f del presente Regolamento, è posto a carico dell utente il versamento mensile della tariffa di trasporto scolastico stabilita annualmente dalla Giunta Comunale. 4. L utente o persona delegata deve sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti l impegno a corrispondere il contributo economico determinato ai sensi del presente Regolamento. 5. Le prestazioni di natura sanitaria fornite dal Servizio sono erogate a titolo gratuito. Art. 27 MODALITA DI PAGAMENTO 1. I versamenti delle quote di compartecipazione della spese da parte degli utenti e dei familiari dovranno essere effettuati mensilmente mediante apposito bollettino predisposto dall Ufficio di Servizio sociale. NORMA TRANSITORIA 1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione GM 333 del 5.6.1975. 2. Entro i primi sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, l Ufficio di Servizio Sociale procederà alla verifica degli inserimenti nel Servizio Assistenza Domiciliare in atto, alla valutazione di tutte le richieste in attesa di accoglimento e alla sperimentazione delle quote di concorso a carico degli utenti, secondo i criteri del presente Regolamento.

11 ALLEGATO 1 CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DELL UTENZA La compartecipazione ai costi del Servizio sarà basata sui seguenti elementi di calcolo: 1. ISEE del Nucleo familiare di appartenenza; 2. Soglia ISEE minima; 3. Soglia ISEE massima; 4. Costo del servizio. 1.1. L ISEE del nucleo familiare è riferito all Attestazione di cui al modello F 21 della Dichiarazione Sostitutiva Unica. 2.1. La soglia ISEE minima è riferita all importo stabilito dall Amministrazione Comunale sotto il quale il servizio è gratuito. Detta soglia è fissata in 9.200,00. 3.1. La soglia massima è riferita all importo stabilito dall Amministrazione comunale oltre il quale il Servizio è addebitato interamente. Detta soglia è fissata in 14.000,00. 4.1. Il costo del servizio è determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle voci indicate all articolo 24 del presente Regolamento. I suddetti elementi verranno messi in relazione tra loro, con la seguente formula: (ISEE Nucleo familiare Soglia ISEE Minima -------------------------------------------------------- X Costo orario del Servizio (Soglia ISEE Massima Soglia ISEE Minima