Progetti di legge regionali e nazionali



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CONSIGLIO REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE Roma 8-9 febbraio 2007 Progetti di legge regionali e nazionali A cura di: di Giovanni Fantozzi

PROPOSTA DI LEGGE N. 108 Di iniziativa della Giunta regionale della Toscana e di alcuni consiglieri TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TOSCANA La proposta della Regione toscana, sul presupposto del notevole patrimonio di associazioni e manifestazioni di rievocazione storica disseminate in tutto il suo territorio, mira a valorizzare la cultura, la tradizione e la storia del proprio territorio, proprio attraverso le attività di quelle associazioni e le manifestazioni organizzate da queste, anche al fine di offrire nuove importanti occasioni di sviluppo turistico. Sono considerate associazioni di rievocazione storica tutte quelle associazioni che rispettano i criteri di veridicità storica mediante le varie forme di espressione artistica nei campi dell Arte della bandiera, della musica, della danza, del costume, delle arti militari e delle battaglie, dei giochi e dei tornei (art. 3). Con questo progetto, la Regione vuole riconoscere il ruolo che questo settore sta svolgendo in diversi ambiti: culturale, educativo, sociale, turistico, economico e di rappresentanza. Tra gli obbiettivi della legge c è la costituzione di un Albo regionale di tutto il settore (art. 3); la conservazione de patrimonio costumistico; l organizzazione di eventi per dare maggiore visibilità al settore;migliorare la qualità dell informazione; realizzare momenti di scambio con altre associazioni italiane o europee e con il mondo della scuola e dell educazione in generale; compiere un monitoraggio annuale del settore. PROGETTO DI LEGGE N. 387 Di iniziativa della Giunta regionale del Piemonte NORME IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA E DA FONDO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 363 Come si evince dallo stesso titolo, questo disegno di legge vuole dare attuazione alla prima legge nazionale che affronta il tema della sicurezza sulle piste da sci. Il legislatore statale definisce una serie di oneri e obblighi a carico dei gestori delle piste, al fine di garantire condizioni di sicurezza omogenee su tutto il territorio nazionale; tra questi si possono ricordare gli obblighi per proteggere gli utenti dagli ostacoli sulle piste, quello di prevedere un adeguato servizio di soccorso e trasporto degli infortunati e quello di adottare una segnaletica

uniforme; sono altresì fissati degli obblighi di comportamento per gli sciatori, sanzionati sia in via amministrativa, che, in alcuni casi, sotto il profilo penale. La legislazione statale, con la previsione di una serie di finanziamenti, affida alle regioni il compito di dare attuazione alle norme statali più importanti, anche mediante una normativa di dettaglio, ad esempio, con riguardo agli obblighi di messa in sicurezza delle piste da sci a carico dei gestori. Il sistema delineato dal legislatore statale prevede anche un regime autorizzatorio specifico per le piste da sci, ampliando le previsioni attuali che si riferiscono solo agli impianti di risalita, per il cui esercizio è necessario il rilascio di una concessione. La normativa regionale, nel cercare di dare attuazione alla legge nazionale rinvia per molti degli adempimenti e delle norme di dettaglio a successivi provvedimenti, introducendo il metodo della concertazione obbligatoria con gli enti locali e le associazioni di settore. In sostanza, la scelta del legislatore piemontese è quella della delegificazione, limitandosi a disciplinare solo le disposizioni di principio in materia di regime autorizzatorio, di prescrizioni di sicurezza a carico dei gestori delle piste, dei criteri di ripartizione dei contributi erogati dallo Stato e di individuare le aree sciabili. PROGETTO DI LEGGE N. 123 Di iniziativa della Giunta regionale veneta PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE E RIVITALIZZAZIONE COMMERCIALE DEI CENTRI STORICI E DEGLI ALTRI LUOGHI DEL CENTRO URBANO Questo pdl affronta uno dei problemi più sentiti e affrontati attualmente dalla politica, soprattutto a livello locale: quello della desertificazione dei centri storici, per la chiusura di molti esercizi commerciali tradizionali e storici ed il trasferimento del commercio al dettaglio fuori delle zone urbane. Le cause del fenomeno sono molteplici e facilmente individuabili: l insediamento della grande distribuzione lontano dai centri storici; l incremento del traffico cittadino, con le consequenziali difficoltà di accesso ai centri, anche a causa della carenza di parcheggi; gli elevati canoni di affitto dei locali commerciali. Questa proposta di legge cerca di trovare un rimedio a queste problematiche, prevedendo finanziamenti regionali, non rivolti a singoli operatori commerciali, ma destinati ad intervenire in presenza di programmi che prevedano interventi

coordinati nell ambito di un tessuto urbano. All articolo 4 del pdl è infatti previsto che i Comuni o le associazioni dei Comuni, nonché altri soggetti pubblici od organizzazioni degli operatori del commercio, ma anche privati singoli o riuniti in consorzi, possano predisporre un Programma integrato per la riqualificazione e la rivitalizzazione commerciale dei centri storici e dei centri urbani. I programmi devono essere predisposti dai Comuni o dalle Unioni di Comuni e devono affrontare in modo sinergico tutti i problemi che interessano il centro storico: il traffico, la ristrutturazione degli edifici, la promozione commerciale, gli interventi sullo spazio pubblico; ciò che importa è che tutte le iniziative previste nel programma di cui si chiede il finanziamento siano rivolte alla riqualificazione del centro urbano. A sostegno finanziario degli interventi previsti nella legge è porevisto uno stanziamento di 2,5 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008. Ciascun programma dovrà prevedere la figura di un gestore (nell esperienza inglese si chiama town city manager), con il compito di mettere d accordo tutti i soggetti coinvolti e di coordinare l attuazione dello stesso. Nella predisposizione dei programmi un ruolo fondamentale viene svolto dai Comuni che, in quanto conoscitori del territorio e della realtà locale, devono individuare le strategie più opportune, per un fruttuoso utilizzo dei finanziamenti. PROGETTO DI LEGGE N. 139 Di iniziativa della Giunta regionale della Regione Marche RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA Questo progetto di legge interviene in attuazione del riordino degli IPAB effettuato dalla legislazione statale con numerosi provvedimenti, culminati nel decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, con il quale si è data attuazione all articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); l articolo 10 delegava il Governo all emanazione di un atto per trasformare le istituzioni che operano a favore delle persone in stato di disagio o in campo sociale in Aziende pubbliche di servizi alla persona. Il decreto legislativo 207 attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare le modalità applicative per inserire le IPAB nel sistema dei servizi sociali e sociosanitari.

Il Governo attribuisce alle IPAB la natura di Aziende pubbliche di servizi alla persona, fissando i criteri generali per la trasformazione e la salvaguardia dei patrimoni e degli interessi generali; si prevede altresì la possibilità di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato per quelle IPAB il cui volume di attività e di reddito non consente la trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona. La presentazione del progetto di legge da parte della Giunta della Regione Marche è stata preceduta da uno studio sulla situazione delle IPAB nel territorio regionale, per cercare di adattare la normativa alla realtà esistente. La scelta della Regione Marche è quella di riconoscere la piena autonomia di tale categoria di enti, lasciando ad essi la possibilità di scegliere tra il mantenimento della natura pubblica, con la trasformazione in Aziende di servizi alle persone, e la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato. PROGETTO DI LEGGE N. 608 Di iniziativa della Giunta regionale delle Regione Umbria MODALITA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI L esigenza di una legge in questa materia nasce dalla volontà di dare attuazione al disposto del comma 25 dell articolo 90 della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003), che prevedeva la possibilità per gli enti pubblici territoriali di non gestire direttamente gli impianti sportivi, affidandoli ad associazioni o ad altri enti sportivi, mediante convenzioni che stabiliscano i criteri di uso e per l individuazione dei soggetti affidatari; la stessa norma prevede che le regioni disciplinino con propria legge le modalità di affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi pubblici. Finalità della norma è sia il contenimento della spesa pubblica che la salvaguardia dei beni di proprietà pubblica e della effettiva funzione pubblica degli impianti sportivi. Nella Regione Umbria, come anche sul resto del territorio nazionale, la gestione degli impianti sportivi è affidata a privati sin dagli anni ottanta; c è, tuttavia, l aspettativa di tutti i soggetti coinvolti, enti pubblici territoriali ed associazioni sportive, ad avere linee guida ed indicazioni normative certe sulla materia. Dalla relazione al pdl si evince che la proposta è arrivata dopo un periodo di accurata indagine su tutto il territorio per conoscere la situazione inerente lo svolgimento dei servizi di gestione e i dati raccolti sono serviti ad un gruppo tecnico che ha provveduto ad elaborare un documento che ha costituito la base di riferimento per il disegno di legge.

Il testo della proposta si rivolge agli impianti senza o con esigua rilevanza economica, ovvero non produttivi di utili o che producono introiti esigui, costituendo una guida per i comuni che non intendono gestire direttamente gli impianti sportivi. Oltre alla finalità di attuare la normativa nazionale, c è altresì la volontà di valorizzare il sistema sportivo della Regione Umbria e gli impianti sportivi pubblici. Si vuole anche valorizzare l adozione di modelli innovativi di gestione, già attivi sul territorio e che hanno dato risultati positivi per la promozione dello sport e la tutela dei beni pubblici. PROGETTO DI LEGGE N. 223 Di iniziativa della Giunta regionale abruzzese ISTITUZIONE DEL CENTRO REGIONALE PER L OBESITA PRESSO LA ASL DI CHIETI Con questo pdl si propone l istituzione di un Centro regionale per l obesità presso l Azienda sanitaria locale di Chieti. Finalità del centro sarà, in linea con il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, la prevenzione primaria e secondaria dell obesità, attraverso lo studio epidemiologico e clinico. L articolo 2 elenca le attività che il centro sarà chiamato a svolgere: attività di ricerca e studio epidemiologico per la prevenzione primaria e secondaria dell obesità. Il centro dovrà collaborare con l Osservatorio Epidemiologico Regionale, ma anche con le istituzioni sanitarie regionali e con i servizi ospedalieri e territoriali, per tutto ciò che attiene all obesità e ai disturbi del comportamento alimentare. Il centro dovrà promuovere e realizzare iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e provvedere alla formazione e all aggiornamento degli operatori anche con la collaborazione delle associazioni di volontariato e delle famiglie dei pazienti obesi. L articolo 3 elenca la dotazione strutturale ed organica del Centro.