UFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI



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UFFICIO SPECIALE PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI 2.1) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA ESEGUITE NELL AMBITO DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLE ATTIVITÀ ESEGUITE NELL AMBITO DEI PROGRAMMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI E ABROGAZIONE DELL ART. 1 DEL REGOLAMENTO RECANTE PROVVEDIMENTI DI STATO GIURIDICO RELATIVI AI VINCITORI DI SELEZIONI EUROPEE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA D.R. N.1478 DEL 09/05/2008..OMISSIS. DELIBERA - di abrogare l art. 1 del Regolamento recante provvedimenti di stato giuridico relativi ai vincitori di selezioni europee per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica D.R. n.1478 del 09/05/2008 ; - di approvare il Regolamento sulle attività eseguite nell ambito dei programmi comunitari ed internazionali di seguito riportato: Regolamento sulle attività eseguite nell ambito dei programmi comunitari ed internazionali Articolo 1 Partecipazione ai Programmi comunitari ed internazionali 1. In attuazione di quanto previsto dall art. 28, Titolo III Attività Negoziale del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità, l Ateneo pone in essere tutti i contratti necessari e/o opportuni per il miglior conseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare atti unilaterali, contratti e convenzioni. 2. L Ateneo stipula contratti nell ambito di Programmi comunitari e internazionali cui partecipa per il tramite dei propri Dipartimenti e Centri di Spesa. I Dipartimenti e Centri di Spesa svolgono le attività connesse alla fase progettuale, negoziale e gestionale dei progetti nel rispetto della base giuridica degli stessi programmi e della normativa nazionale, comunitaria e di Ateneo.

Articolo 2 Funzioni dell Amministrazione Centrale nell ambito della partecipazione ai programmi comunitari ed internazionali 1. All amministrazione Centrale di Ateneo, per il tramite dell Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali Progetti Europei ed Internazionali, competono le seguenti funzioni: a) gestione dei rapporti e delle interazioni con le Istituzioni comunitarie ed internazionali finanziatrici; b) stipula dei contratti con l Istituzione attuatrice e dei contratti collegati e/o consequenziali da sottoporre alla firma del Rettore; c) assistenza tecnica ai progetti e diramazione delle istruzioni amministrative e contabili per la partecipazione ai programmi comunitari ed internazionali, in particolare per quel che concerne le regole di rendicontazione e contabilizzazione; d) formazione professionale, anche in presenza, del personale relativamente alla partecipazione ai programmi comunitari ed internazionali; e) gestione della Banca Dati dei Progetti comunitari e internazionali; f) mediazione tra i Dipartimenti e Centri di Spesa in caso di compensazione operate sui finanziamenti erogati dagli Enti finanziatori; g) supporto ai Dipartimenti e Centri di Spesa in caso di Audit contabile sui progetti finanziati da parte degli Enti finanziatori. Articolo 3 Funzioni dei Dipartimenti e Centri di Spesa nell ambito della partecipazione ai Programmi comunitari ed internazionali 1. I Dipartimenti ed i Centri di Spesa ad essi equiparati progettano, eseguono e gestiscono i progetti nell ambito dei Programmi comunitari ed internazionali. La progettazione consiste nell ideazione dell attività da svolgersi e nella preparazione del contenuto del progetto e delle relative proposte o offerte. L esecuzione dei progetti consiste nell adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti con le Istituzioni attuatrici e dai contratti collegati e/o consequenziali. La gestione consiste nel compimento di tutti gli atti necessari per regolare gli aspetti amministrativi, finanziari e legali relativi al progetto e nella contabilizzazione, documentazione e rendicontazione. 2. Il personale abilitato a presentare il progetto è il personale dipendente o comunque collegato a vario titolo all Ateneo tramite incarico o contratto. Nei Dipartimenti e nei Centri di Spesa, in particolare: a) viene predisposta la proposta di progetto, garantendone la fattibilità in termini di disponibilità di risorse umane, finanziarie e strutturali indispensabili per la sua realizzazione; b) viene approvato il responsabile del progetto e viene individuato il personale amministrativo e scientifico coinvolto; c) viene predisposta la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione delle spese, secondo le regole dei programmi, nonché secondo la normativa nazionale ed i regolamenti interni; d) si propone la ripartizione degli avanzi per gli eventuali compensi incentivanti di cui al presente Regolamento, da corrispondere tramite l Ufficio Stipendi.

3. Relativamente alla rendicontazione, il personale docente, tecnico e amministrativo coinvolto si impegna alla predisposizione dei diari delle attività (Time Sheets integrati) secondo il modello allegato per il calcolo del relativo costo. Articolo 4 Responsabilità e sanzioni 1. I Dipartimenti e i Centri di Spesa sono obbligati al rimborso delle somme eventualmente richieste dagli Enti finanziatori e al pagamento delle eventuali sanzioni contrattuali e amministrative derivanti dalla violazione della base giuridica dei Programmi comunitari e internazionali e dalla violazione delle clausole dei relativi contratti. Le responsabilità di ordine amministrativo, civile e contabile sono regolate dalla normativa nazionale. 2. In caso di compensazioni finanziarie operate dalla Commissione Europea per loro inadempienze i Dipartimenti e Centri di Spesa sono tenuti a rimborsare tempestivamente le somme dovute all Amministrazione Centrale, che provvederà a trasferirle alla struttura che ha subito la decurtazione. Articolo 5 Proprietà intellettuale ed Industriale 1. La titolarità dei diritti sui risultati derivanti dall esecuzione del progetto appartiene all Ateneo e/o agli altri soggetti partecipanti al progetto, secondo quanto previsto dalla base giuridica del Programma, nonché dalla normativa comunitaria, nazionale ed interna dell Ateneo. 2. I Dipartimenti e i Centri di Spesa devono tutelare gli interessi dell Ateneo, legati alla proprietà intellettuale, nel rispetto delle regole interne in materia. 3. La tutela si realizza con la pubblicazione, la segretezza o riservatezza, con la brevettazione, e con tutte le forme di tutela di volta in volta ritenute più opportune, compatibilmente alla base giuridica del Programma. Tale materia è regolata nell ambito dei Progetti comunitari ed internazionali mediante la stipula di contratti collegati (e.g. Consortium Agreement). 4. L Amministrazione Centrale, di concerto con il Responsabile scientifico partecipa alla redazione dei contratti collegati. Il Responsabile Scientifico è tenuto a sottoscrivere una Dichiarazione di presa visione del contenuto dei contratti collegati (modello in Allegato I). Articolo 6 Gestione finanziaria 1. Il finanziamento del progetto, così come trasferito dall Ente finanziatore ai Dipartimenti e ai Centri di Spesa, è soggetto ad un prelievo destinato al Bilancio d Ateneo pari al 4% del totale incassato nel caso di progetti che prevedano costi indiretti (Overheads) così ripartito: 3% destinato alle spese generali di Ateneo; 1% destinato al miglioramento del servizio dell Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali Progetti Europei ed Internazionali, su un apposito capitolo da istituire. 2. I Dipartimenti e i Centri di Spesa interessati procedono al trasferimento all Ateneo delle somme dovute a seguito di ogni singolo incasso.

3. L Amministrazione provvede ad accertare le somme da incassare su cui viene effettuato il prelievo. 4. La percentuale del contributo destinato al Bilancio dell Ateneo può essere rideterminata dal Consiglio d Amministrazione, di norma, con cadenza triennale. Articolo 7 Compensi incentivanti al personale 1. Il presente Regolamento prevede la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale di Ateneo direttamente coinvolto nei progetti comunitari ed internazionali. Articolo 8 Copertura finanziaria dei compensi incentivanti al personale 1. I compensi incentivanti di cui all Articolo 7 sono corrisposti alla chiusura del progetto 1, a valere anche sui costi indiretti. 2. Tali compensi possono essere attribuiti nel limite massimo complessivo del 100% della retribuzione annua lorda per anno solare. Articolo 9 Erogazione dei compensi incentivanti al personale a fine progetto 1. Il pagamento di compensi incentivanti al personale può essere erogato solo dopo il ricevimento del saldo relativo all ultima rendicontazione all Ente finanziatore dei costi sostenuti. Articolo 10 Iter per il pagamento dei compensi incentivanti 1. I compensi incentivanti saranno erogati per il tramite dell Ufficio Stipendi di Ateneo in base alla seguente procedura: a) trasferimento degli importi da erogare a titolo di compenso incentivante da parte dei Dipartimenti e dei Centri di Spesa all Amministrazione Centrale; b) invio di una copia del mandato di cui al punto a) all Ufficio Speciale per le Relazioni Internazionali; c) invio di un prospetto riepilogativo predisposto dai Dipartimenti e dai Centri di Spesa firmato dal Responsabile Scientifico del progetto e dai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Spesa, previa approvazione del competente organo deliberante, contenente i seguenti elementi: i) riferimenti contrattuali (numero di contratto con l ente finanziatore del progetto, titolo e acronimo del progetto, durata del progetto (data di inizio e data di fine); ii) importo dell avanzo di cassa rilevato alla chiusura del progetto; iii) elenco del personale che ha partecipato al progetto; iv) proposta di ripartizione dei compensi incentivanti; 1 In base al quadro normativo di riferimento, si considera chiuso il progetto quando sono stati adempiuti tutti gli obblighi contrattuali (Report Scientifico finale, Report Finanziario finale, Audit finanziario, riscontro dall Ente finanziatore).

v) numero del mandato di trasferimento dai Dipartimenti e dai Centri di spesa all Ateneo delle somme da erogare a titolo di compensi incentivanti, con relativo importo. I compensi incentivanti percepiti dal personale nell ambito dei progetti non saranno in alcun caso oggetto di rendicontazione all Ente finanziatore. Articolo 11 Abrogazione espressa 1. L art. 1 del Regolamento recante provvedimenti di stato giuridico relativi ai vincitori di selezioni europee per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica (D.R. n. 1474 del 9.05.2008) è abrogato a far data dall entrata in vigore del presente regolamento. LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE Allegato I Magnifico Rettore SEDE Oggetto: Progetto UE del VII PQ n - Consortium Agreement Il/La sottoscritto/a. in qualità di Professore, del Dipartimento di. presso la Facoltà di.. e Responsabile scientifico dell unità di ricerca nell ambito del seguente progetto UE del VII PQ: - acronimo.. - titolo. - Grant Agreement n DICHIARA di aver preso visione del corrispondente Consortium Agreement - allegato in copia - e di concordare con le disposizioni in esso definite in ordine alla governance, alla ripartizione delle risorse finanziarie e alla proprietà intellettuale, incluse quelle relative al Background e al Foreground, e

CHIEDE che tale documento sia firmato dal Rettore e trasmesso al Coordinatore del progetto. Roma,../../2009 Prof...