Procura della Repubblica presso il Tribunale di BELLUNO

Documenti analoghi
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

Informativa per la clientela

Processo Civile Telematico Stato dell arte al 31 Maggio 2014

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

Il processo civile telematico L impatto sulla disciplina del processo civile

II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO

Processo Civile Telematico: una disciplina in continua evoluzione (o involuzione)?

Processo Amministrativo Telematico (PAT)

ALLEGATO 3 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TUTELA DELLA TRASPARENZA 2016/2018 DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI SIENA

Istruzioni per le notifiche telematiche di atti/provvedimenti informatici del PCT

Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.

Assemblea straordinaria Informazioni per gli azionisti

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE RESIDENZIALI PER VIA TELEMATICA

Road-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO RASSEGNA NORMATIVA STORICA SUGLI UFFICI IPOTECARI, SULLA FIGURA DEL CONSERVATORE E DEI SUOI SOSTITUTI

TIPOLOGIE LIQUIDAZIONE E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA UFFICI GIUDICANTI CAPITOLO 1360

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA EDILIZIA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETÀ

NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore

Domanda di conciliazione in ambito di responsabilità professionale medica

CONVEGNO 7/3/2003 della COMMISSIONE GRATUITO PATROCINIO. Casi dubbi di competenza territoriale dell Ordine

Processo Telematico. Guida Rapida P.C.T. a cura dell Avv. Guglielmo Lomanno 1/7

Strutture Ricettive (Albergo Motel Residenza Turistico Alberghiera) CESSAZIONE ATTIVITA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza

Convenzione per la realizzazione dei servizi relativi al Processo Civile Telematico a favore dell Ordine dei Chimici della Provincia di Modena

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

C O M U N E D I C A N E G R A T E. (Provincia di Milano) CONTRATTO PER AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE

Mail certificata: Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano

Città di Cesano Maderno Prov incia di Mo nz a e Bria nz a

La trasmissione del documento

Tel. fisso. Tel. cellulare

DOMANDA DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE

PORTALE NdR. L architettura del sistema

VARIAZIONE DEL PROPRIETARIO-TITOLARE DELL IMPIANTO ASCENSORE

AGENZIA DEL TERRITORIO

. LOPRESTO DOMENICO n. Napoli 20/8/1959

L esperienza della Procura della Repubblica di Ravenna

CORTE D APPELLO DI CATANIA UFFICIO DISTRETTUALE DEL MAGISTRATO REFERENTE PER L INFORMATICA GRUPPO DI LAVORO DISTRETTUALE PER IL PCT VADEMECUM PCT

ESECUZIONI MOBILIARI ATTI INTRODUTTIVI DELLE ESECUZIONI MOBILIARI

DURC E AUTOCERTIFICAZIONE: ULTIME NOVITÀ DAL MINISTERO DEL WELFARE

Mediazione e responsabilità medica: spunti per lo sviluppo di un modello conforme su base nazionale

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca

Progetto di formazione sul Processo Telematico DECRETI INGIUNTIVI ESECUZIONI IMMOBILIARI ATTI ENDOPROCESSUALI ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

Attività di vendita Commercio in forma itinerante

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALIENAZIONE CARRELLO ELEVATORE ELETTRICO USATO E NON FUNZIONANTE

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE PARTE SECONDA LIBRO QUINTO INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE. TITOLO VI bis Investigazioni difensive ( 1 )

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AI DISABILI (LEGGE 68/99)

AL COMUNE DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ * RELATIVA A UNA ATTIVITÀ DI PANIFICAZIONE

Testo della legge nr. 53 del 21 gennaio come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n.

Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Gestione Tributi

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano

ATTESTAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A TECNICO -con eventuale delega al medesimo per Accesso/Ritiro Atti-

Report del gruppo di lavoro sul procedimento di adottabilità

REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E PUBBLICITA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO E DEGLI ALTRI SOGGETTI

/3/2001) PREMESSO

Processo AMMINISTRATIVO Telematico (P.A.T.) Avv. Andrea Pontecorvo

C.C.I.A.A. GORIZIA REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TURISMO E DEL COMMERCIO REALIZZATE

Posta Elettronica Certificata: Presentazione. Consiglio Nazionale dei Veterinari Alghero, 3-6 giugno ::

Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino. REGOLAMENTO INTERNO [approvato dalla Conferenza dei Capigruppo del 13 novembre 2007]

C O M U N E D I S A S S O M A R C O N I PROVINCIA DI BOLOGNA. COPIA DETERMINAZIONE N 502 DEL 31/12/2015 Ufficio Area di Staff

Il processo civile telematico e la consulenza tecnica di ufficio. Commissione di studio Area Giudiziale Sottocommissione alle CTU

CAMERA PENALE DI PRATO PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE TECNICA E DEONTOLOGICA PER I DIFENSORI D'UFFICIO DEL FORO DI PRATO PER IL BIENNIO

Semplificazione: al via l impresa in 1 giorno A regime la Comunicazione Unica per l avvio dell attività d impresa

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STABIAE - SALVATI

Indagine nazionale sull applicazione della legge 149/2001

LA NOTIFICA ESEGUITA DALL AVVOCATO

DOMANDA DI MEDIAZIONE

I. MODULO ORGANIZZATIVO GESTIONE DEL CONTENZIOSO MEDICO LEGALE

Ministero dell Istruzione, Università e Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA DIREZIONE REGIONALE

Italia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento.

ISTITUTO COMPRENSIVO GRAZIA DELEDDA

REGOLAMENTO SULLA TENUTA DEGLI ARCHIVI STORICO, DI DEPOSITO E CORRENTE

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, , n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como

FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE M.E.F. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA BANDO DI GARA

Processo civile telematico. Nozioni di base e decreto ingiuntivo

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE»

OGGETTO: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE MODIFICHE. IL CONSIGLIO COMUNALE

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

DELIBERA N. 236/14/CONS ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RUSSI PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N.

La procedura di nomina tratterà esclusivamente le domande convalidate.

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO

REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio

COMUNE DI POGGIO TORRIANA PROVINCIA DI RIMINI

Avv. Prof. Roberto Ciulla Via P.pe di Granatelli n Palermo Tel/fax

PARTE I. Capitolo I IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER I NON ABBIENTI NEL PROCESSO PENALE TRA PASSATO E PRESENTE

Firma dell avvocato comunitario stabilito Firma dell avvocato che ha sottoscritto l intesa

AUTORITA PORTUALE REGIONALE LR 23/2012 COMITATO PORTUALE DI PORTO SANTO STEFANO

Oggetto: Riorganizzazione del ciclo passivo ed avvio delle attività propedeutiche all introduzione della fatturazione elettronica.

COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari

AVVISO PUBBLICO LUGLIO 2014 AVVISO PUBBLICO

Transcript:

N. 9510/18 Prot. Procura della Repubblica presso il Tribunale di BELLUNO AI SOSTITUTI PROCURATORI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO e, per conoscenza: AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI BELLUNO OGGETTO: Richiesta di informazioni relative alla pendenza e/o allo stato di procedimenti penali. Richiesta e ritiro di copia degli atti del procedimento cui il difensore ha diritto di assistere e a seguito degli avvisi di cui agli artt. 408 e 415 bis c.p.p. Considerato il diffondersi della prassi, da parte di numerosi difensori, di inoltrare all Ufficio, tramite e-mail ordinaria o PEC, richieste di notizie circa la pendenza e/o lo stato di procedimenti penali nonché, a seguito della comunicazione degli avvisi di cui agli artt. 408 e 415 bis c.p.p., richieste di consultazione dei fascicoli processuali e di rilascio di copie di atti del procedimento, ritengo opportuno evidenziare che tale consuetudine, fin tanto che anche nel settore penale non verrà data attuazione al c.d. processo telematico, non può ritenersi corretta, in quanto in contrasto con la disciplina del c.p.p. Infatti, come espressamente affermato dalla Corte di Cassazione con recenti sentenze (Sez. II^, sent. n. 31314 del 16 maggio 2017, Rv. 270702; Sez.I^, sent. n. 18235 del 28 gennaio 2015, Rv. 263189), nel processo penale le parti private non sono legittimate ad effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l utilizzo della posta elettronica certificata. 1

In particolare, in una fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a mezzo PEC dal difensore di fiducia dell imputato, è stato affermato che. alla parte privata, nel processo penale, non è consentito l uso di tale mezzo informatico di trasmissione, quale forma di comunicazione e/o notificazione. L utilizzo della PEC è stato consentito, ma a partire dal 15/12/2014, solo per le notificazioni per via telematica da parte delle cancellerie nei procedimenti penali a persona diversa dall imputato a norma degli artt. 148 comma 2 bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p. (art. 1, comma 19, Legge n. 228 del 2012 ; art. 16, commi 9 e 10, D.L. 18/10/2012 n. 179). Allo stato, la forma della notifica via PEC è deputata a sostituire forme derogatorie all ordinario regime delle notifiche, ponendosi come alternativa privilegiata rispetto alle comunicazioni telefoniche, telematiche e via telefax attualmente consentite in casi determinati e nei confronti di specifiche categorie di destinatari. Si tratta de: a) le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p.; b) le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall Autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) con mezzi tecnici idonei, secondo il dettato dell art. 148, comma 2 bis, c.p.p.; c) gli avvisi e le convocazioni urgenti disposte dal giudice nei confronti di persona diversa dall imputato, per i quali è stata finora consentita la notifica a mezzo del telefono confermata da telegramma (ovvero, in caso di impossibilità, mediante mera comunicazione telefonica dell estratto), da eseguirsi ai recapiti corrispondenti ai luoghi di cui all art. 157, commi primo e secondo, e nei confronti del destinatario o di suo convivente (art. 149 c.p.p.); d) le notificazioni di altri atti disposte dal giudice sempre nei confronti di persona diversa dall imputato, mediante l impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell atto (art. 150 c.p.p.). Tanto premesso, occorre chiarire quale rilievo debba darsi alle istanze trasmesse dai difensori con le predette modalità e quali siano i conseguenti adempimenti operativi. Lo scrivente è convinto che un proficuo e collaborativo rapporto con gli Avvocati, i quali sono coprotagonisti della giustizia, sia assolutamente necessario nella prospettiva della rapida ed efficace definizione dei procedimenti. In quest ottica, pur ribadito che le istanze/richieste dei difensori trasmesse a mezzo PEC (o addirittura, talvolta, con posta elettronica ordinaria) sono irrituali e quindi prive di 2

effetto, si dispone che esse vengano iscritte al protocollo informatico dell Ufficio, stampate e quindi trasmesse in visione al magistrato titolare del procedimento cui si riferiscono, il quale, ove lo ritenga, prenderà contatto attraverso la propria segreteria col mittente affinché provveda a presentare la medesima istanza/richiesta nelle forme previste dal c.p.p.. Le istanze/richieste pervenute a mezzo posta elettronica non devono essere inserite nel fascicolo del procedimento cui attengono e, dopo essere state eventualmente prese in considerazione da parte del magistrato procedente per le finalità indicate al capoverso che precede, andranno immediatamente archiviate. Evidenzio che, come già stabilito nel Progetto Organizzativo dell Ufficio attualmente in vigore, l uso della posta elettronica non solo non è interdetto, ma addirittura consigliato, laddove i difensori intendano richiedere appuntamenti/incontri con i magistrati titolari dei procedimenti. A tal proposito, si raccomanda ai magistrati dell Ufficio di praticare, ove occorra, la comunicazione informale con gli Avvocati mediante la posta elettronica non solo per corrispondere alle richieste di appuntamenti, ma anche per ogni reciproca necessità di interlocuzione informale sui procedimenti in corso (ad esempio, per promuovere il ricorso a riti alternativi, valutare l eventuale applicazione congiunta di pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p, ecc.), poiché tale forma di agile comunicazione tra magistrati della Procura e Avvocati favorisce la soluzione delle problematiche e produce all evidenza risparmio di tempo. In tale ottica si ritiene, in attesa dell avvio del nuovo sistema informatico P@ss a ciò destinato ed attualmente in fase di sperimentazione presso altre sede giudiziarie, di poter considerare rituali ed ammissibili le richieste di certificazioni ex art. 335 c.p.p. che pervengano dai difensori per mezzo del loro canale ufficiale di posta elettronica certificata, il quale garantisce all ufficio sufficiente margine di certezza in ordine all identità e legittimazione del mittente. Di conseguenza, trattandosi di atto di natura amministrativa, per il quale tra l altro non sono dovuti diritti all Ufficio, si autorizza il funzionario preposto a rilasciare i certificati medesimi via posta elettronica certificata all avvocato richiedente. Ritengo infine opportuno ricordare che l'intervento tecnico-professionale del difensore non può essere delegato a persone prive della relativa specifica qualità (artt. 102 c.p.p. e 34 d. lgs. 28 luglio 1989 n. 271, disp. att. c.p.p.). 3

È ammesso il deposito di istanze, richieste, memorie da parte di persone munite di delega scritta da parte del difensore, di fiducia o d ufficio, nominato. Ritengo opportuno ricordare che secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. I^, sent. n. 35127 del 19//4/2011; Cass., Sez. III^, sent. N. 21391 del 3/3/2010; Cass., Sez III^, sent. n. 46034 del 12/12/2008; Cass., Sez I^, sent. n. 11268 del 2/3/2007; Cass., Sez VI^, sent. n. 15311 del 17/4/2007), la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, con la conseguente necessità di scrupolosa osservanza delle forme e delle modalità previste dalla menzionata disposizione. Poiché la norma individua nel difensore il soggetto legittimato a depositare l atto di nomina presso l autorità procedente, salva l ipotesi alternativa della trasmissione della nomina a mezzo raccomandata, è evidente che, ove il professionista non intenda o non possa per qualsiasi motivo provvedere personalmente e voglia affidare l incombente ad un proprio collaboratore di studio o a persona terza, ha l onere di redigere apposita delega scritta. Per prassi è per converso ammissibile la mera delega orale quando la relazione tra il professionista designato nell atto di nomina e la persona incaricata della consegna sia nota al pubblico ufficiale addetto alla ricezione, come normalmente avviene nei casi in cui il difensore appartenga al Foro istituito presso la circoscrizione giudiziaria dell autorità procedente. La consultazione dei fascicoli dei procedimenti penali e la richiesta di copia degli atti dei medesimi deve avvenire personalmente ad opera del difensore nominato di fiducia o d'ufficio ovvero del sostituto formalmente designato ex art. 102 c.p.p., con esclusione pertanto dei praticanti non abilitati al patrocinio davanti il Giudice monocratico e dei collaboratori di studio, salva la possibilità della delega agli stessi per la sola presentazione della richiesta, in conformità al principio sopra enunciato. Per converso, il ritiro delle copie degli atti richieste con le modalità suddette nonché la loro materiale fotocopiatura, trattandosi di attività materiale non professionalmente qualificata può essere effettuato, previa delega scritta, anche dai praticanti non abilitati al patrocinio avanti al Giudice monocratico e da collaboratori di studio. È ammessa la mera delega orale alle condizioni sopra indicate. Da ultimo, si rammenta che il sistema di notifiche penali telematiche SNT è utilizzabile esclusivamente per le notifiche disposte dall Autorità Giudiziaria; pertanto resta precluso, allo stato, l uso di tale modalità di interlocuzione telematica per qualsiasi altro 4

tipo di corrispondenza di carattere processuale, ovvero di carattere amministrativo, verso pubbliche amministrazioni, enti o soggetti privati, al di fuori delle ipotesi previste dalla Circolare 11 dicembre 2014 della Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati, alla quale si rinvia integralmente. Belluno, 16 ottobre 2018 IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA Paolo LUCA 5