POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE AGENZIE DI VIAGGIO



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POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE AGENZIE DI VIAGGIO garanzia e massimali validi per le agenzie di viaggio iscritte all elenco Agenzie sicure in Emilia Romagna - legge regionale 7/2003 e delibera della Giunta regionale 2238/2003 Parte A di polizza composta da n pagine CONTRAENTE NUMERO POLIZZA Aggiornamento 10/2004 1

Nel testo che segue, si intendono: per Assicurazione : il contratto di assicurazione; per Polizza : il documento che prova il contratto di assicurazione; per Contraente : il soggetto che stipula la polizza; per Assicurato : il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza; per Società : Unipol Assicurazioni S.P.A.; per Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società; per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; per Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali; per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; per Scoperto : la percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato; per Franchigia : la parte del danno che rimane a carico dell Assicurato; per Perdite Patrimoniali : il pregiudizio economico non conseguente a morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose; Esercente una impresa legalmente costituita ed autorizzata: a) all organizzazione di viaggi-soggiorni, escursioni ed altri servizi turistici, con uso di tutti i mezzi di trasporto con o senza accompagnamento delle comitive o dei turisti da parte dei propri dipendenti o incaricati (tour operator); b) all intermediazione di viaggi e soggiorni, procurando a clienti sia contratti di organizzazione di viaggio che servizi separati (negozi/agenzie di viaggio); Con riferimento agli artt. 1892-1893-1894c.c. il Contraente e/o Assicurato dichiarano: di non avere avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi; di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi; di non aver mai avuto richieste di risarcimento in merito ai rischi assicurati con la presente polizza e di non essere a conoscenza di fatti presenti o passati che potrebbero dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili con la polizza stessa. 2

L assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali e con l applicazione delle franchigie sottoriportate, salvo importi superiori previsti per specifiche garanzie: Sezione 1 Danni materiali e danni corporali Garanzia Responsabilità civile professionale (RCP) 5.000.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, con il limite di 1.000.000,00 per persona danneggiata (morte, lesione personali e danni morali) 500.000,00 per danni a cose Garanzia responsabilità civile terzi (RCT) 2.500.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, con il limite di 1.000.000,00 per persona danneggiata (morte, lesione personali e danni morali) 1.000.000,00 per danni a cose Garanzia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO RCI)) 2.000.000,00, per sinistro ed anno assicurativo, con il limite di 500.000,00 per persona danneggiata (morte, lesione personali e danni morali) L assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di 250,00 per sinistro, salvo importi superiori previsti in polizza per specifiche garanzie. Sezione 2 Perdite Patrimoniali 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo L assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di 250,00 per ogni persona danneggiata. Sezione 3 Perdite Pecuniarie 250.000,00 per anno assicurativo, con il limite di 10.000,00 per evento L assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di 250,00 per ogni persona danneggiata. Per tutte le garanzie di polizza restano fermi i sottolimiti previsti dalla CCV Convenzione internazionale sul contratto di viaggio, ratificata in Italia con legge n 1084/1977 d dal D.Lgs n 111/1995 nonché eventuali sottolimiti previsti in polizza per specifiche garanzie Si precisa che l importo massimo di franchigia a carico dell Assicurato non potrà superare 5.000,00 per ogni sinistro 3

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.). ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.). ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 del codice civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. ART. 4 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. ART. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 cod. civ.). ART. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato (art. 1897 cod. civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. ART. 7 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 cod. civ.). ART. 8 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 4

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso. ART. 9 PROROGA DELL ASSICURAZIONE La presente polizza non è soggetta a tacita proroga, come previsto dall art. 44 legge 23/12/94 n 724. ART. 10 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 11 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 5

ART. 13 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La presente assicurazione copre, entro i limiti previsti dalle condizioni di polizza, tutti i danni dei quali l Assicurato sia responsabile a termini della legge n. 1084 del 27.12.1977, ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), nonché della L. n. 111 del 17/3/95. Sezione 1 danni materiali e danni corporali 13. 1/A Garanzia Responsabilità civile professionale (RCP) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali (distruzione o danneggiamenti a cose) e danni corporali (morte o lesioni personali) involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività svolta quale descritta in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere. 13.1/B Garanzia responsabilità civile terzi (RCT) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali (distruzione o danneggiamenti a cose) e danni corporali (morte o lesioni personali) involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione e proprietà dei locali/uffici adibiti all attività descritta in polizza; partecipazione ad eventi o fiere in qualità di agenzia di viaggio, compreso il rischio derivante dall allestimento, montaggio e smontaggio degli stand e di quant altro necessario; proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande, escluso, nel caso di gestione affidata a terzi, della responsabilità civile del gestore servizio di sorveglianza, anche armata e con cani; servizio di pronto soccorso prestato all interno dell azienda; proprietà e gestione nell ambito dell azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall Assicurato per l esercizio del l attività descritta; manutenzione, riparazione e pulizia di macchinari ed attrezzature pertinenti l attività L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere. 13.1/C Garanzia di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO RCI)) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico. La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 6

a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all attività per la quale è prestata l assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n 38 del 23/2/2000. La Società quindi si obbliga a rifondere all Assicurato le somme richieste dall I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l azione di regresso dall I.N.A.I.L. e quest ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti; b) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l applicazione di una franchigia di Euro 2.500,00 per ogni persona infortunata. L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge. c) buona fede I.N.A.I.L. L assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso. d) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.) La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell ambito dei massimali ivi previsti. Estensioni di garanzia Qualifica dl terzi ad accompagnatori non dipendenti A parziale deroga della relativa esclusione di polizza, si precisa che gli accompagnatori non dipendenti dall Assicurato e da lui designati per l attività svolta, quale descritta in polizza, sono considerati terzi limitatamente al caso di morte o lesioni personali. Bagagli ed oggetti personali La garanzia comprende i danni da sottrazione, distruzione, deterioramento e smarrimento dei bagagli e degli oggetti personali dei viaggiatori clienti, esclusi in ogni caso: denaro, preziosi e titoli di ogni genere. Questa garanzia si intende prestata con l applicazione di una franchigia di 250,00 per ogni persona danneggiata. Viaggi e soggiorni per scolaresche e studenti Premesso che l Assicurato organizza viaggi e soggiorni per scolaresche e studenti, l assicurazione di cui alla sezione 1 di polizza viene estesa alla responsabilità civile derivante: a) all Assicurato/Contraente dall obbligo di vigilanza degli alunni qualora tale obbligazione risulti assunta contrattualmente dall Assicurato nei confronti dell istituto scolastico; 7

b) agli alunni e/o scolari, agli insegnanti, capi di istituto e/o persone in genere incaricate dalla scuola all accompagnamento. Il tutto per danni materiali e corporali cagionati a terzi durante lo svolgimento del viaggiosoggiorno. Le persone di cui alla lettera b) sono considerate terze nei confronti dell Assicurato/Contraente ma non terze fra di loro. Qualora per il presente rischio esista altra polizza o qualora le persone assicurate con la presente condizione abbiano già una copertura di responsabilità civile verso terzi, la garanzia di cui alla clausola in questione si intende prestata, per i rischi già garantiti con le suddette polizze, in eccedenza rispetto ai massimali in essere sui contratti sopracitati e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza. Committenza auto L assicurazione comprende la responsabilità derivante all Assicurato a norma dell art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; e ciò a parziale deroga dell art. 16 lett. a). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. Sezione 2 perdite patrimoniali La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per Perdite Patrimoniali (pregiudizio economico non derivante da danni materiali e danni corporali) involontariamente cagionate a terzi-clienti in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all attività svolta quale descritta in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali debba rispondere. L assicurazione vale anche per le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, esclusi comunque furto, rapina ed incendio. Sezione 3 perdite pecuniarie Nel caso in cui, a seguito dell inadempimento totale o parziale dei servizi di trasporto, alloggio o di qualsiasi altro tipo relativi all esecuzione del viaggio, l Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine tali servizi, ivi compreso rimpatriare e/o comunque far giungere i viaggiatori alla destinazione prevista dal contratto, al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Società autorizza l Assicurato ad organizzare tali servizi sempreché l evento dannoso sia imputabile a responsabilità dell Assicurato coperta dalle condizioni di polizza. La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo, sempreché le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare e/o contenere i danni. Il relativo rimborso, entro i limiti e le condizioni di polizza, avverrà alla presentazione della dettagliata denuncia di sinistro, nonché della completa documentazione comprovante l evento ed il relativo onere. 8

ART. 14 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE - ESCLUSIONI Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T. a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) i dipendenti dell Assicurato per gli infortuni subiti in occasione di lavoro e/o servizio, salvo quanto diversamente previsto in polizza; L assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: d) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto agli Artt. Servizi relativi all esecuzione del viaggio e Committenza auto ; e) conseguenti a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare usurpato o tentativo di usurpazione di terrorismo; f) conseguenti ad azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale; g) conseguenti a dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), anche attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dei mezzi; h) conseguenti a confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo o altra autorità nazionale o locale; i) conseguenti a insolvenza, fallimento, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell Assicurato; j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; k) da furto, rapina, salvo quanto previsto all art. Bagagli ed oggetti personali ; l) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono uffici relativi all attività descritta; m) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia e detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all art. Sez. 2 - perdite patrimoniali - 3 comma ; n) derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), ritardato o mancato inizio di attività in genere esercitate da terzi; o) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua, o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; p) derivanti dalla insufficiente e/o mancata stipulazione di polizze assicurative, nonché dal ritardo nel pagamento dei relativi premi; q) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non derivanti da norme di legge. r) da detenzione o impiego di esplosivi; s) verificatisi in connessione con trasformazioni e assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.); t) consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; u) conseguenti a violazioni della legge sulla privacy (legge 675/96) e successive modifiche ed integrazioni. 9

v) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l asbesto o l amianto; w) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; x) derivanti da prodotti geneticamente modificati nonché conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme BSE. Nel caso di richieste di risarcimento provenienti dai clienti dell Assicurato, restano esclusi dall assicurazione gli importi che non hanno comportato ulteriore spesa per il cliente e che comunque l Assicurato è tenuto a restituire al cliente stesso in virtù del minor valore della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta, in forza della sua responsabilità contrattuale. CONDIZIONI SPECIFICHE (valide per tutte le sezioni di polizza) ART. 15 - VALIDITÀ TERRITORIALE La garanzia vale per i danni che avvengono in qualsiasi parte del mondo. Resta comunque inteso che i sinistri verranno liquidati in Italia e in Euro. ART. 16 - DIRITTO Dl SURROGA La Società è surrogata in tutti i diritti ed azioni, fino a concorrenza della somma liquidata, che l Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni, impegnandosi il predetto a fornire i documenti e le informazioni tali da consentire l esercizio del diritto di rivalsa. ART. 17 - SERVIZI RELATIVI ALL ESECUZIONE DEL VIAGGIO L Assicurato dichiara di non svolgere direttamente i servizi di trasporto, alloggio, ristorazione o di qualsiasi altro tipo relativi all esecuzione del viaggio o del soggiorno, ma che tali servizi vengono eseguiti da terzi e che comunque non assume in alcun caso la veste di vettore aereo. In caso contrario la garanzia non si intende operante per i danni derivanti dallo svolgimento dei suddetti servizi. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato per i danni provocati ai clienti da altri soggetti incaricati di effettuare in tutto o in parte l esecuzione dei servizi di cui sopra. Per quanto riguarda i danni subiti dai clienti in occasione di viaggi aerei, anche charters, la garanzia vale a condizione che i viaggi siano effettuati su aerei di proprietà di Società di traffico regolare o su aeromobili di proprietà di Società di navigazione aerea che non effettua traffico regolare, e sempreché gli aeromobili e le Società di navigazione italiane ed estere siano autorizzate al trasporto pubblico di passeggeri. La garanzia viene prestata dall inizio delle operazioni d imbarco al compimento di quelle di sbarco di ogni singola tratta di viaggio aereo e con un massimale per sinistro di 1.500.000,00 10

ART. 18 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI RESISTENZA La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale. ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI L Assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T. Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O. ART. 20 CALCOLO DEL PREMIO Il premio è determinato in base all importo degli introiti, come di seguito precisato: a) Rischio organizzazione viaggi-soggiorni Introiti di organizzazione incassati dall Assicurato, intendendosi per essi gli importi complessivi pagati dai clienti, comprensivi anche delle spese di viaggio, soggiorno ed altri servizi introiti per viaggi in paesi europei tasso.premio. introiti per viaggi in paesi extra europa tasso.premio. ; b) Rschio intermediazione viaggi-soggiorni Provvigioni di intermediazione ricevute dalla vendita di viaggi-soggiorni organizzati da altri, nonché dalla vendita di biglietti o di qualsiasi altro servizio inerente all attività di intermediazione descritta in polizza. introiti..tasso..premio Tale importo rappresenta il premio minimo per ogni periodo annuo di assicurazione. Entro 60 giorni successivi ad ogni scadenza annua la Contraente è tenuta a comunicare l esatto importo degli introiti suddivisi come ai comma a) e b) di cui sopra - relativo all annualità trascorsa. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.. Nel caso in cui la Contraente non abbia effettuato, nei termini suddetti, la comunicazione dell importo dell importo introiti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato di polizza in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei suddetti termini (comunicazione dati e/o pagamento del premio) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui il 11

Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti della legge n 675 del 31/12/1996, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. ART. 21 - DIVULGAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA È consentito l inserimento sui contratti di viaggio o sugli stampati illustrativi di dichiarazioni attestanti, giusto quanto disposto dalle Leggi regionali, l esistenza della presente copertura assicurativa. È fatto peraltro divieto, pena la decadenza delle prestazioni, di qualsiasi altra forma di divulgazione della presente copertura. ART. 22 COMPOSIZIONE DELLA POLIZZA La presente polizza è composta dalla parte A (16 pagine) e dalla parte B che il Contraente con la firma della presente dichiara di aver letto ed approvato. IL CONTRAENTE LA SOCIETA Data 12

Agli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti: Art. 3 Pagamento del premio Art. 8 Recesso in caso di sinistro Art. 9 Proroga dell assicurazione Art. 11 Foro competente Art. 14 Persone non considerate terze Esclusioni Art. 17 Servizi relativi all esecuzione del viaggio Art. 20 Calcolo del premio Dichiarazione del Contraente/Assicurato pag 2 IL CONTRAENTE 13