IL PREPOSTO E COLUI CHE SOVRINTENDE A TUTTE LE ATTIVITÀ CUI È ADDETTO UN GRUPPO DI LAVORATORI: Compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti). 1. Analisi della normativa vigente il T.U. o D.Lgs. 81/08. Tra le principali innovazioni apportate dal D.Lgs. 81/08 (Cosiddetto Testo Unico ), c è l obbligo di formazione informazione dei preposti. Per formulare idee sugli obbiettivi di apprendimento e sugli aspetti di progettazione formativa dei corsi per i preposti, è necessario leggere con attenzione critica non solo il comma 7 dell art. 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), che è il principale riferimento di questo obbligo ma anche altre norme correlate: 1. Il primo comma dello stesso articolo, che tratta della formazione dei lavoratori; 2. Il comma 1, lettera e) dell articolo 2 (definizioni), che fornisce i criteri per stabilire chi è preposto; 3. L art. 19 (obblighi del preposto), che specifica i compiti organizzativi che devono essere attuati da ogni preposto al fine di assicurare la migliore prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza; 4. L art. 56 (sanzioni per il preposto). Innanzitutto, vediamo punto per punto gli aspetti della nuova normativa: 1 art. 37, c. 1 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; - I contenuti della formazione sono quelli elencati nell'articolo citato (una parte riguarda gli aspetti generali, una parte è relativa alla mansione e ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro); - la formazione va somministrata in azienda (durante l'orario di lavoro); - il preposto deve ricevere detta formazione "a cura del datore di lavoro": si deve intendere che il D.L. deve preoccuparsi di erogarla, eventualmente ma non necessariamente in prima persona; - l'obbligo è già vigente dal 15.05.08. Si sottolinea che la suddetta formazione obbligatoria ex comma 7 art. 37 deve essere realizzata ai sensi del comma 12 del medesimo articolo in collaborazione dell Organismo paritetico (se
b) Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. presente), il quale si ritiene vada coinvolto per i soli compiti di pianificazione e non di attuazione dei corsi, trattandosi di formazione da realizzare in azienda e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Nella pratica delle aziende, almeno in quelle più organizzate, il preposto coincide normalmente con il caposquadra o il capofficina; il suo ruolo si configura nel momento in cui il datore di lavoro gli attribuisce potere gerarchico. 2. Art. 2, c. 1, lett. e) Preposto : persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Le parole chiave di questa definizione sembrano essere: SOVRINTENDE GARANTISCE l attuazione delle direttive, CONTROLLA la corretta esecuzione, ESERCITA un funzionale potere di iniziativa. In effetti in questa definizione di funzione organizzativa si riconoscono tutte le posizioni intermedie capisquadra, capi turno, responsabili di ufficio, di reparto, il Direttore in agricoltura, ad es. riportiamo la definizione di Direttore e Vice Direttore ripresa dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI del 4 giugno 2008 Si può subito riscontrare come queste figure rientrino a pieno titolo nella qualifica di preposto o dirigente a tutti gli effetti 1 Categoria Declaratoria : Appartengono a questa categoria gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il datore di lavoro o con il dirigente o con il quadro all organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell azienda, con autonomia di concezione e potere d'iniziativa. 2 Categoria Declaratoria : Appartengono a questa categoria gli impiegati che, alle dirette dipendenze del datore di lavoro o del dirigente o del direttore, senza autonomia di concezione, provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa e/o commerciale dell azienda, o di parte di essa, con corrispondente responsabilità tecnica e/o amministrativa e/o commerciale. Per la giurisprudenza il preposto è: il soggetto con funzioni e qualifica di caposquadra deve essere annoverato tra i preposti, ed è destinatario delle norme antinfortunistiche ai sensi dell articolo 4 del D.P.R. n.
547/1955 [Corte di Cassazione, sez. IV penale, 28 maggio 1999 n. 6824]. Però è anche : «chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell articolo 4, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello stesso obbligo» [Cassazione penale, sez. IV, 20 gennaio 1998, n. 2277]. Articolo 299 del D.Lgs 81/08 - Esercizio di fatto di poteri direttivi 1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all articolo 2, comma 1, lettere b) (DATORE DI LAVORO), d) (DIRIGENTE) ed, e) (PREPOSTO), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. ATTENZIONE quindi, chi fa è! «l attribuzione ad un soggetto della qualifica di preposto, ai fini del suo assoggettamento agli obblighi previsti dall articolo 4 del D.P.R. 547/1955, va fatta, più che in base alle formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte nell ambito dell impresa.» [Cassazione Civile, sez. lav., 20 agosto 1996, n. 7669]. Sentenza n 11406 del 07/10/1999, Cassazione Penale - sez. III (Di Raimondo) Il conferimento della qualifica di preposto ad un soggetto va fatta non in base a formali qualificazioni giuridiche ma con riguardo alle mansioni effettivamente svolte nell'impresa, dal momento che chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizioni di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da potere impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori. Il controllo che il datore di lavoro ed il preposto devono esercitare sull'operato dei dipendenti, affinché non si verifichino
infortuni, essendo finalizzato alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, non può risolversi nella sola messa a loro disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire uno degli impegni prioritari degli stessi, gravando su di loro anche l'onere di svolgere una continua azione pedagogica con il ricorso, se necessario, a sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non si adeguino alle dette disposizioni. Questo passo è molto importante ecco perché spesso delle note o dei richiami scritti sono necessari al fine di dimostrare la vigilanza e il controllo sui lavoratori subalterni. - Molto importante: è far finta di non vedere e approvare comportamenti sbagliati da parte dei propri sottoposti. L attuare procedure non adeguate come ad es. al mezzo agricolo non sono state rimontati alcuni carter, o si chiude gli occhi sull uso di DPI, ecc. ecc. questo fa si che il dirigente o preposto perdano la credibilità, a scapito del sistema sicurezza. - Oppure evitare di richiamare i propri sottoposti ai doveri di rispettare la normativa sull igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, la mancanza o il non adeguarsi a disposizioni aziendali relative alla sicurezza va richiamata verbalmente seguito per scritto. Solo così si può dimostrare la vigilanza nei lavori. - Il definire procedure scritte per segnalare eventuali guasti a macchine o attrezzature, il mantenere all interno della propria unità produttiva ordine e pulizia degli ambienti di lavoro. Verificare, controllare che le procedure emesse siano rispettate è fondamentale. - Queste sono competenze che caratterizzano un esercizio più funzionale della leadership e che vanno collocate nello scenario delle leve per il miglioramento del sistema di prevenzione. 3 art. 19 In riferimento alle attività indicate all art. 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze devono: Nel fornire un quadro più chiaro delle distinte prerogative dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, prevede gli obblighi gravanti esclusivamente sul preposto, opportunamente
a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro diretti superiori; b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) Richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; distinguendoli da quelli datoriali e dirigenziali. Gli obblighi espressamente ascritti al preposto sembrano collocarsi nel solco dell orientamento secondo cui tale soggetto si configura come un responsabile esecutivo, come tale escluso dai compiti di organizzazione e di predisposizione delle misure di protezione, e quindi tenuto soltanto alla sorveglianza ed alla informazione (Cass. n. 6468 del 1996; Cass. n. 3483 del 1994)329. Gli obblighi del preposto sono qui a fianco riportati in funzione delle sanzioni applicabili ai sensi del successivo art. 56. L esercizio delle funzioni del preposto richiede diverse competenze, alcune ovvie, altre meno evidenti e che richiedono un analisi non superficiale. Le competenze più ovvie riguardano la conoscenza delle disposizioni che i lavoratori devono seguire. Talvolta meno ovvio può essere l esercizio di capacità di osservazione dei comportamenti specifici. Occorre sapere come acquisire le informazioni sul comportamento dei vigilati anche superando le eventuali barriere spazio temporali. Il problema, spesso, più che di natura tecnologica (talvolta caratterizzato da aspetti di privacy e di tutela della dignità del vigilato), risulta di relazione fiduciaria tra preposto e collaboratore, perché la vigilanza non dovrebbe essere intesa come una forma di controllo totale e pervasivo. d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere le loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall art. 37. 3. art.37 comma 7, I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Sulla configurabilità di una delega al preposto non c è consenso tra i primi interpreti: mentre alcuni sostengono che, dal raccordo tra le varie disposizioni sul preposto, compresa quella sulla sua specifica formazione (art. 37, comma 7), riesce difficile immaginare la delegabilità al preposto di compiti propri del datore di lavoro sia pure nei limiti di una delega di esecuzione, altri affermano invece che anche gli obblighi del preposto sono soggetti alla disciplina della delega di funzioni (esecutive), nonostante si possano reputare a lui esclusivamente attribuiti dalla legge stessa in relazione all incarico esecutivo. E consigliabile, ai fini della rintracciabilità documentale, ma non strettamente necessario o obbligatorio, formalizzare la nomina a preposto con tanto di lettera firmata, da inserire nella documentazione aziendale.
E consigliabile, ai fini della rintracciabilità documentale, ma non strettamente necessario o obbligatorio, formalizzare la nomina a preposto con tanto di lettera firmata, da inserire nella documentazione aziendale. 4 art. 56 1.I preposti sono puniti nei limiti dell attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all art. 19: a) con l arresto da uno a tre mesi o con l ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell art. 19, comma 1, lett. a), e), f); b) con l arresto sino a un mese con l ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell art. 19, comma 1, lett. b), c), d); c) con l ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell art. 19, comma 1, lett. g). commento a) e b) L applicabilità di queste sanzioni, vigendo l obbligo della formazione all esercizio di ruolo del preposto, appare condizionata dall effettiva erogazione di questa formazione. In analogia alla sanzionabilità delle violazioni agli obblighi di ciascun lavoratore (Art. 20 ogni lavoratore deve (.) conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro), anche per il preposto si potrebbe prefigurare una sanzionabilità delle violazioni degli obblighi di cui all art. 19, nella misura in cui l impresa gli abbia fornito le occasioni per apprendere a svolgere la sua funzione (per di più in modo coerente con la prevenzione di infortuni e malattie professionali). Da questo punto di vista, si rafforzerebbe per il datore di lavoro la necessità di organizzare la formazione dei preposti proprio finalizzandola allo sviluppo delle competenze necessarie allo svolgimento degli obblighi di cui all art. 19. c) Ovviamente questa sanzione sembra applicabile nel caso in cui l azienda abbia organizzato la formazione per i preposti e questi si siano rifiutati di parteciparvi. Ma, come si diceva sopra, sarebbe ossessivamente semplicistico attribuire a una mera responsabilità individuale il rifiuto a partecipare alla formazione. Per cercare di risolvere il problema (senza accontentarsi di comminare sanzioni a carico dei responsabili ), potrebbe risultare necessario capire la cultura dell organizzazione in cui gli individui agiscono.