IL MILLEPROROGHE NON COMPROMETTE IL DIRITTO AL RIMBORSO DELL ANATOCISMO BANCARIO



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IL MILLEPROROGHE NON COMPROMETTE IL DIRITTO AL RIMBORSO DELL ANATOCISMO BANCARIO In data 26 febbraio 2011 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 la Legge n. 10 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 29/12/2010 n. 225 che contiene, all art. 2 quinquies comma 9, una norma che ha suscitato un immediato allarme in tutti i soggetti che hanno in corso, o stanno per intraprendere, azioni giudiziarie nei confronti di istituti di credito per il rimborso di interessi anatocistici: la norma in questione sembra infatti introdurre un nuovo termine di prescrizione a tali domande tale da azzerarne, di fatto, gli effetti. Abbiamo dunque ritenuto utile sviluppare sul punto, un approfondimento da inviare ai nostri numerosi Clienti, acquisendo anche il parere di un legale specialista in materia. Con la presente nostra nota, Ve ne diamo conto. Il 2 Dicembre 2010 la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ossia la massima rappresentanza della Magistratura italiana, ha depositato la storica sentenza n. 24418 con la quale, a conclusione di un acceso dibattito giurisprudenziale e con lo scopo di dare un definitivo e immodificabile indirizzo sul punto, ha sancito che, in tema di rimborso di interessi anatocistici (interessi su interessi), ultralegali o addirittura usurari e di altri vari balzelli (commissioni di massimo scoperto, spese fisse di chiusura periodica, valute fittizie etc) illegittimamente addebitati per decenni dalle banche ai correntisti, il termine decennale di prescrizione ossia il periodo trascorso il quale è precluso per i correntisti il diritto di fare valere le loro legittime ragioni di rimborso decorre dal giorno di chiusura del conto, essendo lo stesso un rapporto di natura unitaria che si sviluppa attraverso una serie di atti esecutivi (accrediti, addebiti, annotazioni, storni, variazioni di tassi e condizioni, rettifiche etc) ma i cui effetti credito-debitori si realizzano soltanto nel momento della definizione del saldo di chiusura. * * * * * * * * * Non sono passati nemmeno tre mesi dal deposito di questa decisiva sentenza - che tutti i commentatori hanno definito ineccepibile sotto il profilo giuridico e che, di fatto, obbliga le banche a restituire il maltolto - ed ecco che tempestivamente interviene in difesa delle banche il legislatore calando la mannaia sui diritti di migliaia di correntisti con una leggina di due righe inserita di soppiatto, con la speranza di farla passare inosservata, tra i maxiemendamenti al decreto milleproroghe proprio nella tarda serata dell ultimo giorno prima della sua approvazione, e blindata dal ricorso alla fiducia parlamentare, atto a rendere il decreto immodificabile. La ignobile leggina ad bancam, dettata in tutta fretta dall Onorevole Azzolini che - guarda caso - è il fratello di un consigliere d amministrazione dell importante gruppo bancario Monte Paschi di Siena e ex Presidente della Banca Cattolica di Molfetta, così testualmente recita: In ordine alle

operazioni bancarie regolate in conto corrente l art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. A tale dicitura è stata poi aggiunta, all ultimo momento e per accontentare i primi mugugni, un inutile salvacondotto che dispone che in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore delle leggi di conversione del presente decreto legge e che, nell evidente intento di cercare di annacquare una ignominia, non fa che aggiungere ulteriori elementi di ingiustizia e sperequazione. Il legislatore non è nuovo ad intervenire a fianco ed in difesa degli interessi del sistemo bancario con leggi tanto tempestive quanto scritte in modo tale da sembrare sotto dettatura : basterà ricordare il decreto salva banche 1 sull anatocismo, del governo D Alema e il decreto salva banche 2 sui mutui usurari, del governo Amato, per capire che lo strapotere delle banche valica ogni colore politico. Ma questa volta si è superato il limite della decenza! Questa ultima leggina non soltanto calpesta i diritti di migliaia di cittadini, facendo risparmiare alle banche, in danno agli stessi, qualcosa come trenta miliardi di euro (secondo le stime delle associazioni dei consumatori) ma rappresenta uno sberleffo inferto ai fondamentali valori giuridici e al principio istituzionale della divisione dei poteri nonché un arrogante schiaffo dato in faccia a tutta la Magistratura italiana, che non potrà restare a guardare, a partire dai Giudici della Corte Costituzionale, alla quale i correntisti hanno già iniziato a ricorrere in massa. * * * * * * * * * La fretta con cui la legge è stata scritta, in assenza di lavori preparatori, ne rivela la maldestra goffaggine, anche semplicemente lessicale, e ne rende assolutamente nulla la portata per i correntisti, finendo con il limitarsi a manifestare un indegno tentativo di soccorso ad adiuvandum del sistema bancario, destinato a rimanere tale, data la sua manifesta inapplicabilità. I motivi di incostituzionalità della norma appaiono evidenti anche ad uno studente del primo anno di giurisprudenza, al punto da chiedersi quale competenza giuridica abbia il suo estensore! Non vi è chi non veda, per esempio, quanto sia inefficace il tentativo di fare apparire la legge come retroattiva e con ciò tale da poter cancellare con un sol colpo di spugna migliaia di cause in corso, magari già decise con sentenza o in grado di appello che andrebbero tutte annullate per magia con il sol fatto che nel testo letterale sia inserita la dicitura si interpreta. Basterebbe, poi, leggere l inciso, aggiunto al testo originario, secondo il quale non si dovrebbe dar luogo alla restituzione degli importi già versati e chiedersi per quale alchimia, se la legge fosse davvero interpretativa, e dunque retroattiva per tutti, gli importi già versati non dovrebbero più essere restituiti! Quale senso di giustizia può esprimere la aggiunta che suona come il chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto? Sono poi evidenti le ragioni di inapplicabilità della legge alle azioni di restituzione, in corso o ancora proponibili: come si può non vedere che esse si fondano imprescindibilmente sul presupposto dell avvenuto pagamento, che è cosa ben diversa dalla annotazione in conto? La prescrizione dei diritti derivanti dalle annotazioni non può essere confusa o assimilata, come nelle evidenti quanto maldestre intenzioni dell estensore della legge, con l avvenuto pagamento delle somme delle quali si richiede la restituzione, e non può certo il legislatore fare assumere a una semplice scritturazione contabile il valore di un avvenuto pagamento. E dunque altri saranno i diritti derivanti dalle annotazioni che si prescriveranno con decorrenza dalle stesse (quali la possibilità di correggerne gli errori contabili) ma, in punto restituzione di somme, non si potrà che tornare ad applicare le indicazioni così autorevolmente offerte dalla Cassazione.

Due potranno essere, per concludere, le ipotesi: o questa legge verrà spazzata via dalla Corte Costituzionale, quantomeno nella sua valenza retroattiva, o essa mostrerà tutta la sua inefficacia per l intento palesemente manifestato e rimarrà soltanto come una inutile brutta pagina della nostra democrazia. * * * * * * * * * Per poter corredare questo nostro commento con una più precisa indicazione tecnica, abbiamo richiesto un parere pro veritate allo Studio Legale Fabiani, uno tra i migliori specialisti in diritto bancario, il quale ci ha autorizzato a divulgare la sua seguente nota. L art. 2 quinquies, comma 9 del DL 29 Dicembre 2010 n. 225 1, contenuto nel maxiemendamento al decreto milleproroghe approvato con il voto di fiducia posto dal governo e convertito nella Legge n 10 il 26/02/2011, ha subito posto alla attenzione degli osservatori un duplice aspetto di approfondimento. Il primo aspetto, più immediato ed istintivo, riguarda la questione della legittimità costituzionale della legge, questione questa che, subito all indomani dalla approvazione, è già stata recepita dal dott. Andrea Loffredo, G.U. del Tribunale di Benevento il quale, con ordinanza resa in data 10/3/2011 nella causa RG n. 2102/07 ha ordinato d ufficio ex art. 23, II comma Legge 11/3/53 n. 87 la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale perché svolga il controllo ed esprima il giudizio di legittimità della legge in parola, rilevato che essa ha portata innovativa che ci porta a varie interpretazioni, alcune delle quali palesemente in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 102, 41 e 47 della Costituzione. In calce riporto integralmente i condivisibili Motivi di diritto posti dal Giudice a sostegno del proprio provvedimento 2. 1 Art. 2 quinquies, comma 9 DL 29/12/2010 n. 225: In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia e decorrere dal giorno dell annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. 2 Motivi di diritto in ordinanza 10/3/2011 RG 2102/07:: Invero nella prima parte della impugnata norma il legislatore manifesta apertamente l intento di attribuire alla stessa natura di norma di interpretazione autentica dell art. 2935 codice civile ( La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ) aggiungendo che In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. E evidente l intento e la finalità di consentire l applicazione retroattiva, e quindi anche ai giudizi pendenti, della norma, alla stregua di ogni vera ed autentica legge di interpretazione autentica. Orbene le norme interpretative, che il legislatore può adottare quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario di una norma, non possono violare i limiti generali all efficacia retroattiva delle leggi, che attengono alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento. Tra detti principi spiccano il rispetto del principio generale di ragionevolezza, il principio del divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, il principio della tutela dell affidamento legittimamente sorto nei soggetti per l effetto nomofilattico delle pronunce della Corte di Cassazione, la coerenza e la certezza dell ordinamento giuridico, il rispetto e la non invasione delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Nel caso dell impugnata norma tali limiti risultano platealmente superati, atteso che: 1) Non vi era alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall annotazione nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, atteso che sul punto vi era costante ed uniforme giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ultima peraltro, recentemente, con sentenza a sezioni Unite n. 24418/10 del 2/12/2010, aveva ribadito quanto sostenuto da anni e cioè che Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Relativamente a tale recente decisione, giova precisare che la Suprema corte ebbe a pronunciarsi a Sezioni unite non per difformità di orientamenti tra diverse Sezioni della stessa, ma unicamente per la particolare importanza delle questioni sollevate. 2) Da decenni gli esperti di diritto bancario e la stessa giurisprudenza hanno chiarito come sia corretto distinguere gli atti giuridici da cui sorgono diritti di credito dalle semplici operazioni contabili di accreditamento ed addebitamento, le quali si effettuano secondo la tecnica delle scritture e delle registrazioni, per cui l operazione contabile di accredito o di addebito non corrisponde alla costituzione di crediti o di debiti, ma è

Il secondo aspetto, forse di minor appariscente immediatezza, attiene alla applicabilità della norma in esame alla materia qui trattata e conseguentemente, all impatto che, in termini pratici, essa potrà avere sulle migliaia di cause in corso e sulle domande ancora potenzialmente proponibili. Tratteremo le due questioni in ordine inverso, in quanto riteniamo che il secondo spunto di valutazione sia giuridicamente più decisivo e tale da poter attribuire alla questione di legittimità costituzionale un valore residuale ed al ricorso a detto strumento di difesa un grado sussidiario. L obiettivo della legge in parola è di tutta evidenza. semplicemente un modo di rappresentare le modificazioni oggettive e quantitative che subisce un unico rapporto obbligatorio nel corso del suo svolgimento. Ne consegue che durante il corso del rapporto non si attribuisce a nessuno dei due contraenti la veste di debitore o di creditore ma si lascia ciascuna delle parti, fino a completa estinzione del rapporto, nella sua rispettiva posizione originaria. Per tali motivi sia la dottrina che la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che i contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di più prestazioni, sono contratti unitari, cha danno luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi che la serie di versamenti, prelievi ed accreditamenti determina solo variazioni quantitative dell unico originario rapporto. Per cui solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti fra di loro e se ne determina l esigibilità. Ne deriva l irragionevolezza della norma impugnata, in quanto sotto forma malcelatamente interpretativa, di fatto innova e si scontra non solo con la disciplina normativa e la natura giuridica propria delle operazioni bancarie in conto corrente di cui agli artt. 1852-1857 c.c. ma anche con il principio generale affermato dall art. 2935 c.c. in tema di decorrenza della prescrizione. 3) Le norme sulla prescrizione, pur avendo una natura sostanziale, producono i loro effetti sul piano processuale, atteso che invocando l effetto estintivo delle stesse è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria. Ne consegue che, ove l impugnata norma si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non solo una violazione del principio di uguaglianza e un ingiustificata disparità di trattamento, ma anche una frustrazione dell articolo 24 della Costituzione, oltre che un invasione ingiustificata delle prerogative proprie della Magistratura Ordinaria con violazione dell art. 102 della Costituzione. 4) L impugnata norma realizza, infine, un eclatante violazione dei principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese, delle quali ultime intacca la libera di iniziativa economica, così violando gli artt. 41e 47 della Costituzione. La norma in parola, infatti, paradossalmente contenuta in una legge titolata Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie più che sostenere famiglie ed imprese incide invece negativamente sulle legittime aspettative di esse di ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto correnti e percepite in violazione di norme di ordine pubblico quale il divieto dell anatocismo e del decorso della prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, favorendo così anche condotte dagli effetti tendenzialmente usurari. D altra parte la norma, di iniziativa governativa ed inserita con un maxi emendamento nel testo di un ennesimo decreto legge c.d. Milleproroghe a pochi giorni dalla scadenza dello stesso e sottoposto a voto di fiducia con conseguenziale sostanziale frustrazione del potere del Parlamento di apportarvi delle modifiche (è noto che molti dei deputati e dei senatori sono avvocati che ben conoscono il contenzioso civile in atto tra banche e correntisti), pur se definita dai primi commentatori come legge salva banche, rischia di pregiudicare irrimediabilmente anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto. Le considerazioni sopra sviluppate valgono a maggior riguardo alla seconda parte dell impugnata norma, vale a dire a quella sorta di norma transitoria la quale dispone che In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Trattasi di norma del tutto assurda ed incomprensibile, la quale, senza null altro aggiungere e precisare, determina che chi (anche una banca) per sua sventura si trovi ad aver versato alla data del 27/2/2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 10/2011) degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente non può ottenerli in ogni caso in restituzione dal suo debitore. Per non far torto all intelligenza di nessuno si omette ogni ulteriore commento, semplicemente rilevando che detta seconda parte dell impugnata norma fa strage non solo delle principali regole giuridiche e costituzionali sopra richiamate, ma anche dei più elementari canoni di logica e avvedutezza richiesti nella regolamentazione normativa dei rapporti tra consociati. P.Q.M.: Letti gli artt. 134 e 137 della costituzione, 1 della legge costituzionale 9/2/1948 n. 1 e 23 della legge 11/3/1953 n. 87 il tribunale Ordinario di Benevento promuove di ufficio, per violazione degli artt. 3, 24, 41, 47, 102 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della legge 26/2/2011 n. 10 di conversione con modificazioni del decreto legge 29/12/2010 n. 225 nella parte in cui all art. 1 comma 1, richiamando l allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 ha introdotto nell ordinamento giuridico la seguente norma: Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225: all art. 2 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti commi: omissis 61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei Deputati e all esito sia trasmessa alla Corte Costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni.

Esso mira ad assegnare, rectius a imporre per legge, alla azione di ripetizione di indebito oggettivo, unicamente riferita alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, la decorrenza iniziale del termine decennale di prescrizione, ex art. 2946 cod. civ., in coincidenza con ogni singola annotazione operata in conto. La legge, ponendosi, nella stesura lessicale, come interpretativa dell art. 2935 cod. civ. 3 in applicazione al contratto tipico codicistico del conto corrente di corrispondenza bancario, verrebbe ad avere, almeno nella intenzione del legislatore, valore retroattivo. Per tale effetto verrebbero immediatamente dichiarati prescritti, hinc inde, sia i diritti di ripetizione di indebito oggettivo o di riaccredito e rettifica del saldo per le somme annotate in conto in applicazione di clausola contrattuale dichiarata nulla (penso alla clausola anatocistica di capitalizzazione periodica degli interessi come a quella di addebito di interessi a saggio ultralegale o addirittura usurario (Legge 108/96) di commissioni di massimo scoperto, spese fisse di chiusura periodica, valute fittizie, adottate con rinvio per relationem ad usi di piazza ) sia quelli di pagamento, per le ragioni che vedremo più avanti, di somme annotate dalla banca a debito del correntista in periodo ultradecennale, questione, questa, probabilmente sfuggita, nella fretta della stesura del testo di legge, al disattento legislatore. La disamina della questione posta, in questi termini, dalla legge, non può prescindere dal richiamo della storica sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24418, perché è di solare trasparenza il legame filologico con la medesima sia per il collegamento temporale assai breve e sia per il suo indirizzo diametralmente opposto, che riconduce così alla stessa in modo certamente non casuale. Chiudendo un dibattito giurisprudenziale assai lungo, sorto sin dall origine del revirement della Suprema Corte in ordine alla attribuzione di valenza negoziale, e non normativa, alla clausola delle norme ABI di applicazione della capitalizzazione degli interessi, e quindi della sua inidoneità a derogare al divieto anatocistico dettato dall art. 1283 cod. civ., le Sezioni Unite, con una decisione che non può non vedersi come normofilattica, hanno statuito che per le domande di ripetizione dell indebito oggettivo derivanti dalla accertata nullità di tale clausola contrattuale così come di altre il termine di decorrenza della prescrizione, per applicazione del combinato disposto dagli artt. 2935 e 2033 del codice civile, deve essere posto in corrispondenza con l avvenuto pagamento. Ritenuto che il contratto di conto corrente bancario è un contratto di durata, all interno del quale si sviluppano singoli atti esecutivi tutti riconducibili alla natura unitaria del rapporto, la Suprema Corte ha concluso che il pagamento delle poste attive o passive addebitate o accreditate in conto avviene unicamente all atto della chiusura del conto. In caso di apertura di credito regolata in conto, consistente nella messa a disposizione, anche di fatto, da parte della banca di somme di denaro, i singoli versamenti operati in conto dal correntista all interno di detta concessione di credito non rappresentano un pagamento delle partite annotate a debito a vario titolo, ma hanno unicamente una funzione ripristinatoria dell ammontare del credito disponibile. Si sottraggono a tale funzione unicamente i versamenti operati in conto su saldi sconfinati in extrafido, ossia eccedenti il limite dell affidamento contrattualmente concesso con le precisazioni che non è qui il caso di approfondire i quali, essendo finalizzati a rientrare nei detti limiti di credito, hanno funzione solutoria, ossia di pagamento, della porzione eccedente, con conseguente coincidente decorrenza del termine prescrizionale ripetitorio. Pertanto, e fatta salva questa ultima distinzione, finchè permane la concessione del credito, allorchè il cliente si veda addebitate somme non dovute, il diritto alla restituzione permane integro fino al momento della chiusura del conto, momento esecutivo della obbligazione di pagamento e dal quale dunque decorre il termine di prescrizione. 3 Art. 2935 cod. civ: Decorrenza della prescrizione: La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Tale importante statuizione, anche in considerazione della fonte dalla quale scaturisce, è giuridicamente ineccepibile. Essa si basa su due fondamentali capisaldi: il primo è quello sancito dall art. 1422 cod. civ. 4, che indica come imprescrittibile il termine per fare valere la nullità di un contratto e la nullità relativa che attiene a singole clausole dello stesso, ed il secondo, fondato sull art. 2033 cod. civ 5., che, riferendosi a chi ha eseguito un pagamento non dovuto statuisce esplicitamente che nelle azioni di ripetizione di indebito oggettivo il presupposto imprescindibile è il pagamento. Non possono dunque esistere dubbi interpretativi, nemmeno in relazione al contratto di conto corrente bancario, che il riferimento all art. 2935 cod. civ., ossia al fatto che il diritto inizia a prescriversi dal momento in cui esso può essere fatto valere, nelle azioni di ripetizione di indebito, il termine a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere origina dal momento dell avvenuto pagamento. E, dunque, in tema di conto corrente, la ricognizione dell origine del termine di prescrizionale ritorna a ricondurre all insegnamento e alle distinzioni offerte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte. Solo un interprete poco attento potrebbe ritenere che tale assetto logico giuridico venga smantellato dalla legge in esame, pur se l intento, ad una prima lettura, possa apparire quello. L inganno in cui è indotto a cadere il lettore del testo letterale della legge scaturisce dalla errata confusione indotta dall uso del termine annotazione. Così come anche lessicamente desumibile dall uso dei termini della stessa norma qui oggetto di critica, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente le annotazioni costituiscono delle mere operazioni contabili che esauriscono la loro valenza nella specifica scritturazione, ma non fanno sorgere tra le parti, di per sé, diritti credito-debitori i quali, come detto, originano e decorrono unicamente dall avvenuto pagamento delle relative poste annotate. Di conseguenza, al pari della inconferenza che esse assumono in relazione all art. 1194 cod. civ., in merito alla imputabilità delle rimesse del debitore, dette annotazioni sono altrettanto irrilevanti in tema di decorrenza del termine prescrizionale per la ripetizione degli eventuali indebiti ad esse riferiti. Inutile spenderci oltre. E noto infatti che l estratto conto bancario, che contiene analiticamente le annotazioni in parola, rappresenta un mero documento contabile nel quale le operazioni menzionate o riassunte, negli estratti scalari, non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito reciproco ma rappresentano un atto documentale esecutivo di un unico negozio. E dunque, per concludere, anche se la legge in commento dovesse passare indenne al vaglio di legittimità della Consulta, essa non appare comunque idonea a modificare i principi dettati dalla Suprema Corte in merito alla decorrenza prescrizionale: pur se la apparente valenza interpretativa dell art. 2935 cod. civ. applicato alle operazioni bancarie, sembrerebbe farlo, nessuna prescrizione alla domanda di ripetizione di indebito può essere ricondotta temporalmente ad una semplice scritturazione contabile, che non costituisce il momento del pagamento, senza intervenire a modificare anche la struttura tipica della azione ex art. 2033 cod. civ. cosa che la legge non fa e non può fare fondata appunto sulla pregiudiziale imprescindibile dell avvenuto trasferimento patrimoniale. 4 Art. 1422 cod.civ.: Imprescrittibilità dell azione di nullità: L azione per far dichiarare nullità non è soggetta a prescrizione salvi gli effetti dell usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione. 5 Art. 2033 cod.civ.: Indebito oggettivo: Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

La disamina interpretativa della norma conduce dunque a concludere che la portata della prescrizione relativa ai diritti nascenti dalla annotazione in conto non riguarda i diritti ripetitori di indebito, ma si limita a completare la normativa già esistente in tema di decadenza dalla impugnazione delle annotazioni in conto, integrando la stessa, come già indicata dall art. 1832 cod. civ 6. con un ulteriore termine prescrizionale che si va ad inserire nella struttura tipica della disciplina bancaria, in analogia con altre forme ticipizzate di obbligazioni contrattuali. Così però come è ormai pacificamente noto che la decadenza di cui all art. 1832 cod. civ. attiene solo alla regolarità contabile di quanto scritturato, il termine prescrizionale aggiunto riguarderà gli stessi diritti di impugnazione, ma non potrà intaccare i diritti che geneticamente derivano e hanno condotto alle annotazioni stesse. E, del resto, a ben vedere, se l interpretazione da darsi al valore costitutivo di diritto di credito della annotazione fosse quello inteso dalla lettura superficiale della norma, più che i correntisti dovrebbero essere le banche ad augurarsi che essa venga abrogata al più presto perché gli effetti sarebbero devastanti proprio per gli istituti di credito, i quali si vedrebbero dichiarare inesorabilmente prescritti tutti i crediti annotati in conto nel periodo ultradecennale in tutti i rapporti affidati tuttora in essere o chiusi da non più di un decennio, con conseguenze inimmaginabili per tutto il sistema bancario nazionale. La ratio ispiratrice del legislatore, che traspare evidente dalla lettura della norma, verrebbe in tal modo pericolosamente rovesciata. Ciò detto circa l ambito applicativo del nuovo termine prescrizionale, un ulteriore approfondimento va dedicato alla apparente retroattività della norma. A prescindere dai profili di costituzionalità, di cui diremo oltre, quanto sopra detto evidenzia che la norma, nonostante la sua dicitura lessicale, non è retroattiva, non avendo valore interpretativo ma istitutivo di un nuovo principio all interno di una struttura giuridica esistente. E lo stesso legislatore, peraltro, a confermare la impossibile portata retroattiva laddove egli aggiunge, alla breve dicitura normativa, la integrazione che così testualmente recita: In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, in tal modo aggiungendo una limitazione agli effetti retroattivi e apparentemente legittimando una inammissibile condizione di sperequazione con i diritti quesiti. Gli effetti retroattivi di una legge devono essere identici per tutte le condizioni soggettive da essa trattate e non possono disciplinare in modo diverso e sperequato situazioni soggettive identiche rispetto a condizioni oggettive già maturate. La norma in commento non si applica, dunque, per tutte queste ragioni, alle domande di ripetizione di indebito già proposte o ancora esercitabili. Il giorno 1 marzo 2011, a soli quattro giorni dalla conversione in legge del decreto contenente il maxiemendamento in parola, il Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, ha pronunciato la sentenza n. 73/2011 7 depositata in pari data, con la quale, senza considerare la prescrizione così come 6 Art. 1832 cod.civ: Approvazione del conto: L estratto conto trasmesso da un correntista all altro s intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze. L approvazione del conto non preclude il diritto di impugnarlo per errori di scritturazione o di calcolo, per omissioni o per duplicazioni. L impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ricezione dell estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura, che deve essere spedito per mezzo di raccomandata. 7 Sentenza n. 73/2011: P.Q.M.: il Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa con atto di citazione da xyz S.p.a. contro xxx e con l intervento in causa di xxx, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta:

novellata, ha condannato la banca al rimborso di quanto maturato per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, bene interpretando i sopradescritti motivi di inapplicabilità della recentissima legge. In data 3 marzo 2011 la Corte di Appello di Ancona ha depositato una ordinanza resa nella causa RG 1393-1/1 8 con la quale ha anch essa escluso la natura interpretativa della norma in commento e ribadito la inapplicabilità della stessa alle azioni di ripetizione di indebito. A pochi giorni dalla conversione in legge, la giurisprudenza si sta dunque quotidianamente formando in modo monocorde ed in termini critici orientati conformemente alle osservazioni sopra svolte. Il secondo spunto di riflessione riguarda il profilo di incostituzionalità della norma in esame. La Corte ha più volte ribadito che il legislatore, nell adottare norme di interpretazione autentica, deve porre mente alla presenza di incertezze sulla applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali relativi alla stessa, e alla contemporanea salvaguardia di una serie di limiti alla efficacia retroattiva, quali la tutela dei principi costituzionali e dei valori fondanti della civiltà giuridica. Tra essi è da ricomprendere il principio generale di ragionevolezza che impone il divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento, e quello dell affidamento, posto a salvaguardia delle aspettative che i cittadini legittimamente ripongono nella tutela giurisdizionale, quale principio connaturato allo stato di diritto e alla certezza dell ordinamento giuridico e che si esercitano attraverso il principio costituzionalmente inviolabile del diritto alla difesa (art. 24 Cost 9.) in un giusto processo (art. 111 Cost 10.). 1) Dichiara l illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in causa, della applicata prassi, operata dalla xxx nei confronti di xyz, di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, dell addebito di somme per interessi debitori a saggio ultralegale e C.M.S. fino al 01.01.1998 e di spese fisse di chiusura periodica del conto; 2) condanna xxx al pagamento in favore di xyz della somma complessiva di XXXXX,XX a titolo di indebito, con gli interessi ex D.lgs 241/2002, a partire dal dì della pubblicazione della presente sentenza fino a saldo; 3) pone definitivamente a carico della xxx le spese della C.T.U. contabile svolta dal dottor ******* nella misura già liquidata; 4) condanna xxx al pagamento in favore di xyz, delle spese di lite che liquida in XXXX, di cui XXX per onorari oltre IVA e CAP nonché al rimborso delle spese di C.T.P. sostenute da parte attrice; 5) autorizza la distrazione delle spese, anche di C.T.P. come liquidate al punto che precede, in favore del procuratore dell attrice avv. ***** ********. 8 RG 1393-1/1: La norma contenuta all art. 2, comma 61, del d.l. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011, non è applicabile alle azioni di ripetizioni di indebito già intraprese nei confronti delle banche, sia perché le azioni in questione non hanno nulla a che fare con l annotazione in conto, sia perché il disposto della norma in questione ha indubbiamente portata innovativa e non interpretativa e, come tale, non può produrre l estinzione del diritto azionato con effetto retroattivo. 9 Art. 24 Cost.: Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 10 Art. 111 Cost.: la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell accusa e l acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all interrogatorio da parte dell imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contradditorio per consenso dell imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale., pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Una norma interpretativa, per essere ragionevolmente e costituzionalmente tale, deve dunque, ante omnia, essere tale da non ledere i valori costituzionali di cui all art. 3 11 (principio di uguaglianza) e all art. 24 (diritto dei cittadini ad agire in giudizio) che si fondano sul canone di ragionevolezza delle norme, sulla garanzia di certezza delle stesse e sull anzidetto principio di affidamento giurisdizionale. Va poi aggiunto che, osservati tali vincoli, una norma retroattiva può essere adottata dal legislatore allorquando egli ritiene essa indispensabile ad interpretare incertezze sulla applicazione della legge o a dirimere contrasti giurisprudenziali. La retroattività trae dunque ragioni dalla indispensabile funzione interpretativa. La legge in esame viola singolarmente e cumulativamente tutti questi principi costituzionali. Partiamo da quest ultimo, ossia dalla funzione interpretativa. Ben lontana dalla ratio di dirimere un contrasto giurisprudenziale, detta norma, al contrario, è geneticamente dettata proprio dall intento di contrapporsi a un contesto giurisprudenziale e dottrinale ormai definitivamente certo e ampiamente consolidato ed ha anzi il contrapposto effetto di contraddire la consacrazione normofilattica offerta sulla materia, solo due mesi prima, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, massimo organo giurisdizionale, sostituendo, alle precise indicazioni dalla stessa illustrate, un assetto prescrizionale opposto. Essa, in tal modo, non soltanto non assolve alla funzione di chiarezza giurisdizionale insita nella connotazione interpretativa, ma anzi si contrappone ad essa stravolgendo in tal modo i principi costituzionali di affidamento e di certezza del diritto, contraddicendo in modo del tutto nuovo ed inatteso una indicazione ormai completamente già formata. Nel dichiarato intento di interpretare la decorrenza della prescrizione ex art. 2935 cod. civ. in tema di operazioni bancarie, essa, di fatto, interviene poi, esegeticamente, anche nell ambito dei principi fondanti la azione ex art. 2033 cod. civ., sostituendo alla pregiudiziale indispensabile dello spostamento patrimoniale tra l accipiens e il solvens, ossia ad un atto giuridico definibile come pagamento, la attribuzione di tale valore ad un mero atto di formalità contabile che, per pacifica dottrina e giurisprudenza - solo confermata dalle Sezioni Unite nel suo tracciato logico-giuridico - non rappresenta affatto il momento del pagamento. Detta norma dunque, come già detto nella trattazione della sua inapplicabilità alla fattispecie che ci occupa, ha un valore non interpretativo ma innovativo, atto ad introdurre un nuovo termine prescrizionale alle azioni di mera impugnazione della regolarità contabile della scritturazione di annotazione che, come detto, integra, con le stesse preclusioni, il termine decadenziale già codicisticamente previsto. Ma ancor di più, se si volesse ritenere che essa abbia valore interpretativo e dunque effetti retroattivi, sarebbe evidente la violazione del principio di uguaglianza. Essa infatti non soltanto inciderebbe sui diritti acquisiti, stravolgendo innumerevoli azioni giudiziarie in corso, magari in sede di appello, con palese violazione degli artt. 24 Cost. (diritto di difesa) e 111 Cost. (principio del giusto processo), ma genererebbe una inaccettabile situazione di ineguaglianza e privilegio, penalizzando i diritti di alcuni e salvaguardando i diritti di altri, fondati sulle medesime ragioni, ma solo perché nel frattempo già realizzati. Un ulteriore profilo di incostituzionalità si palesa nella violazione dell art. 102 Cost. (potestà giurisdizionale) in quanto la legge in esame, introducendo una interpretazione diametralmente opposta a quella fornita in modo costante dalla giurisprudenza e senza il supporto di alcuna considerazione dogmatica sulla struttura 11 Art. 3 Cost.: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del paese.

tipica del conto corrente e della ripetizione di indebito, viola palesemente la integrità delle attribuzioni costituzionali della Autorità Giudiziaria, e si pone anzi in aperta contrapposizione con le stesse, contrapposizione che appare tanto più evidente se si considera il nesso eziologico-temporale con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, e che genera un grave vulnus nel caposaldo, pure costituzionalmente tutelato, della conoscibilità della regola di diritto e nella ragionevole prevedibilità della sua costante applicazione. Per concludere si può osservare che, in via residuale ed in disparte rispette a detta considerazioni di inadeguatezza costituzionale, si debba comunque escludere che la norma in commento possa avere valore retroattivo, ponendosi essa solo come norma di innovazione creativa per via legislativa da applicarsi, con le attribuzioni e i limiti dianzi trattati, solo a casi futuri. Nelle azioni giudiziarie in corso sarà dunque opportuno, a conclusione della analisi svolta, sottoporre alla attenzione del Giudice le ragioni di inapplicabilità della novella alle azioni ripetitorie di indebito e sottolineare le questioni di incostituzionalità e irretroattività solo quali spunti di riflessione integrativa e sussidiaria alle precedenti, anche senza proporre in modo formale, salvo necessità, la relativa apposita eccezione. Franco Fabiani Certi di avervi offerto un contributo di chiarezza utile a fugare le legittime preoccupazioni insorte in questi giorni, porgiamo i più distinti saluti. Antares S.r.l. Como, lì 16 marzo 2011