GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI



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PROVINCIA DI COSENZA SETTORE ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE SERVIZIO VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

SOMMARIO INTRODUZIONE... 4 SEZIONE I: NOTIZIE IN GENERALE... 6 NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI... 6 OBIETTIVI DELLA LEGGE... 7 DEFINIZIONI... 8 Che cosa è un impianto termico... 8 Libretto di impianto o di centrale... 8 Responsabile dell impianto termico... 8 Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico... 9 Controlli sugli impianti... 10 Manutenzione ordinaria dell'impianto termico... 10 Manutenzione straordinaria dell'impianto termico... 10 Ditta di manutenzione... 10 Rapporto di Controllo tecnico... 10 Bollino... 11 Verifiche e/o Ispezioni... 11 Tecnico verificatore: Ispettore... 11 Rapporto di Prova... 11 Classificazione degli apparecchi a gas... 12 Zone Climatiche... 13 I CONTROLLI DELLA PROVINCIA... 15 Controlli a campione... 15 Controlli d ufficio... 16 Addebito per ispezioni non effettuate... 16 L ispezione... 17 Esito dell ispezione... 18 IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI ON LINE (CITOL)... 19 SEZIONE II: UTENTI... 20 OBBLIGHI DI LEGGE A CARICO DEI PROPRIETARI DI IMPIANTI TERMICI... 20 OBBLIGHI DEL CITTADINO... 22 DISMISSIONE E/O SOSTITUZIONE E/O VARIAZIONE TITOLARITA IMPIANTO TERMICO... 22 SANATORIA PER IMPIANTI TERMICI MAI DICHIARATI (regolarizzazione e messa a norma dell impianto termico) 23 SEZIONE III: INSTALLATORI... 25 OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI (INSTALLAZIONE DI NUOVE CALDAIE)... 25

SEZIONE IV: MANUTENTORI... 27 OBBLIGHI DEI MANUTENTORI... 27 CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA PROVA DEI FUMI PERIODICITA... 27 ESEMPI SULLA PERIODICITA DEI CONTROLLI... 30 I MANUTENTORI ABILITATI... 32 Interventi di manutenzione ordinaria... 33 Prova di combustione... 34 Valori limite del rendimento di combustione... 35 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MANUTENTORE... 35 INVIO RAPPORTI DI PROVA E RITIRO BOLLINI... 36 COSTO BOLLINI E LORO VALIDITA... 38 (*) Il bollino di 15,00 (validità 4 anni) va apposto sul rapporto di controllo tecnico allegato G all atto della prima accensione e la successiva prova dei fumi va fatta dopo 4 anni. Maturati gli 8 anni si prosegue con il bollino di 10,00 (ogni 2 anni). Si specifica che Il bollino di 15,00 è apponibile su tutti gli impianti esistenti purché abbiano meno di 8 anni di anzianità, e che faranno la prossima prova dei fumi entro quattro anni, e non entro due; in considerazione del fatto che la periodicità della prova dei fumi cambia da 4 a 2 anni quando l impianto supera gli 8 di vita.... 38 PER SAPERNE DI PIU... 39 ORARIO PER IL PUBBLICO... 39 INDIRIZZI UTILI... 39

INTRODUZIONE Gli impianti di riscaldamento rappresentano una delle maggiori fonti d inquinamento ambientale. Il loro cattivo funzionamento può comportare un notevole dispendio energetico ed economico. A questo proposito la normativa impone il controllo e la manutenzione degli impianti termici, con l obiettivo di contenere il consumo di energia, ridurre l inquinamento ambientale e aumentarne la sicurezza. Il cittadino utilizzatore d impianto termico deve provvedere tramite un manutentore di propria fiducia, ad effettuare il controllo sul rendimento della propria caldaia con la frequenza stabilita dalle leggi vigenti. Il manutentore ha il compito di trasmettere alla Provincia tramite procedura online il Rapporto di Controllo effettuato sulla caldaia compilando i modelli F e/o G. Su tutti i rapporti pervenuti alla Provincia, vi è l obbligo dello stesso Ente di effettuare verifiche a campione, gratuite per il cittadino, nella misura di almeno il 5 % annuo al fine di verificare che l operato del manutentore venga eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente. Tali azioni di verifica che la Provincia svolge vanno dunque a tutelare e meglio garantire il cittadino utente di impianti termici. Per effettuare le verifiche, la Provincia si è dotata di un corpo di ispettori appositamente formati dall Enea che quotidianamente svolgono ispezioni su tutto il territorio provinciale. La Provincia ha competenza in materia di controllo sugli impianti termici di qualsiasi potenza presenti su tutto il territorio provinciale ad esclusione della città capoluogo, in quanto ha una popolazione residente superiore a 40.000 abitanti. Si vuole evidenziare che con la procedura telematica di recente introduzione, fortemente voluta dal Presidente della Provincia On. G. Mario Oliverio, si è di fatto semplificato e snellito il compito sia dei cittadini che dei manutentori. Infatti adesso il cittadino ha il solo compito di rivolgersi al proprio manutentore di fiducia il quale provvede sia alla compilazione dei modelli F e/o G e sia alla trasmissione alla Provincia dei suddetti modelli previa applicazione del bollino che ritira direttamente negli uffici della Provincia.

Per il cittadino vengono pertanto eliminate le code agli uffici postali sia per pagare i bollettini inerenti gli oneri e sia per spedire raccomandate dirette alla Provincia per trasmettere i modelli F e/o G. Per i manutentori con la nuova procedura si è reso più agevole il proprio lavoro avendo standardizzato ed uniformato la procedura e velocizzato i tempi di trasmissione dei rapporti di prova. Con il rilascio da parte della Provincia di un Codice Impianto Termico per ogni impianto o centrale termica le possibilità di commettere errori nel caricare i dati da parte dei manutentori vengono del tutto eliminati. Inoltre con la nuova procedura telematica è possibile attribuire un protocollo sui modelli F e/o G pervenuti in provincia con conseguente tracciabilità degli stessi. Questa guida, rivolta sia agli utilizzatori degli impianti termici che ai manutentori degli stessi, contiene le notizie utili per una buona conduzione degli impianti termici e sulla loro gestione in condizioni di sicurezza, nonché sugli adempimenti da effettuarsi secondo le disposizioni di legge. Le notizie e le spiegazioni sono redatte in forma semplice e accessibile; in ogni caso ogni richiesta su eventuali chiarimenti può essere inoltrata al competente ufficio tramite e mail: infocaldaie@provincia.cs.it o al numero verde: 800631577. IL DIRIGENTE DEL SETTORE DOTT. ING. EUGENIO GAUDIO

SEZIONE I: NOTIZIE IN GENERALE NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI Manutenzione, sicurezza, controllo e autodichiarazione degli impianti termici sono funzioni che vengono specificatamente regolate da precise disposizioni di Legge, qui di seguito elencate: Legge 30 aprile 1976 N. 373 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Legge 9 gennaio 1991 n.10 Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, parti abrogate: art.4 commi 1, 2 e 4; art. 28, commi 3 e 4; art. 29; art. 30;art. 31, comma 2, art. 33, commi 1 e 2; art. 34, comma 3.;Sostituito Il comma 2 dell'art. 26. DPR 26 agosto 1993 n. 412 Regolamento recante norme per la progettazione,l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. parti abrogate: art. 5 commi 1,2,3 e 4; art. 7 comma 7; art. 8;art. 11 commi 4, 12, 15, 16, 18, 19, 20. DPR 21 dicembre 1999 n. 551 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici. Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 rendimento energetico in edilizia Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia. (GU n. 26 del 1 2 2007 Suppl. Ordinario n.26) Decreto Legislativo n. 115/2008 G.U. 3.7.2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all efficienza degli usi finali dell energia e i servizi energetici. Decreto Del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59Regolamento di attuazione dell art.4 comma 1 lettere a) e b) del Dlgs. 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia Decreto 26 giugno 2009 (G.U. n.158 del 10/07/2009) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici Delibera di Giunta Provinciale n 506 del 29 dicembre 2008 Delibera di Giunta Provinciale n 146 del 28 aprile 2010 6

OBIETTIVI DELLA LEGGE I contenuti della Legge hanno lo scopo di disciplinare l'uso dell'energia (evitando gli sprechi), di salvaguardare la qualità dell'ambiente (controllando lo scarico dei fumi nell'atmosfera) ed anche di contribuire alla tutela della sicurezza degli impianti termici. Tali finalità si raggiungono verificando con cadenza periodica il funzionamento e lo stato di manutenzione degli impianti. Per tanto ogni impianto deve essere mantenuto in buono stato di esercizio, per garantire la sua sicurezza ed efficienza. In sostanza una buona manutenzione programmata dell impianto termico garantisce: minori consumi di combustibile (circa il 10% in meno); riduzione dell inquinamento ambientale (emissioni degli ossidi di carbonio e ossidi di azoto); più sicurezza per gli utenti. Tutto questo è indice di civiltà, pone il nostro Paese sullo stesso piano delle nazioni più progredite, inoltre risponde anche alla comune esigenza di risparmiare sui consumi e di vivere in maniera più sana e più sicura. 7

Che cosa è un impianto termico DEFINIZIONI L impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali; tali apparecchi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kw. Gli impianti tecnologici idrico sanitari (scaldacqua unifamiliari), a partire dal 15/08/2009 (entrata in vigore della Legge n. 99/2009) non rientrano più tra gli impianti tecnologici assimilati ad impianti termici e pertanto non saranno soggetti al controllo da parte di questo Ente. Libretto di impianto o di centrale Per impianti inferiori a 35 kw vi è l obbligo del manutentore di compilare il Libretto di impianto. Per gli impianti superiori a 35 kw vi è l obbligo di compilare il Libretto di centrale. Su tali documenti vengono annotati il responsabile dell impianto, tutti i dati tecnici dell impianto, i rapporti di controllo e manutenzione e le ispezioni da parte dell ente locale. I libretti sono obbligatori ai sensi dell art.11 comma 9 DPR 412/93 e s.m.i. I libretti devono essere conservati presso l edificio in cui è collocato l impianto termico. Responsabile dell impianto termico Per responsabile dell impianto termico s intende, senza vincolo di solidarietà tra loro, il proprietario, l'occupante a qualsiasi titolo o l'amministratore (Enti, condomini, società, ecc.) dell'edificio ove è installato l'impianto termico soggetto a ispezione, o qualora vi sia apposito contratto, con il terzo responsabile, così come individuato dall art. 1 comma 1, lettera j, e dall art. 11, comma 2 del DPR 412/93 e dall Allegato A del D. Lgs. 192/05. Il responsabile dell impianto termico è la persona indicata come tale nel libretto di impianto o di centrale. Il responsabile di impianto termico può essere: 8

L occupante, è il soggetto che occupa l immobile e che beneficia dell impianto di riscaldamento e può coincidere con il proprietario. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell occupante subentra, per la durata dell occupazione, alla figura del proprietario. L occupante ha l onere di adempiere gli obblighi previsti dalla normativa e nelle connesse responsabilità limitatamente all esercizio, alla manutenzione dell impianto termico e alle verifiche periodiche che dovranno essere svolte mediante manutentori di propria fiducia. L amministratore, nel caso di edifici amministrati in condominio dotati di impianti centralizzati. il proprietario dell impianto, in tutti gli altri casi. Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico Il manutentore nominato terzo responsabile è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario o dall Amministratore ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kw, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, per esempio, l'albo nazionale dei costruttori categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme Uni En Iso 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. II terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve inoltre comunicare, entro sessanta giorni, dalla formalizzazione dell incarico, la propria nomina alla Provincia. Al medesimo ente il terzo responsabile deve comunicare immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto. 9

Controlli sugli impianti Sono le operazioni svolte da tecnici manutentori di caldaie qualificati ed abilitati ai sensi della ex legge 46/90, operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria. Manutenzione ordinaria dell'impianto termico Sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Manutenzione straordinaria dell'impianto termico Sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico. Ditta di manutenzione La Ditta, abilitata ai sensi del DM 37/08 e della ex Legge 46/90 lettere c) e e), incaricata dall utente di svolgere le operazioni di controllo e di manutenzione dell impianto termico secondo quanto previsto dall Art. 7 comma 2 del D. Lgs 192/05; Rapporto di Controllo tecnico Il rapporto redatto dalla ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e di manutenzione, conformemente ai modelli contenuti nel D. Lgs 192/05 Allegato F, per gli impianti termici di potenza nominale del focolare superiori o uguali a 35 kw, e Allegato G, per quelli di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kw. La trasmissione alla Provincia dei modelli F e/o G dovrà essere eseguita esclusivamente con procedura telematica e pertanto vanno riportate nelle apposite caselle la serie e il numero identificativo del bollino che viene adoperato per la compilazione del rapporto di controllo su ogni generica caldaia. 10

Resta comunque a carico del manutentore l onere di trasmettere alla Provincia i modelli F e G anche in modo cartaceo.. Bollino Il bollino, è rilasciato dalla Provincia ai soli manutentori. Sono disponibili quattro tipi di bollini di importo e colore diverso a seconda la classe di potenza dell impianto. Ogni bollino è composto da tre parti separabili con la stessa serie e stesso numero identificativo, una verrà posta sulla copia del Rapporto di Controllo Tecnico che rimane all'utente, una su quella che rimane al manutentore ed una sulla copia da trasmettere alla Provincia. Questa procedura consentirà all utente un notevole risparmio in termini di tempo (code alla Posta ) e denaro (spese per il pagamento con bollettino postale). Il bollino è esente da IVA ai sensi dell art. 4 della Legge 633/1972 (attività di tipo pubblicistico istituzionale). Verifiche e/o Ispezioni Si intendono gli accertamenti ed i controlli sugli impianti termici e sulla documentazione a corredo dell impianto che vengono eseguiti dalla Provincia di Cosenza mediante gli ispettori/verificatori e mirati a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dagli Enti preposti ai controlli. Tecnico verificatore: Ispettore Il tecnico incaricato dalla Provincia di Cosenza per effettuare le verifiche sugli impianti termici. Rapporto di Prova Il verbale conclusivo redatto dal tecnico verificatore: Ispettore, incaricato dalla Provincia di Cosenza, al termine del sopralluogo effettuato al generico impianto. Il rapporto di prova deve contenere i risultati di tutte le misurazioni e le informazioni essenziali affinché il controllo possa essere ripetuto nelle medesime condizioni. Il rapporto di prova contiene le seguenti informazioni: i dati identificativi dell ispettore; 11

i dati identificativi dell impianto e del suo responsabile; i dati identificativi degli strumenti di misura; le stampe prodotte dagli apparecchi di misura; le informazioni supplementari che, a giudizio dell ispettore, abbiano una relazione con i contenuti tecnici del rapporto e i suoi possibili usi; data di esecuzione del controllo; firme leggibili dell ispettore e del responsabile dell impianto o della persona da lui delegata. Classificazione degli apparecchi a gas Gli apparecchi a gas sono suddivisi in tre categorie: A, B e C. tale suddivisione si basa sul metodo di prelievo dell aria necessaria ad alimentare la combustione (aria comburente) e sul metodo di scarico dei prodotti di combustione. Tipo_A Apparecchio non collegato a camino/canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della combustioneaall esternoadelalocaleainacuial apparecchioaèainstallato. Ileprelievoodell ariaacomburenteaealoascaricoadeiaprodottiadiacombustione avvengono nel locale d installazione. Tipo_B Apparecchio collegato a camino/canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti della combustioneeall esternoodelolocaleeinncuial apparecchioaèainstallato. Il prelievo dell aria comburente avviene nel locale d installazione e lo scarico dei prodotti di combustione all esterno del locale stesso. Tipo_C Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria comburente, camera di combustione, scambiatore di calore e scarico prodotti di combustione) è a tenuta rispetto al locale in cui l apparecchio è installato. Ai fini degli adempimenti procedurali connessi alle fasi gestionali dei rapporti tecnici di controllo la Provincia di Cosenza ha ripartito gli impianti termici in quattro gruppi, in base alla potenza nominale al focolare: 12

C1 inferiore a 35 kw (ad esempio le caldaie autonome d appartamento) ; C2 uguale o superiore a 35 kw ed inferiori a 116 kw ; C3 uguale o superiore a 116 kw ed inferiori a 350 kw ; C4 Superiori a 350 kw ; Zone Climatiche Il territorio nazionale e suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei Gradi Giorno della località indipendentemente dalla ubicazione geografica. Zona A: comuni con numero di gradi giorno non superiore a 600; Zona B: comuni con numero di gradi giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona C: comuni con numero di gradi giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400; Zona D: comuni con numero di gradi giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; Zona E: comuni con numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona F: comuni con un numero di gradi giorno maggiore di 3.000. Periodo annuale di esercizio degli impianti termici Zona Durata giornaliera di Limiti massimi di esercizio annuale climatica accensione A 6 ore 1 dicembre 15 marzo B 8 ore 1 dicembre 31 marzo C 10 ore 15 novembre 31 marzo D 12 ore 1 novembre 15 aprile E 14 ore 15 ottobre 15 aprile F Nessuna limitazione Nessuna limitazione ZONE CLIMATICHE DEI COMUNI COSENTINI 13

Zona Comuni climatica A = = = = = B Diamante, Praia a Mare, Scalea. C Acquappesa, Amantea, Amendolara, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Calopezzati, Cariati, Cassano Ionio, Cetraro, Cleto, Corigliano Calabro, (Cosenza), Crosia, Fiumefreddo Bruzio, Francavilla Marittima, Laino Borgo, Orsomarso, Paola, Papasidero, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Roseto Capo Spulico, Rossano, S. Lucido, S. Nicola Arcella, Sangineto, S. Maria del Cedro, Tarsia, Tortora, Trebisacce, Villapiana. D Aiello Calabro, Aieta, Altilia, Altomonte, Bisignano, Bonifati, Buonvicino, Caloveto, Campana, Canna, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castrovillari, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Civita, Cropalati, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Firmo, Frascineto, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Laino Castello, Lappano, Lattarico, Longobardi, Lungro, Luzzi, Maierà, Malvito, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Mottafollone, Oriolo, Paludi, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrapaola, Rende, Rose, Rota Greca, S. Basile, S. Benedetto Ullano, S. Cosmo Albanese., S. Demetrio Corone, S. Fili, S. Giorgio Albanese, S. Lorenzo del Vallo, S. Marco Argentano, S. Martino di Finita, S. Pietro in Amantea, S. Pietro in Guarano, S. Sosti, S. Vincenzo la Costa, S. Agata d Esaro, S. Caterina Albanese, S. Domenica Talao, S. Sofia d Epiro, Saracena, Scala Coeli, Serra d Aiello, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Zumpano. E Acquaformosa, Acri, Albidona, Alessandria del Carretto, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bocchigliero, Castroregio, Celico, Cellara, Cerchiara di Calabria, Colosimi, Dipignano, Domanico, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Longobucco, Malito, Mangone, Morano Calabro, Mormanno, Nocara, Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pietrafitta, Plataci, Rogliano, Rovito, S. Donato di Ninea, S. Giovanni in Fiore, S. Lorenzo Bellizzi, S. Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo. F = = = = = 14

I CONTROLLI DELLA PROVINCIA La normativa prevede che La Provincia di Cosenza ha il compito di compiere controlli a campione su tutto il territorio provinciale ad eccezione del solo comune capoluogo, in quanto avente popolazione residente maggiore di 40.000 abitanti, per accertare l effettivo stato di manutenzione e d esercizio degli impianti termici presenti sul proprio territorio. Il controllo svolto dalla Provincia, pertanto, non si sostituisce ai controlli tecnici effettuati dai manutentori e comunque non comporta interventi di manutenzione, che sono esclusivamente a carico dell occupante o proprietario oppure del terzo responsabile. Per l esecuzione dei suddetti controlli, la Provincia si avvale di uno staff di ispettori formati dall ENEA ed appositamente incaricati. Controlli a campione Sugli impianti termici di cui sono correttamente pervenuti per via telematica alla Provincia i rapporti di controllo e manutenzione (modelli F e/o G) con accluso gli estremi del bollino (serie e numero) o in alternativa gli estremi della ricevuta di versamento effettuata presso gli uffici postali, saranno effettuate annualmente ispezioni a campione su almeno il 5%, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti trasmessi. La scelta dei soggetti che vengono sottoposti a controllo è del tutto casuale ed eseguita con apposito programma informatico con priorità in ogni caso per gli impianti che presentino maggiore vetustà o per i quali si evidenziano punti di criticità. Le procedure operative sono finalizzate a favorire omogeneità d azione su tutto il territorio provinciale a garanzia del rispetto degli standard secondo principi generali di trasparenza. Tale controllo sarà gratuito per il cittadino utente di impianto termico. Le ispezioni sono effettuate previo avviso all utente, mediante comunicazione a mezzo lettera nella quale è indicata la data e l ora della visita, il nominativo dell ispettore ed il suo numero telefonico di cellulare. Qualora l utente non fosse disponibile, per motivi inderogabili, per l ispezione dell impianto (per la data e l ora prestabilite) dovrà contattare almeno tre giorni prima rispetto alla data 15

del sopralluogo direttamente sul cellulare l ispettore per fissare un nuovo appuntamento nell arco di 30 giorni rispetto alla data prestabilita. Controlli d ufficio Per tutti gli impianti termici di qualsiasi potenza per i quali non sia pervenuto per via telematica alla Provincia il Rapporto di Controllo (modello F e/o G) con accluso bollino o ricevuta di versamento secondo i termini e le modalità prescritte, sono soggetti ad ispezioni da parte degli ispettori della Provincia, con l addebito ai relativi utilizzatori degli oneri a costo pieno e l applicazione delle sanzioni previste dalle normative nazionali e dal Regolamento Provinciale. Addebito per ispezioni non effettuate L utente può chiedere una sola volta di rimandare l ispezione in altra data. Se tale richiesta, da effettuare con comunicazione telefonica direttamente all ispettore è effettuata entro il 3 giorno che precede il controllo, verrà accolta senza alcun onere per il richiedente, diversamente, salvo motivate e documentate giustificazioni, verrà addebitato al richiedente un onere pari al 50% del costo dell ispezione a copertura del costo del sopralluogo sostenuto dall Ente controllore e l ispezione verrà ripetuta previa nuova comunicazione a mezzo lettera A/R da parte della Provincia. In caso di secondo rifiuto o assenza da parte dell utente si procederà come di seguito riportato. L Ispettore comunicherà al Settore competente della Provincia l impossibilità a procedere alla verifica. Il Settore competente, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, notificherà all utente, a mezzo posta mediante raccomandata A.R., atto di diffida all uso dell impianto termico. Copia dell atto di diffida sarà inviata alla Società erogatrice del gas, ai sensi e per gli effetti dell art. 16, comma 6 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del comune di pertinenza. Nel caso di terzo rifiuto o assenza da parte dell utente e per impianti alimentati a gas di rete si procede alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura del combustibile come previsto dal comma 6 dell Art.16 del D. Lgs 164/00. Inoltre, non avendo certezza della corretta manutenzione e conduzione dell impianto, sarà informata l autorità competente per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti del caso. 16

Qualora l ispezione non abbia luogo a causa della dismissione dell impianto e ciò non sia stato precedentemente comunicato dall utente alla Provincia nel termine perentorio e nei modi previsti, sarà comunque addebitata al proprietario o occupante oppure amministratore dell unità immobiliare la somma pari al 50% del costo degli oneri pieni per la copertura dei costi di sopralluogo sostenuto dall Ente Provincia. La Provincia provvede alla riscossione coattiva delle somme dovute e non corrisposte, mediante iscrizione a ruolo dei relativi nominativi. La Provincia si riserva di controllare a campione gli impianti per i quali sono state effettuate dichiarazioni di avvenute dismissione. Le dichiarazioni false e mendaci, così come tutti i comportamenti non leciti, saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria competente. L ispezione Il personale tecnico addetto alle ispezioni, ha responsabilità di incaricato di pubblico servizio. Questo, al momento della visita, si presenta munito di apposito tesserino di riconoscimento e di documento di identità. Il personale tecnico addetto alle ispezioni, ha responsabilità di incaricato di pubblico servizio. Durante il controllo dovrà essere disponibile la seguente documentazione: libretto d impianto (per impianti con potenza inferiore a 35 KW) o di centrale (per impianti con potenza uguale o superiore a 35 KW) aggiornati e completi di eventuali allegati; dichiarazione di conformità dell impianto ai sensi della Legge n 46/90; libretto d uso e manutenzione, rilasciato all installazione dell impianto; certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco (solo per impianti con potenza superiore ai 116 KW). Il verificatore inizialmente accerterà: le generalità del responsabile dell esercizio e della manutenzione; che la conduzione e gestione dell impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo la normativa vigente; che il libretto di centrale o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in ogni sua parte. 17

Verificherà quindi tutti i parametri tecnici previsti dalla normativa (rendimento della combustione, quantità di inquinanti nelle emissioni, ecc.) e, limitatamente alle parti visibili, verificherà lo stato delle parti deteriorabili dell impianto, lo stato della canna fumaria, l aerazione del locale, ecc. I risultati del controllo, nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale a 35 KW, verranno trascritti negli appositi spazi sul libretto di centrale e verrà posto in calce timbro e firma del verificatore; nel caso di impianti con potenzialità minore di 35 KW verrà apposto sul libretto di impianto timbro e firma del verificatore a conferma dell avvenuto controllo. Esito dell ispezione Al termine dell accertamento, l ispettore redigerà un Rapporto tecnico di prova, secondo il modello fornito dall Ente, riportante tutti i dati rilevati, le eventuali anomalie, le osservazioni nonché le eventuali dichiarazioni del responsabile dell esercizio e manutenzione dell impianto. Il Rapporto sarà redatto in triplice copia controfirmato per presa visione dall utente (o dal suo delegato). La prima e la seconda copia saranno trattenute dall ispettore, la terza sarà rilasciata all utente che dovrà conservarla in allegato al libretto di centrale o di impianto. Delle due copie rimaste in possesso dell ispettore, lo stesso dovrà trasmettere mensilmente una copia agli uffici della Provincia. Qualora a seguito dell ispezione eseguita risulti che l impianto non è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni, quindi l ispezione risulta con esito negativo l utente in qualità di responsabile dell impianto termico sarà formalmente invitato al ripristino delle condizioni di legge entro i termini che verranno stabiliti mediante lettera raccomandata A/R da parte della Provincia. I termini di cui al precedente periodo sono stabiliti dalla Provincia in funzione della gravità dei difetti riscontrati. Entro e non oltre tale termine l utente invierà alla Provincia di Cosenza idonea documentazione e certificazione tecnica attestante l avvenuto adeguamento dell impianto alle condizioni previste dalla normativa vigente. In caso di mancata trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva di cui sopra entro i termini stabiliti sarà applicata, la sanzione indicata nel Regolamento Provinciale. In presenza di situazioni di grave pericolosità, l ispettore potrà richiedere la disattivazione dell impianto da disporsi con apposito atto da parte della Provincia, si darà comunicazione all Azienda che 18

fornisce il combustibile per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura del Gas ai sensi dell Art 17 comma 6 del D.lgs. 164/2000). IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI ON LINE (CITOL) La Provincia di Cosenza ha predisposto un Catasto informatizzato di tutti gli impianti termici denominato CITOL (Catasto Impianti Termici On Line) esistenti sul suo territorio, ad esclusione della città capoluogo, costituito attraverso i rapporti di controllo tecnico redatti secondo i modelli F e G, attraverso le schede identificative degli impianti, dai verbali di ispezioni, dalle attività di censimento, dalle richieste di dismissione nonché dagli elenchi forniti dalle società distributrici di combustibile, richiesti dalla Provincia in base all art. 17 del DPR 551/99. Continuamente si provvede al suo aggiornamento chiedendo la collaborazione ai fornitori di combustibile ed agli Enti Pubblici quali Vigili del Fuoco, all ARPACAL, all ISPLESL, Uffici Tecnici Comunali. 19

SEZIONE II: UTENTI OBBLIGHI DI LEGGE A CARICO DEI PROPRIETARI DI IMPIANTI TERMICI I proprietari sono tenuti alle denunce di possesso e di esercizio dell impianto termico. Per gli impianti ad uso civile devono essere presentati al Comune idonei progetti per la concessione edilizia ed i certificati di conformità per il rilascio della conformità edilizia ai sensi della legge 46/90 (norme per la sicurezza degli impianti), della legge 10/91 (uso razionale dell energia) e del DPR 412/93 (regolamento attuativo). Per i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido, gassoso o per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h (35 kw), prima che inizi la costruzione o la modifica dell impianto deve essere presentata una denuncia all'ispesl a cura dell installatore, il quale deve avvalersi della collaborazione di un Professionista asseverato, o da un termotecnico. In tale dichiarazione devono essere indicati i dati d identificazione dell'impianto e del luogo d installazione. Tale domanda deve essere inviata all'ispesl quando: a) si installa un nuovo impianto; b) si modificano i dispositivi di sicurezza e di protezione; c) si procede a sostituzione o modifica comportante aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa. In tutti e tre i casi, insieme alla denuncia, l'installatore deve presentare il progetto e una relazione tecnica, completa di allegati, predisposti e firmati da un professionista abilitato. Denuncia, progetto e relativi allegati devono essere inviati all ISPESL competente per territorio con raccomandata con ricevuta di ritorno. In seguito, l'ispesl dovrebbe esaminare la pratica e comunicarne l'esito, provvedendo altresì alla omologazione dell'impianto. I Vigili del Fuoco rilasciano, in prima istanza, l attestato di avvenuto deposito del progetto ed emettono, successivamente, un parere relativo al progetto; successivamente a seguito di un sopralluogo con esito positivo, rilasciano il certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli impianti con potenzialità superiore a 116 kw. Per gli impianti aventi potenzialità da 35 kw a 116 kw non è previsto il rilascio del CPI; questi devono in ogni caso rispettare le relative 20

norme tecniche ed in particolare per impianti alimentati con combustibile liquido o solido deve essere inviata al comando provinciale dei Vigili del Fuoco la notifica di possesso corredata d idoneo progetto a dimostrazione che l impianto è realizzato in conformità alle normative vigenti. 21

OBBLIGHI DEL CITTADINO L unico obbligo del cittadino in qualità di responsabile dell impianto termico (proprietario, conduttore dell unità immobiliare, amministratore del condominio ecc.) è provvedere entro le scadenze stabilite a far effettuare da una ditta abilitata i controlli sull impianto termico disposte per legge, conservare la documentazione e rispettare le modalità e i tempi di accensione degli impianti. In assenza di tanto, il responsabile dell impianto incorre nelle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dal Regolamento Provinciale. Il cittadino deve inoltre preoccuparsi di fare accertare mediante un tecnico manutentore di propria fiducia che l impianto termico (o la centrale termica) al momento dell installazione sia conforme alle norme sulla sicurezza (Legge n.46/90). La conformità sarà indicata sul libretto di impianto (o sul libretto di centrale); DISMISSIONE E/O SOSTITUZIONE E/O VARIAZIONE TITOLARITA IMPIANTO TERMICO Gli utilizzatori degli impianti termici in caso di cambio di titolarità nella conduzione degli impianti, dovuta a trasferimenti di residenza, a subentri nelle locazioni, a cambiamenti della ragione sociale di società, ecc., a variazioni di qualsiasi titolo, hanno l obbligo di darne immediata comunicazione al competente Settore della Provincia che provvederà ad effettuare la relativa voltura e aggiornamento del CITOL. Lo stesso obbligo sussiste per chi provvede a dismettere l impianto termico o a suggellarlo o a sostituirlo con eventuale altro nuovo impianto. Alla suddetta comunicazione va allegata la dichiarazione d intervento tecnico redatta dal manutentore di propria fiducia. In caso di non utilizzo dell impianto termico dovuta a interruzione dell erogazione del combustibile, alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata l attestazione relativa alla cessazione del servizio rilasciata dalla società fornitrice combustibile. Per comunicare quanto sopra detto va utilizzata la modulistica disponibile sul sito della Provincia, nell apposita sezione sportello impianti termici. Dichiarazione di dismissione impianto termico (la sottoscrive l utente) Allegato A Dichiarazione di avvenuto intervento tecnico (la sottoscrive il manutentore) Dichiarazione di variazione titolarità dell'impianto (la sottoscrive l utente) 22

Si ricorda che le suddette comunicazioni vanno sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000 dall utente, e/o terzo responsabile, dell impianto con allegata fotocopia del documento in corso di validità. SANATORIA PER IMPIANTI TERMICI MAI DICHIARATI (regolarizzazione e messa a norma dell impianto termico) Gli utilizzatori degli impianti termici non in regola con le prescritte manutenzioni e per i cui predetti impianti non abbiano mai trasmesso alla Provincia i Rapporti di controllo e manutenzione, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione purché provvedano a trasmettere alla Provincia mediante racc.ta A/R oppure con consegna direttamente agli Uffici del Servizio Energia i seguenti documenti: 1) dichiarazione di impianto termico regolarizzato, scaricabile dal portale della Provincia www.provincia.cs.it ciccando sul link impianti termici e poi cliccando nell area utenti; 2) copia identificativa dell impianto termico (scheda 1 bis) tratta dal libretto di impianto o di centrale di cui art. 11 del D.P.R. 412/93 come modificato dal D.M. 17/03/2003; 3) copia del rapporto tecnico di controllo (allegato G e/o F) corredato di relativo bollino in rapporto alla potenza dell impianto; 4) Ricevuta del versamento postale di: Euro 100,00 (cento/00) per impianti di potenza nominale Pn inferiori a 35 kw; Euro 200,00 (duecento/00) per impianti aventi potenza nominale Pn uguale o superiore a 35 kw e inferiore a 350kW, Euro 300,00 (trecento/00) per impianti aventi potenza nominale Pn uguale o superiore a 350 kw. Il versamento va eseguito sul c/c postale n. 21177183, intestato alla Provincia di Cosenza Servizio Energia, avente per causale: Sanatoria impianto termico. È obbligatorio dotare l impianto termico della prevista documentazione tecnica di legge (libretto di impianto o di centrale, dichiarazione di conformità, ecc.); La regolarizzazione deve essere eseguita entro il 30 settembre 2010. Ogni anno le ditte distributrici di combustibile sul territorio provinciale, dovranno trasmettere all Amministrazione Provinciale i sottoscrittori di fornitura di combustibile. La 23

Provincia a sua volta verificherà i nomi degli utenti, sottoscrittori di un contratto di fornitura di combustibile, con il proprio Catasto. Per gli utenti che non figurano censiti al catasto della Provincia, ma in possesso dell attivazione di un contratto di combustibile, scatterà l accertamento che consisterà: a) controllo d ufficio con pagamento degli oneri pieni se dovuti; b) applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento Provinciale, secondo gli importi previsti. I nominativi degli inadempienti verranno segnalati, inoltre, a tutti gli Enti ed Organismi aventi competenze a qualsiasi titolo sugli impianti termici (Comuni, Vigili del Fuoco, ISPESL, ASL, ARPACAL, Società erogatrici di combustibile), per opportuna conoscenza e per l adozione degli adempimenti di competenza di ciascuno di essi. 24

SEZIONE III: INSTALLATORI OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI (INSTALLAZIONE DI NUOVE CALDAIE) Entro il termine di trenta giorni dalle operazioni di installazione e di prima accensione, l installatore ha l obbligo di provvedere: a) alla compilazione delle parti del libretto di impianto (per impianti di potenza inferiori a 35 kw) o di libretto di centrale (per impianti superiori a 35 kw) di sua competenza. b) a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico relativo alla prima accensione (allegato G per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw o allegato F per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kw) ed a rilasciarne una copia al responsabile dell impianto. c) a compilare per via telematica l apposita scheda identificativa dell impianto seguendo la procedura nuovo impianto esplicitata sul sito della Provincia nello sportello impianti termici, corredandola del modello F e/o G, entro 30 giorni dall avvenuta installazione. In seguito alla procedura online l installatore ha l obbligo di trasmissione della scheda identificativa dell impianto corredata dall allegato modello F o G attestante la prima accensione con gli estremi del bollino (serie e numero) o in alternativa attestazione di pagamento degli oneri ridotti, effettuato sul c/c postale 21177183 intestato Provincia di Cosenza Servizio Tesoreria Servizio Energia, avente per causale Nuovo impianto. In seguito alla trasmissione online dei dati relativi alla nuova installazione il responsabile dell impianto riceverà a casa, a cura della Provincia di Cosenza, il Codice Impianto Termico in duplice esemplare, ovvero un codice alfanumerico, corredato anche di codice a barre, univoco da affiggere sia al mantello della caldaia e sia al libretto di impianto. Tale codice permetterà di individuare in modo univoco tutti i dati dell impianto termico e del suo responsabile. d) a rilasciare la dichiarazione di conformità dell impianto al termine delle operazioni di installazione che insieme al libretto (d impianto o di centrale) devono essere sempre conservate presso l unità immobiliare in cui è collocato l impianto termico e, in caso di cessazione di rapporto del precedente responsabile d impianto, va consegnato al responsabile subentrante in originale e debitamente aggiornato. 25

In ogni caso, l installatore al termine della prova di combustione deve rilasciare un rapporto di controllo tecnico denominato Modello F o G, redatto in triplice copia, una per l utente (da allegare al libretto di impianto o di centrale), la seconda copia per lo stesso manutentore e la terza copia da consegnare, obbligatoriamente alla Provincia di Cosenza. A tale riguardo si precisa che la trasmissione dovrà avvenire prima per via telematica, mentre il supporto cartaceo, corredato del bollino, associato alla classe di potenza, dovrà essere spedito o consegnato a mano al Servizio Valorizzazione Energetiche. L installatore ha l obbligo di presentare la denuncia all ASL territorialmente competente (quando l impianto rientra nel regime di sorveglianza periodica) ogni qualvolta si intenda apportare modifiche sostanziali, oppure si intenda sostituire o modificare i generatori per avere un aumento della loro potenzialità o della pressione di targa rispetto alle condizioni autorizzate in precedenza. L installatore, inoltre, ha l obbligo di eseguire la messa in servizio dell impianto provvedendo alla prima compilazione del libretto di centrale annotandovi i risultati della prima analisi dei prodotti della combustione e i dati della misura del rendimento termico. La realizzazione dell impianto deve essere affidata ad un impresa iscritta alla Camera di Commercio in possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90, che deve rilasciare la dichiarazione di conformità. Qualora l impianto non sia esonerato dall assistenza del conduttore patentato, quest ultimo ha il compito di condurre gli impianti in modo da assicurare la combustione più completa possibile al fine di evitare danni e pericoli: deve osservare l orario di accensione e spegnimento giornaliero stabilito da ordinamenti comunali, deve assicurare il rispetto del periodo annuale di esercizio e deve, inoltre, possedere idoneo patentino di abilitazione rilasciato dalla Direzione Provinciale Del Lavoro per la conduzione degli impianti, alimentati con combustibile liquido o solido di potenzialità superiore a 232 kw. In particolare, nel caso d impianto di riscaldamento funzionante tramite un generatore di vapore, è obbligatoria l assistenza continua del conduttore salvo i casi in cui il generatore sia esonerato per disposti di legge. Il collaudo, definito come verifica di primo o nuovo impianto, è eseguito dall ISPESL e, quanto di competenza, dai Vigili del Fuoco. 26

SEZIONE IV: MANUTENTORI OBBLIGHI DEI MANUTENTORI Il manutentore ha l obbligo di provvedere: a) alla compilazione delle parti del libretto di impianto (per impianti di potenza inferiori a 35 kw) o di libretto di centrale (per impianti superiori a 35 kw) di sua competenza. b) a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico relativo ad ogni verifica dei fumi che va eseguita con la periodicità indicata nel successivo paragrafo (allegato G per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw o allegato F per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kw) ed a rilasciarne una copia al responsabile dell impianto. c) a compilare per via telematica l apposito modello F o G attestante la prova dei fumi con gli estremi del bollino (serie e numero) o in alternativa attestazione di pagamento degli oneri ridotti, effettuato sul c/c postale 21177183 intestato Provincia di Cosenza Servizio Tesoreria Servizio Energia, avente per causale "Verifiche impianti termici. Specificare se il controllo è annuale, biennale o quadriennale. Si precisa che la trasmissione dovrà avvenire prima per via telematica, mentre i modelli cartacei corredati di appositi bollini, associati alla classe di potenza, dovranno essere spediti o consegnati a mano alla Provincia di Cosenza Settore Attività Economiche e Produttive Servizio Energia Viale Crati loc. Vaglio Lise 87100 Cosenza entro la scadenza massima del 15 giorno successivo rispetto alla data ultima fissata per la spedizione telematica ( 31 marzo). CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA PROVA DEI FUMI PERIODICITA Il controllo di efficienza energetica (analisi di combustione o prova dei fumi) va effettuato secondo le indicazione dell allegato L del D.Lgs 311/06 comma 5 lettera a,b,c che stabilisce scadenze temporali diversificate sia in funzione della tipologia di impianto sia di combustibile (liquido, solido o gassoso) che di anzianità di installazione, così come riportato sull Avviso 27

Pubblico emesso nel mese di Giugno e disponibile sul sito della Provincia nello sportello impianti termici. PERIODICITÀ DELLE OPERAZIONI DI CONTROLLO E VERIFICA PER IMPIANTI TERMICI Efficienza energetica (analisi di combustione) periodicità e controllo POTENZA TERMICA TIPO DI COMBUSTIBILE E TIPO DI GENERATORE VERIFICA DEL RENDIMENTO LIBRETTO RAPPORTO DI CONTROLLO E NOMINALE DEL ANZIANITA E UBICAZIONE MANUTENZIONE FOCOLARE Tipo C Generatori ad Ogni 4 anni aria calda Gas < 8 anni Tipo B Pn < 35 kw fuori dai locali abitati Libretto di impianto Allegato G D.Lgs. 192/2005 e s.m.i Tipo B all interno di locali abitati Ogni 2 anni Gas > 8 anni Qualsiasi Liquido o solido Qualsiasi 1 volta all anno Pn kw > 35 < 116 Gas Qualsiasi 1 volta all anno Liquido o solido Pn kw > 116 < 350 Gas Liquido o solido Qualsiasi 1 volta all anno Libretto di centrale Allegato F D.Lgs. 192/2005 e s.m.i 28

ATTENZIONE: La tabella riporta le scadenze temporali massime di verifica del rendimento (prova dei fumi) indicate ai fini del contenimento dei consumi energetici e della salvaguardia dell ambiente stabilite dal D.Lgs 192/05 e dal D.Lgs 11/06; tali scadenze subentrano in assenza delle tempistiche stabilite dalla Ditta Costruttrice. Tuttavia per la verifica del rendimento (prova dei fumi) e manutenzione sono fatte salve tempistiche e/o prescrizioni più severe, indicate ai fini dell esigenze di sicurezza dell impianto, da parte del costruttore dell impianto, cioè l installatore e descritte nel libretto di uso e manutenzione del generatore di calore della Casa Costruttrice. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il responsabile di impianto non disponga delle istruzioni della impresa installatrice dell impianto né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali, il predetto soggetto deve farsi parte attiva per reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello di apparecchio. Nel caso in cui non sia possibile reperire le suddette informazioni, il responsabile di impianto deve affidare ad un manutentore abilitato ai sensi della ex L. 46/90, il compito di stabilire, dopo opportuna valutazione, la periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione. L indicazione della periodicità delle operazioni di controllo e manutenzione deve essere riportata, completa di oggettiva motivazione, sul libretto di impianto o di centrale. In ultima istanza, in mancanza di riferimenti, valgono le norme UNI e CEI dello specifico apparecchio. Per le caldaie autonome, ovvero per gli impianti di potenza inferiore a 35 kw che normalmente si trovano nelle nostre case, la norma di riferimento è la UNI 10436/96, mentre per quelle condominiali, ovvero di potenza superiore ai 35 kw, valgono le norme UNI 10435/95, entrambe prevedono manutenzioni con cadenza minima annuale. La documentazione a cui fare riferimento per stabilire la data di installazione del generatore di calore sono il libretto di impianto e/o la dichiarazione di conformità. In mancanze di date certe, l età dell impianto sarà considerata superiore a 8 anni. Gli utilizzatori degli impianti termici di qualunque potenza, obbligatoriamente per il tramite dei propri manutentori, devono trasmettere alla Provincia di Cosenza i Rapporti tecnici di controllo modelli F o G, a secondo della classe di potenza dell'impianto esclusivamente per via telematica. La trasmissione informatizzata della documentazione sarà l unica modalità valida di 29