Osservatorio Previdenza - Sindacato Spi Cgil Lombardia Serie schede tematiche giugno 2005 - n. 16 - cod. 67434



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Transcript:

1 La pensione per casalinghe e lavori di cura Promuovere o ignorare? Sviluppo del Fondo per migliorare le condizioni previdenziali Un ruolo attivo dello SPI? Sommario Come è fatto il fondo per casalinghe/i pag. 2 L identikit - La contribuzione - La pensione di vecchiaia - La pensione di inabilità Le donne e gli uomini che possono iscriversi al Fondo: pag. 2 Quanto si paga: e quanto si riceve: - contribuzione libera - rendita calcolata con il sistema contributivo - soglia contributiva minima a 309 annuali - pensione erogata tra 57 e 65 anni di età - si può pagare una volta l anno - prima dei 57 anni di età per i soli inabili - deducibile interamente dall Irpef - l importo annuo della pensione Il vantaggio per gli iscritti al Fondo entro il 3 giugno 2004 pag. 4 Cosa conviene fare: pag. 4 - una risposta insufficiente ai diritti di coloro che svolgono lavori e cure in famiglia - a chi conviene iscriversi al Fondo Cosa può fare il Sindacato pensionati per la casalinga o altra persona che svolge lavori di cura in famiglia pag. 5 - informare le persone che potrebbero essere interessate sulle condizioni contributive e le relative rendite pensionistiche - promuovere l adesione al Fondo presso l Inps - verificare la situazione contributiva per salvare eventuali versamenti obbligatori come lavoratore dipendente o autonomo - effettuare le pratiche fiscali, con la prevista totale deducibilità dei versamenti contributivi dal reddito imponibile Irpef - rivendicare l ottenimento della pensione di inabilità riconosciuta a questi lavoratori familiari - conseguire le rivendicazioni già avanzate negli scorsi anni per l ottenimento del recupero sul Fondo per i lavori di cura e familiari dei contributi già versati presso Gestioni per lavoro dipendente o autonomo - dare indicazioni e supporto per la possibile iscrizione al fondo complementare pensione famiglia, con il correlato utilizzo a fini contributivi di sconti spesa nei punti di vendita convenzionati - assicurare una corretta gestione da parte delle Compagnie assicurative della polizza obbligatoria per gli infortuni domestici. Le rivendicazioni dei sindacati pensionati pag. 6 - le posizioni silenti >> recuperare i contributi perduti - la totalizzazione di contributi di dipendenti e autonomi con il Fondo - la liquidazione in capitale dei contributi già accreditati nelle Gestioni obbligatorie - le considerazioni di Spi e Inca della Lombardia Una situazione negativa da superare: pag. 7 le pensioni erogate dal Fondo per lavori di cura familiari >> periodo 2002 2005 Breve storia della previdenza per il lavoro casalingo: pag. 8 - La mutualità pensioni del 1963 - Il Fondo di previdenza operante dal 1997 - E realtà il Fondo pensioni per le casalinghe (anno 2001) - Le modalità d iscrizione al Fondo per le casalinghe (anno 2002) Il fondo complementare pensione famiglia : si possono incrementare i versamenti contributivi facendo la spesa? pag. 10 Per i lavori di cura >> le persone non autosufficienti residenti in casa pag. 11 - i 2.600.000 non autosufficienti che vivono in casa - il milione e 200 mila che non può uscire di casa senza aiuto - i 500 mila immobilizzati a letto o su una sedia quasi due milioni hanno più di 65 anni la maggiore concentrazione di non autosufficienza nelle regioni meridionali la maggiore incidenza di non autosufficienza fra i single e le famiglie ristrette dei grandi centri urbani Quando la casalinga (od altra persona addetta a lavori familiari o di cura) si infortuna o muore: pag. 12 - se perdi tre dita non hai diritto alla rendita - la richiesta di abbassamento delle aliquote di invalidità - i confronti tra incidenti domestici, stradali e sul lavoro - gli ambienti e le disattenzioni più pericolosi In casa avvengono quattro milioni di incidenti l anno: 8.000 vittime della vita domestica pag. 13 >> il 72% sono donne Il Regolamento sull assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici pag. 14

2 La possibile iniziativa del sindacato Il sindacato, se decide di affrontare a sua volta iniziative dirette sulla tematica riguardante il riconoscimento pensionistico per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, si trova di fronte a tre bacini di utenza ai quali rivolgersi: coloro che hanno effettuato versamenti al Fondo ed hanno compiuto 65 anni di età, maturando così il conseguente diritto al vitalizio; coloro che entro il 30 giugno 2004 hanno usufruito della facoltà di effettuare i versamenti a decorrere dal 1997; le/i nuovi contribuenti senza agevolazioni sui periodi arretrati. Come è fatto il fondo per casalinghe/i L identikit: Il Fondo, previsto dall art. 3 del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, provvede ad erogare un trattamento pensionistico che si ritiene possa essere definito di vecchiaia e la pensione di inabilità. La contribuzione > dal 1 gennaio 1999 l importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a 25,82 euro mensili; > su questa contribuzione scatta un aliquota aggiuntiva (stabilita con decreto ministeriale), parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità. La pensione di vecchiaia > si ottiene con 5 anni di contributi, a partire dal 57^ anno di età, semprechè l importo di pensione maturato non risulti inferiore a 1,2 volte la misura del nuovo assegno sociale introdotto dalla legge 335/95 (art.3, commi 6-7); > oppure, a prescindere dall importo, quando siano stati compiuti i 65 anni di età, fermo il requisito di versamento di almeno 5 anni di contributi. La pensione di inabilità > il diritto alla pensione di inabilità si consegue a qualsiasi età; > purchè siano stati versati almeno 5 anni di contribuzione; > quando si verifichi l assoluta e permanente impossibilità dell iscritta/o allo svolgi mento di qualsiasi attività lavorativa. Le donne (ma anche gli uomini) che possono iscriversi al Fondo per lavori di cura non retribuiti > Transitano d ufficio nel nuovo Fondo, con effetto dal 1 gennaio 1997, i soggetti già iscritti nella gestione Mutualità pensioni, utilizzando come premio unico di ingresso i contributi versati nella vecchia gestione. > Lavoro a part-time. L iscrizione al Fondo è compatibile con lo svolgimento di un attività lavorativa a orario ridotto, anche se svolto con carattere di continuità, a condizione che però determini la contrazione del periodo assicurativo per la determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio (colf con meno di 24 ore settimanali, operaio agricolo con meno di 270 giornate annue). Non sono invece iscrivibili: in caso di riconoscimento dell intero accredito contributivo anche se svolgono lavoro a tempo parziale, oppure di iscrizione obbligatoria in albi ed elenchi di categoria. > Possono inoltre iscriversi al Fondo, su base volontaria, gli uomini e le donne che abbiano un età non inferiore a 15 anni (14 quando sia già stato assolto l obbligo scolastico) e compresa entro il 65^ anno, che possiedano tutte le seguenti condizioni: svolgano, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari; non prestino attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi; non risultino titolari di pensione diretta (vecchiaia, invalidità, inabilità e anzianità). Mentre possono iscriversi i titolari di pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità). Possono quindi aderire persone che, nel periodo di iscrizione al Fondo, fanno della cura della famiglia l occupazione principale della propria vita, anche se non l unica.

3 Quanto si paga Contribuzione libera: La contribuzione pensionistica non ha un costo preciso: l importo dei pagamenti è libero: si versa quello che si vuole quando si vuole. Soglia contributiva a 309 annuali: Se però si vuole maturare un mese di contributi occorre pagare almeno 25,82 euro. Perciò il riconoscimento di un anno intero costa 309,84 e il minimo dei 5 anni costa 1.549,20. Con questa somma si raggiunge il diritto a pensione, che però potrà essere pagata al 65 anno di età. Per avere la pensione a partire dai 57 anni occorre pagare molto di più. Si può pagare una volta all anno: Non ci sono scadenze per il pagamento, si versa in qualsiasi momento dell anno. Non è necessario pagare mese per mese: basta farlo una sola volta l anno. L importo viene accreditato nell anno stesso. Deducibile integralmente senza limiti dall imponibile Irpef: I contributi versati all Inps sono deducibili dal reddito imponibile Irpef per intero e anche per i famigliari a carico. Quindi il coniuge che paga i contributi per il partner a carico, rientra in parte della spesa attraverso la leva fiscale. Se hai più di 60 anni di età puoi recuperare anzianità: Coloro che si iscrivono al Fondo dopo il compimento del 60 anno di età, possono perfezionare il requisito dei 5 anni di anzianità contributiva entro il raggiungimento del 65 anno di età, incrementando l anzianità contributiva posseduta, mediante il versamento della riserva matematica corrispondente al periodo di incremento necessario. Si pagano le spese di gestione: A carico degli iscritti grava anche una contribuzione aggiuntiva da determinare con decreto ministeriale in correlazione con le effettive spese di gestione del Fondo. La rivalutazione annuale dei contributi: L ammontare annuo dei contributi versati si rivaluta, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno ad iniziare dall anno successivo a quello a cui gli stessi contributi si riferiscono utilizzando come tasso di capitalizzazione quello corrispondente alla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) relativa al quinquennio precedente l anno da rivalutare. La somma degli importi annui delle contribuzioni, comprensivi delle rivalutazioni, costituisce il montante contributivo annuale.... e quanto si riceve Rendita calcolata con il sistema contributivo: Il Fondo eroga una rendita, per 13 mensilità all anno. La rendita è calcolata esclusivamente con il sistema contributivo (legge 335/95), quindi è di importo variabile a seconda dell età alla data di decorrenza della prestazione e all entità della contribuzione versata. Pensione erogata tra 57 e 65 anni di età: Quale pensione calcolata con il sistema contributivo, essa può essere conseguita dall età di 57 anni, purchè il suo importo risulti superiore a quello dell assegno sociale vigente alla stessa data, aumentato del 20%. Pensione prima dei 57 anni agli inabili: In caso contrario, la decorrenza della rendita è differita a non prima del momento in cui si raggiunge tale condizione e comunque non oltre il 65 anno di età. Prima del 57 anno di età la rendita può essere corrisposta se l iscritto si trova nell assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La pensione a 65 anni (esempi): - la/il casalinga/o inizia i versamenti a 40 anni, paga ogni anno 310 euro e dopo 25 anni di pagamenti chiede la pensione a 65 anni. Avrà un assegno annuale di 716 (55 al mese per 13 mensilità); - medesima situazione, però con un versamento doppio ( 620 annue). La pensione sarà di 1.433 annue (110 per 13 mensilità); - la/il casalinga/o inizia i versamenti a 55 anni, paga per un decennio 1.239 euro l anno. A 65 anni la pensione ammonterà a 917 euro l anno (70,50 euro per 13 mensilità). La pensione a 57 anni (esempi): - Si vogliono versare solo 5 anni di contributi e chiedere la pensione a 57 anni di età. A questo scopo occorre pagare 22.535 euro l anno per raggiungere una pensione di 5.891 euro all anno ( 453 per 13 mensilità). Il soggetto deve pagare 112.675 euro (218 milioni delle ex lire) per godere della pensione a 57 anni; - Si vuole una pensione di 567 euro circa per 13 mensilità al compimento del 57 anno di età versando contributi per 20 anni. Occorrerà pagare almeno 5.592 euro l anno per un totale di 111.840 euro (216 milioni di vecchie lire). L importo annuo della pensione: L importo annuo della pensione si determina applicando al montante contributivo individuale il coefficiente di trasformazione correlato all età posseduta al momento del pensionamento e previsto nella tabella che, viene adottata con decreto ministeriale (art.4, comma 2, del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, come sostituito dall art.58, com 1 lett b) legge 17 maggio 1999, n.144). Per determinare l ammontare della pensione di inabilità, nei casi in cui l accesso al trattamento pensionistico avvenga prima del compimento del 57^anno di età, va applicato il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni di età. L importo mensile della pensione si ottiene dividendo l importo annuo per tredici mensilità.

4 Il vantaggio per coloro che si sono iscritti entro il 30 giugno 2004 Il Fondo di previdenza per coloro che svolgono lavori di cura, istituito nel 1996 in luogo della vecchia Mutualità pensioni, è entrato operativamente in funzione solo nel giugno 2004. La proroga al 30 giugno 2004 del termine per versare al Fondo i contributi dal 1997 in poi è stata estesa anche all iscrizione, consentendo così di coprire di contribuzione anche gli anni precedenti alla domanda (messaggio Inps 2577 del 29 gennaio 2004). L Inps un anno fa (comunicato 9 febbraio 2004), a seguito di polemiche insorte, precisava di aver gestito il Fondo previdenza casalinghe nel pieno rispetto della legge (decreto legislativo 565/96), in particolare: secondo quanto stabilito dalla norma, l Inps ha automaticamente inserito d ufficio le iscritte alla Gestione mutualità pensioni (circa 500), utilizzando quale premio unico d ingresso i contributi precedentemente versati, correttamente rivalutati (legge 338/2000); al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari avevano liberamente scelto di aderire a quel momento 15 mila casalinghe. L Inps, sempre attenendosi a criteri di legge, ha quindi inviato a coloro che ne avevano fatto domanda una lettera di accettazione o rifiuto. Nel primo caso ha semplicemente allegato dei bollettini che gli interessati hanno potuto scegliere o meno di pagare. Per il sistema di calcolo della rendita, la mancanza di perequazione automatica e di reversibilità, e soprattutto l impossibilità di totalizzare o ricongiungere i contributi versati in altre gestioni, il Fondo lavori di cura può essere una risposta insufficiente alla domanda di protezione sociale richiesta dalle persone che, temporaneamente o permanentemente, dedichino la loro attività alla cura della famiglia. Cosa conviene fare una risposta insuf ciente ai diritti di coloro che svolgono lavori e cure in famiglia > a chi conviene iscriversi al Fondo Potrebbero trovare convenienza nell iscrizione al Fondo persone che sono escluse, per motivi diversi, da qualsiasi altra possibilità sia di ricorso a forme previdenziali obbligatorie sia dal diritto a forme di assistenza, quale l assegno sociale, e che abbiano l intenzione di attivare una polizza o qualche altra forma assicurativa individuale per costituirsi una rendita per la vecchiaia. Tutti i contributi versati vengono accreditati sul conto previdenziale dell iscritto, meno un 2% che viene prelevato dall Inps per nanziare i costi sostenuti per la gestione del Fondo e il pagamento delle pensioni. Perciò, ai ni del calcolo della pensione, si tiene conto del 98% di quanto versato nell arco della vita assicurativa. Come è noto la quota di servizio applicata dalle Assicurazioni è molto superiore. Si ritiene conveniente iniziare l adesione al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari in età abbastanza giovane, con versamenti per almeno 15 anni.

5 Cosa può fare il Sindacato Pensionati? L interrogativo è già posto nella titolazione di questa scheda: promuovere o ignorare? Un ruolo attivo del Sindacato pensionati? Lo SPI include nella sua area di azione e di intervento un vasto campo di impegno, che nell area della previdenza comprende: i redditi pensionistici da contributi, ma anche tutta la gamma della solidarietà (superstiti, invalidi, integrazione al minimo, assegni sociali ecc.), per non citare la gamma più vasta del sostegno sociale (non autosufficienza, sanità e così via). Lo SPI svolge anche un ruolo attivo nel campo della regolamentazione e dello sviluppo della previdenza complementare, generalmente integrativa di un reddito pensionistico obbligatorio. > una rendita sostitutiva o integrativa i molteplici campi di impegno dello Spi la solidarietà e il sostegno sociale lo sviluppo della previdenza complementare Nel caso in esame il Fondo può corrispondere a diverse tipologie di situazioni: Costituire l unica assicurazione di rendita per la vecchiaia di persone che hanno sempre svolto lavori domestici e di cura non retribuiti nell ambito familiare, similare quindi ad una polizza assicurativa privata, ma con minori costi; Coprire un periodo di interruzione della vita lavorativa, durante il quale la persona si è dovuta dedicare ad esigenze familiari; Integrare l accredito contributivo durante lo svolgimento di attività lavorative a part-time.

6 Le rivendicazioni dei sindacati pensionati Le posizioni silenti. I sindacati pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, l 11 aprile 2003, con una nota dei loro segretari generali indirizzata alle tre segreterie confederali, pur affermando di condividere le osservazioni e le proposte unitarie delle Confederazioni al disegno di legge delega sulla previdenza, evidenziavano alcuni argomenti non presi in considerazione. Le richieste dell aprile 2003 Sul tema del perfezionamento dell istituto della totalizzazione tra tutte le Gestioni sindacati pensionati affermavano: si ritiene opportuno cogliere l occasione per risolvere alcuni casi di posizioni assicurative silenti. La delega dovrebbe prevedere totalizzazione anche tra le Gestioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi sia con la Gestione dei parasubordinati sia con il Fondo casalinghe. Per queste due ultime categorie, o aggiunta all istituto della totalizzazione o sua alternativa, dovrebbe essere previsto: per gli iscritti al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, la liquidazione in capitale dei contributi già accreditati, presso Gestioni per lavoro dipendente o autonomo, come premio d ingresso nel nuovo Fondo. per i lavoratori parasubordinati, la facoltà di proseguire il versamento volontario dei contributi nella Gestione di provenienza (dipendenti o autonomi) fino al raggiungimento del requisito contributivo per il diritto alla pensione di vecchiaia. recuperare i contributi perduti delle posizioni silenti la totalizzazione di contributi dipendenti e autonomi con il Fondo premio d ingresso nel Fondo con la liquidazione in capitale dei contributi obbligatori accreditati La piattaforma dell aprile 2002 La piattaforma unitaria dei pensionati prevedeva già nel 2002 l utilizzo dei contributi versati nell ex Fondo Casalinghe, prevedendo che i titolari di contribuzione nelle gestioni di previdenza obbligatoria che non possono dare luogo, per la loro esiguità, ad una pensione previdenziale, devono potere utilizzare i versamenti, almeno per la quota di contribuzione a carico del lavoratore, al fine di incrementare il proprio patrimonio contributivo, in caso di iscrizione al Fondo previdenziale per le persone che svolgono lavori di cura in ambito familiare, aggiungendo che tale misura dovrebbe rappresentare una prima risposta al problema delle posizioni silenti. Le considerazioni espresse dalla Guida Spi-Inca della Lombardia L opportunità per i soggetti che svolgono lavori di cura nell ambito familiare di potersi costituire una rendita pensionistica rappresenta sicuramente un traguardo importante. Tuttavia non si possono sottacere i seguenti elementi di criticità presenti nell ambito del Fondo: non sono previsti la pensione ai superstiti e l integrazione al trattamento minimo; le pensioni non sono soggette alla disciplina della perequazione automatica; non è previsto né il trattamento di invalidità per riduzione a meno di un terzo della capacità di esercitare l attività lavorativa propria nell assegno di invalidità; non è prevista la maggiorazione dell anzianità contributiva nel calcolo della pensione di inabilità; per calcolare il montante contributivo individuale verrà utilizzato il 98% dell importo versato (già precedentemente sottolineata la maggiore esosità di prelievo da parte di società assicuratrici); non è possibile recuperare le posizioni silenti (vedi le richieste dei sindacati pensionati del 2002 sopra riportate); si potrà percepire una pensione di vecchiaia prima dei 65 anni solo versando una consistente contribuzione; non vi è convenienza di iscrizione al Fondo qualora si preveda che al compimento dei 65 anni d età si potranno avere le condizioni di reddito necessarie per beneficiare dell assegno sociale. Agli stessi destinatari del Fondo in questione è data la possibilità di iscriversi in aggiunta o in alternativa al Fondo pensione complementare denominato Fondo Famiglia.

7 Una situazione da superare: in cifre gli ultimi quattro anni delle pensioni già erogate dal fondo previdenza casalinghe Pensioni 2002 2003 2004* 2005* Vecchiaia Numero 1.473 1.451 1442 1.440 Spesa totale 832,8 1.158,1 1.430 1.623,5 (migliaia di euro) Importo medio 43 61 76 90 mensile (euro) Pensioni Invalidità Numero 383 359 337 317 Spesa totale 46,6 80,4 98 100,9 (migliaia di euro) Importo medio 9 17 22 24 mensile (euro) Nel 2002 venivano pagate 1856 pensioni (tra vecchiaia e invalidità) con un costo al Fondo di 879 mila euro: copertura contributiva 184.000 a carico dello Stato 695.000 Nel 2005 (prima nota di variazione al preventivo), registra una diminuzione delle prestazioni (1.757) e un aumento dei costi: 1,7 milioni copertura contributiva 211.000 a carico dello Stato 1.489.000 (*) Preventivi Fonte Inps Anche il nuovo Fondo, riformato dal decreto legislativo 565/96, non offre un prodotto suf- cientemente appetibile e giusti ca le rivendicazioni avanzate dai sindacati pensionati Guardando indietro: breve storia della previdenza per il lavoro casalingo La mutualità pensioni del 1963 1. Con la legge 5 marzo 1963, n. 389, fu istituita, presso l Inps e con gestione separata, la Mutualità pensioni con la finalità di provvedere all assicurazione volontaria per la pensione alle casalinghe. Potevano iscriversi alla Mutualità pensioni le casalinghe che avessero compiuto i 15 anni di età e non avessero superato l età di 50 anni. Tra le casalinghe iscrivibili erano comprese le titolari di pensioni indirette, mentre erano escluse: le titolari di pensioni dirette a carico dell Ago o delle forme obbligatorie di previdenza sostitutive o esclusive dell Ago, nonché le donne iscritte o in condizioni di versare la contribuzione volontaria all Ago o a una delle dette forme sostitutive ed esclusive dell Ago. 2. Il Regolamento di esecuzione della legge n. 389/1963, approvato con il DPR 24 aprile 1964, n. 665, all art. 2, aveva precisato che erano da considerare casalinghe le persone, coniugate, vedove o nubili, che non esercitavano attività soggetta all obbligo della iscrizione alle suindicate forme previdenziali e che attendono senza vincolo di subordinazione alle cure domestiche presso la propria famiglia. La Mutualità pensioni provvedeva ad erogare la pensione di vecchiaia e la pensione di invalidità. Il diritto alla pensione di vecchiaia, in base all art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 389, era conseguibile, a domanda, al compimento del 65 anno di età e il diritto alla pensione di invalidità, in base all art. 8 della stessa legge, poteva essere acquisito dopo cinque anni di iscrizione alla Mutualità e sulla base di almeno 120 contributi versati nella misura minima consentita, a condizione che la capacità di esercitare la normale diretta attività, propria delle casalinghe, fosse risultata ridotta, in modo permanente per infermità o per difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. L ammontare della pensione era costituito dall importo di una rendita vitalizia calcolata mediante l applicazione alla complessiva contribuzione versata di apposite tariffe attuariali che tenevano conto dell età posseduta all epoca dei versamenti e della liquidazione della rendita. 3. In base all art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi versati, secondo le norme della Mutualità pensioni di cui alla legge n. 398/1963, dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, sono rivalutati, per i periodi antecedenti alla liquidazione della pensione e secondo l anno di versamento, in base ai coefficienti utilizzati per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui all art. 3, comma 11, della legge 27 maggio 1982, n. 297, comportando l aumento dei relativi trattamenti pensionistici dal 1 gennaio 2001. Con l applicazione del medesimo criterio sono rivalutati i contributi inerenti ai periodi anteriori al 1 gennaio 1997 e versati dopo il 31 dicembre 2000.

8 Breve storia della previdenza per il lavoro casalingo: il Fondo di previdenza operante dal 1997 4. L art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha attribuito al Governo una delega ad emanare norme per armonizzare la disciplina della Mutualità pensioni prevista per le casalinghe alle norme della riforma generale delle pensioni. In attuazione della delega è stato emanato il DLgs 16 settembre 1996, n. 565, che ha proceduto al riordino della Mutualità pensioni, introducendo, con efficacia dal 1 gennaio 1997, significative innovazioni tra cui quelle di seguito accennate. 5. L art. 1 del DLgs 16 settembre 1996, n. 565, ha stabilito in particolare che dal 1 gennaio 1997: - la gestione Mutualità pensioni, costituita presso l Inps ad opera della legge 5 marzo 1963, n. 389, assuma la nuova denominazione di Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari ; - possano iscriversi, su base volontaria, al nuovo Fondo di previdenza, i soggetti che svolgono, senza vincoli di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta; - possano inoltre volontariamente iscriversi al Fondo, coloro che svolgono un attività lavorativa ad orario ridotto, anche se espletata con carattere di continuità, ma tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo di assicurazione ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio. - siano iscritti al nuovo Fondo i soggetti già iscritti alla Mutualità pensioni, utilizzando come premio di ingresso nel Fondo i contributi versati alla preesistente gestione della Mutualità. Tali contributi, ai sensi dell art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rivalutati, per i periodi antecedenti all ingresso nel Fondo e secondo l anno di versamento, in base ai coefficienti utilizzati per la rivalutazione delle retribuzioni pensionabili di cui all art. 3, comma 11, della legge 27 maggio 1982, n. 297. E realtà il Fondo pensioni per le casalinghe (Dm Lavoro 14 marzo 2001) Il decreto affida all INPS il compito di diffondere le disposizioni per i versamenti contributivi Il Fondo pensioni per le casalinghe può incominciare a funzionare. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 118, del 23 maggio 2001, è stato pubblicato il Decreto ministeriale 14 marzo 2001, emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono stati determinati i coefficienti di trasformazione in pensione del montante contributivo per il Fondo di previdenza delle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti, derivanti da responsabilità familiari. Le disposizioni applicative dell Inps All Inps il compito di diffondere le necessarie disposizioni, affinché le persone interessate possano iniziare ad effettuare il versamento della contribuzione.

9 Breve storia della previdenza per il lavoro casalingo: le modalità d iscrizione al Fondo per le casalinghe (Circolare Inps 223/2002) Il 20 dicembre 2001, la Direzione centrale delle prestazioni dell Inps ha emanato la circolare n. 223/2001 sulla normativa del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. Si tratta della normativa del Fondo operante dal 1 gennaio 1997 in sostituzione della gestione della Mutualità pensioni istituita a suo tempo in favore delle casalinghe con la legge n. 389/1963. La circolare n. 223/2001: - detta le istruzioni per l applicazione delle norme del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, emanato in attuazione della delega attribuita al Governo (articolo 2, comma 33, legge 8 agosto 1995, n. 335) - tiene conto delle modifiche e delle integrazioni apportate al decreto legislativo n. 565/1996 (dalle disposizioni di cui alla legge 14 maggio 1999, n. 144), al decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 47, e al Decreto 14 marzo 2001, concernente la determinazione dei coefficienti di trasformazione da applicare per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo da liquidare agli iscritti al Fondo. La prima parte della circolare Inps n. 223/2001 fornisce una serie di precisazioni dalle quali emerge, tra l altro: Inserimento di ufficio per le iscritte alla Mutualità che le casalinghe iscritte alla Mutualità pensioni dal 1 gennaio 1997 sono inserite d ufficio nel Fondo di nuova istituzione di cui al DLgs n. 565/1996, utilizzando, quale premio unico d ingresso, i contributi dalle stesse versati alla suddetta Mutualità. La volontarietà dell iscrizione al Fondo L iscrizione degli altri soggetti, che si trovano nelle condizioni previste dalle norme del Fondo, avviene su base volontaria; - che l iscrizione al Fondo mantiene la propria efficacia nonostante la mancanza di versamento della contribuzione o la sussistenza di altra contribuzione diversa da quella al Fondo; Un versamento mensile non inferiore a 25,82 (50mila lire) - che l ammontare della contribuzione da versare al Fondo con decorrenza dal 1 gennaio 1999 (in base all art. 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144), non può essere inferiore a lire 50.000 mensili (25,82 euro) e, qualora nell anno solare risulti versato un importo complessivo di contribuzione che non raggiunge tale limite, per lo stesso anno non può essere riconosciuto alcun contributo mensile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione del relativo ammontare; Deducibilità completa a fini fiscali dei contributi versati al Fondo - che dal 1 gennaio 2001, a seguito delle modifiche apportate alla normativa fiscale (da art. 13 del DLgs n. 47/2001), i contributi versati al Fondo per sé e/o per i propri familiari fiscalmente a carico, sono interamente deducibili, ai fini fiscali, dal reddito complessivo del dichiarante. Prorogato al 31 dicembre 2003 ( e successivamente al 30 giugno 2004) il termine per versare al Fondo i contributi 1997-2002 In data 20 dicembre 2001 la Direzione centrale delle prestazioni dell INPS ha emanato la circolare n. 223/2001 sulla normativa del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. Si tratta della normativa del Fondo operante dal 1 gennaio 1997 in sostituzione della gestione della Mutualità pensioni istituita a suo tempo in favore delle casalinghe con la legge n. 389/1963. Con tale Circolare, nel dettare le istruzioni applicative del DLgs n. 565/1996 e successive modificazioni, l Inps ha precisato anche che in fase di prima attuazione della norma in esame, tutti coloro che si iscriveranno per la prima volta entro il 31 dicembre 2002, in deroga al principio di cassa, potranno coprire di contribuzione anche gli anni precedenti la domanda, a partire dal 1997, effettuando il relativo versamento al Fondo, entro la medesima data, senza maggiorazione per interessi. Le proroghe per il recupero contributivo dal 1997: - proroga al 31 dicembre 2003 (messaggio Inps n. 365/18.11.2002) - proroga al 30 giugno 2004 (messaggio Inps n. 2577/29.1.2004) La seconda parte della circolare contiene chiarimenti su: i requisiti per acquisire il diritto alle pensioni di vecchiaia e invalidità, che rappresentano le prestazioni erogabili dal Fondo, e le regole del sistema contributivo di calcolo delle stesse pensioni. La parte terza della circolare riguarda l Organo di gestione del Fondo e la materia dei ricorsi amministrativi, mentre la parte quarta detta istruzioni contabili.

10 È vero che la casalinga/o può incrementare la sua pensione facendo la spesa? Un fondo complementare pensione famiglia La circolare 223/2002 dell Inps sopracitata, prevede anche che che i versamenti effettuati al Fondo possono essere incrementati dagli importi accreditati all iscritto attraverso il meccanismo della cosiddetta scontistica, cioè, destinando ai fini pensionistici, l importo corrispondente agli abbuoni accantonati su acquisti effettuati presso centri di vendita convenzionati. Iscritti per fasce d età: uomini donne totale inferiore a 24 anni 12,6% 1,5% 1,9% tra 24 e 34 anni 25,6% 11,7% 12,1% tra 35 e 49 anni 34,0% 39,1% 39,0% tra 50 e 64 anni 25,2% 43,2% 42,5% oltre 64 anni 2,6% 4,5% 4,5% Nei punti vendita Pellicano, Ld, Grosmarket, Blu casa e Persona: sconto del 2% sulla spesa, viene girato tramite Pos alla posizione contributiva dell iscritta/o. I partner finanziari dell operazione sono Capitalia (banca depositaria), S. Paolo Imi, Banco Napoli, Banca Intesa. Il Fondo viene venduto nei 14mila sportelli postali. > La problematica conversione in accrediti contributivi dei buoni acquisto > Dubbi per l incidenza proporzionalmente rilevante dei costi di gestione amministrativa > Il rendimento è equiparato alla crescita lorda del PIL I punti di vendita convenzionati (dati luglio 2004) Donneuropee-Federcasalinghe è stata la principale promotrice del fondo complementare chiuso Fondo pensione famiglia. Il Fondo, nel 2004 ha registrato una raccolta di 1.113.200 euro. Gli iscritti sono circa ottomila: casalinghe 65% lavoratori atipici 25% studenti 10% La stragrande maggioranza degli iscritti è composta da donne fra i 35 ed i 64 anni residenti nel Centro e Sud Italia. La raccolta del capitale del Fondo avviene attraverso: - versamenti volontari, liberi e non necessariamente continui - all accumulo di sconti spesa. L accumulo contributivo con gli sconti spesa possono avvenire in negozi e supermercati convenzionati utilizzando la Fondo famiglia card, una tesserina (costo una tantum di 16) che permette di usufruire di sconti sulla spesa compresi fra il 2 ed il 30%. Gli abbuoni così accumulati sono deducibili fiscalmente.

11 Le persone non autosuf cienti residenti in casa (dai 6 anni in su) L inchiesta Spi Cgil La non autosufficienza, viene affermato nella ricerca Spi, coinvolge in Italia (dati Istat), circa 2.800.000 persone, pari al 5,2% della popolazione dai sei anni in su: la grande maggioranza (oltre 2.600.000 persone) vive in casa; i rimanenti (meno di 200mila) sono ospiti di strutture residenziali. I differenti gradi di non autosufficienza in termini di Adl mancanti (l indicatore utilizzato per misurare la capacità di svolgere le attività di vita quotidiana) in base all indagine multiscopo Istat sulle condizioni di salute della popolazione negli anni 1999-2000: il 44% dei non autosufficienti è confinato, cioè non è in condizione di uscire di casa senza aiuto, di questi 500mila sono immobilizzati a letto o su una sedia, e 350mila presentano almeno tre Adl mancanti; la distribuzione per età mostra come la non autosufficienza interessi soprattutto gli anziani: gli ultra 65enni costituiscono oltre il 70% dei disabili, con una concentrazione relativa sulle forme più gravi; la distribuzione territoriale del fenomeno evidenzia una concentrazione maggiore dei non autosufficienti nelle regioni meridionali; la tipologia familiare di appartenenza mostra una relativa diffusione della condizione di single e famiglia ristretta (due soli componenti) soprattutto nei centri urbani più grandi; l incrocio dei dati Istat con quelli dell indagine Banca d Italia sui redditi delle famiglie indica una certa concentrazione dei non autosufficienti sui livelli di reddito inferiore: il 43% dei soggetti si colloca nei primi tre decili di reddito; una stima della dinamica del fenomeno della non autosufficienza nel medio lungo periodo, fa prevedere che i residenti in casa passerebbero dall attuale 4,9% della popolazione (6 anni in su) al 6,1% nel 2010 ed al 7,1% nel 2020. Persone non autosuf cienti residenti in casa (dai 6 anni in su) analisi per classi di età classi di età persone non costrette persone costrette in persone costrette a totale persone non in casa casa letto o su una poltrona autosufficienti da 6 a 18 anni 74.484 (72,86%) 12.756 (12,48%) 14.982 (14,66%) 102.222 (100,00%) da 19 a 40 anni 94.985 (56,65%) 39.138 (23,35%) 33.526 (20,00%) 167.649 (100,00%) da 41 a 65 anni 270.223 (61,61%) 93.765 (21,38%) 74.614 (17,01%) 438.602 (100,00%) da 66 a 75 anni 357.700 (62,90%) 126.045 (22,16%) 84.940 (14,94%) 568.685 (100,00%) più di 76 anni 673.076 (50,00%) 375.761 (27,92%) 297.232 (22,08%) 1.346.069 (100,00%) Analisi per regione: previsioni al 2010 e 2020 (valori percentuali) regione situazione previsione previsione regione situazione previsione previsione al 2000 al 2010 al 2020 al 2000 al 2010 al 2020 Sicilia 6,30 (1^) 7,60 (2^) 8,53 (2^) Piemonte 4,86 (12^) 6,24 (11^) 7,39 (10^) Calabria 6,29 (2^) 7,64 (1^) 8,67 (1^) Liguria 4,75 (13^) 6,11 (13^) 6,93 (13^) Marche 5,63 (3^) 7,06 (4^) 7,95 (5^) Campania 4,60 (14^) 5,72 (14^) 6,75 (14^) Molise 5,51 (4^) 6,85 (6^) 7,69 (8^) Friuli V.G. 4,23 (15^) 5,56 (15^) 6,43 (15^) Toscana 5,50 (5^) 6,92 (5^) 7,74 (7^) Lazio 4,16 (16^) 5,33 (17^) 6,22 (18^) Basilicata 5,48 (6^) 7,07 (3^) 8,05 (3^) Lombardia 4,04 (17^) 5,18 (19^) 6,23 (17^) Abruzzo 5,41 (7^) 6,84 (7^) 7,69 (8^) Veneto 3,98 (18^) 5,28 (18^) 6,20 (19^) Puglia 5,40 (8^) 6,75 (8^) 7,92 (6^) Valle Aosta 3,94 (19^) 5,34 (16^) 6,42 (16^) Sardegna 5,20 (9^) 6,64 (9^) 8,04 (4^) Trentino A. 3,50 (20^) 4,58 (20^) 5,32 (20^) Umbria 5,10 (10^) 6,64 (9^) 7,32 (11^) Totale 4,86 6,11 7,08 Emilia R. 5,09 (11^) 6,22 (12^) 7,00 (12^) Fonte: Diritti di cittadinanza delle persone anziane non autosufficienti Cgil e Spi > elaborazione su dati Istat

12 Quando la casalinga (od altra persona addetta a lavori familiari o di cura) si infortuna o muore Le norme per la prevenzione e la sicurezza casalinga: l assicurazione per gli infortuni domestici. La legge 3 dicembre 1999, n. 493, contiene norme relative sia alla sicurezza e alla prevenzione negli ambienti di civile abitazione sia all assicurazione contro gli infortuni domestici. Circa la sicurezza e la prevenzione negli ambienti di civile abitazione, le disposizioni (articoli da 2 a 5 della legge n. 493/1999) prevedono: - l attribuzione di una delega al Governo affinché provveda a riordinare la normativa esistente in materia; - i compiti che sono preordinati a rendere efficace la sicurezza e la prevenzione negli ambienti di civile abitazione, e che debbono essere svolti da vari organi o strutture tra cui quelle del Servizio sanitario nazionale, dell INAIL, delle Unità sanitarie locali, delle Regioni e delle Province. Gli iscritti all assicurazione sono tenuti a versare all Inail un premio annuo di lire 25.000, a meno che non si tratti di soggetti con reddito, proprio o del nucleo familiare di appartenenza, di ammontare inferiore al limite stabilito (art 8, comma 2), nel qual caso il premio viene posto a carico dello Stato. Sicurezza e prevenzione nelle abitazioni > L af damento all Inail La delega al Governo > L obbligo di iscrizione I compiti delle istituzioni Il premio annuo > Rendita vitalizia per infortuni domestici Quanto all assicurazione contro gli infortuni domestici, le disposizioni (articoli da 6 a 12 della legge n. 493/1999) prevedono: - l istituzione dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, affidandone la gestione all Inail; - l obbligo di iscriversi all assicurazione per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono in via esclusiva e in ambito domestico attività di lavoro finalizzate alla cura delle persone, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito. Sono coperti dall assicurazione e danno diritto ad una rendita vitalizia a carico dell INAIL, gli infortuni non mortali che comportino una inabilità permanente al lavoro di grado non inferiore al 33 per cento e che si verifichino nell ambito domestico in occasione ed a causa di lavoro svolto per la cura delle persone. Modalità di attuazione dell assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Stralci del Decreto ministeriale 15 settembre 2000) >> quanto valgono gli infortuni domestici L assicurazione potrà garantire una rendita mensile che va dai 188 ai 1030 euro. L infortunio deve procurare una invalidità almeno pari a superiore al 33%. Esempi di invalidità: - la perdita di tre dita di una mano (medio,mignolo,anulare) = 32% (nessuna rendita) - la sordità ad un orecchio = 15% Richiesta una riduzione della percentuale minima dal 33 al 26%

13 In casa avvengono quattro milioni di incidenti l anno: 8.000 vittime della vita domestica (cifre denunciate da Maria Stella Conte in un servizio pubblicato quest anno sul quotidiano La Repubblica) Il 72% degli infortunati sono donne L aumento degli infortuni dal 1990 al 2000: complessivo + 65,5% > anziani + 95,5% > bambini + 101,5% Gli ambienti più pericolosi per 100 incidenti subiti Cucina 52,0 Soggiorno, salone 9,0 Balcone, terrazzo, giardino 7,6 Camera letto, cameretta 6,6 Scale interne all abitazione 5,5 Bagno 5,4 Cantina, garage o altro ambiente 5,1 Scale esterne all abitazione 4,0 Corridoio, ingresso 3,6 Fonte:elaborazione dati Istat Le cattive abitudini degli italiani Scordare le pentole sul fuoco acceso 12,2 Lasciare un rubinetto dell acqua aperto 11,9 Utilizzare apparecchi elettrici quando si è bagnati 11,2 Spegnere elettrodomestici tirando filo da presa 10,9 Lasciare il gas aperto 9,1 Scordare il forno acceso 7,1 Dimenticare il ferro da stiro acceso 7,0 Lavori di manutenzione pericolosi 4,5 Lasciare sparsi per casa prodotti nocivi 3,6 Fonte:indagine Censis 2004 Infortuni in casa, al lavoro o in incidente stradale Differenza % su totale Morti (dati 2000) Indice di mortalità (*) Infortuni in incidenti stradali 27,9 8.000 0,2 Infortuni sul lavoro denunciati 24,8 1.398 0,1 Incidenti stradali 10,8 6.649 2,9 Dati 1998-.2000 - (*) Quota % dei decessi sul totale degli infortuni/incidenti

14 Il Regolamento sull assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici Con il DM 15 settembre 2000 è stato emanato il Regolamento sull assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici (che applica la legge 493 del 1999). Vengono riprese le parti più significative. Il Regolamento: contiene disposizioni per la individuazione delle persone obbligate ad assicurarsi fornisce precisazioni sull oggetto dell assicurazione riporta l ammontare del premio assicurativo già stabilito dalla legge n. 493/1999; dichiara esplicitamente non applicabile all assicurazione il principio dell automaticità delle prestazioni detta le regole per la determinazione della misura della rendita e per la relativa corresponsione. È soggetto all assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in ambito domestico ciascun componente il nucleo familiare che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) abbia un età compresa tra i 18 e i 65 anni compiuti; per le persone che raggiungono i 65 anni in corso di assicurazione, la stessa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio; b) svolga in ambito domestico attività in via esclusiva e cioè non svolga altra attività che comporti l iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale; c) svolga, in ambito domestico in via non occasionale, attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare; d) svolga le suddette attività senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito. (art. 1. Persone assicurate) 1. L assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento. 2. Si considerano avvenuti in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni: a) conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;(**) b) verificatisi all interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali. (**) Per nucleo familiare si intende un insieme di persone legate da vincoli di matri monio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora abituale; il nucleo può essere costituito anche da una sola persona. 3. Sono esclusi dall assicurazione: a) gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale; b) gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico; c) gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari; d) gli infortuni mortali. (art.2.oggetto dell assicurazione) Il premio assicurativo pro capite è fissato in. 25.000, pari a 12,91 per anno solare, non frazionabili, esenti da oneri fiscali (art. 3. Premi assicurativi). 1. Il premio di cui all art. 3 è a carico dello Stato per i soggetti di cui all art. 1, comma 1, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati: a) titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a. 9 milioni annui, pari a 4.648,11; b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non sia superiore a. 18 milioni annui, pari a 9.296,22. (art. 7. Soggetti esonerati dal versamento del premio).