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34207 29.09.2003 Indicazioni per la gestione dei rifiuti di imballaggio, dei rifiuti ingombranti e delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in via differenziata in ambito comunale. Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Sardegna Alle Amministrazioni Provinciali Cagliari Oristano Nuoro Sassari In conseguenza dell approvazione (del. G.R. n 29/13 del 29.08.02) del Piano Regionale di Gestione degli Imballaggi e dei Rifiuti di Imballaggio, che stabilisce le linee guida e le azioni specifiche da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi della prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio e della massimizzazione dell avvio al recupero/riciclaggio degli stessi, nonché dell esigenza di attivare o ottimizzare la raccolta differenziata dei materiali recuperabili dai rifiuti urbani, obbligatoria per legge, per il conseguimento degli obiettivi fissati nel D. Lgs n 22/97 e nelle pianificazioni regionali e provinciali, l Assessorato Regionale della Difesa dell Ambiente di concerto con le Amministrazioni Provinciali ritiene di dover precisare i comportamenti che le Amministrazioni Comunali devono adottare in merito. Ciò anche in seguito alle numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti sulle modalità di gestione dei rifiuti ingombranti ed in particolare di alcune tipologie di beni durevoli che, in virtù della direttiva del Ministero dell Ambiente 9 aprile 2002 recante modifiche agli allegati A2 e D del D.Lgs. 22/97 in ottemperanza alle decisioni 2000/532/Ce e 2001/119/Ce, hanno acquisito la classificazione di rifiuti pericolosi.

1. Gestione dei Rifiuti di Imballaggio A) Imballaggi da utenze domestiche Le Amministrazioni Comunali, singolarmente o riunite in forma associata, devono attivare e/o potenziare il servizio di raccolta separata dei rifiuti di imballaggio primari e più in generale delle frazioni valorizzabili in modo diffuso nel proprio territorio, privilegiando i sistemi di raccolta domiciliare presso le utenze domestiche, in modo da garantire l efficacia e l efficienza di un servizio che permetta effettivamente ai consumatori di conferire separatamente dalle altre tipologie di rifiuti domestici, i rifiuti di imballaggio selezionati e le frazioni valorizzabili. L istituzione del servizio di raccolta separata dei rifiuti da imballaggio e delle frazioni valorizzabili dalle utenze domestiche deve essere coordinato con l intero sistema di gestione dei rifiuti urbani in modo da raggiungere, accanto all efficienza ed all efficacia, anche l economicità del servizio complessivo, il quale peraltro deve garantire alti livelli di intercettamento. Purtroppo dai dati segnalati dai Comuni agli Osservatori Regionale e Provinciali sui Rifiuti, si rilevano ancora bassi livelli di intercettamento non compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di legge e delle pianificazioni regionale e provinciali e che indicano la necessità di una trasformazione del servizio verso una raccolta integrata delle frazioni differenziate con la frazione residua indifferenziata, non trascurando che nel bilancio complessivo dei costi del servizio gli oneri di smaltimento dell indifferenziato rappresenteranno un aliquota sempre più importante, al contrario dei costi per l avvio al recupero degli imballaggi, a carico dei Consorzi di Filiera del CONAI, con i quali l Assessorato Regionale Difesa Ambiente ha stipulato in data 02.07.2003 apposito Accordo di Programma a garanzia della certezza dell accettazione. Al fine di un accelerazione della trasformazione del servizio di raccolta verso una gestione integrata che persegua efficacia, efficienza ed economicità, si ritiene di dover indicare come esigenza oramai non più procrastinabile la necessità che a livello comunale: - si istituiscano i servizi di raccolta separata degli imballaggi primari presso le utenze domestiche; - si stabilisca una diminuzione delle frequenze di raccolta della frazione indifferenziata a favore di un implementazione delle frequenze delle raccolte differenziate; - si preveda esplicitamente nel regolamento comunale l obbligatorietà per l utenza domestica della separazione dei rifiuti di imballaggi e del loro conferimento distinto al servizio di raccolta; - si predisponga apposita campagna di informazione che segnali in modo semplice ed immediato i tipi di imballaggi che devono essere consegnati in via separata. Si rammenta alle Amministrazioni Comunali che è fatto divieto procedere alla raccolta indifferenziata dei materiali già raggruppati in via differenziata nonché destinarli allo stesso conferimento finale del rifiuto indifferenziato. B) Imballaggi da utenze specifiche Ai sensi dell art.38 del D.Lgs. 22/97 comma 4, gli utilizzatori (cioè i commercianti, i distributori e gli utenti di imballaggi) devono provvedere al ritiro ed alla consegna dei rifiuti di imballaggio 2

secondari e terziari al sistema di raccolta organizzato dai produttori, che vi adempiono autonomamente o tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi. Pertanto le Amministrazioni Comunali hanno l obbligo dell adozione di regolamenti comunali che stabiliscano il divieto, per le attività commerciali, artigianali e di servizio, del conferimento al circuito ordinario di raccolta comunale dei propri rifiuti di imballaggio secondari e terziari e l obbligo per le stesse di servirsi di circuiti distinti con avvio del materiale a riciclaggio e/o recupero, insieme al divieto, ai sensi dell art. 43 del D.Lgs. 22/97, di utilizzo della discarica come opzione di smaltimento finale. Nel Regolamento devono essere previste le modalità di controllo e le sanzioni per le violazioni al divieto del conferimento al circuito ordinario di raccolta comunale. Qualora le Amministrazioni Comunali ritengano di voler fornire alle utenze commerciali, artigianali e di servizio che insistono nel proprio territorio, il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio mediante il concessionario del servizio comunale di raccolta, dovranno prevedere nel proprio regolamento, ai sensi dell art. 21 del D.Lgs. 22/97, l assimilazione ai fini della raccolta dei rifiuti di imballaggio ai rifiuti urbani ed attivare obbligatoriamente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, con destinazione al riciclo e recupero e divieto di smaltimento in discarica, con costi a carico delle utenze specifiche. Si rammenta al proposito che l art. 23 della legge 31 luglio 2002 n 179 ha disposto l esclusione della privativa di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti avviati al recupero. Si rammenta altresì che l istituzione della tariffa, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 22/97 e del D.P.R. n 159/99 e s.m., non prevede agevolazioni per la raccolta dei rifiuti di imballaggio, che rimane in carico ai produttori ed agli utilizzatori, ma richiede l applicazione di un coefficiente di riduzione tariffaria proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Pertanto qualora l Amministrazione Comunale intenda fornire il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio alle utenze commerciali, artigianali e di servizio, presenti sia all interno del perimetro urbano che nelle aree destinate ad attività produttive, commerciali ed artigianali del proprio territorio, deve comunque lasciare impregiudicata la scelta per le utenze specifiche di servirsi di propri circuiti di raccolta per i rifiuti di imballaggio, purchè sia fornita relativa dimostrazione, ed applicare una tariffa congruente con la riduzione delle quantità effettivamente conferite al servizio pubblico di raccolta. Stante l importanza che la problematica della gestione corretta dei rifiuti di imballaggi riveste per l intero settore dei rifiuti ed in particolare per lo sviluppo delle raccolte differenziate, constatato il ritardo ancora presente nell intero territorio regionale per il raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata stabilite dall art. 24 del D.Lgs. 22/97 e che pertanto vi è assoluta necessità di un impegno particolare da parte della Pubblica Amministrazione per colmare i ritardi accumulati, si rende necessario pianificare una cadenza stringente delle azioni che gli Enti Locali devono intraprendere per l assolvimento dei propri compiti istituzionali, il cui rispetto è fondamentale per lo sviluppo in Sardegna di una corretta gestione dei rifiuti di imballaggio. In questo quadro è necessario: che le Amministrazioni Comunali comunichino all Assessorato Regionale Difesa Ambiente, nell ambito del disposto dell art. 21 comma 6 del D.Lgs. 22/97, l adempimento entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare assessoriale nel BURAS, dell inserimento nei propri regolamenti comunali degli obblighi menzionati nei capoversi precedenti per la gestione dei rifiuti di imballaggio relativi sia alle utenze domestiche che alle utenze specifiche; 3

che le Amministrazioni Provinciali provvedano, nell ambito dei compiti assegnati dall art.20 del D.Lgs. 22/97: all accertamento presso gli impianti di discarica del rispetto del disposto di cui al comma 1 dell art. 43 del D.Lgs. 22/97; all accertamento, eventualmente con interventi a campione, dei comportamenti da parte delle utenze specifiche in merito al rispetto dei dettati di cui al comma 2 dell art. 43 del D.Lgs. 22/97, ovvero che le stesse utenze si siano organizzate con circuiti distinti per la raccolta degli imballaggi secondari e terziari qualora non sia stata attivata dal Comune questa tipologia di raccolta; all accertamento presso i Comuni dell effettivo avvio del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio primari e del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, qualora così sia stabilito dal Regolamento Comunale; a comminare le sanzioni amministrative corrispondenti ai comportamenti illeciti accertati. Le Amministrazioni Provinciali dovranno trasmettere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare nel BURAS, all Assessorato Regionale della Difesa Ambiente le risultanze di questa azione specifica di controllo in modo da poter disporre di elementi sufficienti per il monitoraggio della situazione e poter pianificare in modo mirato e sempre più efficace le future azioni, eventualmente necessarie, per la gestione corretta della problematica dei rifiuti di imballaggio. Sempre al fine di assicurare un azione di maggiore efficacia, si stabilisce che nell erogazione dei finanziamenti dell Assessorato Regionale Difesa Ambiente, sia comunitari che statali che regionali da effettuarsi con bandi pubblici o con atto di programmazione siano previste le necessarie priorità conseguenti al rispetto da parte delle Amministrazioni Comunali delle indicazioni contenute nella presente circolare ed adeguati meccanismi premianti per quelle Amministrazioni Comunali che, in forma singola o preferenzialmente associata, raggiungano i maggiori livelli di raccolta differenziata, monitorati dagli Osservatori Regionale e Provinciali sui Rifiuti. 2. Gestione dei Rifiuti Ingombranti Si richiama quanto segnalato nella precedente circolare Assessoriale del 25.05.1998 pubblicata sul Buras n 22 del 23/07/98, in merito alla considerazione che le operazioni di raggruppamento dei rifiuti ingombranti in aree attrezzate sono da intendersi ricomprese nella fase della raccolta ai sensi dell art.6 lett. e) del D.Lgs. 22/97, purché effettuate in un arco temporale necessario per la formazione di un carico minimo per il conferimento in un centro di recupero o smaltimento e comunque entro un massimo di 30 giorni, per specificare che tale indicazione ha validità anche per i beni durevoli (art. 44 D.Lgs. 22/97) compresi i frigoriferi e tutte le apparecchiature fuori uso catalogate come pericolose secondo i nuovi codici CER ( 200123*,200135*), purchè provenienti da utenze domestiche o ad esse assimilate ai fini della raccolta e ritirate dal servizio pubblico. Le aree attrezzate di cui al capoverso precedente, devono intendersi come aree presidiate deputate al raggruppamento dei materiali differenziati provenienti dalle operazioni di raccolta nel comune di riferimento o in più comuni consorziati ai fini della raccolta con un unico gestore del servizio, e di 4

conferimento diretto da parte degli utenti. Le aree attrezzate pertanto, se rientranti nella casistica di cui al capoverso precedente, non hanno necessità di acquisire autorizzazione specifica ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 o, per i rifiuti destinati al recupero ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs. 22/97. Le operazioni gestionali delle aree attrezzate di raggruppamento devono tuttavia essere disciplinate dai regolamenti comunali, con apposita sezione nell ambito più generale della disciplina delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani, in cui si devono prevedere almeno le seguenti modalità: - l area deve essere recintata, pavimentata e dotata di presidi di contenimento di effluenti; - nell area potranno operare esclusivamente gli operatori addetti alla raccolta ed al raggruppamento dei materiali; - l accesso agli utenti esterni può essere ammesso in giorni ed in orari predefiniti e solo in presenza di personale di controllo ed accettazione; - nell area possono essere eseguite solo operazioni di suddivisione dei materiali per il raggruppamento secondo tipologie omogenee; - le operazioni di movimentazione dei frigoriferi e degli altri beni durevoli classificati pericolosi dai nuovi codici CER devono essere condotte in modo da evitare rotture dei materiali e dispersioni incontrollate delle sostanze lesive dell ozono o delle sostanze pericolose in essi contenute; - non può essere eseguita alcuna operazione di disassemblaggio del materiale ingombrante e/o di separazione della parte del bene durevole contenente sostanze lesive dell ozono o pericolose; - tutti i materiali ingombranti devono essere stoccati in modo distinto e ben ordinato; il materiale alla rinfusa deve essere stoccato in appositi contenitori anche scarrabili a tenuta; - deve essere predisposto un elenco completo dei materiali conferibili da parte dell utenza domestica del Comune di riferimento dell area attrezzata (o dei comuni se l area attrezzata è di valenza intercomunale con comuni consorziati ai fini della raccolta) e le modalità di riconoscimento dell utenza domestica da parte del gestore dell area attrezzata; - le operazioni di conferimento da parte dell utenza esterna devono essere seguite dal personale di controllo che ha anche l obbligo di garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni e di accertare che non vengano occultati all interno di altri materiali rifiuti e materiali non ammessi; - sia ben visibile il divieto di abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuti al di fuori ed in adiacenza dell area attrezzata e comunque sia garantito il ritiro giornaliero di quanto eventualmente vi si trovasse scaricato abusivamente; - siano stabilite nel Regolamento Comunale le sanzioni amministrative per comportamenti in difformità. E fatto carico al Comune controllare e vigilare perché i rifiuti non permangano nell area di raggruppamento per un periodo maggiore di 30 giorni, purchè il materiale ivi depositato non ecceda il quantitativo medio di un carico, indicativamente in termini volumetrici (30 mc.) o ponderali (20 t.). Per quanto riguarda tipologia e quantità massima giornaliera pro-capite dei materiali conferibili dall utenza domestica presso l area attrezzata di raggruppamento, si consiglia il rispetto delle seguenti indicazioni: a) carta/cartone : (0,25 mc) b) plastiche: (0,25 mc) c) lattine di alluminio o banda stagnata: (n 10 pz) 5

d) vetro in bottiglie: (n 20 pz) e) vetro ingombrante: (n 2-3 pz) f) ingombranti metallici (es. elettrodomestici, reti dal letto, mobili metallici): (n 2-3 pz) g) ingombranti di legno (es. arredi dismessi): (n 2-3 pz) h) monitor esausti di televisori e computer con tubo catodico: (n 1pz) i) materiale elettronico (stampanti, fax, calcolatrici): (n 1pz) j) frigoriferi/ congelatori: (n 1pz) k) pile esauste: (n 10 pz) l) accumulatori esausti per veicoli (batterie): (n 1pz) m) farmaci scaduti: ( 1 Kg) n) etichettati T e/o F: (5 Kg) o) lampade al neon: (5 Kg) Le quantità e le qualità dei rifiuti succitate sono indicative e comunque i rifiuti e la loro relativa tipologia possono essere accettati compatibilmente alla capacità di ricezione dell area attrezzata. Al fine di limitare lo scarico abusivo dei rifiuti ingombranti, le Amministrazioni Comunali devono istituire, secondo le indicazioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, apposito servizio di raccolta domiciliare degli stessi con adeguata frequenza di ritiro, che indicativamente non dovrà superare i 7 giorni per i comuni demograficamente più importanti (> 5.000 abitanti) ed i 15 giorni per tutti gli altri. Il servizio, che dovrà essere opportunamente pubblicizzato, dovrà essere strutturato in modo che già in fase di raccolta o comunque a valle della stessa si possa operare una distinzione degli ingombranti ferrosi e/o legnosi, che possono essere avviati al recupero, dalle apparecchiature catalogate pericolose, che dovranno essere avviate ad appositi centri attrezzati di trattamento, e da quelle non suscettibili di recupero che devono essere avviate allo smaltimento. 3. Operazioni di travaso e trasbordo di rifiuti urbani e delle frazioni differenziate Per quanto riguarda le operazioni di travaso e trasbordo di rifiuti urbani indifferenziati si richiama integralmente quanto affermato nella già citata Circolare Assessoriale del 25.05.1998. In riferimento al travaso e trasbordo delle frazioni differenziate si richiama la suddetta circolare, specificando, ad ulteriore integrazione che l attrezzatura di contenimento dei rifiuti organici putrescibili deve garantire una perfetta tenuta atta ad evitare la dispersione di colaticci ed odori. Si precisa inoltre che l indicazione che la fase di trasbordo dei materiali differenziati, compresi quelli derivanti dalla raccolta secco-umido, sia ricompresa nella fase della raccolta è valida anche per aree di travaso al servizio di più comuni consorziati ai fini della raccolta che si avvalgono di un unico gestore, purchè non si utilizzino attrezzature fisse. L Assessore - Dott. Emilio Pani- 6