Allegato al Documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81



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Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53 MISURE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (ai sensi del Capo II del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151) Allegato al Documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Ente 1 CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI CESANO MADERNO Sede Legale Plessi scolastici Attività Presso Scuola Elementare Statale M. L. King piazza Duca d Aosta n 1-20031 Cesano Maderno (MI) Scuola Primaria Statale M. L. King piazza Duca d Aosta, 1 Scuola Primaria Statale A. Borghi via Col di Lana Binzago Scuola Primaria Statale A. Mauri via Sardegna Villaggio SNIA Scuola d Infanzia Statale M. Montessori via Riccione Villaggio SNIA Attività didattica e amministrativa statale per la formazione di alunni nel ciclo di istruzione della scuola primaria dell obbligo e scuola d infanzia. Livello di revisione Data L R.S.P.P. Prima stesura gennaio 2005 Revisione 01 novembre 2009 Revisione 02 Revisione 03 IL MEDICO COMPETENTE L RLS Aggiornamento: 27/11/2009

I N D I C E INTRODUZIONE 5 A. INDICAZIONE DEI CRITERI SEGUITI 6 B. FATTORI DI RISCHIO 8 C. FATTORI DI RISCHIO RILEVATI 17 MANSIONE: COLLABORATRICE SCOLASTICA (COMMESSA) 17 0. Descrizione dell attività 17 1. Rischio derivante da movimentazione manuale 17 2. Rischio posturale 18 3. Rischio derivante da agenti chimici 18 4. Rischio derivante da agenti fisici 18 5. Rischio derivante da agenti biologici 19 6. Rischio derivante da lavori su scale 20 7. Lavoro notturno 20 8. Misure di protezione e prevenzione 20 MANSIONE: ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 21 0. Descrizione dell attività 21 1. Rischio derivante da movimentazione manuale 21 2. Rischio posturale 21 3. Rischio derivante da agenti chimici 22 4. Rischio derivante da agenti biologici 22 5. Rischio derivante da lavori su scale 22 6. Lavoro notturno 23 7. Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale 23 8. Misure di protezione e prevenzione 23 Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 3

MANSIONE: DOCENTE 24 0. Descrizione dell attività 24 1. Rischio posturale 24 2. Rischio derivante da agenti chimici 25 3. Rischio derivante da agenti biologici 25 4. Rischio derivante da lavori su scale 25 5. Lavoro notturno 26 6. Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale 26 7. Misure di protezione e prevenzione 26 MANSIONE: EDUCATRICE SCUOLA MATERNA 27 0. Descrizione dell attività 27 1. Rischio derivante da movimentazione manuale 27 2. Rischio posturale 27 3. Rischio derivante da agenti chimici 28 4. Rischio derivante da agenti biologici 28 5. Rischio derivante da lavori su scale 28 6. Lavoro notturno 29 7. Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale 29 8 Misure di protezione e prevenzione 29 D. INFORMAZIONE DELLE LAVORATRICI 30 E. RIFERIMENTI 31 F. NOTA FINALE 32 Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 4

INTRODUZIONE L'emanazione del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 645 aveva fissato l'obbligo di valutazione dei rischi derivanti da attività lavorativa effettuata da lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che hanno informato il Datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti (Legge 30 dicembre 1971 n. 1204). L introduzione del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, confermando tale obbligo (articolo 11, comma 1) rispetto alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto (articolo 6, commi 1 e 2), ha permesso di riunire e coordinare tra loro le numerose disposizioni vigenti in materia, tra l altro, di tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento in un Testo Unico, anche mediante l abrogazione di talune di esse (tra l altro, compreso lo stesso D.Lgs. 645/96). La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 151/01 ed illustra criteri e indicazioni utilizzati per la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e alla salute delle lavoratrici di cui all articolo 6, commi 1 e 2, del D.Lgs. 151/01. Il documento si divide nelle seguenti sezioni: A. Indicazione dei criteri seguiti B. Fattori di rischio C. Fattori di rischio rilevati, indicazione delle misure definite D. Informazione delle lavoratrici E. Riferimenti Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 5

A. Indicazione dei criteri seguiti La valutazione dei rischi oggetto della presente relazione costituisce appendice dettagliata della valutazione effettuata ai sensi degli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 81/2008, di cui costituisce parte integrante (articolo 11, comma 1, D.Lgs. 151/01). I criteri seguiti per la realizzazione della valutazione specifica, sulla scorta dei criteri generali indicati nel Documento di valutazione dei rischi aziendale redatto ai sensi degli articoli 17, comma a) e 28 del D.Lgs. 81/2008, hanno tenuto conto di: 1. individuazione delle fonti potenziali di pericolo presenti nelle fasi lavorative; 2. individuazione dei danni effettivamente verificatisi nel passato; 3. valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi. Il percorso per la valutazione dei rischi e l adozione delle misure di tutela delle lavoratrici è il seguente: Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 6

IL DATORE DI LAVORO VALUTA I RISCHI IL DATORE DI LAVORO VALUTA I RISCHI PER LA GRAVIDANZA E L ALLATTAMENTO PER LA GRAVIDANZA E L ALLATTAMENTO IL DATORE DI LAVORO INDIVIDUA I LAVORI VIETATI DI CUI AGLI ALLEGATI A B DEL D.LGS. 151/01 IL DATORE DI LAVORO INDIVIDUA I LAVORI LAVORI CHE CHE RICHIEDONO MISURE MISURE QUALI- QUANTITATIVE QUALI-QUANTITATIVE DI CUI ALL ALLEGATO DI CUI C I LAVORI PRESENTANO RISCHI I LAVORI NON PRESENTANO RISCHI ESISTE POSSIBILITÀ DI SPOSTAMENTO DELLA LAVORATRICE NON ESISTE POSSIBILITÀ DI SPOSTAMENTO DELLA LAVORATRICE NON SUSSISTONO RISCHI PER LA GRAVIDANZA E L ALLATTAMENTO IL DATORE DI LAVORO ADIBISCE LA LAVORATRICE A MANSIONE IDONEA CHE NON LA SOTTOPONGA AI RISCHI RISCONTRATI IL DATORE DI LAVORO CHIEDE L ALLONTANAMENTO DELLA LAVORATRICE ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO EMETTE IL PROVVEDIMENTO DI ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PREVI ACCERTAMENTI DI PRASSI Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 7

B. Fattori di rischio Nell ambito della presente valutazione sono stati analizzati i fattori di rischio e le attività ritenute pericolose o insalubri ai sensi della normativa in vigore in materia di tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento, con particolare riferimento agli agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all Allegato C del D.Lgs. 151/2001, riportati schematicamente di seguito. A. AGENTI APPLICABILITÀ 1) Agenti fisici, allorché vengano considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; c) rumore; d) radiazioni ionizzanti; e) radiazioni non ionizzanti; f) sollecitazioni termiche; g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all interno sia all esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all attività svolta dalle lavoratrici di cui all articolo 6 del D.Lgs. 151/01. 2) Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell articolo 268 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell Allegato II.3. Agenti chimici. 3) Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell Allegato II: a) sostanze etichettate R40, R45, R46 e R47 ai sensi della Direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell Allegato II; b) agenti chimici che figurano nell Allegato LII del D.Lgs. 81/2008; c) mercurio e suoi derivati; d) medicamenti antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. B. PROCESSI SI NO Processi industriali che figurano nell Allegato LII del D.Lgs. 81/2008. continua Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 8

segue C. CONDIZIONI DI LAVORO APPLICABILITÀ SI NO Lavori sotterranei di carattere minerario. Ai sensi dell articolo 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. 151/01 vengono individuati i lavori vietati alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, secondo gli schemi proposti di seguito. Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all articolo 7, comma 2, D.Lgs. 151/01 Allegato B del D.Lgs. 151/01, vietati alle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. Lavoratrici gestanti di cui all articolo 6 del D.Lgs. 151/01 APPLICABILITÀ SI NO Agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea Agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione Agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall organismo umano Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all articolo 6 del D.Lgs. 151/01 APPLICABILITÀ SI NO Agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall organismo umano Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 9

Elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dell articolo 7, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 - Articolo 5 D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1206 (Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204) Allegato A del D.Lgs. 151/01. APPLICABILITÀ SI NO Il trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e il sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori previsti dal D.Lgs. 04 agosto 1999 n. 345 e dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 262 (*) I lavori indicati nella tabella allegata al D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 per i quali vige l obbligo delle visite mediche preventive e periodiche durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto I lavori che espongono alla silicosi ed asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli Allegati 4 e 5 del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e successive modificazioni durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto I lavori che comportano l esposizione alle radiazioni ionizzanti durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto I lavori su scale e impalcature mobili e fisse durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori di manovalanza pesante durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori che comportano una stazione in piedi per più della metà dell orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali, durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto I lavori agricoli che implicano la manipolazione e l uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame, durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto I lavori di monda e trapianto del riso durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro I lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro (*) Il D.Lgs. 345/99, così come modificato dal D.Lgs. 262/00, ha modificato ed integrato la Legge 17/10/1967 n. 977, il cui Allegato I elenca i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri vietati. Per la loro puntuale individuazione, si rimanda alle pagine successive. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 10

I lavori vietati, previsti dall Allegato I della Legge n. 977 del 17/10/1967 e successive modifiche ed integrazioni, sono i seguenti: I. LAVORAZIONI CHE ESPONGONO AI SEGUENTI AGENTI: APPLICABILITÀ 1) Agenti fisici a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall art. 189, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 2) Agenti biologici a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi dell articolo 268 del D.Lgs. 81/2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai Decreti Legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. 3) Agenti chimici a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del Decreto Legislativo 16 luglio 1998, n. 285; b) sostanze e preparati classificati nocivi (n) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (i) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); d) sostanze e preparati di cui al titolo I, capo II (agenti cancerogeni e mutageni) del decreto legislativo n. 81 del 2008; e) piombo e composti; f) amianto. SI NO Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 11

II. PROCESSI E LAVORI: Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all attività nel suo complesso. APPLICABILITÀ 1. Processi e lavori di cui all'allegato LII del D.Lgs. 81/2008. 2. Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 3. Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4. Lavori di mattatoio. 5. Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6. Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7. Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni. 8. Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione. 9. Lavori il cui ritmo e' determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10. Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11. Lavorazioni nelle fonderie. 12. Processi elettrolitici. 13. Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica. 14. Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15. Produzione e lavorazione dello zolfo. 16. Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17. Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18. Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19. Lavorazione dei tabacchi. 20. Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21. Produzione di calce ventilata. 22. Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23. Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24. Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25. Lavori nei magazzini frigoriferi. SI NO 26. Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. continua Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 12

segue II. PROCESSI E LAVORI: Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all attività nel suo complesso. APPLICABILITÀ 27. Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28. Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29. Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30. Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31. Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32. Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33. Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata. 34. Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi. 35. Produzione di polveri metalliche. SI NO 36. Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37. Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 13

Lavoro notturno - Articolo 53 del D.Lgs. 151/01, vietato alle lavoratrici dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Lavoratrici di cui all articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 151/01 APPLICABILITÀ SI NO Attività che comportano la prestazione di lavoro notturno dalle ore 24.00 alle ore 6.00, dall accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 14

In linea generale, relativamente alle lavoratrici che svolgano mansioni la cui attività rientri tra i lavori vietati, secondo quanto indicato nei prospetti sopra riportati, per il periodo per il quale è previsto il divieto, il Datore di lavoro adotta le misure necessarie per evitare l esposizione al rischio individuato delle lavoratrici intervenendo temporaneamente sulle condizioni e/o sull orario di lavoro, ai sensi dell articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 151/01. Nei casi in cui, per motivi organizzativi o produttivi, ciò non fosse possibile, il Datore di lavoro, ai sensi dell articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 151/01, adibisce temporaneamente le lavoratrici di cui sopra ad altre mansioni, secondo quanto previsto dall articolo 7, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 151/01, dandone contestuale comunicazione scritta all Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Nei casi, infine, in cui, per oggettivi motivi di ordine organizzativo o produttivo, non fosse possibile lo spostamento temporaneo delle lavoratrici di cui sopra ad altre mansioni, si applica quanto previsto dall articolo 17, comma 2, D.Lgs. 151/01, relativamente alla interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza. I fattori che possono creare alterazioni dello sviluppo del prodotto del concepimento possono essere suddivisi in: fattori chimici fattori fisici organizzazione del lavoro organizzazione e stato dei servizi sociali infezioni composti organici ed inorganici radiazioni ionizzanti, microonde, ultrasuoni, rumore, vibrazioni, alte e basse temperature fatica fisica e psichica, posture pendolarismo, ore di permanenza fuori casa, lavoro domestico virus, batteri, parassiti Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 15

Gli effetti dannosi derivanti da cause ambientali danno effetti diversi nel corso della gravidanza, con difficoltà di individuazione e correlazione precisa tra la fonte di nocività e le conseguenze sul feto. Tali effetti possono essere così riassunti: effetti immediati, quali l'aborto, la morte endouterina del feto, i parti prematuri; effetti riconoscibili alla nascita, quali le malformazioni; effetti evidenziabili a breve e medio termine, quali cardiopatie congenite, danni del sistema nervoso centrale; effetti evidenziabili a lungo termine, quali lo sviluppo di tumori a seguito di esposizione ad agenti cancerogeni ambientali durante la vita intrauterina; effetti evidenziabili nelle generazioni successive. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 16

C. Fattori di rischio rilevati Tenuto conto delle attività effettuate, si elencano ed approfondiscono di seguito i fattori di rischio individuati per ogni mansione svolta nell Ente dal personale femminile: MANSIONE: COLLABORATRICE SCOLASTICA (COMMESSA) 0. Descrizione dell attività pulizia quotidiana dei luoghi di lavoro, dei pavimenti e delle pareti piastrellate dei locali (compresi servizi igienici e spogliatoi), superfici vetrate ed infissi mediante comuni attrezzature manuali, macchina pulitrice a disco e normali prodotti detergenti; svuotamento plurigiornaliero dei contenitori dei rifiuti e trasporto dei sacchi pieni (previa accurata chiusura ermetica degli stessi) all apposito luogo di raccolta; assistenza nel controllo degli alunni negli spazi scolastici comuni. 1. Rischio derivante da movimentazione manuale Le attività effettuate che possono comportare esposizione al rischio rilevato sono le seguenti: svuotamento plurigiornaliero dei contenitori dei rifiuti e trasporto dei sacchi pieni; spostamento arredi ed altri oggetti; utilizzo di macchina pulitrice monodico. L attività di sollevamento e trasporto di pesi rientra tra i lavori faticosi di cui all Allegato A del D.Lgs. 151/01, vietati alle donne in gravidanza ai sensi dell articolo 7 D.Lgs. 151/01. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 17

2. Rischio posturale Lo svolgimento dell attività prevede il mantenimento della postura eretta per tutto l orario di lavoro. Le attività effettuate che possono comportare esposizione al rischio rilevato sono le seguenti: postura prolungata eretta durante la pulizia dei locali. Il mantenimento della stazione in piedi per più della metà dell orario lavorativo rientra tra i lavori faticosi di cui all Allegato A del D.Lgs. 151/01, vietati alle donne in gravidanza ai sensi dell articolo 7 del D.Lgs. 151/01. A tali problematiche potrebbero aggiungersi quelle relative al pendolarismo nel caso in cui le lavoratrici, a causa della distanza dalla propria abitazione del posto di lavoro, siano obbligate a lunghi trasferimenti con autoveicoli o mezzi pubblici. Ciò può comportare la possibilità di affaticamento fisico e/o mentale legato agli spostamenti. 3. Rischio derivante da agenti chimici Il ciclo di lavoro prevede l utilizzo di sostanze o prodotti chimici il cui rischio è trascurabile (detergenti, prodotti pulizia tradizionali, ecc.). In seguito all'individuazione di patologie oggettivamente riconducibili all esposizione diretta o indiretta alle sostanze chimiche verranno definiti degli Interventi dal Medico Competente. 4. Rischio derivante da agenti fisici La mansione prevede lo svolgimento dell attività all interno dell insediamento con possibilità di sbalzi di temperatura tra le varie zone dello stesso nonché correnti d aria. L attività rientra tra i lavori insalubri di cui all Allegato A del D.Lgs. 151/01, vietati alle donne in gravidanza ai sensi dell articolo 7 del D.Lgs. 151/01. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 18

5. Rischio derivante da agenti biologici Occorre considerare che la mansione prevede la possibilità, da parte delle lavoratrici, vista presenza, nelle strutture scolastiche, di bambini, di entrare in contatto con soggetti potenzialmente infetti dal virus della rosolia, rientrante tra gli agenti biologici di cui all Allegato B del D.Lgs. 151/01, la cui esposizione è vietata alle donne in gravidanza ai sensi dell articolo 7 del D.Lgs. 151/01. Per i rischi generali derivanti da potenziale esposizione diretta o indiretta ad agenti biologici per permanenza in luoghi frequentati da altre persone, vi è una forte difficoltà di dimensionamento in quanto le misure di prevenzione adottate sono ovviamente limitate agli addetti. Non è quindi possibile valutare il rischio generale derivante da situazioni esterne e da conseguenti patologie infettive veicolate da terzi. La pericolosità di tale rischio va pertanto attribuita a priori e gli interventi attuati sono principalmente diretti all'adozione delle misure di prevenzione (igiene dei locali e di oggetti manipolati, verifica sulle corrette modalità di svolgimento del lavoro ed informazione degli addetti) e al monitoraggio dei risultati in relazione alle misure preventive utilizzate. Ciò consente l'intervento immediato attraverso l'inasprimento delle misure preventive nel caso di riscontro di patologie infettive. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 19

6. Rischio derivante da lavori su scale La mansione prevede l utilizzo di scale manuali per l accesso ai piani alti di scaffalature, per la pulizia di infissi, vetri, ecc. L attività rientra tra i lavori faticosi e pericolosi di cui all Allegato all Allegato I della Legge 977/67, vietati alle donne in gravidanza ai sensi dell articolo 7 del D.Lgs. 151/01. 7. Lavoro notturno La mansione non prevede la turnazione notturna. 8. Misure di protezione e prevenzione Sulla base delle mansioni svolte, dalle risultanze della valutazione dei rischi effettuata e da quanto previsto dalle vigenti normative, si stabiliscono, per le lavoratrici che ricoprono la mansione di collaboratrice scolastica (commessa) qualora gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, le seguenti misure di protezione e prevenzione: quali misure di protezione e prevenzione, l assegnazione a servizi sedentari, al di fuori di spazi ospitanti bambini, quali: attività di centralino, informazioni al pubblico, fotocopiatura atti e pratiche varie; semplice attività amministrativa per conto di uffici dell Ente, consistente in fotocopiatura di pratiche, raccolta e riordino documenti, ecc. Tali servizi comportano una limitata attività di movimento e l esclusione di movimentazione di pesi, quindi sono da ritenersi privi dei relativi specifici rischi. Diversamente, stante l impossibilità organizzativa di adibire le lavoratrici ad una delle mansioni sopraccitate, si proporrà alla Direzione Provinciale del Lavoro Servizio di Ispezione del Lavoro territorialmente competente l astensione dal lavoro per il periodo considerato. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 20

MANSIONE: ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 0. Descrizione dell attività attività amministrativa, contabile e gestionale, anche con l ausilio di videoterminali e loro periferiche, oltre che a normali apparecchiature d ufficio; sportellistica con contatto diretto con l utenza per informazioni e consegna-ritiro documenti e pratiche. Attività lavorativa in cui l addetta utilizza attrezzature informatiche munite di videoterminale così come definite dall articolo 173 del D.Lgs. 81/2008. 1. Rischio derivante da movimentazione manuale L attività di sollevamento e trasporto di pesi rientra tra i lavori faticosi di cui all Allegato A del D.Lgs. 151/01, vietati alle donne in gravidanza ai sensi dell articolo 7 D.Lgs. 151/01. Si ritiene tuttavia che in normali condizioni l attività non comporti esposizione a rischi significativi, in quanto le operazioni di lavoro prevedono la movimentazione manuale dei carichi (libri, fascicoli, pratiche, falconi, ecc.) non continuativamente ed in maniera prolungata, mediante operazioni di sollevamento e deposizione, aventi peso inferiore agli 8 kg. A ulteriore garanzia delle lavoratrici, a carattere preventivo, si dispone che le operazioni di lavoro che prevedono la movimentazione, spostamento e trasferimento manuale di oggetti il cui peso può essere rilevante, siano vietate alle lavoratrici gestanti, e che queste siano effettuate da altro addetto. 2. Rischio posturale Lo svolgimento dell attività può prevedere il mantenimento della postura eretta prolungata durante l orario di lavoro e la possibilità di affaticamento fisico e/o mentale.. Rientrando, il mantenimento della stazione in piedi per più della metà dell orario lavorativo, tra i lavori faticosi di cui all Allegato A del D.Lgs. 151/01, vietati alle donne in gravidanza ai sensi dell articolo 7 D.Lgs. 151/01, si dispone l effettuazione di pause continue da tale posizione. A tali problematiche potrebbero aggiungersi quelle relative al pendolarismo nel caso in cui le lavoratrici, a causa della distanza dalla propria abitazione del posto di lavoro, siano obbligate a lunghi trasferimenti con autoveicoli o mezzi pubblici. Ciò può comportare la possibilità di affaticamento fisico e/o mentale legato agli spostamenti. Valutazione dei rischi ex D.Lgs. 151/2001 Aggiornamento: 27/11/2009 pagina 21