Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015.
L introduzione del beneficio in esame comporta la contestuale soppressione, relativamente ai rapporti di lavoro attivati dal 1 gennaio 2015, dei benefici previsti dall articolo 8, comma 9 della Legge n. 407/1990. Tale disposizione riconosce al datore di lavoro che assume, con contratto a tempo (anche part-time), lavoratori disoccupati o sospesi in CIGS da almeno 24 mesi, una riduzione dell aliquota contributiva a suo carico (contributi INAIL compresi) nella misura del 50%, elevata al 100% (esonero totale) in caso di imprese artigiane ed imprese operanti nel Mezzogiorno.
Campo di applicazione 1. Datori di lavoro interessati Possono beneficiare dell esonero contributivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 i datori di lavoro privati, indipendentemente dal settore di appartenenza. L esonero contributivo spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo, ad esclusione dei lavoratori che nell anno 2014 siano risultati occupati a tempo e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi di giornate di lavoro non inferiore a 250 con riferimento all anno solare 2014.
Poiché la disposizione di legge fa riferimento ai datori di lavoro privati, si ritiene che gli studi professionali (anche in forma associata) possano beneficiare nel nuovo esonero contributivo.
2. Rapporti di lavoro agevolati L esonero contributivo si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo, decorrenti dal 1 gennaio 2015 e con riferimento ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015. Si ritiene che l assunzione a tempo possa essere effettuata sia a tempo pieno che a tempo parziale anche se siamo in attesa di chiarimenti.
ll comma 118 della Legge di Stabilità fa riferimento. alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo, (...), decorrenti dal 1 gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, (...) A riguardo, si ritiene che i rapporti di lavoro agevolati debbano sempre essere individuati in funzione della loro decorrenza, anziché rispetto alla data di stipula nell eventualità che le due date (decorrenza e stipula) non coincidano.
Contratto intermittente a tempo Per quanto concerne le assunzioni a tempo con contratto di lavoro intermittente si ritiene che l esonero contributivo non possa trovare applicazione, in quanto le assunzioni con contratto a chiamata non soddisfano la finalità della norma di promuovere forme di occupazione stabile.
3. Esclusioni L esonero contributivo non spetta: in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato (che, pur essendo a tempo, gode di una particolare agevolazione in quanto si tratta di un contratto di natura formativa) e di lavoro domestico; relativamente ai lavoratori: - che nei 6 mesi precedenti alla data di assunzione siano risultati occupati a tempo presso qualsiasi datore di lavoro.
Di conseguenza, per beneficiare dell esonero contributivo per un lavoratore assunto a tempo il 1 gennaio 2015, è necessario che l eventuale precedente rapporto a tempo instaurato dallo stesso soggetto con qualsiasi datore di lavoro si sia interrotto entro il 30 giugno 2014; per un lavoratore assunto a tempo il 1 aprile 2015, è necessario che l eventuale precedente rapporto a tempo instaurato dallo stesso soggetto con qualsiasi datore di lavoro si sia interrotto entro il 30 settembre 2014, e così via;
- per i quali il nuovo sgravio contributivo sia già stato usufruito in relazione a precedenti assunzioni con contratto a tempo. In altre parole, l esonero contributivo spetta una sola volta per ciascun lavoratore. Tuttavia, poiché la legge non indica la modalità con cui verificare tale condizione, si attendono indicazioni da parte dell INPS. Preme evidenziare, inoltre, che il comma 118 non fornisce indicazioni in merito al riconoscimento dell esonero contributivo ad un nuovo datore di lavoro, per la parte residua, qualora il rapporto agevolato si sia interrotto prima dei 36 mesi. A tale proposito, si ritiene legittimo che un nuovo datore di lavoro possa usufruire della parte residua di esonero, tuttavia anche su questo aspetto si attendono puntuali indicazioni da parte dell INPS;
con riferimento ai dipendenti che nei 3 mesi antecedenti al 1 gennaio 2015 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015) hanno già in essere con il datore di lavoro un contratto a tempo (sono invece ammessi, ad esempio, precedenti rapporti a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o con partita iva). Si fa riferimento, quindi, al periodo compreso tra il 1 ottobre 2014 ed il 31 dicembre 2014. A tal fine, vanno considerate anche le società controllate o collegate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Esempio Si ipotizzi il caso di un azienda che, dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014, ha avuto in forza un tirocinante, al termine del tirocinio, intende assumerlo a tempo (con decorrenza 1 gennaio 2015). In tal caso, il datore di lavoro può beneficiare, a seguito dell assunzione a tempo, del nuovo esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 in quanto il precedente rapporto di tirocinio non è ostativo alla nuova agevolazione.
Analogamente, come sopra anticipato, si ritiene che sia possibile beneficiare del nuovo esonero contributivo qualora, nel corso del 2014, il datore di lavoro abbia intrattenuto, con il lavoratore che intende assumere a tempo, un rapporto di collaborazione (anche a progetto), piuttosto che a tempo determinato, di associazione in partecipazione o di lavoro accessorio.
Trasformazione a tempo di rapporti a termine È lecito domandarsi se il nuovo esonero contributivo trovi applicazione anche alle ipotesi di trasformazione, senza soluzione di continuità, di un contratto da tempo determinato a tempo. A tale proposito preme evidenziare che la Legge di Stabilità 2015 non menziona la possibilità di fruire dell esonero anche per le trasformazioni del contratto da tempo determinato a. Pertanto, interpretando in senso stretto le disposizioni di legge, si ritiene prudenziale, in attesa di appositi chiarimenti interpretativi, rispettare la naturale scadenza dei contratti a termine e, successivamente (anche il giorno dopo), effettuare una nuova assunzione a tempo.
Precedente rapporto a tempo determinato e diritto di precedenza Un eventuale precedente rapporto a tempo determinato non preclude di per sé la possibilità di fruire dell esonero contributivo a fronte della riassunzione a tempo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, del medesimo lavoratore. La norma, infatti, individua come elemento ostativo a tali fini la titolarità, da parte del lavoratore in questione, nei sei mesi precedenti all assunzione a tempo, di un rapporto della medesima natura (dunque a tempo ). Tuttavia, da più parti è stato sollevato il dubbio in merito alla possibilità di assumere a tempo, beneficiando dell esonero contributivo, un lavoratore in precedenza assunto a tempo determinato per il quale sia maturato il diritto di precedenza all assunzione a tempo.
In sostanza, il dubbio è se l esonero contributivo in esame sia subordinato al rispetto, da parte del datore di lavoro che procede alla nuova assunzione, dei princìpi generali contenuti nell art. 4, commi 12 15, Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero). A tale proposito, si ricorda che la disposizione normativa in oggetto stabilisce che le agevolazioni alle assunzioni non spettano se l assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente. Se tali principi trovassero applicazione anche in relazione all esonero contributivo in esame, l assunzione a tempo, nel corso del 2015, di un lavoratore che abbia maturato il diritto di precedenza in relazione ad un precedente rapporto a termine intrattenuto con lo stesso datore di lavoro, precluderebbe la possibilità di beneficiare dell esonero in quanto effettuata in attuazione di un obbligo preesistente.
L esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi. Si ritiene che il triennio per il quale compete il beneficio debba essere individuato dal giorno della data di assunzione agevolata fino al giorno antecedente la medesima data di 3 anni dopo. Esempio Si ipotizzi che, in data 25 maggio 2015, venga effettuata un assunzione a tempo agevolata. In tal caso, l esonero contributivo compete per il periodo 25 maggio 2015 24 maggio 2017.
Misura dell agevolazione L agevolazione in esame: consiste nell esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.060 annui. L esonero contributivo costituisce una franchigia, pertanto, qualora venga superata la soglia di 8.060 euro annui, l ulteriore contribuzione deve essere versata ordinariamente dall azienda.
Misura dell agevolazione Premi INAIL In relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo, il datore di lavoro non può beneficiare dell esonero contributivo sui premi INAIL. Per espressa previsione di legge, infatti, l esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 non si applica ai premi e contributi dovuti all INAIL.
Agevolazione o esonero In attesa di chiarimenti da parte dell INPS dall analisi dei commi 118-122 della Legge di Stabilità, non emerge chiaramente la natura della nuova agevolazione. La norma di legge, infatti, definisce il nuovo beneficio esonero contributivo lasciando intendere che si tratti di una riduzione (temporanea) del costo del lavoro, piuttosto che di un agevolazione contributiva
Tale differenza rileva ai fini del rispetto (o meno) dei princìpi generali di applicazione degli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero (articolo 4, commi 12-15 della Legge n. 92/2012), nonché della regolarità prevista dall articolo 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006 (adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; ecc..). Da valutare anche la necessita della verifica dell incremento occupazionale.