SCHEMA DI D.LGS. SULLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE A cura dello studio legale Alberto Guariso Livio Neri Aggiornamento al 4.3.2015 DEFINIZIONE È il contra@o, che può essere sepulato a tempo indeterminato o a termine, mediante il quale: il datore di lavoro uelizza la prestazione del lavoratore all occorrenza - nei limie e nei modi stabilie dalla legge, dai contraj collejvi e dalle pare a fronte del pagamento della retribuzione; il lavoratore può anche impegnarsi contra@ualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (ovvero a garanerà la propria disponibilità a rendere la prestazione); in tal caso ha diri@o al pagamento di una indennità di disponibilità. 1
IPOTESI OGGETTIVE E SOGGETTIVE PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INTERMITTENTE OggeJve: prestazioni di cara@ere disconenuo o intermi@ente secondo le esigenze individuate dai contraj collejvi nazionali o territoriali (per esempio per periodi predeterminae di tempo nell arco della sejmana, del mese o dell anno) oppure in mancanza di tali contraj dal Ministro del lavoro e delle polieche sociali mediante decreto (art. 12 comma 1). SoggeJve: lavoratori con più di 55 anni o con meno di 24 anni per qualsiasi +pologia di prestazione (art. 12 comma 2). ECCEZIONI E DIVIETI Le Pubbliche Amministrazioni non possono ricorrere a tale Epologia contra@uale (art. 11 comma 2). È vietato il ricorso al contra@o di lavoro intermi@ente per sosetuire lavoratori in sciopero (art. 12 comma 4). È vietato il ricorso al contra@o di lavoro intermi@ente nelle unità produjve in cui nei sei mesi precedene e con riferimento alle medesime mansioni si è fa@o ricorso alla CIG o è stato disposto un licenziamento collejvo (art. 12 comma 4). È vietato il ricorso al contra@o di lavoro intermi@ente da parte di datori di lavoro che non hanno effe@uato la valutazione dei rischi (art. 12 comma 4). 2
MODALITA ED ELEMENTI DEL CONTRATTO La prestazione disconenua può complessivamente essere resa nei limie di 400 giornate di lavoro nell arco di 3 anni solari. Tale limitazione non si applica ai se@ori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spe@acolo (art. 12 comma 3). Il contra@o deve contenere i seguene elemene (art. 13 comma 1): a) durata e ipotesi b) luogo e modalità della disponibilità nonché termini di preavviso di chiamata (non inferiore a 1 giorno) c) tra@amento economico e indennità di disponibilità d) forme e modalità con cui il datore di lavoro può chiedere la prestazione e modalità di rilevazione della presenza e) tempi e modalità di pagamento di retribuzione e indennità di disponibilità f) eventuali misure di sicurezza INDENNITA DI DISPONIBILITA Spe@a qualora il lavoratore si sia obbligato contra@ualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 14 comma 5) Tra@asi di indennità mensile, divisibile in quote orarie (art. 14 comma 1). L ammontare è stabilito dai contraj collejvi; non può comunque essere inferiore a quanto previsto dal Ministero del Lavoro con decreto (art. 14 comma 1). È esclusa dal computo di qualsiasi isetuto (indennità di preavviso, TFR, etc.) (art. 14 comma 2). Non spe@a in caso di temporanea indisponibilità per malaja o altro evento (art. 14 comma 4). Oltre alla indennità, il lavoratore non matura alcun altro tra@amento economico e normaevo (art. 15 comma 3). 3
INDISPONIBILITA E RIFIUTO DELLA CHIAMATA In caso di malaja o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore deve informare tempesevamente il datore di lavoro, specificando la durata dell impedimento. Qualora non o@emperasse a tale obbligo il lavoratore perderebbe il diri@o alla indennità per ulteriori 15 giorni, salva diversa previsione del contra@o individuale (art. 14 comma 3). Il rifiuto ingiuseficato della chiamata può cosetuire un moevo di licenziamento e comportare la resetuzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all ingiuseficato rifiuto (art. 15 comma 4) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Nei confrone del sindacato: con cadenza annuale (fa@e salve le disposizioni più favorevoli dei contraj collejvi) deve informare RSA o RSU sull andamento del ricorso al contra@o di lavoro intermi@ente (art. 13 comma 2). Nei confrone della DTL: deve comunicare alla DTL (via sms o e- mail) la durata del contra@o di lavoro, prima che la prestazione abbia inizio o prima che abbia inizio «un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni» (art. 13 comma 3). 4
CONTRIBUZIONE L indennità di disponibilità è sogge@a a contribuzione in misura pari all effejvo ammontare della indennità, anche qualora de@a misura fosse inferiore ai minimi contribuevi previsi dalla legge e, dunque, in deroga alla medesima legge (art. 14 comma 3). Il Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell economia stabilirà con decreto la misura della retribuzione convenzionale al fine di consenere la contribuzione in autoliquidazione da parte del lavoratore qualora la retribuzione e l indennità di disponibilità fossero inferiori a quella convenzionale (art. 14 comma 6). PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE Per i periodi lavorae, la parità di tra@amento è garaneta: da un tra@amento economico e normaevo complessivamente non meno favorevole rispe@o al lavoratore di pari livello a parità di mansioni (art. 15 comma 1) da un tra@amento proporzionato alla prestazione lavoraeva resa, in punto di retribuzione globale di fa@o, singole componene della stessa, ferie, tra@amene per malaja, infortunio sul lavoro, malaja professionale, maternità, congedi parentali (art. 15 comma 2) 5