Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie Sezione II - Banca d'italia



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Comunicazione del 25 gennaio 2013 Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Fascicolo «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche»). Chiarimenti interpretativi L'acclusa nota tecnica contiene chiarimenti in merito alla disciplina prudenziale per le banche in materia di attività di rischio verso soggetti collegati, concentrazione dei rischi e rischio di credito dettata dalla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006. Limitatamente ai profili relativi alla concentrazione dei rischi e al rischio di credito le indicazioni fornite si applicano anche alle SIM (Regolamento del 27 ottobre 2007 in materia di vigilanza prudenziale per le SIM). II.2

NOTA TECNICA I. Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5). Censimento dei soggetti collegati Sono state chieste indicazioni sulle corrette modalità di applicazione della seguente previsione contenuta nelle nuove disposizioni di vigilanza in materia di attività di rischio verso soggetti collegati: Le banche individuano e pongono in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (ad es. ex art. 137 del Testo unico bancario) (cfr. Titolo V, Capitolo 5, Sezione V, par. 2). Al riguardo, anzitutto si fa presente che la disposizione in parola ha la funzione di promuovere la collaborazione dei clienti con cui la banca entra in relazione al fine di agevolare il corretto censimento, da parte della stessa banca, dei soggetti collegati ai quali riferire i limiti prudenziali alle attività di rischio e le procedure di deliberazione delle transazioni. Infatti, la disposizione è preceduta dal seguente capoverso: I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l individuazione dei soggetti connessi. E dovere delle parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati. Ciò premesso, si illustrano di seguito alcune linee-guida applicative ritenute astrattamente idonee a contemperare le esigenze di completezza del censimento e quelle di contenimento dei costi a carico degli intermediari (in particolare evitando di imporre alle banche di modificare la contrattualistica generale). Tali linee-guida non hanno, peraltro, carattere vincolante, restando ferma la possibilità per gli intermediari di adottare soluzioni differenti purché idonee ad assicurare il pieno e tempestivo rispetto delle disposizioni di vigilanza. La banca, ovvero la società capogruppo del gruppo bancario, può effettuare la mappatura dei soggetti collegati ex ante vale a dire prima e indipendentemente dal fatto di avere instaurato relazioni creditizie o di altra natura con detti soggetti e, entro i limiti di seguito precisati, ex post vale a dire al momento dell instaurazione di rapporti adottando le seguenti modalità: 1 la banca (la società capogruppo) censisce le proprie parti correlate (esponenti, azionisti rilevanti, ecc.): trattandosi di un novero di soggetti circoscritto e ben individuato, ci si attende che l intermediario sia in grado di effettuare questo censimento in modo completo e aggiornato; 2 ciascuna parte correlata fornisce alla banca (alla società capogruppo), sotto la propria responsabilità, l elenco dei propri soggetti connessi (stretti familiari, società controllate/controllanti, ecc.). La banca verifica tali dichiarazioni in base alle informazioni in proprio possesso (es. Cerved, Centrale dei rischi, ecc.) e, se necessario, integra il censimento fornito dalla parte correlata; 3 il censimento dei soggetti collegati è effettuato, oltre che ex ante nei modi di cui sopra, anche ex post, vale a dire al momento dell instaurazione di rapporti con nuovi clienti non già censiti come soggetti collegati ma per i quali si possa presumere, in base a indici fattuali e alle informazioni in possesso della banca, che vi siano rapporti di collegamento. II.3

Tale censimento ex post è effettuato, come precisato dalla normativa, nei limiti dell ordinaria diligenza. Si può fare l esempio di una società operante in un settore economico nel quale opera notoriamente un solo gruppo di imprese, sicché è altamente probabile che la società con cui si entra in rapporti appartenga a tale gruppo. Il censimento ex post è effettuato secondo proporzionalità e non comporta l obbligo di rivedere la contrattualistica generale per richiedere ad ogni nuovo cliente, in fase di instaurazione del rapporto, se egli sia o meno, per qualsiasi ragione, collegato alla banca. Le banche (le società capogruppo) che adottino questo approccio forniscono l informativa: - nell ambito dei primi 2 step, alle parti correlate e direttamente o per il tramite di queste ultime ai relativi soggetti connessi, al momento in cui essi vengono censiti ex ante; - nel 3 step, ai presumibili soggetti collegati ex post, nel momento in cui la banca allaccia con essi nuove relazioni, nei limiti di quanto sopra specificato. Attività di rischio verso l esponente socio della banca di credito cooperativo Sono state chieste delucidazioni in merito alla previsione per cui le banche di credito cooperativo non computano nei limiti prudenziali [ ] le attività di rischio nei confronti degli esponenti aziendali soci della cooperativa, nella misura del fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio e fino alla concorrenza del limite prudenziale applicabile all esponente aziendale (Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, par. 5). Si premette che la ratio di questa specifica deroga come emerge dal testo delle disposizioni e dal resoconto delle consultazioni risiede nella natura mutualistica delle banche in questione e in particolare nell esigenza di contemperare i limiti stringenti per le attività di rischio verso gli esponenti con la specifica disciplina dell operatività delle BCC, che impone a queste banche di operare prevalente con i soci (ivi inclusi coloro i quali rivestano cariche sociali nella banca). Sarebbero quindi contrarie alla finalità della norma, oltre che al tenore letterale, eventuali interpretazioni volte ad estendere gli effetti della deroga oltre i limiti quantitativi e soggettivi contemplati. Ciò premesso, si precisa che l ammontare del fido concedibile all esponente-socio, fissato dallo statuto della BCC entro il limite massimo del 5% del patrimonio di vigilanza (cd. franchigia ), è disponibile esclusivamente per le attività di rischio nei confronti di quest ultimo e non anche per le attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi all esponente. Questi ultimi beneficiano della franchigia esclusivamente nel senso che gli affidamenti concessi all esponente a valere sulla franchigia non impegnano l ammontare del 5% del patrimonio di vigilanza utilizzabile per la concessione di attività di rischio a favore dei soggetti connessi. Analogamente, il limite statutario del 5% per le attività di rischio verso l esponente è insuperabile anche nel caso in cui sia rimasto non impegnato, in tutto o in parte, l autonomo limite ai finanziamenti concedibili ai soggetti connessi. In altri termini, per le BCC che abbiano inserito in statuto l apposita clausola menzionata nelle disposizioni di vigilanza nella misura massima consentita ( 1 ), l ammontare massimo di attività di rischio verso lo stesso insieme di soggetti collegati costituito dall esponente-socio e dai suoi soggetti connessi consta di due plafond distinti e autonomi, ciascuno pari al 5% del patrimonio di vigilanza, uno riferito all esponente, l altro ai suoi soggetti connessi, tali per cui la parte eventualmente non utilizzata dell uno non va ad incremento dell altro ( 2 ). (1) In particolare, tutte quelle che si siano conformate alla previsione contenuta nell art. 30 dello statuto-tipo Federcasse. (2) Nell esempio riportato nella nota (1) a pag. 11 delle disposizioni, qualora la BCC non abbia attività di rischio verso il proprio esponente, la franchigia rimasta inutilizzata (5% del PdV) non incrementa il limite delle attività di rischio concedibili ai soggetti connessi (che quindi rimane fermo al 5% e non aumenta al 10%). II.4

II. Concentrazione dei rischi (Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 1) Esposizioni garantite da immobili In merito all allegato A, punto F, delle disposizioni concernente il calcolo dell ammontare delle esposizioni garantite da immobili è stato chiesto di conoscere: (i) come vada interpretata la nota 2 ( 3 ), considerato che le esposizioni verso società immobiliari garantite da immobili sono escluse dalla ponderazione preferenziale ai fini del rischio di credito metodo standardizzato; (ii) se gli immobili non residenziali utilizzati direttamente dal proprietario (es. laboratorio artigiano, negozio) rientrino nelle fattispecie richiamate dal citato punto F e le esposizioni dagli stessi garantite possano pertanto essere ridotte ai fini della normativa sulla concentrazione dei rischi; (iii) se sia sufficiente, al fine di garantire la gestione nel continuo dell informazione sull utilizzo diretto dell immobile, raccogliere la dichiarazione del cliente circa la finalità cui è destinato l immobile e l impegno a comunicare variazioni nella destinazione dello stesso; (iv) quali criteri adottare per individuare il reddito adeguato. Con riferimento al punto (i), le disposizioni di vigilanza sulla concentrazione dei rischi richiedono il rispetto dei requisiti previsti dalla disciplina del rischio di credito metodologia standardizzata ( 4 ). Va da sé che la possibilità di abbattere il valore dell esposizione non trova applicazione qualora detti requisiti non siano rispettati (come nel citato caso delle società immobiliari) ( 5 ). Al contrario, essa può trovare applicazione nel caso di esposizioni verso società diverse da quelle immobiliari garantite da immobili, che rispettino i richiamati requisiti. Per quanto riguarda il punto (ii), si ritiene che gli immobili non residenziali utilizzati direttamente dal proprietario rientrino nella fattispecie richiamata al punto F dell allegato A. Un interpretazione in tal senso è coerente con la finalità della normativa di escludere dal trattamento di favore gli immobili non residenziali improduttivi di reddito in quanto non locati o non utilizzati direttamente dal proprietario. In relazione al punto (iii), si ritiene che gli adempimenti prospettati non siano sufficienti per soddisfare il requisito di adeguata documentazione. In linea con quanto previsto in via generale dalla disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa deve sussistere al momento della costituzione della protezione del credito e permanere per tutta la durata della stessa. Rientra nella responsabilità delle banche adottare tecniche, procedure operative e sistemi di controllo adeguati ad assicurare il costante rispetto dei requisiti richiesti ( 6 ). Con specifico riferimento alle esposizioni garantite da immobili, la normativa richiede un adeguata sorveglianza sul bene immobile, che impone la verifica periodica del bene posto a garanzia ( 7 ). L accertamento del rispetto dei requisiti di classificazione prudenziale delle suddette esposizioni potrà essere effettuato nell ambito della generale attività di sorveglianza sull immobile e con la medesima frequenza. (3) La nota (2) recita: L immobile non residenziale deve essere completamente costruito, dato in locazione o concesso in leasing e produrre un reddito adeguato. La disposizione traspone fedelmente nella regolamentazione italiana la previsione contenuta nell art. 115, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE. (4) Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV, della Circolare n. 263. (5) Cfr. Comunicazione della Banca d Italia avente a oggetto Circolare n. 263. Chiarimenti interpretativi pubblicata nel Bollettino di Vigilanza del mese di giugno 2009, il cui contenuto è stato successivamente recepito nel testo della Circolare n. 263 (Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV, paragrafi 2-5). (6) Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione II, paragrafi 1 e 4, della Circolare n. 263. (7) Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV, paragrafo 1 della Circolare n. 263. II.5

Infine, per quanto attiene al punto (iv), in linea con quanto sopra richiamato circa i presidi organizzativi richiesti per il riconoscimento a fini prudenziali delle tecniche di attenuazione del rischio, la verifica del reddito adeguato deve essere effettuata dagli intermediari nell ambito di un processo formalizzato e sulla base di criteri autonomamente stabiliti, tali da assicurare la corretta applicazione della disposizione in un ottica di sana e prudente gestione. Pct attivi, riporti attivi e prestito titoli È stato chiesto se, nelle operazioni di pronti contro termine attivi, riporti attivi e prestito titoli aventi come sottostante titoli emessi da banche comunitarie, gli effetti di attenuazione del rischio si producano ai fini della concentrazione dei rischi analogamente a quanto previsto dalla disciplina in materia di rischio di credito e controparte. Al riguardo, si osserva preliminarmente che in presenza di forme di protezione del credito di tipo personale o reale, indipendentemente dalla metodologia utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito e di controparte, ai fini della concentrazione dei rischi gli intermediari hanno la facoltà di considerare l esposizione per la parte garantita in capo al soggetto garante o riferita alla garanzia, al ricorrere di determinate condizioni indicate dalla normativa (Titolo V, Capitolo 1, Sezione III). Ciò posto, l intermediario può riconoscere anche ai fini della concentrazione dei rischi l effetto di traslazione sulla garanzia (cosiddetto effetto di sostituzione ) nelle fattispecie in questione al ricorrere delle condizioni sopra richiamate. In particolare, i titoli emessi da banche comunitarie devono rientrare tra le garanzie reali finanziarie ammesse in base alla disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (Titolo II, Capitolo 2, Parte Prima, Allegato A). III. Rischio di credito metodo standardizzato Esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali o relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali (Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV) Con riferimento al trattamento delle esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali o relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali è stato chiesto di precisare se il trattamento prudenziale preferenziale previsto qualora gli immobili siano utilizzati direttamente da una società immobiliare ( 8 ) possa essere esteso ad altri enti per i quali la vendita o la locazione a terzi degli immobili costituisca la principale attività ivi inclusi i fondi immobiliari e le società di costruzione oltre che alle società immobiliari in senso stretto, ossia quelle il cui oggetto sociale si limiti esclusivamente al possesso di beni immobili. Al riguardo, si precisa che l interpretazione proposta è corretta. (8) Titolo II, Capitolo 1, Parte Prima, Sezione IV, par. 4, nota (2) e par. 5, nota (1). II.6