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Istituto Comprensivo Filippo De Pisis Viale Krasnodar, 102 Ferrara tel 0532/901020 fax 0532/904444 Aggiornamento Criteri di Valutazione Delibera del Collegio Docenti del 10 maggio 2018 POF Anno scolastico 2017-2018

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SECONDARIA DI PRIMO GRADO PREMESSA Riferimenti normativi Art. 1, c. 3 del D. Lgs. 62/2017: La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di Corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Art. 2, c. 5 del D. Lgs. 62/2017: La valutazione del comportamento dell alunno e dell alunna viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal D. P. R. del 24 giugno 1998, n. 249. Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017: La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità approvato dall Istituzione Scolastica. Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017: Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. È stata confermata la non ammissione alla classe successiva o all Esame di Stato, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis del D. P. R. n. 249/1998). Art. 4, c. 6 del D. P. R. 249/1998: Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. Art. 4, c. 9-bis del D. P. R. 249/1998: Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l anno scolastico, la sanzione è costituita dall allontanamento dalla comunità scolastica con l esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell anno scolastico.

Indicatori Nella scelta degli indicatori ci si è orientati verso le competenze sociali e civiche. Ad ogni indicatore viene associata una breve spiegazione: CONVIVENZA SOCIALE E CIVILE PARTECIPAZIONE RESPONSABILITÀ Rispetto delle persone, degli oggetti e dell ambiente scolastico. Relazioni positive (collaborazione/disponibilità). Rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività proposte. Assunzione dei propri doveri scolastici. Giudizi sintetici Nella scelta dei giudizi sintetici si è innanzitutto messo in evidenza che non devono essere interpretati come una corrispondenza voto in decimi giudizio. Ogni giudizio sintetico è accompagnato dalla descrizione di ciascun indicatore sopra menzionato. I giudizi sintetici sono: OTTIMO. DISTINTO. BUONO. ADEGUATO. PARZIALMENTE ADEGUATO. NON ADEGUATO.

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI SECONDARIA DI PRIMO GRADO PREMESSA Riferimenti normativi Art. 1, c. 1 del D. Lgs. 62/2017: La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Art. 2, c. 3 del D. Lgs. 62/2017: La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. [ ]. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017 La valutazione nel primo ciclo di istruzione: [ ] Dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Indicatori proposti La scelta degli indicatori ha seguito la linea esplicitata sia negli articoli 1 e 2 del D. Lgs. 62/2017 che nella Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017. Una volta scelti gli indicatori si è stabilito di associarvi alcuni descrittori di livello decrescente riferiti alla situazione dell alunno alla fine del primo periodo. Per quanto riguarda la situazione dell alunno al termine del secondo periodo si sono mantenuti gli stessi indicatori e sono stati individuati descrittori, in alcuni casi diversi rispetto ai precedenti, in grado di far comprendere il percorso e l evoluzione dello studente nel corso dell intero anno scolastico. Gli indicatori scelti sono i seguenti: Sviluppo culturale Metodo di lavoro e grado di autonomia Impegno Sviluppo personale Sviluppo sociale Livello globale di sviluppo degli apprendimenti.

VALUTAZIONE INTERMEDIA PRIMO QUADRIMESTRE SCUOLA SECONDARIA ALUNNO/A: CLASSE L alunno/a evidenzia una situazione di partenza eccellente, ottima, solida, buona sufficiente, carente, molto lacunosa Adotta una modalità di lavoro efficace e produttiva efficace precisa e ben organizzata funzionale adeguata non sempre produttiva dispersiva Mostra un grado di autonomia elevato consolidato sicuro apprezzabile sufficiente parziale da consolidare Si impegna in modo assiduo e propositivo costante e produttivo sistematico positivo essenziale discontinuo inadeguato Nel contesto della classe si è dimostrato positivo, collaborativo e responsabile positivamente inserito e disponibile abbastanza aperto e disponibile non sempre collaborativo poco collaborativo scarsamente interessato verso le iniziative formative proposte. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto è ottimo. distinto. buono. pienamente sufficiente. sufficiente. (complessivamente) incerto. frammentario e lacunoso.

SECONDO QUADRIMESTRE ALUNNO/A: CLASSE L alunno/a evidenzia una situazione di partenza eccellente, ottima, solida, buona sufficiente, carente, molto lacunosa Adotta una modalità di lavoro efficace e produttiva efficace precisa e ben organizzata funzionale adeguata non sempre produttiva dispersiva Mostra un grado di autonomia elevato consolidato sicuro apprezzabile sufficiente parziale da consolidare Si impegna in modo assiduo e propositivo costante e produttivo sistematico positivo essenziale discontinuo inadeguato Nel contesto della classe si è dimostrato positivo, collaborativo e responsabile positivamente inserito e disponibile abbastanza aperto e disponibile non sempre collaborativo poco collaborativo scarsamente interessato verso le iniziative formative proposte. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto è ottimo. distinto. buono. pienamente sufficiente. sufficiente. (complessivamente) incerto. frammentario e lacunoso.

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA PREMESSA L ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto l alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore ai 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione.[..] Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o suo delegato, possono non ammettere l alunna o l alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all unanimità ( art.3 Dlg 62/2017-nota MIUR 10/10/2017 prot.1865 Riferimenti normativi: Art. 5, c. 1 del D. Lgs. 62/2017: Ai fini della validità dell anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. Art. 5, c. 2 del D. Lgs. 62/2017: Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Art. 6, c. 1 del D. Lgs. 62/2017: Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall articolo 4, comma 6, del D. P. R. 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo. Art. 6, c. 2 del D. Lgs. 62/2017: Nel caso di parziale o di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva e all esame conclusivo del primo ciclo. Art. 6, c. 3 del D. Lgs. 62/2017: Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l istituzione scolastica, nell ambito dell autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. C. M. n. 1865 del 10/10/2017: L ammissione alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l alunno viene ammesso alla classe successiva

anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. [ ] In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l alunna o l alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è già stato precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dalla Statuto delle Studentesse e degli Studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (Art. 4, commi 6 e 9 bis del D. P. R. n. 249/1998). Criteri Nel caso in cui si registrino delle carenze in una o più discipline, per decidere l ammissione / la non ammissione alla classe successiva o all Esame di Stato, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione dell allievo considerando i seguenti fattori: a) La situazione di partenza, tenendo conto di: Situazioni certificate di disturbi di apprendimento; Svantaggio o deprivazione sociale/culturale; Difficoltà psicologiche non diagnosticate come psicopatologie; b) L andamento nel corso dell anno, tenendo conto: Del progresso rispetto alla situazione di partenza; Del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curricolo; Del grado di maturazione delle competenze di base; Di eventuali motivi di salute di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico; Della possibilità di completare nell immediato futuro il raggiungimento degli obiettivi propri delle discipline; Interventi di recupero/sostegno che si siano rivelati produttivi; Delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; c) Gli indicatori comportamentali, tenendo conto: Della costanza, dell impegno e dello sforzo nell affrontare il lavoro a scuola e a casa; Della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica; Dell impegno e della volontà di migliorare; Dell assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici; Del comportamento corretto e collaborativo.

Dopo un attenta analisi del quadro globale dell alunno, allo scopo di creare le condizioni per attivare / riattivare un processo positivo (con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali), al fine di garantire il raggiungimento dei prerequisiti necessari al proseguimento del percorso scolastico e al perseguimento del successo formativo dell alunno, Il Consiglio di Classe può deliberare all unanimità o a maggioranza la non ammissione alla classe successiva o all Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Si concorda sulla condivisione dei seguenti criteri di non ammissione alla classe successiva o all Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d istruzione: Aver ricevuto una sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998) Frequenza inferiore ai ¾ del monte ore annuale personalizzato ( fatte salve le deroghe deliberate dal collegio dei docenti) Per gli alunni della classe terza: non aver partecipato entro il mese di aprile alle prove INVALSI Presenza di insufficienze gravi, tali da determinare una evidente carenza nella preparazione complessiva e nello sviluppo di competenze; Diffuse carenze nelle conoscenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi; Essere incorsi in sanzioni disciplinari e comportamenti trasgressivi rispetto agli impegni assunti nel Patto di Corresponsabilità; Mancanza di progressi effettuati rispetto al percorso scolastico; Mancanza di una concreta ed effettiva possibilità di recupero da parte dell alunno; Esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto; Mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell alunno, pur in presenza di stimoli individualizzati; Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativi al comportamento e, in particolare, alle voci che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all impegno; Percorso triennale insufficiente rispetto al profilo in uscita dal primo ciclo (solo per gli alunni di classe terza). Si ribadisce che il Consiglio di Classe è tenuto a verbalizzare debitamente le motivazioni della decisione della non ammissione alla classe successiva o all Esame di Stato. Compiti del Consiglio di Classe nel mese di maggio: Informare le famiglie per eventuale non ammissione Elaborazione di un percorso di recupero + verifica, per eventuale ammissione Scrutinio NON AMMISSIONE supera 3 insufficienze = quattro 5 NON AMMISSIONE 3 insufficienze di cui 1 grave = due 5, un 4

FORMULAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D ISTRUZIONE PREMESSA Riferimenti normativi: Art. 6, c. 5 del D. Lgs. 62/2017: Il voto di ammissione all esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall alunna o dall alunno. C. M. n. 1865 del 10/10/2017: In sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l ammissione all esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: a. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; b. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all esame di Stato prevista dall Art. 4, commi 6 e 9 bis del D. P. R. n. 249/1998; c. Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall INVALSI. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell alunna o dell alunno all esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all esame dall insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Si veda anche l Art. 2, commi 1 e 2 del D. M. 741/2017. Art. 2, c. 4 del D. M. 741/2017: In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Art. 2, c. 5 del D. M. 741/2017: Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d esame nei termini di cui all art. 13 del D. M. 741/2017.

Il voto di ammissione all Esame di Stato Il voto di ammissione: non si riferisce esclusivamente al profitto del secondo quadrimestre e nemmeno a quello del solo ultimo anno, ma deve tener conto dell intero percorso compiuto nel triennio; deve rappresentare l alunno nella evoluzione del percorso scolastico Il voto di ammissione terrà conto: della media dei voti che ogni alunno ha ottenuto nell ambito del secondo quadrimestre della terza media come primo riferimento delle medie finali conseguite nei singoli anni di corso per delineare la tendenza del percorso scolastico delle valutazioni del comportamento in riferimento anche alle competenze di cittadinanza acquisite in itinere dall alunno eventuali elementi di debolezza del percorso (ammissione con debiti o ripetenze) DEROGHE ALLA NON VALIDAZIONE DELL ANNO SCOLASTICO IN RELAZIONE ALLA FREQUENZA Gravi problemi di salute documentati Disagio famigliare grave, documentato dagli organi competenti Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal Coni. Adesione a Confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

DESCRIZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI E DEL LIVELLO GLOBALE DI SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA Indicatori valutazione del comportamento Rispetto delle regole Relazione con gli altri Si muove in modo adeguato nei diversi ambienti scolastici ed extrascolastici legati alle attività che la scuola propone. Adegua il proprio comportamento alle diverse situazioni: lavoro, gioco libero e guidato, ricreazione, mensa, feste, etc Riconosce e rispetta le principali norme di sicurezza dei diversi ambienti. Rispetta e cura il materiale proprio, altrui e della collettività. Riconosce l altro e lo rispetta Si pone in atteggiamento di ascolto Rispetta gli spazi e i tempi altrui Collabora in situazioni di gioco e di lavoro Cerca soluzioni adeguate per la risoluzione dei conflitti Si precisa che i descrittori devono essere letti tenendo conto dell età degli alunni e delle loro eventuali problematiche. Indicatori livello globale di sviluppo degli apprendimenti Socializzazione Partecipazione Autonomia Apprendimenti Collaborazione con i compagni e gli adulti nelle diverse situazioni (lavoro, gioco, mensa, uscite didattiche) Comprensione e rispetto delle regole di convivenza Attenzione intesa in relazione all età ed ad eventuali disturbi Motivazione all apprendere (interesse, impegno) Organizzazione del lavoro Rispetto dei tempi e degli impegni Autostima (assunzione di iniziative, proporre e sostenere idee) Competenze e abilità (in relazione con gli obiettivi prefissati) Modalità di apprendimento (saper collegare conoscenze e competenze e saperle trasferire in contesti diversi)

VALUTAZIONE INTERMEDIA PRIMO QUADRIMESTRE SPERIMENTATA DALLA SCUOLA PRIMARIA ALUNNO/A: CLASSE L alunno/a evidenzia una situazione di partenza eccellente, ottima, solida, buona sufficiente, carente, molto lacunosa Adotta una modalità di lavoro efficace e produttiva efficace precisa e ben organizzata funzionale adeguata non sempre produttiva dispersiva Mostra un grado di autonomia elevato consolidato sicuro apprezzabile sufficiente parziale da consolidare Si impegna in modo assiduo e propositivo costante e produttivo sistematico positivo essenziale discontinuo inadeguato Nel contesto della classe si è dimostrato positivo, collaborativo e responsabile positivamente inserito e disponibile abbastanza aperto e disponibile non sempre collaborativo poco collaborativo scarsamente interessato verso le iniziative formative proposte. Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto è ottimo. distinto. buono. pienamente sufficiente. sufficiente. (complessivamente) incerto. frammentario e lacunoso.

VALUTAZIONE FINALE SCUOLA PRIMARIA ALUNNO/A: CLASSE Nel corso del secondo quadrimestre l alunno/a ha partecipato alle attività con interesse: assiduo e propositivo costante selettivo discontinuo scarso Si è impegnato in modo efficace adeguato essenziale discontinuo non sufficiente Nel contesto della classe si è dimostrato propositivo collaborativo disponibile non sempre collaborativo scarsamente collaborativo Ha acquisito conoscenze approfondite sicure adeguate essenziali non adeguate e le applica in piena autonomia autonomia parziale autonomia scarsa autonomia Il livello generale di apprendimento raggiunto è: ottimo molto buono buono pienamente sufficiente sufficiente non adeguato Conosce e rispetta le regole conosce ma non sempre rispetta le regole ha difficoltà nel rispetto delle regole