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Prot. n. 4587/II.5 del 29/09/2018 Circolare n.24 Ai docenti Loro sedi Atti Oggetto: DIRETTIVA PER L USO DEL REGISTRO ELETTRONICO DA PARTE DEI DOCENTI Il registro elettronico è un software che permette di gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie. L istituto comprensivo ha adottato, a partire dall a.s. 2015/2016, il software"axios" a cui si può accedere tramite il link presente nella home del sito web dell'istituto Tutti i docenti dell'istituto sono tenuti a inserire: le assenze gli argomenti svolti in classe i voti le note normali e disciplinari tutte le comunicazioni che abitualmente trovavano posto nel registro di classe cartaceo. Le credenziali di accesso rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio nell istituto. I docenti che ne sono sprovvisti o che le hanno smarrite, devono richiederle tempestivamente al personale di segreteria. Le modalità di utilizzo del Registro elettronico sono indicate in maniera dettagliata in questa direttiva, che ogni docente è tenuto ad osservare.

ART 1 - NORME DI RIFERIMENTO D.P.R. n. 275 del 25 febbraio 1999; L.675 del 31 dicembre 1996 relativa alla privacy. C.M. 152/2001 ; 114/2002 sulle diffusione delle reti lan Dlgs 196/2003 T.U. sulla privacy entrato in vigore il 1/1/2004 che riassume le norme precedenti sulla privacy L. 325/2000 sull adozione delle misure di sicurezza nel trattamento dei dati in applicazione dell art.15 della L. 675/1996. L. 547/ 1993: norme in materia di reati informatici L.4/2004: disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Il DL 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 al Titolo II specifica, tra l altro, che... a decorrere dall anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico. La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale... A decorrere dall anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti sono tenute ad adottare registri on line e ad inviare le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico. ART 2 - USO DEL REGISTRO ELETTRONICO L applicativo registro elettronico, dunque, viene introdotto DA UNA LEGGE per consentire la dematerializzazione e lo snellimento delle procedure, nonché per garantire e promuovere l accesso all informazione da parte delle famiglie. Il registro elettronico è un software che permette di gestire il registro di classe, il registro dei docenti, le pagelle e le comunicazioni con le famiglie. Per poter utilizzare il registro elettronico bisogna disporre di un dispositivo digitale (computer, notebook, netbook, tablet, smartphone, ecc.) collegato ad Internet. I docenti della scuola potranno disporre dei tablet messi a disposizione dall istituto ove non sia presente ancora la connessione internet,

potranno disporre delle dotazioni di PC presenti nei plessi, o in alternativa potranno usare i loro dispositivi personali. ART 3 - TUTELA DELLA PRIVACY: GARANZIE GENERALI Tutte le operazioni relative all uso della rete sono improntate alla tutela della privacy. Relativamente alla tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si fa riferimento al Documento Programmatico sulla Sicurezza con l indicazione delle persone preposte. La titolarità del trattamento dei dati personali e esercitata dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente scolastico designa il responsabile del trattamento dei dati nella persona del Direttore SGA. I Docenti sono nominati addetti al trattamento dati per quanto concerne gli alunni a loro affidati per le classi a loro assegnate. Per l attività amministrativa sono state adottate le misure minime, secondo quanto previsto dal D.P.R.318/1999: a. password, b. codice identificativo personale per ogni utente; c. programmi antivirus; d. protezione (firewall) e regolamentazione degli accessi ai locali che ospitano i dati riservati o in cui si trovano le postazioni di lavoro; criteri per garantire l integrità e la trasmissione sicura dei dati. e. Il database non è accessibile dall'esterno: le informazioni gestite non sono fisicamente accessibili dall'esterno, ovvero la loro fruizione è possibile solo dall'interfaccia utente del programma alla quale possono collegarsi solo utenti registrati. f. Non esistono parti non sottoposte a criteri di sicurezza, l'unico punto di accesso al sistema è la maschera iniziale che richiede l'inserimento di username e password.

g. Più utenti possono accedere al sistema contemporaneamente, ma ciascuno opererà in una propria sessione di lavoro indipendente dalle altre h. L utilizzo del registro elettronico da parte dei Docenti, comporta l integrale applicazione del presente regolamento. Tutela della privacy: norme concernenti i docenti I voti del professore sono privati e consultabili solo dai genitori o dai Docenti della scuola di appartenenza; I Genitori ed i Docenti della scuola di appartenenza non possono modificare, una volta inseriti, i dati del registro elettronico, ma solo consultarli; Ogni docente per entrare nel sistema deve obbligatoriamente inserire i suoi personali username e password; Non possono essere presenti due utenti con la stessa username; Modalità di inserimento dati e gestione della piattaforma AXIOS I docenti nella gestione della piattaforma AXIOS devono rispettare le seguenti prescrizioni: 1. Inserire solamente voti, assenze, e argomenti delle lezioni entro il termine di 2gg lavorativi; 2. Utilizzare il registro elettronico per ogni forma di comunicazione con le famiglie. Informativa e trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del d.l. 30/06/2003 n. 196 Ai sensi di quanto previsto dalla normativa questo istituto è titolare del trattamento dei dati personali. Le finalità e modalità del trattamento dei dati sono: il trattamento dei dati avviene esclusivamente mediante attivazione del nuovo sistema di registrazione elettronica; il trattamento viene effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti elettronici e non, configurati in modo da garantire la riservatezza dei dati e nel rispetto del segreto professionale;

i dati potranno essere utilizzati per circolari e corrispondenza nell'ambito dell'attività istituzionale dell istituto; il trattamento cessa nel momento in cui termina la permanenza dello studente a scuola; il trattamento dei dati è obbligatorio per legge quando è indispensabile per adempiere alle finalità istituzionali della scuola; le conseguenze di un esplicito rifiuto al trattamento comporteranno l'impossibilità da parte della scuola di impiegare il registro elettronico; i dati personali non saranno oggetto di diffusione e saranno a conoscenza solo del personale responsabile e incaricato al trattamento L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L interessato ha diritto di ottenere l indicazione: a) dell origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali

che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. ART.4 - DISPOSIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLA RETE WI-FI Ogni utente abilitato all uso della rete wi-fi dell Istituto è autorizzato ad utilizzare il servizio esclusivamente per i fini istituzionali per cui è stato concesso. E vietato fornire a soggetti non autorizzati l accesso alla rete wi-fi dell Istituto, collegarvi apparecchiature o servizi o software, immettere o trasmettere virus o programmi pericolosi per altri utenti o compromettere la sicurezza della rete in qualsiasi modo. L utente è direttamente responsabile delle attività svolte durante la connessione in internet tramite il servizio wi-fi. È vietato creare o trasmettere qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, minatorio, diffamatorio, osceno, blasfemo o lesivo della dignità umana. E, altresì, vietato scambiare materiale illegale o coperto da copyright o tutelato da altri diritti di proprietà intellettuale o industriale. E vietato trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario, nonché permettere che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività. È vietato danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di password e ogni altro dato personale come de - finito dalle leggi sulla protezione della privacy. È vietato svolgere sulla rete ogni altra attività non consentita dalla vigente normativa, nonché dai regola- menti e dalle norme di buona educazione in uso sulla rete Internet (note come "Netiquette"). Tutti gli utenti che accedono alla Rete sono riconosciuti ed identificati. Le attività potranno essere controllate dal personale autorizzato nel caso di uso illecito della Rete.

ART.5 - DISPOSIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato dalle leggi vigenti in materia di privacy e protezione dei dati riservati. A. La firma di presenza deve essere apposta giornalmente: non è consentito firmare in anticipo per i giorni successivi o per le lezioni successive dello stesso giorno. In caso di particolari problemi tecnici, la firma dovrà essere regolarizzata entro le giornata stessa. Allo scadere della giornata, quando non sarà più possibile firmare il registro, la mancanza della firma andrà segnalata al Dirigente. B. I voti dei docenti sono consultabili dal Docente che li ha assegnati, dal Coordinatore di classe, dal Dirigente Scolastico e dai Genitori dello studente interessato. C. Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie sono consultabili dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di Classe, dai Docenti del Consiglio di Classe e dai Genitori dell alunno interessato. D. L uso dei dati necessari per lo svolgimento degli scrutini, è regolamentato dalla normativa vigente in materia di valutazione finale degli apprendimenti e dei comportamenti. E. Per la consultazione e l accesso ai dati necessari in caso di evacuazione, l Istituto si avvale di appositi elenchi cartacei, messi a disposizione in ciascuna aula, opportunamente integrati, durante l appello nei punti di raccolta appositamente predisposti, da testimonianze degli studenti e da memorie dei docenti. F. In caso di malfunzionamenti, i docenti utilizzeranno un supporto cartaceo, compilandolo in ogni parte con firma, presenti, assenti, compiti, annotazioni varie. Tale foglio andrà poi consegnato in segreteria, al termine delle lezioni, dal docente dell ultima ora in modo che possa essere protocollato ed acquisito ufficialmente agli atti. Sarà cura del docente in servizio alla prima ora del giorno successivo inserire i dati mancanti nel registro elettronico non appena risolto il problema tecnico e ciò al fine di un conteggio corretto delle ore di assenza degli alunni.

G. I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti. H. Le presenti disposizioni potranno essere integrate con le norme per la gestione di ulteriori estensioni dell uso del Registro (partecipazione alle uscite didattiche, uscite anticipate, prenotazione colloqui scuola-famiglia, ecc.). ART.6 - NORME PER I DOCENTI Tutti i docenti utilizzano il Registro Elettronico per: a) Rilevazione presenze e gestione assenze degli studenti b) Comunicazione a studenti e famiglie delle valutazione intermedie per la specifica materia c) Gestione condivisa con tutto il consiglio di classe del registro della classe (calendario delle verifiche e delle attività programmate di interesse comune a tutta la classe: visite, progetti, conferenze, incontri, ecc.) d) Comunicazione alla famiglia di eventuali problematiche comportamentali e relazionali che emergono per lo specifico studente dall attività svolta in classe e) Assegnazione lavori da svolgere a casa Tutti i docenti sono tenuti a: I. inserimento della propria firma nell ora corrente di lezione, o entro la mezzanotte del medesimo giorno; II. indicazione dettagliata dell argomento affrontato in classe durante la lezione. E vietato cedere, anche solo temporaneamente, il proprio codice utente e la propria password. L utente intestatario verrà considerato responsabile di qualunque atto illecito perpetrato con quell account. Nel caso di smarrimento delle credenziali, il docente deve informare per iscritto il Dirigente. Il recupero delle credenziale avviene in automatico, se nel proprio profilo il

docente ha memorizzato un indirizzo di e-mail valido. Per situazioni particolari si può contattare l Amministratore del Registro, nominato annualmente. Le credenziali di accesso di ogni docente rimangono attive fino alla permanenza del docente in servizio nell istituto. Esse non devono essere memorizzate in funzioni di log-in automatico, in un tasto funzionale o nel browser utilizzato per la navigazione internet o in computer di uso comune. Ogni docente, per accedere al registro elettronico, deve inserire le proprie credenziali: username e password; alla fine del suo utilizzo deve assicurarsi di aver chiuso il proprio account prima di lasciare la postazione. La compilazione del registro elettronico spetta esclusivamente al docente. Per nessun motivo si possono delegare colleghi, alunni o altre persone a tale mansione. I Docenti sono tenuti alla lettura e alla registrazione immediata delle circolari destinate alla classe; la segreteria vigilerà sulla tempestiva applicazione di questa direttiva La password assegnata inizialmente al docente dovrebbe essere cambiata al primo utilizzo e deve essere assolutamente riservata, non può essere comunicata in nessun caso ad un'altra persona. In caso di smarrimento della password, il docente deve informare immediatamente e per iscritto la Segreteria dell'istituto che provvederà, in forma riservata, al rilascio di una nuova. Le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti, le assenze e gli argomenti delle lezioni devono essere inserite sul Registro elettronico della Classe in modo attento e responsabile evitando registrazioni mancati od erronei inserimenti (es. firma su un ora non corretta). Si tenga presente che le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie saranno consultabili dai Genitori dell alunno interessato in tempo reale. Essendo il registro elettronico, personale e di classe, documento ufficiale dell attività didattica giornaliera, esso - esattamente come la precedente versione cartacea deve essere compilato con cura e senza errori.

ART 7 - ASSENZE La verifica della giustificazione dell assenza sul diario personale, nonché la sua registrazione, sono a cura del docente della prima ora. Nei casi di ingresso ritardato di uscita anticipata di singoli studenti, presenze ed assenze verranno segnalate sul registro dal docente, e entreranno nel conteggio finale delle ore di presenza necessarie per determinare la validità dell anno scolastico del singolo studente. L Istituto provvede a sottrarre dal conteggio delle assenze le ore dedicate a iniziative didattiche organizzate dall Istituto stesso (uscite didattiche, visite di istruzione, stage, gare sportive, ecc.). Le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate vanno giustificate tramite il diario cartaceo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Interno degli Studenti e delle Studentesse. Art 8 - REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN CLASSE 1. La registrazione delle attività svolte e/o degli argomenti di programma affrontati va inserita preferibilmente durante l ora di lezione e comunque non oltre le 24 ore dalla lezione stessa. 2. La registrazione dei compiti assegnati per casa va inserita preferibilmente durante l ora di lezione, o comunque entro la giornata in cui gli stessi sono assegnati. Particolare cura all assegnazione dei compiti va riservata alle classi dove sono presenti alunni con certificazioni L.104/92 (disabili) o L.170/2010 (DSA). 3. Le verifiche scritte/pratiche vanno calendarizzate e riportate sul Registro di classe elettronico Eventuali variazioni di data, dovute a cause di necessità, vanno comunque registrate. Oltre alla pianificazione delle date è necessario specificare su le tematiche oggetto della verifica. 4. Le Note Disciplinari vanno inserite preferibilmente durante l ora di lezione, o comunque entro la giornata in cui le stesse sono assegnate.

ART9 - REGISTRAZIONE DEI VOTI A. Il sistema numerico (in decimi) adottato per la valutazione delle prove scritte, orali e pratiche è quello adottato dal Collegio Docenti e contenuto nei criteri di valutazione deliberati e concordati in sede collegiale; B. Le valutazioni delle prove orali devono essere segnate sul Registro dall insegnante entro 24 (ventiquattro) ore dalla prova; C. Le valutazioni delle prove scritte/pratiche vengono segnate sul Registro dall insegnante entro 15 (quindici) giorni dalla prova. D. L inserimento di eventuali altre valutazioni o annotazioni aventi valore valutativo va fatto di norma entro le 48h successive alla circostanza che le origina. E. I voti registrati non andrebbero modificati: qualsiasi variazione lascia una traccia che potrebbe essere impugnata in caso di contenzioso. In generale, salvo rarissimi e improbabili casi particolari, è da evitare l assegnazione di più valutazioni delle stesso tipo nella stessa data (per es: più voti di orale della stessa materia nello stesso giorno). F. Poiché il Registro dell Insegnante raccoglie valutazioni diverse che possono avere significato diverso in funzione del tipo di prova, dell argomento cui essa si riferisce e del periodo dell anno scolastico in cui essa viene svolta, la media aritmetica proposta dal Registro Elettronico ha valore puramente indicativo. In nessun caso la media aritmetica ha valore vincolante per la valutazione finale pro- posta dal docente in fase di scrutinio. ART 10 - SCRUTINI INTERMEDI E FINALI A. La proposta di voti per lo scrutinio va riportata sul registro entro 48h prima dello scrutinio stesso, salvo diverse e esplicite indicazioni presenti nelle comunicazioni che regolano l andamento dello scrutinio. B. Il Docente può inserire note (visibili dalle famiglie) a commento del voto proposto per lo scrutinio (come noto, comunque modificabile collegialmente durante lo scrutinio, sulla base della normativa vigente).

C. Negli scrutini del primo periodo (primo trimestre/quadrimestre) le proposte di voto insufficiente devono essere accompagnate da note rivolte alla famiglia relative a: modalità di recupero (stabilite di anno in anno dal collegio) e dal tipo di prova (scritta, orale, grafico/pratica). Tale procedura deve essere eseguita prima dello scrutinio, poiché dopo la sua apertura tutte le voci proposte dal docente non risultano più modificabili (in aderenza a quanto previsto dalla normativa sulla gestione degli scrutini). D. Ciascun docente si occupa di inserire sul registro i risultati della verifica di recupero debito del primo periodo. ART 11 - ACCESSO PER GLI STUDENTI E PER I LORO GENITORI Si ricorda che La valutazione e' espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni Pertanto ciascuna famiglia, attraverso codici di accesso riservati, può: verificare quotidianamente l'attività didattica svolta in classe dai docenti, monitorare dettagliatamente la frequenza scolastica dell'alunno/a (ingressi in ritardo, uscite anticipate, assenze), avere un'informativa specifica sulle valutazioni riportate, sia nel corso dell anno, sia in chiusura dei periodi didattici e dell anno scolastico ART 12 - COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA La scuola comunica con la famiglia tramite le seguenti funzionalità del Registro Elettronico:

I. NOTE DISCIPLINARI. Vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare comporta- menti dello studente che non rispettano il Regolamento Interno degli Studenti e delle Studentesse e le comuni norme di convivenza di rispetto nei confronti della classe e del personale dell Istituto. A seconda della gravità e della frequenza possono determinare sanzioni disciplinari (v. Regolamento interno degli studenti,) II. ANNOTAZIONI Vengono utilizzate dai docenti del Consiglio di Classe per segnalare situazioni specifiche, di carattere didattico-educativo, che hanno caratterizzato la partecipazione dello studente all attività svolta in classe in quel giorno. III. MAIL TRAMITE REGISTRO l Istituto potrà inviare tramite registro Elettronico messaggi di posta elettronica ai genitori che hanno memorizzato nel proprio profilo un indirizzo di posta elettronica valido. IV. BACHECA WEB Si tratta di comunicazioni a carattere organizzativo dal Dirigente a tutte le classi (studenti, genitori, docenti) oppure a un gruppo specifico di classi. V. In adesione a quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione, poiché le schede di valutazione finale (pagella 1 periodo o pagella finale) sono consultabili online tramite il Registro Elettronico, esse NON vengono stampate e NON vengono consegnate alla famiglia. VI. L Istituto opera un controllo regolare sui genitori che consultano la pagella nei giorni successivi alla sua pubblicazione e si riserva la facoltà di contattare, tramite la Dirigenza o i coordinatori del Consiglio di Classe, le famiglie degli alunni che presentano preoccupanti e rapidi peggioramenti nell andamento scolastico. ART 13 - NORME PER I DOCENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE A integrazione di quanto previsto per tutti i docenti, il Coordinatore del Consiglio di classe utilizza il Registro Elettronico per: A. il controllo assenze per validità dell anno scolastico, da effettuarsi particolarmente nei mesi di marzo e maggio. Avviso in Segreteria di eventuali situazioni di inadempienza dell obbligo scolastico

B. la comunicazione alla Vicepresidente di attività della classe/studente dove non è possibile apporre firma (visite e viaggi di istruzione, gare sportive, stage, attività orarie in luogo extrascolastico, ecc.); C. la preparazione dello scrutinio con: verifica del corretto inserimento dei voti da parte di tutti i membri del Consiglio di Classe, proposta del voto di comportamento ricavato dai criteri deliberati annualmente dal Collegio, raccolta di informazioni varie per lo scrutinio finale (stage, insufficiente numero di ore di presenza per la validità dell anno, sanzioni disciplinari, ecc.) D. la consultazione dell elenco (fornito dall Istituto) dei genitori che non hanno consultato le pagelle del 1 periodo, e il contatto con le situazioni più significative e preoccupanti, in relazione all andamento didattico-disciplinare dell alunno; E. la gestione della procedura relativa ai debiti e ai recuperi al termine del primo periodo ( stampa e consegna delle lettere con l esito delle verifiche di recupero, nonché delle esigenze di recupero); F. il monitoraggio delle Note Disciplinari; G. la comunicazione con le famiglie (SMS solo per i genitori che hanno richiesto il servizio; avvisi in agenda o bacheca, ecc.) In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione (citata in premessa) l invio di lettere (individuali o di gruppo) alle famiglie è riservato a casi eccezionali quando non siano possibili altre forme di contatto (telefono, incontro con i genitori, ecc.). E dunque escluso, come prassi, l invio di lettere a casa per segnalare difficoltà nei risultati scolastici oppure comportamenti non corretti da parte della classe o di un gruppo di studenti della classe. ART 14 - NORME PER GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Il personale della Segreteria utilizza il Registro Elettronico per: SEGRETERIA DIDATTICA I. creare l associazione docenti-materia (inizio anno, con aggiornamenti in itinere)

II. distribuire le credenziali ai genitori (sia nuovi, sia in caso di smarrimento) III. stampa pagelle dell anno in corso e degli anni precedenti (solo su richiesta degli interessati) IV. stampa e archiviazione del Registro generale dei voti a.s. precedente (dopo gli scrutini differiti) SEGRETERIA DEL PERSONALE interagire con l Amministratore del Registro per la gestione delle credenziali di accesso al registro dei docenti distinti: - nuovi titolari (nuove credenziali a inizio anno); - supplenti (nuove credenziali, disattivazione docente titolare, cessazione). - ART 15 - NORME PER L AMMINISTRATORE DEL REGISTRO E/O PER IL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE L Amministratore del Registro e/o il Referente per la Valutazione utilizza/no il Registro Elettronico per: A. Configurare i parametri di sistema, in accordo con la Dirigenza e con eventuali delibere di Organi Collegiali (inizio anno scolastico) B. Fornire al Dirigente un report bimestrale sullo stato di avanzamento delle firme sul registro, finalizzato a garantire la piena validità dell anno e degli scrutini finali C. Gestione periodica di copie digitali dei dati contenuti nel Registro ART 16 - NORME PER IL DIRIGENTE, I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE Il Dirigente, o suoi delegati (Collaboratori del Dirigente e/o Coordinatori di Plesso), utilizza il Registro Elettronico per:

I. rendere visibili alle famiglie i risultati delle valutazioni di fine periodo intermedio o di fine anno scolastico II. monitorare, al termine del primo periodo, i genitori che via via leggono la pagella intermedia III. monitorare, a intervalli regolari, i genitori che non accedono con regolarità al Registro, segnalandoli eventualmente ai Coordinatori dei Consigli di Classe IV. gestire il calendario scolastico (sospensione lezioni per delibera della Regione o del Consiglio di Istituto, eventi particolari di interesse di tutto l Istituto: scioperi, allerta meteo, ecc.) V. segnare sul registro le attività della classe o del singolo studente che determinano assenze che non vanno contabilizzate per determinare la validità dell a.s. (visite e viaggi di istruzione, gare sportive, stage, attività orarie in luogo extrascolastico, ecc.); VI. Secondo la normativa vigente il Dirigente presiede e gestisce gli scrutini, affidando eventuale delega al docente Coordinatore del Consiglio di Classe. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Sabina Maraffi Firma autografa omessa ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993