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REGOLAMENTO STUDENTI Titolo I Iscrizione ai corsi di studio Art. 1 - Definizioni Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale o di autoapprendimento; b) per corso di insegnamento: un attività didattica, costituita da uno o più moduli, con definito numero di crediti; c) per corso integrato: la forma organizzativa di attività didattica consistente nella integrazione di più insegnamenti ufficiali con contenuti fra loro coerenti; d) per corso di studio: i corsi idonei al conseguimento di Laurea e Laurea Specialistica ai sensi dell art. 1 del Regolamento Didattico di Ateneo dell Università di Pavia; e) per carriera: l insieme degli atti e delle attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente; f) per crediti: i Crediti Formativi Universitari di cui all art. 1 lett. l) del DM 509/1999; g) per immatricolazione: la prima iscrizione ad un Corso di studio o di Specializzazione; h) per iscrizione: l iscrizione ad anni successivi al primo; i) per obbligo formativo aggiuntivo: debito, conseguente ad inadeguata preparazione iniziale, accertato tramite la prova di accesso, che deve essere assolto nel primo anno di corso; j) per ordinamenti nuovi: gli ordinamenti didattici dei Corsi di studi universitari attivati a seguito ed in conformità con il DM 509/1999; k) per ordinamenti previgenti: gli ordinamenti didattici dei Corsi di studi universitari regolamentati ai sensi della precedente normativa; l) per percorso formativo: l organizzazione didattica dei corsi di studio, finalizzata al conseguimento dei titoli accademici; m) per piano degli studi: le attività formative prescelte dallo studente, sulla base delle indicazioni annualmente definite dal Consiglio Didattico competente, al fine di conseguire il titolo di studio; n) per preparazione individuale: le conoscenze minime richieste per l accesso a un Corso di studio e accertate tramite una verifica iniziale; o) per Regolamento Didattico di Ateneo: l insieme delle regole che disciplinano, nel rispetto delle disposizioni ministeriali ed ai sensi dell art. 11 del DM 509/1999, l organizzazione didattica di tutta l offerta formativa istituita ed attivata dall Università; p) per requisiti curriculari: l insieme di tutte le conoscenze e abilità, acquisite e certificate tramite Crediti Formativi Universitari, richieste per l accesso ad un corso di Laurea Specialistica. Art. 2 - Immatricolazione 1. Al fine di ottenere l immatricolazione ad un corso di studio dell Università di Pavia occorre presentare, a cura dello studente, domanda indirizzata al Magnifico Rettore. La domanda dovrà essere conforme alla normativa sul bollo. 2. La domanda deve obbligatoriamente contenere: a) indicazione del corso di studio per il quale si chiede l immatricolazione e della relativa classe di appartenenza; b) nome, cognome, luogo e data di nascita dello studente; REGOLAMENTO STUDENTI.doc - 1 -

c) residenza; d) indicazione del Codice Fiscale; e) autocertificazione dei titoli di studio richiesti per l accesso, con indicazione di voto, data, Istituto e/o Università presso i quali sono stati conseguiti; f) attestazione del versamento della prima rata di tasse; g) data e sottoscrizione del richiedente l immatricolazione. Lo studente è in ogni caso tenuto agli ulteriori adempimenti eventualmente previsti dalla normativa vigente e dall Università di Pavia. 3. La domanda di immatricolazione deve essere presentata o fatta pervenire ai competenti uffici della Ripartizione Studenti nel periodo stabilito annualmente dal Senato Accademico per i corsi di studio a libero accesso, o nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli a numero programmato, secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore sulla documentazione amministrativa. 4. Lo studente iscritto al primo anno può chiedere, entro il 15 novembre, di essere ammesso a un diverso corso di studio. 5. Particolari disposizioni agevolano l immatricolazione di studenti in situazioni di handicap. Art. 3 Durata del corso di studio 1. All atto dell immatricolazione, lo studente può eventualmente indicare il tipo di durata del corso prescelto. a) In mancanza di una scelta specifica, l iscrizione avviene sul percorso di studi di durata normale; b) in caso di richiesta di immatricolazione a tempo parziale, ai sensi dell art. 13, comma 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, e qualora il percorso formativo lo preveda, lo studente deve optare per un percorso di maggior durata, ma in ogni caso non superiore al doppio della durata normale del corso di studio prescelto. 2. È fatta salva la possibilità di richiedere, secondo le modalità che di seguito si elencano: nel caso di immatricolazione su percorso normale, il passaggio al percorso lungo, che potrà essere richiesto entro il termine ordinario di iscrizione al III anno; nel caso di immatricolazione su percorso lungo, il passaggio al percorso normale, che potrà essere richiesto entro il termine ordinario di iscrizione al III anno. 3. Nel caso di immatricolazione su percorso normale ad un Corso di Laurea, al momento dell iscrizione al III anno, potrà essere richiesto il passaggio ad un percorso di durata più breve, qualora sia giustificato da un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni precedenti. La riduzione della durata non può essere maggiore di un semestre. In ogni caso, sull accoglimento della richiesta delibera in via definitiva il Consiglio didattico competente, tenuto conto del numero di crediti acquisiti e di quelli da acquisire in relazione al percorso richiesto. Art. 4 Piano degli studi 1. Nei termini annualmente previsti dal Senato Accademico gli studenti presentano il piano degli studi, che può comprendere anche attività formative in soprannumero rispetto al minimo richiesto per conseguire il titolo di studio. Tale piano degli studi può essere modificato anche in occasione di iscrizione in qualità di ripetente. 2. Il piano degli studi può essere approvato d ufficio qualora corrisponda a standard consigliati dai competenti Consigli Didattici, oppure individuale; in REGOLAMENTO STUDENTI.doc - 2 -

quest'ultimo caso è sottoposto per l'approvazione al competente Consiglio Didattico. Art. 5 Iscrizione a singoli insegnamenti 1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per chi sia in possesso almeno di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori, iscriversi a singoli insegnamenti in corsi di studio, non a numero programmato, attivati presso l Ateneo ed acquisirne i relativi crediti, senza l obbligo di iscriversi al corso di studi che rilascia un titolo accademico. 2. L iscrizione può essere effettuata di norma a non più di due insegnamenti per anno accademico. Eventuali deroghe su istanza motivata sono deliberate dalla Facoltà o dalle Facoltà interessate. 3. Le Facoltà possono altresì determinare dei pre-requisiti per l ammissione a particolari insegnamenti o per l'acquisizione dei relativi crediti. 4. La domanda di iscrizione deve essere presentata presso gli uffici competenti prima dell inizio del periodo didattico in cui è previsto lo svolgimento del corso. Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti ed a un corso di studi che rilascia un titolo accademico. L iscrizione è condizionata al pagamento della relativa tassa. 5. La Ripartizione Studenti potrà rilasciare agli iscritti a singoli insegnamenti la certificazione attestante la frequenza e/o l acquisizione dei relativi crediti. 6. I crediti acquisiti con il superamento degli esami dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell Università, secondo criteri definiti dal competente Consiglio Didattico. Art. 6 - Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero 1. L'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'ammissione al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica viene valutata dalla Ripartizione Studenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali relative all'immatricolazione degli studenti stranieri e in applicazione degli accordi internazionali vigenti. 2. Per il riconoscimento dei periodi di studio effettuati e/o dei titoli accademici conseguiti presso Università o Istituti di istruzione universitari esteri, è altresì necessaria, ai fini dell'ammissione ad anni successivi al primo e della prosecuzione degli studi di qualsiasi livello, la valutazione dei Consigli didattici, espressa caso per caso in seguito ad istanza personale debitamente documentata. Art. 7 - Libretto/tesserino universitario 1. A seguito dell immatricolazione, l Università di Pavia rilascia allo studente un libretto e un tesserino oppure un documento, anche di natura informatica, contenente entrambi. 2. Il rilascio a titolo oneroso del duplicato è previsto nei casi di smarrimento, furto, deterioramento o, trattandosi di trasferimento da altra sede universitaria, di inadeguatezza del vecchio libretto rispetto alle esigenze didattiche del Corso di studio al quale è iscritto lo studente. Art. 8 - Progressione di carriera 1. Lo studente deve iscriversi con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione sino al conseguimento del titolo. 2. L iscrizione ad anni successivi al primo avviene con il pagamento della prima rata di tasse e contributi universitari, mediante avviso di pagamento che include la domanda. Le relative informazioni sono trasmesse e registrate solo su supporto informatico. REGOLAMENTO STUDENTI.doc - 3 -

3. L'introduzione di sbarramenti all iscrizione all anno successivo può aver luogo solo per motivi didattici. L acquisizione del numero di crediti previsto per superare lo sbarramento deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre. 4. Sono iscritti nella posizione di ripetente : a) gli studenti che non assolvono all obbligo formativo aggiuntivo nel primo anno, entro il termine stabilito dai singoli Regolamenti dei Corsi di studio; b) gli studenti che non superano eventuali sbarramenti didattici entro il 30 settembre; c) gli studenti che, per i corsi di studio a frequenza obbligatoria, sono ancora in debito di attestazioni di frequenza; d) gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, hanno già preso iscrizione per tutte le attività formative previste nel loro piano degli studi, ma non hanno acquisito i relativi crediti, e intendono iscriversi a nuove attività formative in soprannumero. 5. Sono iscritti nella posizione di fuori corso gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, hanno già preso iscrizione a tutte le attività formative previste nel loro piano degli studi, ma non hanno acquisito i relativi crediti, a condizione che, nel caso di corsi di studio a frequenza obbligatoria, abbiano ottenuto tutte le attestazioni di frequenza. 6. In tutte le altre ipotesi gli studenti sono iscritti in corso agli anni successivi. Art. 9 - Accertamento della frequenza 1. Nei corsi di studio che prevedono la verifica obbligatoria della frequenza, i docenti sono tenuti, al termine dei singoli periodi didattici, a comunicare per iscritto ai competenti uffici della Ripartizione Studenti i nominativi degli studenti ai quali non è riconosciuta l attestazione della frequenza. 2. In mancanza di tale espressa comunicazione, la registrazione dei corsi è riconosciuta d ufficio a tutti gli studenti regolarmente iscritti. Titolo II Modificazioni della carriera dello studente Art. 10 - Trasferimento ad altro ateneo 1. Lo studente può trasferirsi ad altro Ateneo presentando domanda al Magnifico Rettore nei termini stabiliti annualmente dal Senato Accademico. 2. Lo studente, in tal caso, non è tenuto al pagamento della prima rata di tasse e contributi universitari per l anno accademico cui si riferisce l istanza di trasferimento; la rata eventualmente versata non sarà restituibile salvo quanto previsto dall art. 21, comma 4 del presente Regolamento. 3. Lo studente, comunque, è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse. 4. Il Dirigente dell Area Didattica è delegato dal Rettore ad accordare il congedo richiesto anche oltre i termini stabiliti solo quando la domanda sia giustificata da gravi e documentati motivi. 5. Il foglio di congedo, contenente la copia della carriera universitaria dello studente, è trasmesso all Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire. Art. 11 - Passaggio ad altro corso di studio dell Università di Pavia 1. Lo studente può passare ad un altro corso di studio dell Università di Pavia, presentando domanda al Magnifico Rettore nel periodo stabilito annualmente dal Senato Accademico per i corsi a libero accesso, oppure nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli a numero programmato. REGOLAMENTO STUDENTI.doc - 4 -

2. Lo studente, qualora non vi abbia già provveduto, è contestualmente tenuto al versamento della prima rata di tasse e contributi universitari ed a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse. 3. Il Dirigente dell Area Didattica è delegato dal Rettore ad accordare il passaggio richiesto anche oltre i termini stabiliti solo quando la domanda sia giustificata da gravi e documentati motivi. 4. Il foglio di congedo con la documentazione relativa alla carriera dello studente in passaggio è trasmesso all ufficio competente. 5. Il Consiglio didattico, ove non sia prevista una specifica prova di accesso, può assoggettare lo studente in passaggio alla verifica della preparazione individuale. Nel caso di Corso di Laurea Specialistica, lo studente deve possedere i requisiti curriculari previsti per l accesso. 6. Nell istanza di prosecuzione-studi e riconoscimento-crediti lo studente può optare per un percorso di durata diversa da quello normale, secondo le condizioni previste dall art. 3 del presente Regolamento. Art. 12 - Trasferimento da altro Ateneo 1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell attività didattica, il foglio di congedo dello studente proveniente da altro Ateneo deve pervenire entro la data annualmente fissata dal Senato Accademico. 2. Il Consiglio didattico si pronuncia sulla prosecuzione degli studi in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d Ateneo e dal Regolamento Didattico del Corso di studio. La Ripartizione Studenti provvede a darne comunicazione scritta all interessato. 3. Il Consiglio didattico, ove non sia prevista una specifica prova di accesso, può assoggettare lo studente in passaggio alla verifica della preparazione individuale. Nel caso di Corso di Laurea Specialistica, lo studente deve possedere i requisiti curriculari previsti per l accesso. 4. Nell istanza di prosecuzione-studi e riconoscimento-crediti lo studente può optare per un percorso di durata diversa da quello normale, secondo le condizioni previste dall art. 3 del presente Regolamento. 5. L ammissione degli studenti che si trasferiscono da corsi attivati secondo ordinamenti previgenti al DM n. 509/1999 è regolata dalle disposizioni del Regolamento Didattico d Ateneo sul regime transitorio (art. 32, comma 2 e 3). Art. 13 - Opzione dagli ordinamenti didattici previgenti ai nuovi ordinamenti 1. Gli studenti iscritti a corsi di studio regolati dal vecchio ordinamento possono optare per i corsi di studio regolati dal nuovo ordinamento entro il termine stabilito dal Senato Accademico. 2. Ai soli fini dell opzione i consigli didattici riformulano in termini di crediti gli ordinamenti previgenti e le carriere degli studenti già iscritti. Art. 14 - Immatricolazione condizionata a corso di Laurea Specialistica 1. Entro il termine ordinario delle iscrizioni, gli studenti possono immatricolarsi, sotto condizione, ai corsi di laurea specialistica anche in mancanza del titolo di I livello, purché lo conseguano entro il 31 dicembre dello stesso anno. Entro tale data devono altresì essere posseduti i requisiti curriculari e l adeguatezza della personale preparazione previsti dagli ordinamenti didattici delle Lauree Specialistiche. Per i Corsi di Laurea Specialistica a numero programmato i requisiti di accesso verranno stabiliti nei bandi di concorso. 2. Qualora il titolo di I livello non sia conseguito entro il termine stabilito, lo studente decade a tutti gli effetti dall immatricolazione alla Laurea Specialistica. REGOLAMENTO STUDENTI.doc - 5 -

3. E consentito allo studente che non riesca a conseguire il titolo di I livello entro il termine di cui al comma 1, di inserire all interno dell ultimo piano di studi approvato, fino a tre insegnamenti in soprannumero anche relativi al percorso della laurea specialistica. Si precisa che il sostenimento degli stessi dovrà avvenire prima del conseguimento della laurea. Art. 15 - Studenti già in possesso di titolo accademico 1. Coloro, i quali sono in possesso di un Diploma Universitario ovvero di un Diploma di Scuola diretta a fini speciali, possono chiedere la valutazione in crediti degli studi compiuti ai fini del conseguimento della Laurea di I livello. 2. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l accesso, coloro che sono in possesso di Laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti, ovvero di Laurea o di Laurea Specialistica, possono richiedere l iscrizione anche a corsi di II livello. 3. L apposita domanda di riconoscimento della carriera svolta e/o dei crediti utili, presentata entro i termini annualmente stabiliti dal Senato Accademico, deve essere valutata dal Consiglio didattico competente. 4. La carriera percorsa secondo gli ordinamenti previgenti è riformulata in crediti, secondo il disposto dell art. 13, comma 2 del presente Regolamento. 5. Il Consiglio didattico si pronuncia sulla prosecuzione degli studi in conformità con quanto previsto dal Regolamento Didattico d Ateneo e dai singoli Regolamenti dei Corsi di studio. La Ripartizione Studenti provvede a darne comunicazione scritta all interessato. Art. 16 - Interruzioni di carriera 1. Lo studente che non abbia rinnovato l iscrizione per almeno un anno accademico, qualora intenda proseguire gli studi, deve presentare apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a versare, per ogni anno di interruzione, una tassa di ricognizione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. 2. È consentito il versamento della sola tassa di ricognizione per un anno accademico in luogo dell intero importo presentando la domanda di ricongiunzione della carriera nei termini ordinari di iscrizione all anno successivo. Tale possibilità è concessa ai soli studenti che si iscrivano per il nuovo anno accademico nella posizione di regolare. Nel periodo di interruzione degli studi e fino al termine della sessione straordinaria dell anno accademico concernente la ricongiunzione gli studenti non possono, tuttavia, compiere alcun atto di carriera relativo al corso di studio interrotto. 3. Agli studenti, che interrompono la carriera per iscriversi a corsi di studio all estero, al di fuori di progetti e di convenzioni di collaborazione internazionale universitaria, o a Corsi di specializzazione o a Corsi di dottorato o ad Istituti di formazione militare italiani, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2. 4. Gli anni di interruzione della carriera sono, in ogni caso, computati ai fini del calcolo della decadenza. Art. 17 Decadenza della carriera dello studente 1. Lo studente iscritto a qualsiasi corso di studio del previgente ordinamento, qualora non superi esami per otto anni accademici consecutivi all anno di sostenimento dell ultimo esame o a quello di ultima iscrizione in corso, se più favorevole, decade dallo status di studente. 2. Gli studenti iscritti ai corsi di Laurea e di Laurea Specialistica, che abbiano trascorso rispettivamente cinque e quattro anni nella posizione di fuori corso, non possono reiscriversi allo stesso corso di studi. Il termine è estensibile di due REGOLAMENTO STUDENTI.doc - 6 -

anni nel caso di studenti contestualmente impegnati in attività lavorative adeguatamente documentate. 3. Le norme di cui sopra non si applicano nel caso in cui lo studente iscritto abbia conseguito tutti i crediti richiesti ad eccezione di quelli riservati alla prova finale. Parimenti non si applicano nel caso in cui lo studente, prima della scadenza di cui al comma 2 del presente articolo ottenga il trasferimento ad altro corso di Laurea o di Laurea Specialistica. 4. Lo studente decaduto, qualora intenda iscriversi nuovamente a corsi di studio dell Università di Pavia, è obbligato ad immatricolarsi ex novo. 5. Il Consiglio Didattico competente valuterà, su istanza personale dello studente, se riconoscere gli esami superati o i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera. Art. 18 Rinuncia agli studi 1. In ottemperanza al disposto dell art. 13, comma 2 del Regolamento Didattico d Ateneo e salvo l ipotesi disciplinata dall art. 14, comma 1 del presente Regolamento Studenti, non è ammessa l iscrizione contemporanea a più corsi di studio. 2. È possibile in ogni momento rinunciare allo status di studente, e quindi alla carriera percorsa, presentando all ufficio competente della Ripartizione Studenti un apposita dichiarazione scritta, irrevocabile e incondizionata. 3. Lo studente che rinuncia non è comunque tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse. 4. Allo studente rinunciatario, qualora riprendesse gli studi, possono applicarsi le disposizioni dell art. 17, commi 4 e 5 del presente Regolamento Studenti. Titolo III Diritti e doveri dello studente Art. 19 - Certificazioni e titoli 1. Lo studente ha diritto ad ottenere la certificazione della propria posizione accademica e dei crediti acquisiti. In particolare, la certificazione dovrà riportare le attività formative e la relativa votazione, il numero di crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto ed il piano di studio, qualora richiesto. 2. L Università degli studi di Pavia provvede all organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere degli studenti mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente. 3. In seguito al superamento della prova finale, l Università degli studi di Pavia rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore. 4. Il diploma non menziona né le votazioni conseguite nelle singole prove, né quella finale, ma esplicita la classe di appartenenza del corso di studio e fa menzione della lode eventualmente concessa; è, inoltre, accompagnato da un certificato che riporta, secondo modelli conformi a standard adottati dai Paesi europei, il curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Art. 20 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi 1. L Università degli studi di Pavia assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti. 2. In ogni caso, avverso i provvedimenti relativi alla carriera degli studenti è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Art. 21 Tasse e contributi 1. Le tasse di iscrizione e i contributi universitari sono ripartiti in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici. REGOLAMENTO STUDENTI.doc - 7 -

2. Ulteriori rateizzazioni sono ammesse solo in casi di eccezionale rilievo, previa presentazione di un apposita domanda, debitamente motivata, indirizzata al Magnifico Rettore, che ne decide, a suo insindacabile giudizio, l esito finale. 3. Il pagamento di rate di tasse oltre i termini previsti deve essere accompagnato dal versamento di un indennità di mora nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 4. Lo studente non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse e contributi universitari versati per l iscrizione decorso il termine perentorio di 8 giorni dall avvenuto pagamento. 5. Lo studente non è ammesso a sostenere la prova finale, qualora non sia in regola con il versamento di tasse e contributi dovuti. Art. 22 - Norme di disciplina 1. Gli studenti dell'università di Pavia durante il loro corso di studi sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'ateneo e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'ateneo o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino. 2. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli di Facoltà esercitano la giurisdizione disciplinare sugli studenti ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge. 3. Le violazioni delle norme di disciplina dell'università di Pavia comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari. 4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti: a) ammonizione; b) interdizione temporanea da uno o più corsi; c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa; d) sospensione temporanea dall'università con conseguente perdita della sessione d'esami. Il provvedimento di cui alla lettera a) è applicato dal Rettore, sentite le difese dello studente. L'applicazione dei provvedimenti di cui alle lettere b) e c) spetta al Consiglio di Facoltà, in seguito a relazione del Rettore. L'applicazione del provvedimento di cui alla lettera d) spetta al Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore. 5. In conformità alla normativa sul diritto agli studi può essere, inoltre, applicata dal Rettore, sentite le difese dello studente, la sanzione amministrativa della decadenza dalle provvidenze e del pagamento di una somma pari al doppio di quella percepita per le ipotesi di falsità nelle dichiarazioni. 6. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi di prova. 7. In ogni caso la violazione deve essere formalmente contestata allo studente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 8. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione lo studente può presentare liberamente le proprie difese al Rettore. 9. Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c) è ammesso appello al Senato Accademico. 10. Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera scolastica dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo. REGOLAMENTO STUDENTI.doc - 8 -

Art. 23 - Norme finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 agosto 2002. Agli studenti iscritti ai corsi di studio dei vecchi ordinamenti didattici che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti didattici continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme del Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 1 del 19 gennaio 1999, ivi comprese quelle relative alla decadenza della carriera scolastica. 2. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si farà riferimento a tutta la vigente normativa in materia. REGOLAMENTO STUDENTI.doc - 9 -