REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI VI CIRCOSCRIZIONE Approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 5 del 18.1.2001 modificato ed integrato con deliberazioni n. 94/2002 e n. 11/2004 Pagina 1 di 6
Art. 1 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE COMMISSIONI CIRCOSCRIZIONALI Il Consiglio Circoscrizionale costituisce proprie Commissioni composte da almeno tre Consiglieri, con l indicazione dei settori di intervento corrispondenti alle materie delegate alla competenza del Consiglio stesso. Il Consiglio ha facoltà di poter classificare le aree di intervento di ciascuna Commissione. Le Commissioni sono costituite per numero e per competenze in modo tale da garantire la partecipazione di tutti i Consiglieri. La composizione numerica di ogni singola Commissione potrà variare da un minimo di tre ad un massimo di sei Consiglieri. Hanno diritto di partecipare alle riunioni delle Commissioni senza diritto di voto e con diritto di parola: il Presidente della Circoscrizione, il Vice Presidente della Circoscrizione e i Capi Gruppo Consiliari. Art. 2 ELEZIONI COMMISSIONI CIRCOSCRIZIONALI Le Commissioni sono elette dal Consiglio Circoscrizionale con scrutinio palese ed a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti. Art. 3 INSEDIAMENTO Ogni Commissione elegge nella sua prima seduta, da convocarsi da parte del Presidente della Circoscrizione, il proprio Presidente e Vice Presidente, con votazione separata a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora la Commissione non provveda all elezione entro il termine perentorio di 10 giorni dal suo insediamento, la nomina del Presidente della Commissione del Vice Presidente della Commissione è effettuata con decisione del Presidente di Circoscrizione, sentiti i Capi Gruppo e non oltre i successivi 10 giorni. Art. 4 CONVOCAZIONE Le Commissioni sono convocate a data fissa dal proprio Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente, almeno sette giorni prima di tale data, salvo casi di urgenza, per i quali è sufficiente il termine di ventiquattro ore. L ordine del giorno è formulato dal Presidente che presiede e dirige la riunione. Pagina 2 di 6
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni delle Commissioni sono presiedute dal Consigliere più anziano tra i presenti, purché sussista la condizione prevista dall art. 5 comma 1. La convocazione può essere effettuata anche mediante fonogramma telefonico e/o fax, sempre nei termini fissati dal comma 1. In tal caso il Presidente della Commissione dovrà provvedere successivamente, e comunque prima della seduta convocata mediante fonogramma a formalizzare la convocazione che andrà regolarmente protocollata. Nel caso di mancata convocazione della Commissione per un bimestre, un terzo dei componenti della stessa può chiedere al Presidente della Circoscrizione che provveda a convocarla entro e non oltre il termine di ventiquattro ore. Contestualmente alla convocazione della Commissione ogni Consigliere componente ha la facoltà di prendere visione dei documenti dell ordine del giorno.negli Uffici Circoscrizionali deve essere prevista una bacheca nella sala delle Commissioni, nella quale ciascun Presidente trascriverà cronologicamente le convocazioni delle sedute. Art. 5 SEDUTE Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno tre Consiglieri. La seduta è ritenuta deserta se entro 30 minuti dall orario di convocazione non risulta raggiunto il numero legale come previsto dal comma 1. In caso di sedute dichiarate deserte il gettone di presenza va riconosciuto ai soli Consiglieri presenti. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano approvate dalla maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità dei voti, le decisioni vanno sottoposte al Consiglio Circoscrizionale. Nel caso in cui l argomento in discussione dovesse coinvolgere direttamente e indirettamente argomenti afferenti interessi diretti di un Consigliere allo stesso è assegnato il diritto di partecipazione alla riunione e non il diritto di voto. L attestazione della avvenuta partecipazione dei componenti alla seduta delle commissioni è rilasciata a firma del Presidente della Commissione. Qualora i punti all ordine del giorno non dovessero esaurirsi per mancanza del numero legale, vengono posti in discussione come prioritari nella successiva seduta della Commissione. La Commissione può invitare rappresentanti di Delegazioni, Associazioni, Enti e liberi cittadini, solo con diritto di parola, che ne facciano anche espressa richiesta su argomenti inerenti le materie delegate. Art. 6 COMPETENZE DELLE COMMISSIONI Pagina 3 di 6
Ogni documento da sottoporre all attenzione della Commissione, deve essere preventivamente firmato dal Presidente della stessa nel momento in cui ne viene a conoscenza dagli Uffici Circoscrizionali preposti. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori e non vincolanti per il Consiglio Circoscrizionale su ogni e qualsiasi proposta da portare alla discussione del Consiglio Circoscrizionale, per l eventuale approvazione. Possono essere chiamate ad esprimere parere su altre questioni che il Consiglio e il Presidente di Circoscrizione ritengono di sottoporre loro. Il parere deve essere espresso non oltre il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della pratica o della proposta da parte della Circoscrizione. Il Presidente della Circoscrizione, in casi d urgenza e con disposizione scritta motivata, può fissare un termine più breve oppure disporre che le proposte da esaminare in Commissione siano direttamente sottoposte all esame del Consiglio. Decorso infruttuosamente il termine di 15 giorni, la proposta e/o la pratica va comunque istruita con l acquisizione dei pareri degli altri Uffici Comunali e sottoposta all esame del Consiglio Circoscrizionale. Il termine di 15 giorni è sospeso nel mese di agosto e nel periodo 15 dicembre 15 gennaio. Nei casi di comprovata urgenza il Presidente della Circoscrizione può iscrivere direttamente all o.d.g. proposte di deliberazione senza la preventiva acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare. In tal caso il Consiglio della Circoscrizione, preliminarmente deve valutare la sussistenza dei motivi d urgenza, e se non riconosce i motivi d urgenza, rinvia la proposta di deliberazione al preventivo esame della Commissione. Art. 7 PROCEDURA DA PARTE DELLE COMMISSIONI Il Presidente della Commissione nel fissare l ordine del giorno deve dare priorità agli argomenti per i quali è prossima la scadenza del termine di 15 giorni. Le comunicazioni ricevute per presa visione non rientrano come punti all ordine del giorno. E fatta salva la facoltà di ogni Consigliere di chiedere il rinvio alla successiva seduta per la pratica meritevole di ulteriori approfondimenti. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte normalmente da un impiegato della Circoscrizione o in caso di suo impedimento dal Consigliere più giovane d età. Art. 8 RICHIESTA PARERI INFORMAZIONI ED INTERVENTI Ciascuna Commissione, prima di procedere all esame delle questioni, ad essa attribuite può fare richiesta al Presidente della Circoscrizione, che sia sentito il parere di altra Commissione. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere all Ufficio di Circoscrizione informazioni, notizie e documenti, che verranno forniti. Pagina 4 di 6
Art. 9 SEDE Le sedute delle Commissioni si convocano, normalmente presso la sede della Circoscrizione e sono pubbliche, salvo che la discussione non verta su fatti personali. Le sedute delle Commissioni in caso di oggettive motivazioni possono tenersi in diversa sede, in tal caso il Presidente di Commissione ha l obbligo di avvisare il Presidente della Circoscrizione. Art. 9/BIS ORARI DELLE COMMISSIONI Le convocazioni delle Commissioni devono rispettare gli orari d Ufficio della Circoscrizione e solo eccezionalmente potranno essere convocate in orari diversi, previo consenso del Direttore di Circoscrizione. Art. 10 SEDUTE CONGIUNTE Su proposta dei Presidenti o su iniziativa del Presidente della Circoscrizione, possono tenersi riunioni congiunte di diverse Commissioni che formano così un unica Assemblea dotata degli stessi poteri che spettano alle singole Commissioni. La seduta congiunta è convocata e coordinata dal Presidente di Circoscrizione. Il quorum per la sua validità è dato dalla somma dei quorum di validità delle singole Commissioni. Per tali sedute istituisce l uso di un verbale delle Commissioni congiunte. Art. 11 COMMISSIONI SPECIALI CIRCOSCRIZIONALI Il Consiglio Circoscrizionale può nominare altre Commissioni Speciali per singoli problemi, definendone poteri e composizione, in un numero non superiore a tre e con la preventiva determinazione del periodo di funzionamento, che non dovrà essere superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per un uguale periodo di tempo. La composizione numerica della Commissione Speciale non può eccedere le otto unità e deve garantire la presenza di almeno due componenti designati dalle minoranze. Per l elezione dei Presidenti, e Vice Presidenti, le procedure e le norme sono le stesse stabilite dall art. 3 del presente Regolamento. Ogni Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, va sottoposta ugualmente al Consiglio Circoscrizionale per le determinazioni di competenza. Pagina 5 di 6
ART. 12 INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI I Consiglieri Circoscrizionali non possono far parte di più di una Commissione ordinaria, né di una Commissione Speciale. La qualifica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Circoscrizionale è incompatibile con quella di Presidente di una qualsiasi Commissione. I componenti delle Commissioni cessano dall incarico per uno dei seguenti motivi: A) dimissioni dall incarico B) dimissioni dal Consiglio Circoscrizionale C) decadenza dal Consiglio Circoscrizionale D) decesso E) incompatibilità I Presidenti delle Commissioni Consiliari Circoscrizionali cessano dall incarico, oltre che per motivi indicati nel precedente comma, anche quando senza giustificato motivo, non convocano la Commissione per un intero trimestre. La competenza a pronunziarsi sui singoli casi di cui al comma precedente, spetta al Consiglio Circoscrizionale, il quale nella seduta provveda alla surroga. ART. 13 EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CIRCOSCRIZIONALI Le Commissioni permanenti durano in carica sino alla data del loro scioglimento nei casi previsti dalla legge. ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicherà quanto disposto dal regolamento delle Commissioni Consiliari Comunali in quanto compatibile con le attribuzioni delle Commissioni Consiliari Circoscrizionali. Pagina 6 di 6