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Tribunale Ordinario di PAVIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 822 /2017 RG promosso ex art. 28 Stat Lav da USB PUBBLICO IMPIEGO LOMBARDIA rappresentata e difesa dall avv. MAIOCCHI EMILIO CONTRO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall avv. AVVOCATURA STATO MILANO. letti gli atti e udite le conclusioni delle parti all udienza del 18.7.2017 a scioglimento della riserva assunta alla citata udienza osserva quanto segue. Con ricorso ex art. 28 L.300/70, depositato il 7.6.2017 l USB Pubblico Impiego Lombardia ha adito il Tribunale di Pavia per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1. dichiarare antisindacale la condotta de MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE, nonché della DIREZIONE GENERALE DEL NORD OVEST del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, dell UFFICIO 4 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BRESCIA e dell UFFICIO 4 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BRESCIA, SEZIONE DI PAVIA, consistita nella assunzione e messa in vigore degli ordini di servizio dell UMC di Pavia: n. 2-bis/16 del 12.9.2016; n. 01/2017/PV del 27.2.2017; n. 02/2017/PV del 28.3.2017; In violazione del diritto di informazione preventiva nei riguardi del sindacato USB PI e/o di discriminazione dello stesso con riguardo al diverso comportamento tenuto con le altre OO.SS. presenti negli uffici della UMC di Pavia; 2. Dichiarare nulli e/o inefficaci e/o annullare gli ordini di servizio dell UMC di Pavia: n. 2-bis/16 del 12.9.2016; n. 01/2017/PV del 27.2.2017; n. 02/2017/PV del 28.3.2017;

ovvero ordinare all UMC di Pavia stessa, in persona del Direttore pro tempore, di ritirare e/o revocare immediatamente i suddetti ordini di servizio; ordinare all UMC di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, laddove ritenga di reiterare propri ordini di servizio nelle materie oggetto di quelli di cui alle precedenti domande, di darne preventiva comunicazione al Sindacato ricorrente come stabilito dal CCNL e dalla legge; 3. Ordinare al MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE nonché alla DIREZIONE GENERALE DEL NORD OVEST del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, all UFFICIO 4 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BRESCIA e all UFFICIO 4 MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BRESCIA, SEZIONA DI PAVIA la pubblicazione dell ordinanza dichiarativa della antisindacalità del comportamento descritto in ricorso, mediante affissione di copia della stessa sulla bacheca delle comunicazioni ai dipendenti di ciascuno degli enti; 4. Con vittoria di spese del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario. La condotta antisindacale è stata ravvisata dalla organizzazione sindacale ricorrente nella mancata informazione preventiva dell ordine di servizio 23.8.2016 inviato alle OOSS CGIL, CISL UIL E FLP, ma non al sindacato ricorrente. Chiedeva di conseguenza l annullamento dei conseguenti ordini di servizio n 2 bis/16 del 12.9.2016, del n 1/2017 del 27.2.2017 e del 2/2017 del 28.3.2017 adottati senza la comunicazione preventiva al sindacato ricorrente. Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti eccependo preliminarmente la mancanza di attualità delle condotte denunciate, ormai risalenti nel tempo, la carenza di legittimazione ad agire in capo al sindacato ricorrente in quanto la legittimazione spetta al sindacato provinciale, la inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, la mancata esatta individuazione del soggetto legittimato passivo, ed infine la infondatezza nel merito del ricorso in quanto la informazione preventiva in merito alla riorganizzazione dell attività istituzionale della sezione di pavia datata 23.8.2016 era stata inviata alle RSU e a tutte le OOSS della sezione di Pavia. Precisava che nell elenco delle OOSS di pavia non era stato rinvenuto il recapito della OS ricorrente. Deduceva infine che non sussiste in capo al personale dirigenziale alcun obbligo di informativa in presenza di puntuali atti di organizzazione di singole unità organizzative. Chiedeva il rigetto del ricorso. All udienza del 18.7.2017 i difensori discutevano la causa e il giudice si riservava.

Sulla legittimazione ad agire del sindacato ricorrente si osserva che la confederazione sindacale USB da tempo sottoscrive CCNL e di comparto e in particolare è firmataria con la denominazione Confederazione RDB CUB del CCNL per il personale dei Ministeri. Dallo statuto di USB PI depositato dal sindacato ricorrente emerge che USb è strutturata a livello nazionale e regionale e non provinciale. Dunque l organismo locale legittimato non può essere che quello regionale con conseguente rigetto della eccezione di carenza di legittimazione attiva del sindacato ricorrente. Da respingere anche la eccezione di nullità del ricorso essendo chiaramente evincibili dallo stesso sia il petitum che la causa petendi. Prima di esaminare nel merito la fattispecie, occorre innanzitutto precisare con riferimento all individuazione della condotta antisindacale, che la definizione fornita dall art.28 stat lav individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali di esso, ma in base alla sua idoneità a ledere beni protetti. E vero che la previsione della norma è indeterminata proprio perché il legislatore, consapevole del fatto che nella realtà del conflitto tra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori i suddetti beni possano essere lesi in una varietà di modi, non ha voluto tipizzare a priori i comportamenti attraverso una strutturazione della fattispecie normativa tipica e assolutamente determinata. Tuttavia affinché il comportamento datoriale integri gli estremi della condotta antisindacale è necessario che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali e che la condotta abbia in concreto limitato la libertà sindacale o il diritto di sciopero (v.cass.1338/99). Premesso ciò si osserva che con il D.M. 346 del 04.08.2014 è stata data attuazione alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici dell Amministrazione odierna resistente. In particolare, l articolo 10 del detto decreto prevede, al comma 1, che l Ufficio 4 Motorizzazione civile di Brescia, svolga anche le attività di coordinamento delle proprie sezioni di Cremona, Mantova e Pavia. Pacifico che l informativa 23.8.2016, contenente la nuova organizzazione del personale della sede di Pavia, non sia stata inviata al sindacato ricorrente, neppure alla sua struttura nazionale, mentre sia stata inviata a tutte le altre OOSS (doc 2 all memoria cost).

E ovvio che tale omissione abbia determinato una compromissione delle prerogative del sindacato ricorrente dal momento che lo stesso non ha ricevuto, come tutte le altre OOSS, la informazione preventiva, non è stato convocato e non ha partecipato alle riunioni in sede decentrata sulle materie oggetto dell informativa. Si richiama il testo attuale dell art 5 d. lgs 165/2001 potere di organizzazione : 1.Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunita', e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione ove previsti nei contratti di cui all articolo 9. (comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2009, poi così modificato dall'art. 2, comma 17, legge n. 135 del 2012) L esclusione del sindacato ricorrente dalla informativa, considerata anche l importanza degli argomenti da trattare, appare anche in contrasto con i principi di buona fede e correttezza in quanto altera le regole del confronto sindacale stabilite in sede di contrattazione. Non v è dubbio, quindi, che tale atteggiamento toglie credibilità al sindacato ricorrente, il quale si è visto spogliato della sua effettiva rappresentatività in seguito al disconoscimento del ruolo dialettico e del potere contrattuale. Quanto alla intenzionalità della condotta si è pronunciata la Suprema Corte a Sezione Unite (sent.n. 5295 del 12.6.1997) affermando che ai fini della valutazione della antisindacalità della condotta datoriale è sufficiente che il giudice accerti che il comportamento del datore di lavoro abbia oggettivamente leso la libertà sindacale o il diritto di sciopero, non essendo necessario (ma nemmeno sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte dell imprenditore (conf. Cass. 22.6.1998 n.6193; id. n. 1600 del 16.2.1998). Quanto al requisito dell attualità del comportamento antisindacale, deve rilevarsi che, ai sensi dell art. 28 legge n. 300/70, il decreto con il giudice decide il procedimento ordina

la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti della condotta lesiva. Il ricorso allo speciale mezzo di tutela previsto dall art. 28 legge n. 300/70 è dunque ammissibile soltanto ove si sia in presenza del perdurare di effetti sui quali possa intervenire la pronuncia del giudice con effetti inibitori. In tal senso, secondo l univoco orientamento della giurisprudenza, l azione di repressione della condotta antisindacale presuppone dunque l attualità della condotta antisindacale e/o il perdurare dei suoi effetti, giacché non sarebbe coerente dal punto di vista logico-giuridico disporre la cessazione di un comportamento privo del requisito dell attualità. Quest ultimo requisito deve però essere riferito non tanto, o meglio non soltanto, alla condotta datoriale, quanto piuttosto ai suoi effetti. Ne consegue che l attualità della condotta antisindacale, che costituisce presupposto necessario per l esperibilità dell azione ex art. 28 legge n. 300/70, non è esclusa dall esaurirsi della singola azione sindacale del datore di lavoro, ove gli effetti del suo comportamento illegittimo siano tuttora persistenti perché idonei a produrre effetti durevoli nel tempo, anche soltanto per la loro portata intimidatoria e per la situazione di incertezza che ne consegue sia sotto il profilo della corretta attuazione delle procedure, sia per la lesione del ruolo, del prestigio e delle prerogative del sindacato. In tale prospettiva, si segnala la sentenza della Suprema Corte secondo cui, nel settore del pubblico impiego, è particolarmente configurabile l'interesse del sindacato ad una pronuncia di mero accertamento della condotta antisindacale del datore di lavoro pubblico, che abbia violato il diritto di informazione e consultazione del sindacato sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, previsto dall'art. 10 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 (nel testo originario, poi sostituito dall'art. 10 d.leg. n. 80 del 1998), così incidendo sulla sfera patrimoniale del medesimo, intesa quale comprensiva del suo diritto all'immagine e al rispetto della sua funzione (nella specie, il sindacato ricorrente aveva lamentato la mancata previa consultazione delle organizzazioni sindacali in occasione della modifica dell'orario di lavoro degli impiegati di un comune; la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con cui il giudice di merito aveva rigettato il ricorso, per la non attualità di comportamento sindacale ormai esaurito e la impossibilità di una pronuncia di mero accertamento; Cass., sez. lav., 08-10-1998, n. 9991

Il mancato adempimento dell obbligo di informazione del sindacato costituisce comportamento che viola l interesse del destinatario delle informazioni. Nella fattispecie che ci occupa, non può dubitarsi che gli ordini di servizio adottati dal dirigente senza la preventiva informativa al solo sindacato ricorrente producano ancora effetti duraturi rispetto alla lesione degli interessi partecipativi del sindacato medesimo. Alla stregua delle argomentazioni tutte sopra esposte, va dichiarata l'antisindacalità della condotta della pubblica amministrazione convenuta, per l'omessa informativa in materia di organizzazione degli uffici della sezione di Pavia e, per l'effetto, va ordinata al Ministero convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la cessazione del comportamento illegittimo; va disposto l annullamento degli ordini di servizio n. 2- bis/16 del 12.9.2016;n. 01/2017/PV del 27.2.2017;n. 02/2017/PV del 28.3.2017 in quanto non preceduti dalla informativa al sindacato ricorrente. Si ritiene, preso atto della richiesta in tal senso formulata, che possa contribuire a riparare il danno arrecato all immagine del sindacato istante la affissione del dispositivo del decreto entro cinque giorni dalla comunicazione e per un periodo di giorni dieci, nella bacheca aziendale della sezione di Pavia, ai sensi dell art. 120 cpc. Le spese seguono la soccombenza PQM Accoglie il ricorso promosso ex art. 28 St. Lav. dalla USB PUBBLICO IMPIEGO LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per l effetto: dichiara l'antisindacalità della condotta del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituita dall'omessa informativa in materia di organizzazione del personale della sezione di Pavia; ordina al convenuto la cessazione del comportamento illegittimo; annulla gli ordini di servizio; n. 2-bis/16 del 12.9.2016;n. 01/2017/PV del 27.2.2017;n. 02/2017/PV del 28.3.2017; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese che liquida in complessivi 1.500 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario Si comunichi a cura della Cancelleria. Pavia 2.8.2017 Il Giudice del lavoro Federica Ferrari