Direttive relative al regolamento d esame per l esame professionale superiore d esperta/esperto fiscale



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Commissione d esame per l esame professionale superiore d esperto fiscale Direttive relative al regolamento d esame per l esame professionale superiore d esperta/esperto fiscale del 4 giugno 2010 Per informazioni: Organizzazione per gli esami professionali superiori di Esperto fiscale c/o Kaufmännischer Verband Schweiz Hans-Huber-Strasse 4 Postfach 1853 8027 Zürich Telefono 044 283 45 56 Telefax 044 283 45 50 steuerexperten@kvschweiz.ch www.examen.ch

Contenuto 1 In generale...3 2 Definizioni...3 3 Esame a moduli...3 3.1 Organizzazione...3 3.1.1 Pubblicazione...3 3.1.2 Iscrizione...3 3.1.3 Ammissione...4 3.1.4 Decisione d'ammissione...4 3.1.5 Spese...4 3.1.6 Conduzione dell'esame a moduli...4 3.1.7 Parti dell'esame...4 3.1.8 Esenzione dall esame...4 3.1.9 Valutazione e note...5 3.1.10 Ripetizione...5 3.1.11 Attestazione...5 3.2 Esigenze d esame...5 3.3 Materie d esame...6 3.3.1 Le imposte delle persone fisiche...6 3.3.2 Le imposte delle aziende...6 3.3.3 Diritto intercantonale ed internazionale...7 3.3.4 Imposta sul valore aggiunto...7 3.3.5 Economia aziendale...7 3.3.6 Diritto...8 4 Esame finale...8 4.1 Esigenze d esame...8 4.2 Materie d esame...9 4.2.1 Fiscalità...9 4.2.2 Economia aziendale...11 4.2.3 Diritto...11 5 Lavoro di diploma e Colloquio...11 5.1 Lavoro di diploma...11 5.2 Presupposti formali...12 5.3 Colloquio...12 5.4 Valutazione del lavoro di diploma e del colloquio...12 6 Esame orale...13 7 Breve presentazione...13 8 Disposizioni finali...14 Pagina 2/14

Sulla base della cifra 2.21a dell ordinamento d esame per l esame professionale superiore per le esperte fiscali e per gli esperti fiscali del 26 novembre 2010, la Commissione d esame emana la seguente direttiva: 1 In generale Con la direttiva la Commissione d esame stabilisce la conduzione, il contenuto ed i requisiti dei singoli moduli e delle singole parti dell esame di diploma. L'esame è composto da sei parti d'esame (in seguito definite "esami a moduli") e da un esame finale. 2 Definizioni Percorsi formativi consecutivi All'esame sono ammessi, tra l'altro, coloro che hanno ottenuto un "consecutive master" in Economia aziendale o in Diritto commerciale in una scuola universitaria professionale svizzera oppure in Diritto o in Economia in un'università svizzera (cifra 3.31a del regolamento d'esame). Ai sensi di questa disposizione, con l'espressione 'percorsi formativi consecutivi' si intende un programma di formazione che porta al conseguimento di un bachelor e quindi di un master. Il bachelor ed il master devono essere tra loro in relazione in merito alla materia studiata, quindi devono completarsi dal profilo del contenuto, contrariamente a quanto accade in un master non consecutivo o ottenuto nell'ambito di una post-formazione. 3 Esame a moduli 3.1 Organizzazione 3.1.1 Pubblicazione L'esame a moduli è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali. La pubblicazione deve quanto meno indicare: - le date degli esami; - la tassa d'esame; - il recapito per l'iscrizione; - il termine d'iscrizione; - le modalità di svolgimento dell esame, il regolamento e la direttiva in vigore per l'esame. 3.1.2 Iscrizione L'iscrizione deve essere effettuata mediante il formulario d'iscrizione elettronico. La versione stampata del formulario elettronico deve essere firmata ed inviata entro il termine fissato per l'iscrizione, insieme a tutti gli allegati richiesti. Con la propria iscrizione, la candidata o il candidato dichiara di accettare la direttiva e la tassa d'esame conformemente a quanto indicato nella pubblicazione dell'esame. Pagina 3/14

3.1.3 Ammissione All'esame a moduli è ammesso chi adempie le condizioni d'ammissione per quanto riguarda la formazione richiesta alla cifra 3.31a del regolamento d'esame. È fatta riserva del pagamento della tassa d esame entro i termini fissati al punto 3.1.5 3.1.4 Decisione d'ammissione 3.1.5 Spese La decisione in merito all'ammissione all'esame a moduli è comunicata al candidato in forma scritta almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Per l'esame a moduli viene fatturata una tassa d'esame; eventuali spese per il materiale d'esame sono fatturate separatamente. Dopo l'ammissione all'esame, le candidate ed i candidati pagano la tassa d'esame e gli eventuali costi per il materiale. Per tutte le spiegazioni e decisioni d'ammissione viene anche riscossa una tassa. A chi, conformemente al punto 4.2 del regolamento per l esame, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi di un esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse. Chi non supera un esame non ha diritto ad alcun rimborso. Nel caso di accettazione del ricorso di una candidata o di un candidato contro un esame passato, viene rimborsata interamente la tassa d'esame pagata per l'iscrizione alla ripetizione dell'esame, effettuata a titolo provvisorio. Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante un esame sono a carico dei candidati. 3.1.6 Conduzione dell'esame a moduli Per la pubblicazione, il ritiro, il rifiuto all'ammissione e l'esclusione dall'esame, la sorveglianza dell'esame, gli esperti e le esperte, le sedute di chiusura dell'esame e di assegnazione delle note per gli esami a moduli, valgono le disposizioni del regolamento d'esame elencate alle cifre 4.1 e succ. 3.1.7 Parti dell'esame L'esame a moduli comprende i moduli di seguito elencati e consiste esclusivamente in esami scritti: - Le imposte delle persone fisiche; - Le imposte delle aziende; - Diritto intercantonale ed internazionale; - Imposta sul valore aggiunto; - Economia aziendale; - Diritto. Ciascun esame scritto ha una durata di 90 minuti. 3.1.8 Esenzione dall esame L esenzione da uno dei moduli d esame è possibile solamente previa richiesta. La richiesta d esenzione ha delle conseguenze per quanto attiene al calcolo del punteggio delle note. Per gli esami scritti elencati negli ultimi due paragrafi della cifra 3.1.7 (Economia aziendale e Diritto) esiste un diritto a richiedere un esenzione dall esame; altrimenti la richiesta viene valutata e decisa caso per caso. In nessun caso vengono riconosciute come prestazioni Pagina 4/14

effettuate precedentemente esame interni o esami d allenamento ottenuti nell ambito di piani di formazione offerti da terzi per l ottenimento dell esame professionale superiore di esperto fiscale. Le domande per l esenzione da un modulo d esame sulla base di prestazioni effettuate precedentemente rispettivamente sulla base di formazioni espletate precedentemente devono essere inoltrate al più tardi quattro mesi prima dell inizio degli esami al Segretariato d esame all attenzione della Commissione d esame. Quest ultima decide in modo conclusivo sulla domanda di esenzione. Il Segretariato d esame determina una lista accessibile al pubblico dove vengono indicate le tipologie di titoli di formazione che possono condurre ad una esenzione. Questa lista viene tuttavia rivista dopo la tenuta dei moduli d esame e può essere considerata come uno standard valido fino al modulo d esami successivo. L esenzione dal modulo d esame Economia aziendale è possibile solamente per chi dispone di uno dei seguenti titoli di formazione: - Bachelor oppure Master (rispettivamente Licenza o Diploma) oppure dottorato in economia aziendale rilasciato da un università o da una scuola universitaria professionale svizzera; - Diploma federale di esperto contabile; - Diploma federale di esperto fiduciario; - Diploma federale di esperto in finanza e controlling. La commissione d'esame può concordare con università ed altri istituti di formazione di concedere ai loro diplomati e alle loro diplomate la dispensa ad effettuare degli esami a moduli, se sono rispettati i criteri definiti nel seguito. 3.1.9 Valutazione e note La valutazione dei singoli esami a modulo è espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.3 del regolamento. 3.1.10 Ripetizione Gli esami a moduli possono essere ripetuti singolarmente durante una successiva sessione d'esame ordinaria. Per il contenuto dell'esame è determinante la versione del regolamento d'esame e della direttiva in vigore al momento della ripetizione. 3.1.11 Attestazione Per ogni esame a modulo superato, la candidata o il candidato riceve un'attestazione contenente la nota ricevuta. 3.2 Esigenze d esame La candidata o il candidato può descrivere i principi di base delle materie d esame di seguito indicate, motivare con parole proprie ed utilizzare delle fattispecie correnti, includendo i principi di pianificazione fiscale. La candidata o il candidato tiene in considerazione l'imposta federale diretta, l'imposta cantonale sul reddito e sulla sostanza, l'imposta cantonale sull'utile e sul capitale, includendo l'imposta sugli utili immobiliari, la tassa di mutazione, la tassa di bollo e l'imposta preventiva, l'imposta sul valore aggiunto, le conseguenze in materia di assicurazioni sociali e di diritto doganale, come pure i principi generali di diritto e di economia aziendale. Oltre alle disposizioni di legge in vigore durante l'anno dell'esame, devono essere considerate anche la dottrina e la prassi in uso nell'ambito esposto. Pagina 5/14

Devono essere conosciute anche le leggi nuove o modificate, promulgate dopo la pubblicazione di questa direttiva. L'enunciato delle domande poste nei singoli moduli include, in modo non esaustivo, i seguenti ambiti: 3.3 Materie d esame 3.3.1 Le imposte delle persone fisiche - Sovranità fiscale - Assoggettamento soggettivo - Nozione di reddito / nozione di realizzazione / basi temporali - Reddito da attività lucrativa dipendente, inclusi certificato di salario, imposta alla fonte e procedura di conteggio semplificata - Reddito da attività lucrativa indipendente - Reddito da sostanza mobiliare, inclusa imposizione parziale - Reddito da sostanza immobiliare - Altri redditi - Redditi esenti da imposta - Determinazione del reddito netto - Deduzioni sociali ed importi esenti da imposta - Calcolo dell'imposta sul reddito - Trasferimento di immobili - Determinazione dell'utile immobiliare / calcolo dell'imposta - Determinazione della tassa di mutazione - Determinazione della sostanza imponibile / calcolo dell'imposta - Contributi delle assicurazioni sociali e della previdenza / possibilità di deduzione e d'imposizione - Calcolo della deduzione dei contributi delle assicurazioni sociali - Assoggettamento in caso di successione e di donazione / stima e calcolo dell'imposta 3.3.2 Le imposte delle aziende Determinazione dell'utile in caso di attività lucrativa indipendente, di società di persone o di capitali, di associazioni, fondazioni ed altre persone giuridiche, di corporazioni e di istituti, come pure di società commerciali estere e di altri gruppi di persone estere senza personalità giuridica. - Tenuta dei conti / correzioni e rettifiche di bilancio / principio della determinazione - Valore contabile, valore determinante per l'imposta sul reddito e per l'imposta sull'utile - Ammortamenti, rettifiche di valore ed accantonamenti - Posizioni fiscali nella chiusura dei conti annuali e nella chiusura dei conti di gruppo (imposte correnti ed imposte latenti incluse le particolarità svizzere, comunicazioni e confronto con SWISS GAAP FER, IFRS, US GAAP, CO) - Basi temporali - Computo delle perdite inclusi i rapporti intercantonali ed internazionali - Delimitazione della sostanza aziendale e della sostanza privata / metodo della preponderanza - Apporti e prelievi di capitale - Spese aziendali e spese private - Società di capitali e titolari di quote - Cooperative e soci - Società di persone e soci - Consorzi - Riduzione per partecipazioni su redditi ed utili di capitale - Imposizione parziale - Prelievo di utili, inclusa distribuzione dissimulata - Statuto fiscale particolare, società holding, di domicilio, di gestione e miste Pagina 6/14

- Trasferimento di immobili - Determinazione dell'utile immobiliare / calcolo dell'imposta - Determinazione della tassa di mutazione - Esenzione fiscale / riduzioni dell'imposta - Assicurazioni sociali e previdenza professionale, incluso il calcolo dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore, come pure dei contributi sul reddito da attività lavorativa indipendente. 3.3.3 Diritto intercantonale ed internazionale Diritto intercantonale - Domicilio fiscale di persone fisiche e giuridiche, di società di persone e di comunioni ereditarie - Norme di ripartizione intercantonale dell'imposta sul reddito, sulla sostanza, sull'utile, sul capitale e in caso di eredità e di donazioni - Ripartizione delle deduzioni (deduzione dei costi di conseguimento, deduzioni sociali, ecc.) - Domicilio separato dei coniugi - Compensazione intercantonale delle perdite - Calcolo dei fattori di ripartizione fiscale tra le diverse sovranità fiscali Diritto internazionale - Natura e scopo delle convenzioni contro la doppia imposizione - Ambito di validità delle convenzioni contro la doppia imposizione - Definizioni dei termini secondo il modello di convenzione dell'ocse - Regole di ripartizione / imposizione del reddito e della sostanza - Metodi per evitare la doppia imposizione - Disposizioni particolari del modello di convenzione dell'ocse 3.3.4 Imposta sul valore aggiunto - Natura dell'imposta sul valore aggiunto - Terminologia / territorialità / luogo della prestazione - Soggetto ed oggetto dell'imposta (imposta su operazioni realizzate sul territorio svizzero, sugli acquisti e sulle importazioni) - Basi di calcolo ed aliquote - Fatturazione ed indicazione dell'imposta - Deduzione dell'imposta precedente - Determinazione, nascita del credito fiscale / procedura - Disposizioni penali, finali e transitorie 3.3.5 Economia aziendale - Contabilità finanziaria - Principi per la tenuta dei conti conformemente alle disposizioni di legge, principi di valutazione secondo il codice delle obbligazioni - Principi di base e differenze tra i diversi standard per la tenuta dei conti: codice delle obbligazioni, SWISS GAAP FER, IFRS e US GAAP - Calcolo degli indici di bilancio e del conto economico (incluso analisi del cash flow, indicatori chiave sull'attività, ecc.) - Analisi dei conti annuali - Tenuta dei conti e della contabilità in casi particolari come ad esempio costituzione, ristrutturazioni, risanamenti, ecc. - Valutazione d'azienda - Conti di gruppo (caratteristiche e differenze principali tra codice delle obbligazioni, SWISS GAAP FER; IFRS e US GAAP) - Consolidamento Pagina 7/14

3.3.6 Diritto - Posizioni fiscali nella chiusura dei conti di gruppo (imposte correnti ed imposte latenti, incluse le particolarità svizzere, pubblicazione, confronto SWISS GAAP FER, IFRS, US GAAP, CO) - Finanziamento e pianificazione finanziaria (basi, procedure, controlli, valutazione, ottimizzazione) - Investimenti e politica degli investimenti (aspetti fiscali, politica degli ammortamenti ottimali, politica degli investimenti in gruppi nazionali ed internazionali) e business plan (scopo, forme di presentazione, valutazione) - Ristrutturazioni, risanamenti e liquidazione - Istituti di previdenza per il personale - Organizzazione e conduzione, inclusi strumenti di conduzione (organigramma, descrizione del posto, matrice delle funzioni, sistema dei salari, analisi dei breakeven, strumenti di pianificazione finanziaria, ecc.) - Diritto pubblico - Diritto delle persone - Diritto di famiglia - Diritto successorio - Diritti reali - Diritto delle obbligazioni (parte generale e speciale, inclusi contratti innominati) - Diritto delle società e del registro di commercio - Diritto della revisione contabile - Legge sulle fusioni - Diritto amministrativo - Diritto penale, in particolare diritto penale e fiscale - Diritto sull'esecuzione e sui fallimenti 4 Esame finale 4.1 Esigenze d esame Spiegazioni relative all'organizzazione (iscrizione, ammissione, ecc.) sono descritte nel regolamento d'esame a partire dalla cifra 3. La candidata o il candidato può elaborare tematiche complesse inerenti vari ambiti (fattispecie reali) così come analizzare e giudicare fattispecie complesse. La candidata o il candidato elabora soluzioni che sono ottimizzate dal profilo della pianificazione fiscale e che tengono conto degli interessi non fiscali delle parti interessate. Oltre alle disposizioni di legge in vigore durante l anno dell esame, la dottrina e la giurisprudenza di riferimento, anche le modifiche di legge in discussione o programmate devono essere citate e valutate. La candidata o il candidato tiene in considerazione l'intero diritto fiscale svizzero ed internazionale, includendo il diritto delle assicurazioni sociali ed i principi della pratica fiscale in relazione con il diritto e l'economia aziendale. Oltre alle disposizioni di legge in vigore durante l'anno dell'esame, devono essere considerate anche la dottrina, la giurisprudenza e la prassi in uso nell'ambito esposto. Devono essere conosciute anche le leggi nuove o modificate, promulgate dopo la pubblicazione di questa direttiva. Le domande poste includono, in modo non esaustivo, oltre alle materie d'esame elencate alla cifra 3.3, anche i seguenti ambiti: Pagina 8/14

4.2 Materie d esame 4.2.1 Fiscalità Le imposte delle persone fisiche, tra cui: - Redditi da titoli come redditi da fondi d'investimento, prodotti combinati, azioni gratuite, acquisto di azioni proprie, ecc. - Valutazione, dal punto di vista dell'ottimizzazione fiscale, di investimenti della sostanza in prodotti bancari, immobili e prodotti assicurativi - Redditi da diritti immateriali - Rimborso dell'imposta preventiva e dell'imposta alla fonte estera - Partecipazione dei collaboratori - Trattamento fiscale di indennizzi per danni, danni morali e delle altre prestazioni assicurative in caso di malattia ed infortunio - Redditi da usufrutto e da diritti di superficie - Tassazione secondo il dispendio - Imposte speciali immobiliari - Commercio professionale di immobili, titoli ed altri beni economici - Basi temporali - Previdenza inclusa l'ottimizzazione fiscale della pianificazione previdenziale Le imposte delle aziende, tra cui: - Fondazione, liquidazione e trasferimento di ditte individuali, società di persone e società di capitali - Acquisto e vendita di partecipazioni e di società di capitali - Azioni gratuite, acquisto di azioni proprie, commercio di un mantello giuridico - Trasposizione, liquidazione parziale e totale sia diretta che indiretta - Regolamentazione della successione, management buy-out - Ristrutturazioni di società di capitali e di società di persone - Sostituzione d'immobilizzi - Imposizione di immobili aziendali - Prestazioni reciproche tra società collegate - Risanamento - Pianificazione della localizzazione Diritto fiscale intercantonale, tra cui: - Ripartizione fiscale intercantonale per le persone fisiche e le imprese, inclusi gli immobili, il commercio di immobili e la compensazione delle perdite a livello intercantonale - Ripartizione fiscale intercantonale in caso di successione e donazione Diritto fiscale internazionale, tra cui: - Disposizioni di diritto interno - Convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dalla Svizzera - Disposizioni relative agli abusi (BRB 1962/1999 e singole convenzioni contro la doppia imposizione) - Procedura di conciliazione / assistenza giuridica ed amministrativa, rispettivamente AIMP - Transfer pricing - Accordo con l'ue sulla fiscalità del risparmio - Basi di diritto fiscale europeo, libertà fondamentali, direttive madre-figlia dell'ue, inclusa giurisprudenza della CGUE (Corte di Giustizia dell'unione Europea) - Metodi per evitare la doppia imposizione / Calcolo dell'imposta a forfait - Rimborso dell'imposta alla fonte estera Pagina 9/14

- Expatriate Imposta sul valore aggiunto, tra cui: - Cambiamento di utilizzo - Consumo proprio e sgravio fiscale successivo - Trasferimento, totale o parziale, di sostanza - Utilizzo misto - Determinazione dell'imposta precedente - Imposizione di gruppi - Opzioni - Particolarità in caso di collettività pubbliche, professioni alberghiere e della ristorazione, cultura, trasporti aerei, ricerca e sviluppo, formazione e costruzioni - Sussidi, doni, sponsoring - Quota privata e prestazioni del datore di lavoro al suo personale - Aliquote forfettarie ed aliquote saldo - Particolarità del settore finanziario - Cifra d'affari esente e deduzioni nell'ambito diplomatico - Procedura di riscossione, rimborso e dichiarazione - Controlli dell'iva - Risk management - Procedura di imposizione sul valore aggiunto, incluso il diritto fiscale penale - Organizzazioni non-profit Procedura di tassazione, tra cui: - Organizzazione e competenze delle autorità fiscali federali e cantonali nel cantone di domicilio e nel cantone del luogo di lavoro - Diritti ed obblighi del contribuente di partecipare alla procedura - Conseguenze in caso di violazione degli obblighi procedurali - Diritti ed obblighi delle autorità fiscali in caso di indagine fiscale - Tassazione d'ufficio - Decisione preliminare (ruling) Rimedi giuridici, tra cui: - Organizzazione e competenze delle autorità fiscali federali e cantonali nel cantone di domicilio e nel cantone del luogo di lavoro - Iter procedurale - Presupposti per la procedura e l'emanazione della sentenza - Rimedi giuridici ordinari e straordinari - Principi procedurali in caso di reclamo e ricorso Procedura di ricupero d imposta, tra cui: - Competenze - Condizioni per l'apertura della procedura - Termini di prescrizione Procedura di revisione, tra cui: - Competenze - Motivi di revisione - Modifica di decisioni passate in giudicato in favore del contribuente - Correzione di errori di calcolo e di trascrizione Diritto fiscale penale, tra cui: Pagina 10/14

- Fattispecie sanzionate - Procedura penale - Competenze - Diritti ed obblighi delle autorità fiscali e del contribuente - Denuncia spontanea - Commisurazione della pena, motivi di riduzione o inasprimento - Complicità, in particolare del rappresentante del contribuente - Responsabilità penale di persone giuridiche - Principi per l'avvio di un'inchiesta - Particolarità della collaborazione in ambito di ricupero d'imposta e di procedura di multa Procedura di riscossione e di pagamento, tra cui: - Aliquote d'imposta e moltiplicatore - Fattura d'imposta, riscossione provvisoria e definitiva, sistema del conto corrente e interessi rimuneratori - Facilitazioni di pagamento e condono fiscale - Garanzie d'imposta e procedura d'esecuzione - Prescrizione del diritto di riscuotere 4.2.2 Economia aziendale 4.2.3 Diritto Nessuna materia d esame supplementare. I compiti e le domande presentate si riferiscono a fattispecie che gli esperti fiscali incontrano nello svolgimento della loro attività professionale allorquando procedono alla valutazione fiscale di una situazione data. Si consideri la cifra 3.3.5. Nessuna materia d esame supplementare. I compiti e le domande presentate si riferiscono a fattispecie che gli esperti fiscali incontrano nello svolgimento della loro attività professionale allorquando procedono alla valutazione fiscale di una situazione data. Si consideri la cifra 3.3.6. 5 Lavoro di diploma e Colloquio 5.1 Lavoro di diploma Il lavoro di diploma rappresenta la soluzione di un caso con il quale la candidata o il candidato deve dare la prova di essere in possesso delle conoscenze richieste in ambito fiscale, giuridico, economico aziendale che permettano loro oltre che di esercitare indipendentemente nell ambito tributario di poter agire in qualità di consulente fiscale. La candidata o il candidato deve essere in grado di redigere dei protocolli dove le problematiche e le soluzioni vengono indicate in modo chiaro e trasparente. Il lavoro di diploma rappresenta la soluzione di un caso con il quale la candidata o il candidato deve dare la prova di essere in possesso delle conoscenze richieste in ambito fiscale, giuridico, economico aziendale che permettano loro oltre che di esercitare indipendentemente nell ambito tributario di poter agire in qualità di consulente fiscale. La candidata o il candidato deve essere in grado di redigere dei protocolli dove le problematiche e le soluzioni vengono indicate in modo chiaro e trasparente. Le composizioni delle domande derivano principalmente dai moduli d esame e dall esame di diploma in base alle cifre 3 e 4 della Direttiva. La candidata o il candidato può analizzare e valutare delle questioni interdisciplinari complesse (fattispecie reali). Ella/egli può Pagina 11/14

mostrare le varianti di pianificazione ed ottimizzare le soluzioni. Oltre alle leggi in vigore, ella/egli prende in considerazione anche la giurisprudenza, la dottrina, la prassi e le nuove tendenze. 5.2 Presupposti formali II testo del lavoro di diploma non dovrebbe superare le 25 pagine; oltre a ciò si aggiungono il titolo, l indice, la bibliografia ed eventuali allegati. La qualità del contenuto è più importante della sua ampiezza. Oltre alla letteratura standard può essere utilizzata in ambito più limitato anche la letteratura speciale comprese delle pubblicazioni e saggi. Le opere letterarie utilizzate in senso stretto devono essere indicate nella bibliografia. Per quanto attiene a concetti ripresi oppure a citazioni utilizzate (sempre tra virgolette) i riferimenti devono essere indicati per il tramite di note a piè di pagina. Altresì importante è indicare le basi giuridiche (leggi, ordinanze, disposizioni dell amministrazione) così come le sentenze e la prassi dell amministrazione. Per quanto attiene all articolazione e rappresentazione non vi sono disposizioni particolari. L articolazione segue in generale dalle domande poste. Il contenuto del lavoro di diploma deve essere costruito in modo chiaro e logico. Come articolazione può essere considerato: - Titolo - Indice - Bibliografia - Ev. una prefazione (spiegazione da parte dell autrice o dell autore) - (nei casi in cui è necessario) descrizione della fattispecie con eventuali complementi - Descrizione del compito ed analisi del problema - Trattamento del problema - Riassunto e Conclusioni (risultati) - Allegati (Tabelle e calcoli) 5.3 Colloquio Lo scopo del colloquio è verificare la familiarità della candidata o del candidato con la materia trattata. Durante il colloquio le esperte e gli esperti hanno la possibilità di porre alle candidate ed ai candidati delle domande complementari riguardanti il lavoro di diploma rispettivamente di valutare le loro conoscenze specifiche. Nella preparazione al colloquio la candidate o il candidato non si devono limitare solamente alle problematiche specifiche richieste nel lavoro di diploma ma devono conoscere esteso tutta la problematica quivi toccata. Le domande complementari provengono principalmente dall'ambito descritto alle cifre 3 e 4 per gli esami a modulo e per l'esame di diploma. 5.4 Valutazione del lavoro di diploma e del colloquio Il lavoro di diploma viene valutato sotto un aspetto materiale e formale. Un lavoro viene approvato solamente se sufficiente da un punto di vista materiale e formale Quali criteri di valutazione vengono considerati: - Grado di difficoltà del tema - Correttezza pratica della soluzione scelta - Rappresentazione della situazione giuridica con eventuale valutazione critica del diritto vigente - Ampio trattamento dei problemi principali - Rappresentazione di altre possibili soluzioni e ponderazione delle possibili vari- anti di soluzione Pagina 12/14

- Cognizione ed indipendenza delle idee - Fonti citate ed elaborate (normativa, letteratura, giurisprudenza) - Presentazione (articolazione, rappresentazione, linguaggio) - Precisione nella redazione scritta Il lavoro di diploma deve essere risolto in maniera vicina alla realtà. La candidata o il candidato deve mostrare di essere in grado di utilizzare le conoscenze teoriche in modo pratico. Le esperte e gli esperti danno una prima valutazione del lavoro di diploma in base alla sua lettura. La nota definitiva viene assegnata dopo il colloquio con la candidata o il candidato. 6 Esame orale L'esame orale si svolge sotto forma di un colloquio con gli esperti. Nella discussione con gli esperti ogni candidata ed ogni candidato vengono interrogati su quattro fino al massimo di sei temi. L ampiezza dei temi è regolata dalle cifre 3 a 4 di questa direttiva. Oltre alle questioni fiscali, vengono anche poste domande collegate con il diritto e l'economia aziendale. La candidata o il candidato può analizzare e valutare domande complesse (fattispecie reali). Ella/egli può mostrare le varianti di pianificazione ed ottimizzare le soluzioni. Oltre alle leggi in vigore, ella/egli prende in considerazione anche la giurisprudenza, la dottrina, la prassi e le nuove tendenze. Alla candidata o al candidato può essere sottoposta una fattispecie per iscritto. Le esperte e gli esperti delle rispettive discussioni con gli esperti si accordano prima dell esame affinché sia data garanzia che alla candidata o al candidato non vengano poste le medesime domande nelle differenti sedute di discussione. Ogni tema deve poter essere risolto da dieci fino ad un massimo di quindici minuti. 7 Breve presentazione Durante la breve presentazione, la candidata o il candidato deve mostrare di essere in grado, con un tempo di preparazione ridotto, di presentare un tema nell'ambito della propria attività professionale. I temi da scegliere sono consegnati al candidato in forma scritta, unitamente ad eventuali documenti complementari. I temi possono essere di particolare attualità. La candidata o il candidato ha 30 minuti di tempo per preparare la breve presentazione ed annotarsi degli appunti. Non può essere utilizzato nessun mezzo ausiliario. La breve presentazione dura 15 minuti. Se la candidata o il candidato non esaurisce il tempo concesso, le esperte o gli esperti, possono porre alla candidata o al candidato delle domande complementari. Per la valutazione della breve presentazione sono decisivi, in particolare: Pagina 13/14

- Correttezza nell'esecuzione - Completezza nella trattazione del tema - Forma dell'esposizione - Chiarezza dell'esecuzione - Conclusione e pertinenza logica delle conclusioni finali 8 Disposizioni finali I primi esami di moduli secondo questa Direttiva avranno luogo nel anno 2011 e primi esami di diploma nel anno 2012. La versione in lingua tedesca di questa Direttiva è stata promulgata dalla Commissione d esame in occasione della seduta del 4 giugno 2010. Oliver Weber Marie Glauser, Presidente Jörg Ochsenbein, Protocollista Le presente Direttive sono state approvate. Berna, 9 giugno 2010 Organizzazione cappello per l esame professionale superiore per gli esperti fiscali Pierre-Marie Glauser, Presidente Jörg Ochsenbein, Segretario Pagina 14/14