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Scuola ARCHITETTURA E DESIGN Eduardo Vittoria REGOLAMENTO del Corso di Laurea in SCIENZE DELL ARCHITETTURA (Classe L - 17 ) Anno Accademico di istituzione: 2008-2009 Art. 1. Organizzazione del corso di studio a) È istituito presso l Università degli studi di Camerino, il Corso di Laurea in Scienze dell architettura. Il Corso è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Scienze dell architettura (L-17) di cui al DM 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/ G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155). b) Il Corso di Laurea è attivato e gestito dalla e dai suoi organi così come previsto dallo Statuto di Ateneo. c) Le attività di ricerca svolte nella struttura di riferimento che caratterizzano il profilo del corso di studio sono coerenti con le aree disciplinari che costituiscono il piano di studi del Corso di Laurea in Scienze dell Architettura. d) Il presente regolamento disciplina l organizzazione didattica del corso di laurea in armonia con le leggi e la normativa vigente. e) L ordinamento didattico del Corso, insieme agli obiettivi formativi specifici ed al quadro generale delle attività formative, redatti secondo lo schema indicato nella specifica banca dati ministeriale, vengono riportati nell apposito documento regolamentare MIUR, identificato come RAD (Regolamento di Ateneo per la Didattica). f) La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle della Scuola in Architettura e Design fatta salva la possibilità che alcune attività formative possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell Università degli studi di Camerino. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell Università degli studi di Camerino, nonché presso Enti esterni, pubblici e privati, nell ambito di accordi e convenzioni specifiche. g) La data di inizio delle lezioni è fissata annualmente dal Consiglio della Scuola, salvo diverse indicazioni degli Organi di governo dell Ateneo.

Art. 2. Requisiti di ammissione e modalità di verifica a) Il Corso di Laurea in Scienze dell architettura, Classe L-17 è programmato a livello nazionale (art. 1 Legge 264/99) per una utenza massima come indicato nel bando pubblicato, di norma, nel mese di luglio, 60 giorni prima la data di svolgimento della prova fissata dal Ministero, e disponibile sul sito internet dell Ateneo e della Scuola. b) Per essere ammessi al Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. c) E inoltre richiesto il superamento della prova di selezione nazionale fissata annualmente dal Ministero per l accesso ai corsi di laurea programmati a livello nazionale e collocarsi utilmente nella graduatoria, stilata sulla base del punteggio ottenuto. d) Prove di accertamento del livello d'ingresso degli studenti saranno effettuate all'inizio del primo anno di corso e potranno accompagnarsi, ove necessario, ad attività formative integrative, con possibili valutazioni in itinere e/o finali. Art. 3. Durata del corso di studio a) La durata normale del corso è di 3 anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU, secondo quanto disciplinato nel RAD. b) La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. c) I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le possibili modalità definite nel Regolamento didattico di Ateneo e all art. 9 del presente Regolamento. Art. 4. Percorsi formativi e piani di studio a) Il corso non si articola in curricula. b) E determinato e pubblicato nella Guida dello Studente il piano di studio, nel quale sono indicate le possibili scelte autonome degli studenti. c) Lo studente è vincolato al rispetto del percorso curriculare della classe di appartenenza, con le modalità previste nella Guida dello Studente. d) La durata degli studi può essere più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, anche più breve. Art. 5. Tabella delle attività formative e docenti affidatari a) Ogni anno, come allegato alla guida dello Studente, vengono pubblicate le tabelle con il dettaglio delle informazioni relative alle attività formative che si svolgeranno nell anno accademico di riferimento ed i nominativi dei docenti affidatari delle stesse attività. Art. 6. Caratteristiche dei docenti (curricula), programmi delle singole attività formative, informazioni sulle strutture didattiche a) I programmi delle singole attività formative e la loro descrizione sono resi disponibili dai docenti attraverso il sito internet di Ateneo, alla sezione Offerta formativa. b) Attraverso lo stesso sito Internet dell Ateneo è possibile accedere ai curricula dei docenti del corso ed alla descrizione delle strutture didattiche e scientifiche disponibili. Pagina 2 di 5

Art. 7. Attività formative a) Le attività formative si svolgono secondo un programma articolato in due periodi didattici (semestri) approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato ogni anno nel sito Internet dell Ateneo e della Scuola. b) L elenco delle attività formative e tutte le informazioni relative vengono pubblicate annualmente sul sito Internet UNICAM, nella sezione dedicata all offerta formativa. c) L articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Scuola. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio della Scuola e preventivamente comunicato. d) Le attività formative (corsi curriculari) possono essere di diverse tipologie così suddivise: attività di laboratorio, corsi di insegnamento monodisciplinari, corsi di insegnamento integrati. e) I corsi monodisciplinari e i corsi integrati sono di norma compresi tra i 6 e gli 8 cfu, di cui 10 ore/cfu per lezioni in aula. f) I Laboratori sono conformi alla raccomandazione CEE n. 3 del marzo 1990 (punto 1, comma 2); di norma di 12 cfu, di cui 12,5 ore/cfu per attività in aula, per un totale di 150 ore. Per assicurare una idonea assistenza didattica e il controllo individuale della pratica del progetto, ogni Laboratorio deve essere frequentato da 50 studenti, elevabile ad un massimo di 60. I laboratori sono di norma costituiti da due corsi di insegnamento, uno caratterizzante (8 cfu) e l altro integrativo (4 cfu) e comportano un'unica verifica finale. g) Le attività formative a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo del Corso di laurea, sono riconosciute con modalità regolate da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato sul sito internet della Scuola. h) E prevista la possibilità di svolgere attività formative in altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni approvate dal Consiglio della Scuola, con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale. Art. 8 Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti a) Per ciascuna attività formativa è prevista una valutazione del profitto. Per le attività formative articolate in Laboratori o corsi integrati, la valutazione del profitto è unitaria e collegiale. Con il superamento della verifica lo studente consegue i cfu attribuiti all attività formativa. b) Le modalità dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell inizio di ogni attività formativa direttamente dal docente responsabile della stessa. Le modalità con cui si svolge l accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti dell attività formativa e rispettare sempre quanto stabilito e comunicato all inizio. c) Il periodo di svolgimento degli appelli d esame viene fissato all inizio di ogni anno dai singoli corsi di studio e viene reso noto sul sito Internet dell Ateneo, sezione offerta formativa, e della Scuola. Il calendario degli esami di profitto prevede 3 sessioni ognuna di due appelli (invernale, estiva e autunnale) e due sessioni straordinarie di un solo appello. Alle sessioni straordinarie hanno diritto di partecipare solo candidati che prevedono di laurearsi nella sessione di laurea immediatamente successiva oppure candidati fuori corso. Non sono ammessi appelli di esami ulteriori se non per eventi imprevisti ed eccezionali. d) L orario delle lezioni ed il calendario degli esami sono predisposti dal Manager didattico in accordo con il Coordinatore del Corso, sono approvati dal Consiglio della Scuola e sono resi pubblici attraverso il sito Internet di Ateneo e della Scuola. e) Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori. f) Per un giustificato motivo e dopo approvazione del Direttore o del Coordinatore del corso di Laurea, un appello di esame può essere posticipato, verificando la compatibilità con altri esami e previa comunicazione tempestiva agli studenti. g) Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate. L intervallo tra due appelli successivi nella stessa sessione è di almeno 15 giorni consecutivi. h) Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi Pagina 3 di 5

dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale e da comunicare in caso di trasferimento ad altri corsi di studio. i) Criteri di opportunità e specifiche esigenze di studenti lavoratori vengono tenute in considerazione nel conteggio della frequenza obbligatoria e nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono sostenere gli esami. j) Il voto d esame è espresso in trentesimi e l esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. Può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30. k) Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale. Art. 9 Propedeuticità, Obblighi di frequenza a) Sono previste le seguenti propedeuticità obbligatorie: I crediti relativi ai sotto elencati insegnamenti vanno conseguiti secondo il seguente ordine: - Analisi matematica - Fisica tecnica - Elementi di Statica e Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni; - Fisica tecnica - Laboratorio di Costruzione dell architettura Non sarà possibile l iscrizione all esame di un insegnamento, e l eventuale esame sostenuto verrà annullato, se non si sono superati gli esami degli insegnamenti propedeutici. b) La frequenza alle attività formative di Laboratorio è obbligatoria e dovrà essere pari o superiore al 70 % del monte ore complessivo. La frequenza è controllata attraverso l acquisizione delle firme e certificata dai docenti. Può essere previsto dal docente titolare l obbligo della frequenza in attività formative di altra tipologia, purché gli studenti siano adeguatamente e direttamente informati prima dell inizio delle lezioni tramite il sito internet della Scuola. Art. 10 Servizi di supporto alla didattica a) Sono disponibili per tutti gli studenti iscritti una serie di servizi di supporto, organizzati in autonomia dal Corso stesso o progettati in collaborazione con l Ateneo, utili alla ottimale fruizione del percorso formativo. I servizi sono progettati anche per fornire un supporto personalizzato, qualora necessario. b) Le informazioni riguardanti i servizi di supporto allo studente sono pubblicate ogni anno nella guida dello studente e nelle apposite sezioni del sito Internet dell Ateneo. Art. 11 Prova finale a) Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito tutti i crediti, fatta eccezione di quelli attribuiti alla prova finale, lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all università, è ammesso a sostenere la prova finale, la quale costituisce il completamento e la verifica delle conoscenze acquisite. La prova finale è di tipo curriculare e prevede la discussione su elaborati grafici e scritto-grafici che illustrino la carriera dello studente e su elaborati grafici che illustrino l attività progettuale svolta nel laboratorio/workshop finale collegato alla laurea. La prova finale è preparata sotto la guida di un relatore scelto tra i docenti della Scuola e discussa dal candidato nelle apposite sessioni previste nel calendario dell Anno Accademico. Qualora il relatore lo ritenga opportuno, in relazione al particolare tema e d'accordo con il candidato, può designare uno o più correlatori perché seguano alcuni aspetti dello svolgimento del lavoro; essi tuttavia devono essere in ogni caso o docenti universitari o esperti esterni di documentata competenza. b) La discussione della tesi è pubblica. Le modalità di costituzione della Commissione esaminatrice, lo svolgimento e la valutazione della prova finale sono contenuti in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio della Scuola e pubblicato sul sito internet della Scuola. Pagina 4 di 5

Art. 12 Iscrizione e frequenza di singole attività formative a) Coloro che sono interessati, purché non iscritti a corsi di laurea dell Università di Camerino è consentita l iscrizione anche a singole attività formative impartite in questo corso di Laurea. Gli studenti iscritti ad altri corsi di laurea dell Università di Camerino potranno frequentare e sostenere esami in questo corso di Laurea, sino ad un numero max di cfu pari alle attività formative a scelta dello studente previste nel proprio corso di studio. b) Nel caso in cui lo studente si iscriva successivamente al Corso di studio, la frequenza e il superamento degli esami effettuati con le modalità di cui al punto a) possono essere riconosciuti e convalidati. Art. 13 Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree a) Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea in Scienze dell architettura dell'università di Camerino, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un altra Università, la Commissione Didattica Delegata della Scuola convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati; nel caso di esami didatticamente equipollenti, essi devono essere dichiarati tali con specifica delibera, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato. Il numero dei posti disponibili per i trasferimenti viene indicato annualmente nel bando si selezione per l accesso al Corso di studio. b) Il numero massimo dei crediti riconoscibili risulta determinato dalla normativa vigente e dalla ripartizione dei crediti stabilita nell'ordinamento didattico del Corso (RAD) c) Gli esami sostenuti in altre sedi e non compresi nei settori scientifico disciplinari indicati dall'ordinamento didattico di questo corso (RAD) o eccedenti i limiti di cui al precedente punto a, a richiesta dello studente, potranno essere riconosciuti come attività formative a scelta dello studente, purché coerenti con il progetto formativo del corso di laurea, sino al numero di cfu previsti sotto questa dizione nell ordinamento didattico stesso. Art. 14 Modifiche al Regolamento a) Il Regolamento didattico del corso di studio è approvato dal Consiglio della Scuola, che lo sottopone a revisione quando necessario e comunque almeno ogni tre anni. b) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo, nella disciplina di Ateneo che regola le procedure amministrative relative alla carriera degli studenti, nella Guida dello Studente, ed ogni altra norma di legge vigente in materia. Pagina 5 di 5