Preambolo (1789) Preambolo (1793)



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Confronto fra la Dichiarazione dei Diritti dell uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 e la Dichiarazione dei Diritti dell uomo e del cittadino dell Anno Primo (23 giugno 1793). Preambolo I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l ignoranza, l oblio o il disprezzo dei diritti dell uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell Essere Supremo, i seguenti diritti dell uomo e del cittadino: Preambolo Il popolo francese, convinto che l oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del Governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri, il legislatore l oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell Essere supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell uomo e del cittadino. [1]

Principi e norme fondamentali Art. 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull utilità comune. Art. 2 Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all oppressione. Art. 3 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un autorità che non emani espressamente da essa. Art. 4 La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge. Art. 5 La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina. Art. 1 Lo scopo della società è la felicità comune. Il Governo è istituito per garantire all uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili. Art. 2 Questi diritti sono l uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà. Art. 3 Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla Legge. Art. 6 La libertà è il potere che appartiene all uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la legge; il suo limite morale è in questa massima: Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. [2]

La volontà generale Art. 6 La Legge è l espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti. Art. 4 La Legge è l espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è nocivo. Art. 5 Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità. [3]

La presunzione d innocenza Art. 7 Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole. Art. 9 Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge. Art. 8 La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata. Art. 10 Nessuno deve essere accusato, arrestato, né detenuto, se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni cittadino arrestato o citato dall autorità della Legge, deve ubbidire sull istante; egli si rende colpevole con la resistenza. Art. 11 Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dei casi e senza le forme che la Legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza. Art. 12 Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli e devono essere puniti. Art. 13 Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge. Art. 14 Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo esser stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l effetto retroattivo dato alla legge sarebbe un crimine. Art. 15 La Legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto, e utili alla società. [4]

La libertà d opinione Art. 10 Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l ordine pubblico stabilito dalla Legge. Art. 11 La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge. Art. 7 Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblea pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti. La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del despotismo. [5]

La Forza pubblica Non si parla di una Forza pubblica nella Dichiarazione dell Anno Primo, ma si dice chiaramente che i diritti dei cittadini dipendono da tutti e, se non vengono rispettati, il popolo, nel quale risiede la sovranità, potrà ribellarsi. Art. 12 La garanzia dei diritti dell uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata. Art. 13 Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità. Art. 33 La resistenza all oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell uomo. Art. 34 Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso. Art. 35 Quando il governo viola i diritti del popolo, l insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri. [6]

I contributi da versare allo Stato e il patrimonio Art. 14 Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata. Art. 15 La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario. Art. 16 Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione. Art. 17 La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo. ---- Art. 20 Nessun contributo può essere stabilito se non per l utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l impiego, e di esigerne il rendiconto. Art. 19 Nessuno può essere privato della benché minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità. [7]

Altre disposizioni contenute nella Dichiarazione del 1793 che menzionano diritti non contemplati dal precedente documento dell Assemblea Nazionale. Sul lavoro e la sussistenza ai bisognosi: Sulla sovranità popolare: Art. 17 Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può essere interdetto all operosità dei cittadini. Art. 18 Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi, né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La Legge non riconosce domesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l uomo che lavora e quello che lo impiega. Art. 21 I soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare. Art. 23 La garanzia sociale consiste nell azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale. Sul diritto ad una pubblica istruzione: Art. 22 L istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l istruzione alla portata di tutti i cittadini. Art. 25 La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile. Art. 26 Nessuna parte di popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione del Sovrano riunito in assemblea deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà. Art. 27 Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all istante messo a morte dagli uomini liberi. Art. 28 Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future. Art. 29 Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della Legge ed alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti. Art. 30 Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri. Art. 31 I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini. Art. 32 Il diritto di presentare delle petizioni ai depositari dell autorità pubblica non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato. [8]