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ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione) 28 aprile 2015 (*) «Articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura Pregiudizio alla corretta amministrazione della giustizia Esclusione dal procedimento di un rappresentante di una parte» Nella causa F 33/14, avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da Z, avvocato, Commissione europea, contro IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione), composto da K. Bradley, presidente, H. Kreppel e M.I. Rofes i Pujol (relatore), giudici, cancelliere: W. Hakenberg ha emesso la seguente ricorrente, convenuta, Ordinanza 1 Ai sensi dell articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale, qualora ritenga, in particolare, che «il comportamento di un agente, di un consulente o di un avvocato dinanzi al Tribunale sia incompatibile con il decoro del Tribunale o con quanto richiesto da una corretta amministrazione della giustizia», ne informa l interessato. Per gli stessi motivi, il Tribunale, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 34, «in qualsiasi momento, sentito l interessato, può escludere, mediante ordinanza motivata, un agente, un consulente o un avvocato dal procedimento». Tale ordinanza è immediatamente esecutiva. Precedenti vicende giudiziarie del ricorrente 2 Occorre precisare, in limine, che il sig. Marcuccio, rappresentato nella fattispecie dall avv. Z, ha presentato dinanzi ai tre organi giurisdizionali della Corte di giustizia dell Unione europea, a http://eur lex.europa.eu/legal content/it/txt/html/?uri=celex:62014fo0033&from=it 1/5

partire dall anno 2002, un numero particolarmente elevato di ricorsi, in particolare, contro il suo ex datore di lavoro, la Commissione europea, tanto in primo grado quanto in impugnazione. Ad oggi, il contenzioso complessivo generato dal ricorrente ammonta ad oltre 210 cause. 3 Nell ampia maggioranza dei casi tali ricorsi sono stati respinti in quanto manifestamente infondati o manifestamente irricevibili. La Corte, in tre ordinanze del 28 febbraio 2013, Commissione/Marcuccio (C 432/08 P DEP, EU:C:2013:108; C 513/08 P DEP, EU:C:2013:109, e C 528/08 P DEP, EU:C:2013:110), non ha mancato di rilevare «il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal [ricorrente] dinanzi ai diversi organi giudicanti dell Unione». 4 Inoltre, il Tribunale dell Unione europea, in un ordinanza del 21 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione (T 226/13 P, EU:T:2013:569, punto 42), ha sottolineato il «comportamento del ricorrente inteso a optare per la via contenziosa in modo sistematico e indifferenziato», in quanto egli fa valere, «senza discernimento alcuno», motivi e argomenti che il giudice dell Unione non può che respingere, «sulla base di una costante giurisprudenza», perché manifestamente infondati o manifestamente irricevibili. Il Tribunale dell Unione europea ha del pari constatato, al punto 44 di detta ordinanza, che «il comportamento del ricorrente intralcia inutilmente l attività giurisdizionale del Tribunale [dell Unione europea], il che nuoce in misura sproporzionata alla buona amministrazione della giustizia». Il numero particolarmente elevato e il carattere sistematico dei ricorsi proposti dal ricorrente dinanzi ai tre organi giurisdizionali dell Unione nei confronti delle decisioni della Commissione, indotte da quest ultimo, sono stati altresì ricordati al punto 24 dell ordinanza del Tribunale dell Unione europea del 28 gennaio 2014, Marcuccio/Commissione (T 366/10 P DEP, EU:T:2014:63). 5 Ancora più recentemente, con ordinanze del 18 settembre 2014, Marcuccio/Commissione (T 698/13 P, EU:T:2014:819, e T 699/13 P, EU:T:2014:822), il Tribunale dell Unione europea ha condannato il ricorrente a rimborsargli la somma di EUR 2 000, con la motivazione che egli aveva, con il suo comportamento, intralciato inutilmente l attività giurisdizionale di tale organo. A questo proposito, ai punti da 27 a 29 di dette ordinanze, il Tribunale dell Unione europea ha, in particolare, qualificato i ricorsi al suo esame come abusivi, rilevando che essi «nuo[cciono] (...) alla buona amministrazione della giustizia». 6 Fortemente preoccupato per tale situazione, il Tribunale, nel dicembre 2012, aveva inviato una lettera all avv. C, uno dei precedenti difensori del ricorrente, per attirare la sua attenzione sul «ruolo dell avvocato, quale ausiliario della giustizia cui è affidato per legge il compito di rappresentare la parte ricorrente nel rispetto delle norme di procedura applicabili», ruolo che «in primo luogo è proprio quello di evitare di introdurre davanti alla giurisdizione cause a ripetizione che in buona parte dei casi devono poi essere respinte per manifesta irricevibilità o manifesta infondatezza». Nella medesima lettera il Tribunale rilevava, inoltre, che si poteva dubitare del fatto che i ricorsi così proposti dal ricorrente fossero effettivamente stati redatti da un avvocato. 7 Nonostante la gravità della situazione quanto al volume del contenzioso promosso dal ricorrente, tale contenzioso di carattere ripetitivo non ha, da allora, cessato di aumentare. 8 In tal senso, è apparso che in un periodo di quattro mesi, compreso tra giugno e settembre 2013, un nuovo avvocato, il sig. A, cui il ricorrente aveva dato incarico di difendere i suoi interessi, ha proposto a suo nome cinque nuovi ricorsi dinanzi al Tribunale, iscritti a ruolo con i numeri F 58/13, F 62/13, F 65/13, F 89/13 e F 90/13, contribuendo così attivamente alla prosecuzione, da parte del ricorrente, del comportamento criticato dai tre organi giurisdizionali dell Unione. http://eur lex.europa.eu/legal content/it/txt/html/?uri=celex:62014fo0033&from=it 2/5

9 Per garantire il rispetto di quanto richiesto da una corretta amministrazione della giustizia e dopo aver sentito l interessato, il Tribunale, con ordinanze del 22 maggio 2014, ha escluso il sig. A dal procedimento nelle cinque cause promosse tra giugno e settembre 2013. Queste cinque ordinanze, adottate ai sensi dell articolo 32, paragrafo 1, del regolamento di procedura, nella versione allora vigente, saranno pubblicate nella Raccolta della funzione pubblica e sono già state messe in linea sul sito Internet della Corte di giustizia, nella lingua processuale e in quella della deliberazione (ordinanze Marcuccio/Commissione, F 58/13, EU:F:2014:114; F 62/13, EU:F:2014:116; F 65/13, EU:F:2014:115; F 89/13, EU:F:2014:113, e F 90/13, EU:F:2014:117). 10 Mentre il Tribunale aveva avviato il procedimento previsto all articolo 32, paragrafo 1, dell allora vigente regolamento di procedura nei confronti del sig. A, ora escluso dai cinque procedimenti summenzionati, il ricorrente ha incaricato l avv. Z di difendere i suoi interessi dinanzi al Tribunale mediante la proposizione, l 8 aprile 2014, della presente causa, che, alla luce del suo oggetto e del suo contenuto, mira a consentire al ricorrente di persistere nel comportamento censurato dai tre organi giurisdizionali dell Unione. 11 Il Tribunale, propenso a ritenere che la maniera in cui l avv. Z esercita il proprio ruolo di avvocato sotto il profilo dei doveri di dignità e correttezza nonché di consulenza e informazione inerenti alle sue funzioni di ausiliario della giustizia sia incompatibile con quanto necessario per la corretta amministrazione della giustizia, e intendendo, date tali circostanze, applicare anche nei suoi confronti le disposizioni del regolamento di procedura che consentono l esclusione di un avvocato dal procedimento, segnatamente l articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, ha informato l avv. Z, con lettera della cancelleria del 6 novembre 2014, della propria intenzione di avvalersi di tale disposizione, invitandolo a fargli pervenire entro il successivo 21 novembre le proprie osservazioni affinché fosse sentito. 12 L avv. Z non ha presentato osservazioni entro il termine fissato. Sul pregiudizio alla corretta amministrazione della giustizia 13 Il Tribunale ritiene che la mancata risposta dell avvocato del ricorrente non possa ostare all applicazione, nei suoi confronti, dell articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. Infatti, la mancata risposta dell avv. Z non mette minimamente in discussione né il fatto che la propensione del ricorrente ad optare per la via contenziosa in modo sistematico e indifferenziato è, anche nel caso di specie, tale da nuocere al buon funzionamento della giustizia, né il fatto che la condotta del suo avvocato contribuisce direttamente alla prosecuzione della censurata litigiosità del ricorrente. 14 La circostanza che la presente causa sia solamente la seconda che l avv. Z ha proposto, a propria firma e per conto del ricorrente, dinanzi al Tribunale non è idonea tenuto conto della storia del contenzioso promosso dai suoi predecessori, che egli non può ignorare a legittimare il suo comportamento in quanto avvocato, comportamento che dovrebbe consistere nell assistere e rappresentare il suo cliente tenendo conto, allo stesso tempo, di quanto necessario per la corretta amministrazione della giustizia, che riveste un interesse pubblico. 15 Risulta infatti che, al momento del deposito dell atto introduttivo nella presente causa, l avv. Z ha eletto domicilio, ai fini della notifica degli atti processuali, a Galatone (Italia), e precisamente allo stesso indirizzo postale del sig. A. Orbene, tale indirizzo postale coincide altresì con quello dell avv. C. Allo stesso modo, il Tribunale rileva che l avv. Z condivide i suoi numeri di telefono e di fax con il sig. A e l avv. C. Date tali circostanze, il Tribunale considera poco plausibile che l avv. Z non sia stato al corrente della consistenza del contenzioso generato dal ricorrente. http://eur lex.europa.eu/legal content/it/txt/html/?uri=celex:62014fo0033&from=it 3/5

16 In ogni caso, ove si dovesse ammettere che l avv. Z possa non aver misurato la consistenza del contenzioso che, in passato, ha contrapposto il suo cliente alla Commissione, si dovrebbe allora ritenere che egli sia venuto meno ai propri doveri professionali per non essersi informato del contesto in cui si inserivano i ricorsi che ha proposto a nome del medesimo, e ciò tanto più che le decisioni emesse sui numerosi ricorsi presentati dal suo cliente sono facilmente consultabili, utilizzando il nome di quest ultimo, sul sito Internet della Corte di giustizia. In realtà, dalla mera lettura dell esposizione dei fatti contenuta nel ricorso in esame emerge chiaramente che l avv. Z non poteva ignorare le vicende giudiziarie del suo cliente dinanzi ai tre organi giurisdizionali dell Unione. 17 Peraltro, l oggetto stesso del ricorso in esame è quasi identico a quello del ricorso respinto dal Tribunale per manifesta irricevibilità con ordinanza del 13 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione (F 2/13, EU:F:2013:214, confermata in sede di impugnazione dall ordinanza Marcuccio/Commissione, T 148/14 P, EU:T:2014:315), e a quello del ricorso all origine della sentenza Marcuccio/Commissione (T 236/02, EU:T:2011:465, confermata in sede di impugnazione dall ordinanza Marcuccio/Commissione, C 617/11 P, EU:C:2013:657). 18 Ciò conferma che, nella fattispecie, si può ragionevolmente presumere che l avv. Z, che non ha dato seguito alla lettera della cancelleria del Tribunale del 6 novembre 2014, non fosse all oscuro delle cause promosse dai precedenti rappresentanti del ricorrente, o che ne avesse addirittura piena conoscenza. 19 Occorre infine osservare che l avv. Z, proponendo a nome del ricorrente il ricorso nella presente causa, gli ha consentito di percorrere nuovamente la via contenziosa. 20 Si deve quindi concludere che l avv. Z non ha svolto appieno il suo ruolo di avvocato, ruolo che avrebbe dovuto indurlo a consigliare al ricorrente di agire in giudizio con moderazione e, in ogni caso, di non proporre un ricorso ripetitivo e ridondante, tale da intralciare ulteriormente l attività dei tre organi giurisdizionali dell Unione, già ampiamente e, spesso, inutilmente sovraccaricata dai ricorsi promossi dall interessato. 21 Alla luce di tali considerazioni, risulta sufficientemente dimostrato che, con il suo comportamento, l avv. Z ha contribuito senza discernimento, nella presente causa, a dare supporto alla litigiosità del ricorrente, la quale, considerato il numero particolarmente elevato di ricorsi proposti da quest ultimo dinanzi ai tre organi giurisdizionali dell Unione numero la cui consistenza non poteva sfuggire a un avvocato normalmente diligente, si è rivelata particolarmente pregiudizievole per la corretta amministrazione della giustizia. 22 Ciò considerato, il Tribunale ritiene, alla luce tanto del tenore dell atto introduttivo quanto del contesto nel quale esso si inserisce, che occorra fare applicazione, nella fattispecie, dell articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, escludendo l avv. Z dal procedimento e inviando copia della presente ordinanza ai competenti organismi italiani cui egli è soggetto. 23 Si deve precisare che l esclusione dell avvocato di una parte, in applicazione dell articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, pur obbligando detta parte a designare un altro avvocato ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo 34, non pregiudica minimamente il giudizio che il Tribunale sarà chiamato ad esprimere sul merito del ricorso, del quale resta investito finché, in particolare, il ricorrente conservi un interesse ad agire, finché non rinunci agli atti o finché il ricorso non sia divenuto privo di oggetto. Per questi motivi, IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA http://eur lex.europa.eu/legal content/it/txt/html/?uri=celex:62014fo0033&from=it 4/5

così provvede: (Seconda Sezione) 1) L avv. Z è escluso dal procedimento, ai sensi dell articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura. 2) Copia della presente ordinanza è inviata ai competenti organismi italiani cui l avv. Z è soggetto. Lussemburgo, 28 aprile 2015 Il cancelliere Il presidente W. Hakenberg K. Bradley * Lingua processuale: l italiano. http://eur lex.europa.eu/legal content/it/txt/html/?uri=celex:62014fo0033&from=it 5/5