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COMUNE DI RAVENNA Medaglia D Oro al Valor Militare SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE ID 992266758 P.G. n. 40278/2016 ORDINANZA n. TL 353/2016 PUBBLICI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI DANZANTI NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE anno 2016 IL SINDACO Richiamata la precedente ordinanza p.g. n. 40932/2015, TL n. 363/2015 del 27/03/2015, con la quale sono state disciplinate le modalità di svolgimento delle attività di spettacolo e dei trattenimenti danzanti presso gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, con validità fino al 31/12/2015; Attestato come le attività di intrattenimento in genere, contribuiscano a rendere più attraente e piacevole la permanenza dei cittadini e dei turisti all interno dei locali, valorizzando l'offerta degli stessi; Stante la volontà dell'amministrazione di consolidare, nell offerta culturale e ricreativa prevista per la stagione 2016 un evento legato ai festeggiamenti in onore di Sant'Apollinare, patrono di Ravenna; Considerata l esigenza di promuovere il territorio in tutti i suoi articolati aspetti tutelando al tempo stesso il rispetto delle norme urbanistico-edilizie poste a difesa delle condizioni ambientali, e la salvaguardia del diritto all integrità psico-fisica dei cittadini, ai quali potrebbe derivare danno da una eccessiva ed indiscriminata esposizione all inquinamento acustico; - Considerato che a seguito dell abrogazione del 2 comma dell art. 124 del Regolamento del TULPS, R.D. 635/1940, operata dall art. 13 del D.L. 9/02/2012, n. 5, Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla Legge 4/04/2012, n. 35, non è più richiesta la licenza di cui all art. 69 del TULPS, R.D. 773/1931 per lo svolgimento di piccoli spettacoli presso i pubblici esercizi, qualora i medesimi siano funzionali alla attività di somministrazione, senza elementi di imprenditorialità specifica nei settori dell intrattenimento e dello spettacolo; - Visto a tal proposito la delibera di Giunta Comunale n. 34403/112 del 18/03/2014 con la quale si è provveduto a definire le tipologie di attività di piccoli trattenimenti e spettacoli da effettuarsi senza autorizzazione, a condizione che le stesse si svolgano nel pieno rispetto delle caratteristiche salienti dei locali e modalità di esercizio definite con il medesimo atto; 1

- Viste altresì le modifiche agli artt. 68 e 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 8/08/2013, n. 91, art. 7, c. 8-bis Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività ( SCIA ), di cui all art. 19, della L. 241/90 smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio, limite di tempo che ha lo scopo di circoscrivere gli eventi che devono quindi avere un lasso temporale molto breve; - Che le modifiche introdotte all art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel tempo delle licenze; - Considerato il parere del Ministero dell Interno del 27/02/2014, consultato in merito e con il quale il medesimo osserva che il riferimento al termine evento non può che riferirsi - ai fini della sostituzione della licenza di polizia con la SCIA - a tutti gli spettacoli ed i trattenimenti pubblici dal vivo che rientrano nel campo di applicazione dei due articoli ( 68 e 69 TULPS ) e che abbiano lo svolgimento e la partecipazione massima corrispondenti alle nuove previsioni, ossia per quanto riguarda la capienza, non alla effettiva partecipazione prevista o prevedibile dell evento, bensì alla oggettiva capienza dell impianto o del luogo nel quale esso è destinato a svolgersi, secondo un principio comune in tema di pubblici spettacoli, ( Art. 141, c. 2 e 142 del R.D. 635/1940) e sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell Interno del 19/08/1996; che la nuova norma non ha inciso sui presupposti di sicurezza per la pubblica incolumità richiesti dalla normativa in tema di pubblici spettacoli o intrattenimenti, ma neppure sulle verifiche richieste dalla legge, affidate alle Commissioni di vigilanza ai sensi dell art. 141 Reg. TULPS; che per tale ragione la SCIA per manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo deve essere corredata dalla documentazione che normalmente viene richiesta per il rilascio della licenza in relazione alle caratteristiche dell allestimento proposto ed altresì da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all organizzatore; - Atteso che per l esercizio delle varie attività di spettacolo ed intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza o SCIA di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS, R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, in conformità alla singola e specifica disciplina di settore ; Visto l art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede come chiunque ottenga una autorizzazione di polizia debba osservare le prescrizioni che l autorità di pubblica sicurezza ritiene di imporgli a tutela del pubblico interesse e visto altresì l'art. 10 del medesimo TULPS, R.D. 773/1931 che dispone: Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata ; Ritenuto pertanto di continuare a disciplinare, attraverso le disposizioni in base alle quali può essere autorizzato, con specifico provvedimento, lo svolgimento, nell area 2

esterna di pertinenza del locale, di manifestazioni di pubblico spettacolo e/o trattenimenti danzanti esclusivamente nei pubblici esercizi che presentano le seguenti caratteristiche: 1) compatibilità urbanistico-edilizia, disponibilità di parcheggi; 2) possesso per quanto riguarda l impianto di diffusione sonora, di relazione di impatto acustico-ambientale da parte di tecnico abilitato verificato con esito favorevole da parte di A.R.P.A. Sez. di Ravenna; Ritenuto altresì di confermare la disciplina delle attività di trattenimento danzante all interno dei pubblici esercizi da svolgersi in locali che risultino conformi alle norme urbanistico-edilizie, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni menzionate al precedenti punti 1) e 2), e precisamente disponibilità di parcheggi e relazioni di impatto acustico ambientale con parere favorevole da parte di A.R.P.A.; Confermato che restano salvaguardate le posizioni consolidate, che mantengono inalterate le prescrizioni inserite nelle singole autorizzazioni, non applicando il presente provvedimento a coloro che sono già titolari di autorizzazione per il trattenimento danzante comprendente il periodo estivo non disgiunto da quello invernale, in virtù di quanto previsto nella precedente Ordinanza n. TL 899/2003 del 13.06.2003 Spettacoli di arte varia trattenimenti danzanti negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande ; Visto che nell ambito dell arenile demaniale sono presenti stabilimenti balneari congiunti ad esercizi pubblici di somministrazione alimenti bevande di cui all art. 4, comma 1, della L.R. 14/2003, che nel periodo estivo effettuano anche attività di trattenimento danzante e manifestazioni di pubblico spettacolo Attesa la necessità di applicare a tali esercizi pubblici le stesse condizioni e regole previsti per tutti gli stabilimenti balneari che organizzano nella stagione estiva trattenimenti danzanti, manifestazioni di pubblico spettacolo nel rispetto delle disposizioni di cui all ordinanza TL n. 265/2016 del 04/03/2016, al fine di evitare disparità di trattamento e garantire pertanto uniformità amministrativa; attesa altresì l esigenza di salvaguardare la popolazione dalla indiscriminata immissione di fonti sonore potenzialmente inquinanti, non disgiunta dalla volontà di tutelare l'immagine complessiva del turismo e le connesse attività; Informate le Associazioni di categoria; Visti gli artt. 9 e 10 del T.U.L.P.S. R.D. 18.06.1931 n. 773; Visto l'art. 4 del D.P.R. 311/2001 del 28.05.2001 e successive integrazioni " Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S."; Visto il D. Lgs. 507/99 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio"; Visto il Regolamento disciplinante la Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Ravenna, approvato dal C.C. con delibera n 68/24834 del 23.04.2005 e successive modificazioni; 3

Visto il DM 19/08/1996 Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo ; Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 34403/112 del 18/03/2014 avente ad oggetto Definizione delle tipologie di attività di piccoli trattenimenti e spettacoli a seguito dell abrogazione del 2 comma dell art. 124 del R.D. 635/1940; Vista la Legge Regionale n 15 del 09.05.2001 Disposizi oni in materia di inquinamento acustico e la Deliberazione della Giunta Regionale n 673 del 14.04.2004 Criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico omissis ; Visto l art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000 n 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"; Tutto ciò premesso, ORDINA 1) Con decorrenza dal 25 marzo ( weekend di Pasqua) e fino al 1 novembre 2016, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande esistenti nelle località balneari e nelle località del forese, in possesso di agibilità di cui all art. 80 del TULPS, R.D. 773/1931, possono chiedere ed ottenere l autorizzazione per effettuare manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimenti danzanti nel rispetto delle seguenti modalità: a) nell area esterna di pertinenza degli esercizi pubblici e nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) della presente ordinanza, per un totale di tre serate all interno della stessa settimana ripartite come al successivo punto c), fino alle ore 24,00 nelle località balneari e nelle località del forese; b) all interno degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, a far data dall emanazione del presente atto e fino al 31/12/2016, per n. 3 (tre) serate la settimana, fino alle ore 01,00, purché i locali risultino conformi alle norme urbanistico-edilizie e nel rispetto delle modalità e delle condizioni di cui sopra; c) in entrambi i casi, possono optare per n. 1 serata fra il lunedì e giovedì e n. 2 serate fra il venerdì, sabato e domenica oppure n. 2 serate fra il lunedì e giovedì e n. 1 serata fra il venerdì, sabato e domenica; d) i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande ubicati sull arenile demaniale potranno effettuare trattenimenti danzanti nel pieno rispetto delle condizioni di cui all ordinanza TL. n. 265/2016 del 4 marzo 2016; Fanno eccezione gli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell ordinanza TL. n. 899/2003 del 13/06/2003 limitatamente alle giornate di svolgimento. 2) I trattenimenti danzanti, i pubblici spettacoli, svolti in forma organizzata, potranno essere svolti con le seguenti modalità: - I locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a n. 200 persone, nell'area/locale di pertinenza individuata negli elaborati grafici, per l'attività di intrattenimento e spettacolo dovranno ottenere il parere favorevole della C.T.C.V.L.P.S. sul progetto; inoltre dovrà essere presentata, relazione tecnica di 4

asseverazione resa da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri,controfirmata dal titolare, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno del 19.08.1996, e il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti, nonché valutazione di impatto acustico predisposta ai sensi della normativa vigente a seguito di parere favorevole da parte della competente A.R.P.A. Sez. provinciale di Ravenna da esprimersi con parere scritto. - I locali e gli impianti con capienza superiore a n. 200 persone, nell'area/locale come risultanti negli elaborati grafici per l'attività di intrattenimento,o di pubblico spettacolo, dovranno ottenere l agibilità di cui all art. 80 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773 del 18.06.1931 a seguito di verifica con sopralluogo della C.T.C.V.L.P.S. (Commissione Tecnica Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo). Non sono ricomprese fra gli spettacoli le scuole di ballo, in quanto in linea di principio, hanno natura privata e si caratterizzano per essere luoghi nei quali affluiscono, ai fini dell'apprendimento, un numero determinato e discriminato di persone consistente nei soli allievi che si iscrivono ai corsi. La scuola di ballo intesa come attività svolta in luogo aperto al pubblico, aperta a tutte le persone che intendano accedervi a scopo di divertimento ed indetta nell'esercizio di attività imprenditoriale, si caratterizza invece come intrattenimento danzante vero e proprio soggetto a licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.(trattenimento danzante), nonché alle verifiche della C.T.C.V.L.P.S. di cui al precedente punto 2); 3) Eventuali richieste di proroga dell orario di svolgimento del trattenimento verranno valutate dall Amministrazione Comunale di volta in volta su presentazione di specifica istanza adeguatamente motivata, con possibilità massima di deroga fino alle ore 04,00, tenuto conto anche di quanto indicato da A.R.P.A a seguito dell esame di richiesta di deroga dell orario presentata a cura del titolare dell attività; 4) In deroga alle disposizioni generali previste, si applica la seguente disciplina: a) nelle giornate prefestive e festive di domenica 27 marzo, domenica 24 aprile, sabato 30 aprile, mercoledì 1 giugno, sabato 2 luglio, i pubblici esercizi di somministrazione ubicati nelle località balneari, che rispettano le condizioni di cui ai punti 1) e 2 ) citati in premessa, potranno effettuare, fino alle ore 1,00 del giorno successivo, trattenimenti danzanti o manifestazioni di pubblico spettacolo svolti in forma organizzata. Le attività consentite dovranno comunque essere preventivamente autorizzate. Lo svolgimento di trattenimenti danzanti e di attività di pubblico spettacolo è subordinato al possesso della autorizzazione ai sensi dell art. 68 TULPS e della agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. nei modi e nelle forme di cui all'art. 4 del D.P.R. 311/2001 e del Regolamento comunale disciplinante il funzionamento della Commissione Tecnica Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo; b) nelle giornate di sabato 18 giugno (inizio estate), venerdì 1 luglio (Notte Rosa), venerdì 22 e sabato 23 luglio (Festa di Sant Apollinare), mercoledì 10 agosto (Notte di San Lorenzo ), sabato 13, domenica 14 agosto e lunedì 15 agosto (vigilia di ferragosto e ferragosto), i pubblici esercizi di somministrazione ubicati nelle località balneari, che rispettano le condizioni di cui ai punti 1) e 2), citati in premessa potranno effettuare, fino alle ore 3,00 del giorno successivo, trattenimenti danzanti o 5

manifestazioni di pubblico spettacolo svolti in forma organizzata. Le attività consentite dovranno comunque essere preventivamente autorizzate. Lo svolgimento di trattenimenti danzanti e di attività di pubblico spettacolo è subordinato al possesso della autorizzazione ai sensi dell art. 68 TULPS e della agibilità prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S. nei modi e nelle forme di cui all'art. 4 del D.P.R. 311/2001 e del Regolamento comunale disciplinante il funzionamento della Commissione Tecnica Comunale Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo; 5) Dovrà essere osservato il divieto assoluto di utilizzo di vocalist, di cui al punto 8 dell ordinanza TL n. 265/2016 del 04/03/2016, riportante tra l altro nell oggetto..e misure applicabili ad alcuni esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande ubicati sull'arenile demaniale, durante lo svolgimento di tutte le tipologie di manifestazioni musicali e trattenimenti danzanti per il periodo dal 25 marzo al 1 novembre 2016. Il presente divieto è esteso anche agli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande autorizzati in virtù di quanto previsto nell ordinanza TL n. 899/2003 del 13/06/2003 di cui al punto i) richiamato in premessa. 6) Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni indicate nelle singole autorizzazioni. 7) Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento comporterà violazione alle norme vigenti, con applicazione delle relative sanzioni previste dalle leggi e/o ordinanze sindacali in materia. 8) L efficacia temporale del presente provvedimento è limitata al 31.12.2016. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che organizzano attività accessorie, quali piccoli trattenimenti e spettacoli le cui tipologie e caratteristiche salienti sono state definite con la deliberazione di Giunta comunale n. 34403/112 del 18/03/2014, dovranno attenersi alle modalità definite. Qualora l evento si configurasse quale attività di spettacolo o trattenimento organizzato in forma imprenditoriale senza il possesso della specifica autorizzazione, saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia. INFORMA Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. Ravenna, 21 marzo 2016 F.to IL SINDACO Fabrizio Matteucci 6