C O M U N E di VOGHIERA. (Ferrara) PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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Transcript:

C O M U N E di VOGHIERA (Ferrara) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 in data 26.09.2012 1

Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui all articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 2 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 1. Ai fini dell imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell aliquota ridotta e della relativa detrazione, l unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. Art. 3 Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero 1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. Art. 4 Determinazione dei valori venali delle aree edificabili 1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell art. 5, comma 5, del D. Lgs. n.504/1992. 2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per orientare l attività di controllo dell Ufficio e per ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori di riferimento delle aree edificabili site nel territorio comunale. 2

3. L adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui comma 2 non limita il potere accertativo del Comune. Art. 5 Fabbricato di nuova costruzione 1.Si considera fabbricato l unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano. 2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data in cui è comunque utilizzato. Art. 6 Fabbricato parzialmente costruito o in ristrutturazione 1. In caso di fabbricato in corso di costruzione o di ristrutturazione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla domanda di accatastamento o se antecedente dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di effettivo utilizzo della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo dei fabbricati è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale). Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato. 2. Qualora gli interventi di cui al comma 1, riguardino unità immobiliari per le quali non sia possibile individuare un lotto di proprietà ben definito (es. case coloniche), l'imposta municipale propria verrà pagata su di un lotto virtuale così determinato: VOLUME TOTALE FABBRICATO DI PROPRIETA'/INDICE DI FABBRICABILITA' DELLA ZONA previsto dagli strumenti urbanistici vigenti. Art. 7 3

Riduzione d imposta per immobili inagibili ed inabitabili 1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni. 2. Le condizioni di inagibilità e inabitabilità dei fabbricati sono definite nel seguente modo: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono tali condizioni, si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile. L inagibilità deve consistere in un degrado evidente del fabbricato (diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria; 3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata: - da parte dell Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del possessore; - da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;. Art. 8 Versamenti effettuati da un contitolare 1. L'imposta municipale propria, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro o degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Tale situazione deve essere appositamente comunicata dai soggetti interessati. Art. 9 Rimborsi e compensazione 1. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di tributi locali. 4

Art. 10 Attività di controllo e recupero 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Nell attività di recupero, ai sensi dell art. 3, comma 10 del D.L. n. 16/2012, non si da luogo ad emissione di avviso di accertamento qualora l importo dello stesso per imposta, sanzione amministrativa ed interessi sia uguale o inferiore a 30,00 Euro, salvo diverse disposizioni di legge. Nel caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento, non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l importo dovuto per ciascun periodo di imposta, comprensivo di sanzioni e di interessi, non supera euro 12,00. 4. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dall art. 22 del vigente regolamento delle entrate tributarie. Art. 11 Notifica avvisi di accertamento 1. Gli avvisi di accertamento di norma sono notificati al contribuente a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Le spese di notifica della raccomandata sono a carico dell utente e sono addebitate nell avviso di accertamento nella misura indicata nell art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate. Art. 12 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e successive modifiche ed integrazioni, salvo diverse disposizioni di legge. 2. Ai sensi dell art. 3, comma 10 del D.L n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell imposta municipale propria. Art. 13 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012 5

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