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CONVENZIONE CON.. PER L AFFIDAMENTO DELL IMPIANTO SPORTIVO DI SANTO PIETRO BELVEDERE LOC. LE BUCHE. REP N. L anno duemilaquindici il giorno ( ) del mese di., in Capannoli, nella sede del Palazzo Comunale; TRA Il COMUNE DI CAPANNOLI con sede in Via Volterrana, n. 223, codice fiscale e partita Iva 00172440505, nella persona della Dott.ssa Claudia Orlandini, nata a Pisa il 30.01.1964, Responsabile del Settore III: Amministrativo Servizio Affari Generali, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, domiciliata per la carica presso la sede del Comune medesimo, la quale interviene e stipula il presente atto nell esclusivo interesse dell Ente che legalmente rappresenta di seguito per brevità denominato anche COMUNE; E.. con sede in.., Partita IVA.., nella persona di.., nato a (..) il. in qualità di Presidente Pro Tempore.; PREMESSO - Che la Legge Regionale Toscana n. 21 del 27.02.2015 disciplina le modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici della Toscana; -Che con la deliberazione di C.C. n. del. è stato approvato il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi; - Che con deliberazione di G.C. n.. del. è stato 1

approvato l avviso pubblico per l affidamento in concessione dell impianto sportivo situato in Loc. Buche a Santo Pietro Belvedere, ai sensi dell art. 4 del Regolamento per il funzionamento degli impianti sportivi; - Che con la medesima deliberazione sono state definite le tariffe per la concessione a terzi dell impianto sportivo ed è stato approvato lo schema della presente convenzione; - Che l avviso è stato pubblicato all Albo Pretorio e sul sito web del Comune per 15 giorni consecutivi dal. 2015 al..2015; - Che in data.. prot. n.. l Associazione ha inoltrato a questo Ente apposita richiesta di affidamento dell impianto sportivo Loc. Buche a Santo Pietro Belvedere, debitamente valutata dal responsabile del Settore in collaborazione con il Segretario Comunale come da verbale redatto il data. ed approvato con determinazione n. del.2015 del Responsabile Settore III Amministrativo; TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1) OGGETTO Il Comune di Capannoli, in esecuzione degli artt. 3 e 4 del Regolamento ed in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. del.. e della determinazione n... del.. affida a.. la gestione in concessione, come previsto dall art. 4, comma 1, lettera b) del Regolamento, dell impianto sportivo sito in Santo Pietro Belvedere Loc. le Buche per attività sportive all aperto da esercitarsi nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti e 2

alle norme del Regolamento. L impianto sportivo di proprietà comunale è situato in Capannoli, Frazione di Santo Pietro Belvedere in loc. Le Buche ed è composto da uno stadio con annessi spogliatoi. 2) SCOPO Lo scopo della concessione consiste nell utilizzo dell impianto per le finalità sportive per le quali è stato costruito. Il concessionario dichiara di essere ben a conoscenza che l impianto è adibito solamente al gioco del calcio. La gestione dell impianto non potrà essere effettuata per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta, salvo che per attività collaterali finalizzate al sostentamento dell Associazione stessa. 3) USO DELL IMPIANTO L Associazione assume la gestione dell impianto in concessione, compresi i servizi di custodia e pulizia dello stesso e dovrà utilizzare e far utilizzare l impianto in modo corretto usando la massima diligenza secondo quanto previsto dall art. 13 del Regolamento. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell impianto in oggetto. 4) DURATA DELLA CONCESSIONE La presente convenzione per l affidamento dell impianto ha durata dal giorno 01/07/2015 al giorno 30/06/2018. 5) MODALITA DI GESTIONE L Associazione sportiva assicura la gestione dell impianto, compresi i servizi di custodia e pulizia, senza che ciò configuri un contratto d opera nei confronti del Comune di Capannoli o dia comunque luogo a concessione in appalto di un servizio ovvero prestazioni lavorative comunque retribuite. 3

Prima dell inizio dell assunzione della gestione del servizio l Associazione deve comunicare all Amministrazione Comunale per scritto i nomi dei responsabili della gestione dell impianto ai quali saranno consegnate le chiavi. L associazione dovrà assicurare in accordo con l Amministrazione comunale le attività sportive dell US Belvedere e della Nuova Belvedere, impegnate entrambe nel territorio comunale per la promozione della pratica sportiva. L Associazione potrà concedere l uso di tutte le strutture dell impianto a Enti, Associazioni o gruppi sportivi previa comunicazione ed accordo con l Amministrazione comunale secondo quanto stabilito agli artt. 8 e 12 del Regolamento. Il concessionario dovrà predisporre e presentare al Comune, entro il 15 settembre di ciascun anno oggetto della presente convenzione il calendario di utilizzazione dell impianto. Tale calendario dovrà contenere gli impegni relativi alle attività del concessionario, di altri Enti, associazioni e gruppi sportivi. A) Per la concessione a squadre amatoriali aventi sede nel territorio comunale, compatibilmente con la programmazione dell attività dell impianto, il concessionario ha facoltà di garantire l uso gratuito dell impianto alle medesime e comunque l obbligo di non applicare tariffe superiori a Euro 50,00 per gli allenamenti ed Euro 100,00 per le partite; B) Per la concessione a squadre amatoriali avente sede fuori dal territorio comunale, compatibilmente con la programmazione dell attività dell impianto, il concessionario ha l obbligo di non applicare tariffe superiori a Euro 70,00 per gli allenamenti ed Euro 150,00 per le partite; Tutti gli introiti derivanti dall'applicazione delle suddette tariffe saranno 4

interamente incassati dal concessionario dell impianto. 6) UTENZE Le spese effettivamente sostenute per il consumo di acqua, energia elettrica, gasolio, metano o GPL per il riscaldamento dell acqua sanitaria verranno pagate direttamente dal Comune. Il Concessionario dovrà utilizzare l illuminazione principale degli impianti a pieno solo in caso di partita, mentre per gli allenamenti e gli altri servizi dovrà utilizzarli in modo parziale. 7) MANUTENZIONE La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune che provvederà alla manutenzione e ricarica degli estintori ed alla manutenzione del bollitore con il relativo controllo annuale. La manutenzione ordinaria dell impianto è a carico del concessionario e comprende i seguenti adempimenti: - manutenzione ordinaria del manto erboso (fornitura e messa in opera in terra, sementi, concime); - taglio dell erba nei campi sportivi e esternamente agli impianti (parcheggio, zona spettatori, lato a valle); - verniciatura delle panchine e delle porte del campo (compreso l acquisto del materiale); - imbiancatura interna dei locali adibiti a usi diversi (spogliatoi); - manutenzione e sostituzione delle rubinetterie; - manutenzione e sostituzione delle lampade dei locali interni; - manutenzione delle lampade esterne; - manutenzione dell impianto elettrico; - manutenzione e sostituzione delle parti vetrate delle finestre; 5

- manutenzione degli strumenti per il taglio dell erba (trattorino tosaerba di proprietà comunale, che verrà messo a disposizione del concessionario di volta in volta dietro richiesta da presentarsi all Ufficio Manutenzioni) vedi art. 10 lett. c); - acquisto materiale per l uso dei suddetti strumenti; - manutenzione della segnaletica (con acquisto materiale); - manutenzione in perfetto stato del defibrillatore garantendo anche il corretto utilizzo. È vietato irrigare il campo sportivo con acqua del civico acquedotto. Il concessionario s impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l impianto in perfetto stato di funzionalità. Sono a carico del Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, tranne quelli determinati da incuria o negligenza nella gestione ordinaria. Il concessionario, previo accordo con l Amministrazione comunale, provvede ad effettuare sistematiche pulizie profonde e straordinarie dei bagni. L ufficio tecnico comunale provvederà ad effettuare dei sopralluoghi per verificare l esatto adempimento. Qualsiasi modifica all uso dei locali, all impianto elettrico, agli arredi, alle strutture, alla destinazione d uso o altri interventi similari dovranno essere comunicati per scritto e concordati con il Comune. In tutti i casi sarà a carico del concessionario qualsiasi spesa per tasse o altro inerente l organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni. 8) MANIFESTAZIONI EXTRASPORTIVE È consentito l uso delle strutture dell impianto anche per attività extrasportive. L autorizzazione all uso per attività extrasportive delle strutture degli impianti è 6

di competenza esclusiva della Giunta comunale. Le domande per l uso extrasportivo dell impianto dovranno specificare l uso dello stesso ed essere presentate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione, salvo possibilità di deroga concessa, a giudizio insindacabile dell Amministrazione comunale, per comprovati motivi di urgenza o di pubblica utilità. La Giunta comunale nell autorizzare l uso degli impianti sportivi per attività extrasportive, dovrà determinarne il corrispettivo dell uso; per manifestazioni e spettacoli di beneficenza l Amministrazione potrà mettere a disposizione l impianto gratuitamente. 9) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL COMUNE Nei casi in cui verrà autorizzato l uso degli impianti per attività extrasportive la custodia, la vigilanza e la pulizia saranno a carico dell Amministrazione. Il Comune di Capannoli potrà utilizzare gli impianti sportivi con piena ed illimitata disponibilità per proprie attività, salvo nel caso in cui gli stessi non siano utilizzati dal concessionario per le attività ufficiali delle proprie squadre affiliate. In caso di bisogno l Amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre dell impianto in parola anche in presenza di gare ufficiali del concessionario. L Amministrazione comunale si riserva, infine, la facoltà discrezionale, previa comunicazione scritta, di inibire a chiunque, compreso il concessionario, l uso dell impianto quando le condizioni atmosferiche e/o meteorologiche o di altra causa lo consigliano. 10) OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO a) Responsabilità: Il concessionario è il rappresentante legale dell Associazione e sarà, nei 7

confronti del Comune, responsabile civilmente e penalmente di ogni danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone a cose anche di terzi durante il periodo di vigenza della convenzione. Il concessionario è responsabile per ogni danno, tanto se imputato ad esso personalmente che se prodotto da terzi; è responsabile sia per l impianto di cui è affidatario, sia per i locali connessi all impianto. Il concessionario, inoltre, ha l onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso chiunque e anche verso gli spettatori. Il concessionario è tenuto, inoltre al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene sul lavorio dal D. Lgs. 626/1994 e dal D.M. 12.06.1996. b) Visite periodiche di controllo Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici ed incaricati del Comune riterranno di effettuare, dando atto che ai medesimi sarà consentito il libero accesso in qualsiasi momento. L Amministrazione Comunale ed i suoi uffici competenti potranno prescrivere l attuazione di quei lavori mantenutivi ordinari che si rendano necessari e che risultano a carico del concessionario. In caso di negligenza da parte del concessionario nell esecuzione degli obblighi contenuti nel presente atto, l Ufficio Tecnico comunale sarà legittimato a contestare al Presidente dell Associazione la mancanza rilevata e potrà decidere di applicare una sanzione nei confronti dell Associazione stessa da quantificare in un importo compreso tra un minimo di 50,00 fino ad un massimo di 200,00. c) Oneri a carico del concessionario Il concessionario e l utilizzatore dovranno assumere a proprio carico le spese 8

per la pulizia dei locali. La vigilanza e custodia dell impianto è affidata al concessionario che dovrà ottemperare ai seguenti obblighi: - custodire la proprietà comunale evitando manomissioni, asportazioni e danneggiamenti; - impedire l accesso all impianto a chiunque non risulti autorizzato dal concessionario o dall Amministrazioni comunale; - tenere in consegna materiali ed arredi; - sorvegliare gli accessi in qualsiasi momento delle manifestazioni; - predisporre l impianto per il corretto svolgimento delle gare e delle manifestazioni operando segnature, aggiustamenti secondo le reali necessità; - segnalare tempestivamente e per iscritto al Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione degli impianti. - provvedere al taglio del manto erboso richiedendo all Ufficio Manutenzioni con preavviso di almeno 48 ore l utilizzo del trattorino tosaerba di proprietà comunale. Gli accordi tra l Amministrazione e il concessionario avranno validità pari a quella indicata nella convenzione, ma, nel caso in cui si verifichino fatti gravi, i medesimi accordi potranno essere sciolti o decadere immediatamente. Il concessionario ha l obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti con particolare riguardo a quelle in materia di pubblico spettacolo. 11) SPACCIO DI CIBI E BEVANDE Durante le manifestazioni nell impianto sportivo è permesso lo spaccio di cibi e 9

bevande, purché gli esercenti, nonché il gestore e il personale addetto a tali servizi sia munito di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle leggi in materia. Il concessionario e il gestore, se persona diversa, rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi al suddetto esercizio. 12) RESPONSABILITA DEL COMUNE Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a cose o persone in seguito ad incidenti durante gli allenamenti, le gare, le manifestazioni o altri usi similari dell impianto sportivo che non sia imputabile allo stato complessivo delle strutture fondamentali ovvero quelle da sottoporre a manutenzione straordinaria. 13) GARANZIA Il concessionario presenta in sede di sottoscrizione del presente atto apposita assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e le persone che accedono all impianto anche in occasione di manifestazioni extrasportive, con un massimale per ogni sinistro/persone/cose non inferiore a 500.000,00 Euro. Tale Polizza n.. è stata emessa da Agenzia di in data e sarà valida per l intero periodo di affidamento. L Associazione dichiara e riconosce di essere l unico responsabile di fronte al Comune degli eventuali inconvenienti che si dovessero rilevare in dipendenza della concessione dell impianto, rivalendosi eventualmente sui singoli autori del danno. 14) PUBBLICITÀ COMMERCIALE 10

L Associazione è autorizzata ad effettuare la pubblicità commerciale all interno dell impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e legislative vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato all Ufficio Tributi; l installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi..) è subordinata all autorizzazione dell Ufficio Tributi. L Associazione è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. I proventi derivanti dalla pubblicità commerciale, al netto e tasse versate, restano al concessionario. Resta a carico dell Associazione l onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e del regolamento comunale. 15) RESPONSABILITÀ VERSO TERZI L Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, cagionate anche da terzi, che potrebbero derivare in qualsiasi modo e momento da quanto forma oggetto del presente atto. 16) SOSPENSIONE, REVOCA E RISOLUZIONE Per l ipotesi di sospensione, revoca e risoluzione della presente concessione si rinvia a quanto previsto rispettivamente agli artt. 22, 23 e 24 del Regolamento per il funzionamento degli impianti sportivi. 17) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI L Associazione è tenuta all osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto. 11

18) RETTIFICHE Con cadenza annuale, le parti si riservano la facoltà di richiedere in modo formale eventuali rettifiche da apportare alla presente convenzione, mediante comunicazione scritta, da presentarsi alla controparte con un anticipo di almeno un mese dalla scadenza della stagione agonistica. 19) SPESE CONTRATTUALI La presente convenzione sarà registrata in caso d uso, in misura fissa, a spese del richiedente, ai sensi dell art. 4, della tariffa (parte II) allegata al DPR 131/1986, trattandosi di prestazione non avente contenuto patrimoniale. Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente scrittura privata sono a carico del concessionario. 20) TRATTAMENTO DEI DATI Il Comune di Capannoli informa l Associazione che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 18 del D. Lgs. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento dell attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Letto, approvato e sottoscritto. IL COMUNE Dott.ssa Claudia Orlandini IL CONCESSIONARIO. 12