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COMUNE DI MARCELLINA Prov. di Roma Regolamento di Contabilità Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 17/12/97 Modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 87 del 20/10/98 (le modifiche sono riportate in corsivo)

INDICE FINALITA E CONTENUTO Art. 1 Scopo e ambito di applicazione pag. 1 CAPO I DOCUMENTI PREVISIONALI Art. 2 Il bilancio Annuale di Previsione pag. 2 Art. 3 Caratteristiche del Bilancio pag. 2 Art. 4 Struttura del Bilancio pag. 2 Art. 5 Iscrizione e risultato di Amministrazione pag. 2 Art. 6 Entrate a destinazione specifica pag. 3 Art. 7 Fondo di riserva pag. 3 Art. 8 Ammortamento dei beni pag. 3 Art. 9 Servizio per conto terzi pag. 3 Art. 10 Bilancio Pluriennale pag. 4 Art. 11 Relazione previsionale e programmatica pag. 4 Art. 12 Atti allegati al Bilancio pag. 5 Art. 13 Proposte di stanziamento pag. 5 Art. 14 Spese per il personale pag. 5 Art. 15 Elenco fitti attivi e passivi pag. 6 Art. 16 Proposte per esecuzione di lavori pubblici pag. 6 Art. 17 Tariffe e Servizi Cessione di immobili pag. 6 Art. 18 Osservanza dei termini pag. 6 Art. 19 Prima bozza del Bilancio pag. 7 Art. 20 Prima bozza del Bilancio Pluriennale pag. 7 Art. 21 Proposta al Consiglio dei documenti previsionali pag. 7 Art. 22 Deposito delle proposte previsionali pag. 8 Art. 23 Sessione di Bilancio pag. 8 Art. 24 Inizio della sessione di Bilancio pag. 8 Art. 25 Invio al controllo preventivo pag. 8 Art. 26 Conoscenza pubblica dei bilanci e dei suoi allegati pag. 9 Art. 27 Esercizio provvisorio pag. 9 Art. 28 Gestione provvisoria pag. 9 Art. 29 Piano esecutivo di gestione pag. 10 Art. 30 Variazione ai Bilanci di previsione ed al P.E.G. pag. 10 Art. 31 Proposta di modifica del P.E.G. pag. 11

CAPO II GESTIONE DEL BILANCIO Art. 32 Individuazione dei responsabili dei servizi pag. 12 Art. 33 Competenze dei responsabili dei servizi pag. 12 Art. 34 Firma dei documenti contabili pag. 12 Art. 35 Pareri di regolarità contabile pag. 13 Art. 36 Visto di regolarità contabile sulle determinazioni pag. 13 Art. 37 Residui attivi pag. 14 Art. 38 Residui passivi pag. 14 Art. 39 Residui passivi contabili pag. 14 Art. 40 Residui passivi di spesa pag. 14 Art. 41 Mutazione del residuo contabile in residuo di spesa pag. 15 Art. 42 Risultato contabile di amministrazione pag. 15 Art. 43 Avanzo di amministrazione definitivo pag. 15 Art. 44 Disavanzo di amministrazione definitivo pag. 16 Art. 45 Equilibrio di bilancio pag. 16 Art. 46 Riconoscimento dei debiti fuori bilancio pag. 17 Art. 47 Depositi per spese contrattuali, d asta e cauzionali pag. 17 CAPO III GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 48 Fasi delle entrate pag. 18 Art. 49 Disciplina dell accertamento pag. 18 Art. 50 Accertamento delle entrate Comunicazioni pag. 18 Art. 51 Riscossioni delle entrate pag. 19 Art. 52 Elementi essenziali dell ordinativo di incasso pag. 19 Art. 53 Versamento delle entrate pag. 20 Art. 54 Emissione dei ruoli di riscossione pag. 20 Art. 55 Utilizzo di entrate a specifica destinazione pag. 20 Art. 56 Vigilanza sulla gestione delle entrate pag. 20 CAPO IV GESTIONE DELLE SPESE Art. 57 Fasi delle spese pag. 21 Art. 58 Regole per l assunzione di spese pag. 21

Art. 59 L impegno contabile pag. 21 Art. 60 L impegno di spesa pag. 22 Art. 61 Decadenza dell impegno contabile pag. 22 Art. 62 Impegni di spesa correlati ad entrate a destinazione vincolata pag. 23 Art. 63 Impegni Pluriennali pag. 23 Art. 64 Liquidazione di spesa pag. 23 Art. 65 Pagamento delle spese Modalità di pagamento pag. 24 Art. 66 Elementi essenziali del mandato pag. 25 Art. 67 Priorità di pagamento pag. 25 Art. 68 Pagamenti ad iniziativa obbligatoria del tesoriere pag. 26 CAPO V RENDICONTO DELLA GESTIONE Art. 69 Conto degli agenti contabili interni pag. 27 Art. 70 Atti preliminari di verifica pag. 27 Art. 71 Rendiconto per i contributi straordinari pag. 27 Art. 72 Verbale di chiusura pag. 27 Art. 73 Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi pag. 28 Art. 74 Riaccertamento dei residui attivi e passivi pag. 28 Art. 75 Dimostrazione dei risultati di gestione pag. 29 Art. 76 Conto del Bilancio pag. 29 Art. 77 Conto Economico pag. 29 Art. 78 Contabilità delle quote di ammortamento pag. 30 Art. 79 Conto del Patrimonio pag. 30 Art. 80 Relazione al rendiconto della gestione pag. 30 Art. 81 Procedura di approvazione del rendiconto di gestione pag. 31 Art. 82 Modificazioni richieste dal Comitato di Controllo pag. 31 Art. 83 Inventario dei beni pag. 31 CAPO VI GESTIONE PATRIMONIALE Art. 84 Consegnatari dei beni pag. 32 Art. 85 Gestione dell inventario pag. 32 Art. 86 Inventario, carico e scarico dei beni mobili pag. 33 Art. 87 Beni mobili inventariabili pag. 33 Art. 88 Materiali di consumo e di scorta pag. 33 Art. 89 Automezzi pag. 33 Art. 90 Gestione del Patrimonio pag. 34 Art. 91 Piani di manutenzione pag. 34

CAPO VII REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA Art. 92 Organo di revisione economico finanziaria pag. 35 Art. 93 Funzioni dell organo di revisione pag. 35 Art. 94 Compenso dei revisori pag. 35 Art. 95 Insediamento dell organo di revisione pag. 36 Art. 96 Incompatibilità ed ineleggibilità pag. 36 Art. 97 Mezzi per lo svolgimento dei compiti pag. 36 Art. 98 Attività di collaborazione con il Consiglio pag. 36 Art. 99 Attività e verbali dell organo di revisione pag. 37 Art. 100 Sedute e verbali dell organo di revisione pag. 37 Art. 101 Rappresentanza dell organo di revisione pag. 37 Art. 102 Cessazione dall incarico pag. 37 Art. 103 Revoca dall ufficio Decadenza Procedura pag. 38 CAPO VIII CONTROLLO DI GESTIONE Art. 104 Funzione del controllo di gestione pag. 39 Art. 105 Processo operativo del controllo di gestione pag. 39 Art. 106 Caratteristiche del controllo di gestione pag. 39 Art. 107 Principi del controllo di gestione pag. 40 Art. 108 Struttura organizzativa del controllo di gestione pag. 40 Art. 109 Servizi produttivi e servizi a domanda individuale pag. 40 CAPO IX INVESTIMENTI Art. 110 Fonti straordinarie di finanziamento pag. 41 Art. 111 Programmazione degli investimenti e piani economici finanziari pag. 41 Art. 112 Disciplina dei fondi di finanz. derivanti dal ricorso all indebitamento pag. 41

CAPO X SERVIZIO DI TESORERIA Art. 113 Affidamento del servizio di tesoreria pag. 42 Art. 114 Contenuto della convenzione pag. 42 Art. 115 Responsabilità del tesoriere pag. 43 Art. 116 Documentazione da rimettere al tesoriere pag. 43 Art. 117 Operazione di riscossione pag. 44 Art. 118 Registrazione e comunicazione delle entrate pag. 44 Art. 119 Riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate pag. 44 Art. 120 Legittimità dei pagamenti pag. 44 Art. 121 Pagamenti dei mandati pag. 45 Art. 122 Commutazione dei mandati a fine esercizio pag. 45 Art. 123 Obbligo di pagamento a seguito di delegazione pag. 45 Art. 124 Verifiche di cassa pag. 46 Art. 125 Obblighi di documentazione e conservazione del tesoriere pag. 46 Art. 126 Conto del tesoriere pag. 46 CAPO XI SERVIZIO ECONOMATO AGENTI CONTABILI Art. 127 Finalità pag. 47 Art. 127/1 Disciplina del servizio pag. 47 Art. 127/2 Competenze pag. 47 Art. 127/3 Anticipazioni di fondi pag. 48 Art. 127/4 Rimborso dell anticipazione Pagamenti/Riscossioni pag. 48 Art. 127/5 Rimborso dell anticipazione pag. 48 Art. 127/6 Vigilanza pag. 49 Art. 127/7 Rendiconto annuale pag. 49 Art. 127/8 Casse interne autonome pag. 49 Art. 127/9 Definizioni pag. 50 Art. 127/10 Riscossione mediante marche e macchine segnatasse pag 50 Art. 127/11 Riscossioni dirette a mezzo di bollettari pag. 51 Art. 127/12 Operazioni finali pag. 51 Art. 127/13 Riscossione mediante c/c postale pag. 52 Art. 127/14 Applicabilità del regolamento e di altre disposizioni di legge pag. 52 Art. 127/15 Mancate riscossioni o perdita di denaro pag. 52 Art. 127/16 Resa del conto giudiziale dell Economo e degli altri agenti contabili pag. 53 Art. 127/17 Verifiche di cassa pag. 54 Art. 127/18 Ritardo nella presentazione del conto pag. 54 Art. 127/19 Norme applicabili pag. 55 Art. 127/20 Denuncia di dipendenti alla Corte dei Conti pag. 55

Art. 127/21 Denuncia di organi istituzionali alla Corte dei Conti pag. 55 CAPO XII NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 128 Efficacia pag. 56 Art. 129 Attività di diffusione pag. 56 Art. 130 Dotazione pag. 56 Art. 131 Pubblicità del regolamento pag. 56 Art. 132 Abrogazione di norme pag. 56

FINALITA E CONTENUTO Art. 1 Scopo e ambito di applicazione 1. Le norme del presente regolamento costituiscono l ordinamento contabile del Comune nel rispetto dei principi posti dall art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, elencati nel primo comma del suo art. 108 novellato. 2. Il regolamento costituisce un insieme di regole e norme che presiedono all amministrazione economica finanziaria, alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese per il bilancio, ovvero mutazioni qualitative e quantitative del patrimonio dell Ente. 3. A tal fine il regolamento stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione del bilancio di previsione e del rendiconto indicando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli finalizzato a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.

CAPO I DOCUMENTI PREVISIONALI Art. 2 Il Bilancio Annuale di previsione 1. Il Bilancio annuale di previsione dell ente, redatto nell osservanza dei principi contenuti nei primi sei commi dell art. 4 del D.Lgs. 77/95, è deliberato annualmente dal Consiglio nel termine fissato dalla legge. Art. 3 Caratteristiche del bilancio 1. L unità di base del bilancio è la risorsa per l entrata e, per la spesa, l intervento di ciascun servizio. Nei servizi per conto terzi, sia nell entrata che nella spesa, l unità elementare è il capitolo che indica l oggetto. 2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituisce limite agli impegni contabili e a quelli di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi che, comunque, mantengono di cui al secondo comma del successive art. 9. Art. 4 Struttura del bilancio 1. La struttura del bilancio è quella descritta dalle norme contenute nell art. 7 del D.Lgs. 77/95, commi da 1 a 7, 9, 10 e 13. Art. 5 Iscrizione del risultato di amministrazione 1. L avanzo definitivo e il disavanzo definitivo di amministrazione sono scritti in bilancio, con le modalità di cui ai successivi artt. 43 e 44, prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese.

Art. 6 Entrate a destinazione specifica 1. Le entrate correnti e di investimento aventi destinazione vincolata per legge e quelle derivanti da finanziamenti straordinari finalizzati nonché agli stanziamenti di spesa correlati sono opportunamente contrassegnati nei bilanci preventivi e pluriennali, nel piano esecutivo di gestione e nel rendiconto di bilancio. 2. La contabilità delle entrate vincolate, del loro utilizzo e della loro disponibilità deve essere tenuta costantemente aggiornata dall ufficio di ragioneria per ciascuna entrata corrente o di investimento e per la giacenza totale di cassa, distinta per queste due categorie. Detta disponibilità viene comunicata al collegio dei revisori ai fini delle verifiche di cassa. Art. 7 Fondo di riserva 1.Nei bilanci di previsione annuale e pluriennale è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio. 2. Il fondo è utilizzato sino al termine dell esercizio con deliberazione della Giunta comunale per fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio o carenza delle dotazioni di interventi di spesa corrente verificatesi dopo l approvazione del bilancio, ai sensi dell art. 8 del D.Lgs. 77/95. 3. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono comunicate all organo consiliare entro sessanta giorni dall adozione e comunque entro il 31 gennaio dell anno successivo, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Art. 8 Ammortamento dei beni 1. Nell apposito intervento di ciascun servizio è iscritto l importo dell ammortamento accantonato per i beni relativi, pari al 30% del valore calcolato secondo i criteri dell art. 71 del D.Lgs. 77/95. Art. 9 Servizio per conto di terzi 1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto terzi, ivi compresi i fondi economali, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli. 2. Le previsioni e gli impegni di spesa conservano l equivalenza con le previsioni e gli accertamenti di entrata. Le variazioni necessarie ad evidenziare l equivalenza sono apportate con determinazione del Responsabile del servizio ragioneria. 3. E vietato collocare tra i servizi per conto terzi le entrate e le spese delegate dalle regioni.

Art. 10 Bilancio pluriennale 1. In allegato al bilancio annuale di previsione è redatto, con l osservanza dei principi di bilancio contenuti nell art. 4 del D.Lgs. 77/95, il bilancio pluriennale di competenza per i tre esercizi successivi, sulla base della pianificazione comunale esistente, tenendo conto: - dei piani finanziari esistenti redatti ai sensi dell art. 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con legge 26 aprile 1989, n. 155; - dei piani economici finanziari approvati ai sensi dell art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; - degli impegni di spesa già assunti; - della quota eventualmente gravante sull esercizio per la rateizzazione di cui al successivo art. 45 comma 5. 2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento con indicazione, per queste ultime, della capacità del ricorso alle fonti del finanziamento, tenendo presenti i relativi oneri finanziari. 3. Il bilancio pluriennale è redatto per programmi, titoli, servizi e interventi, e indica per ciascuno l ammontare delle spese correnti e di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall attuazione degli investimenti, nonché le spese di investimento, distintamente per ognuno degli anni considerati. 4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituiscono limiti agli impegni di spesa e sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale. Art. 11 Relazione previsionale e programmatica 1. I bilanci annuale e pluriennale di competenza sono illustrati da una relazione previsionale e programmatica che copre un periodo pari a quello dei bilanci stessi. 2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dei servizi dell Ente per i quali precisa le risorse umane, strumentali e tecnologiche di dotazione. Comprende, per la parte Entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari con indicazione delle relative fonti e degli eventuali vincoli di destinazione mentre per la parte Spesa la relazione è redatta per programmi e per gli eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale. 3. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono perseguire e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate per ciascun esercizio in cui si articola il programma stesso. 4. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza della previsione annuale e pluriennale con la programmazione comunale esistente e con i piani economici e finanziari redatti ai sensi dell art. 46 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 12 Atti allegati al bilancio di previsione 1. Al bilancio di previsione sono allegati il bilancio pluriennale ed i documenti elencati all art. 14 del D. Lgs. 77/95. 2.Il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lett. d) del predetto art. 14 dovrà essere allegato al bilancio successivo all esercizio in cui sia divenuto applicabile l art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 che lo prevede, articolo la cui vigenza è ora sospesa dall art. 1, comma 9, della legge 2 giugno 1995 n. 216. Nel frattempo, dovrà essere allegato il programma di opere pubbliche previsto dal 2 comma dell art. 32 della legge 142/90. Art. 13 Proposte di stanziamento 1. Entro il 45 giorno antecedente al termine fissato dal legislatore per l approvazione del bilancio preventivo i responsabili dei servizi, sulla scorta dei piani e dei programmi pluriennali esistenti, degli impegni dei fondi in gestione, dell andamento delle risorse gestite, delle presumibili risultanze finali e avuto riguardo alle esigenze che si prospettano, predispongono motivate proposte di previsione sull entità e qualità delle risorse acquisibili e delle spese richieste dai servizi amministrativi, escluse quelle per il personale, per ciascuno dei tre esercizi successivi e l inoltrano alla ragioneria comunale. 2. Le proposte di cui sopra devono avere la caratteristica della veridicità nel senso che la loro motivazione deve fare riferimento a situazioni oggettive, per le entrate e le spese consolidate, agli impegni assunti, a quelli in via di assunzione per procedure decisionali in corso e ad avvenimenti ragionevolmente prevedibili. Fra questi sono da considerare gli interventi previsti dalla programmazione comunale. 3. Il responsabile della ragioneria è tenuto, nell ambito delle indicazioni contenute nel comma 2, alla verifica della veridicità e della compatibilità delle proposte pervenute. Art. 14 Spese per il personale 1. Entro il termine di cui all art. 13, il servizio personale, predispone i seguenti allegati al bilancio: a) l allegato contenente, per ciascun servizio, l indicazione del personale dipendente, sulla scorta del numero dell unità in servizio a qualsiasi titolo, e la relativa spesa annuale; b) allegato contenente l elenco dei contratti, di durata superiore all esercizio in corso, relativi ad assunzioni a tempo determinato del direttore generali (art. 51 bis L. 142/90) e dei soggetti assunti extra organico ( art. 51, c. 5 bis e 7 l. 142/90); c) allegato contenente l elenco dei contratti di durata superiore all esercizio in corso, relativi a collaborazioni esterne di cui il Comune si avvale (art. 51, c. 7, 1 periodo, L. 142/90). 2. Per ciascun rapporto compreso negli allegati b) e c) sono precisati gli estremi del contratto, la natura e la durata della prestazione, i corrispettivi lordi dovuti ed il servizio o l organo che utilizza il rapporto stesso.

Art. 15 Elenco fitti attivi e passivi 1. Entro il termine di cui all art. 13, l ufficio patrimonio produce al servizio ragioneria l elenco dei fitti attivi e quello dei fitti passivi, indicando per ciascuno il relativo ammontare e le variazioni prevedibili per il triennio successivo. Art. 16 Proposte per esecuzione di lavori pubblici 1. Entro il termine di cui all art. 13, i singoli responsabili dei servizi comunicano all ufficio ragioneria il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio sulla base dei documenti approvati dal consiglio comunale in virtù dell art. 32, 2 comma, lett. b) della legge 142/90 ovvero, quando vigente, nell art. 14 della legge 11.2.1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni. 2. La comunicazione è distinta per opere di manutenzione, opere di recupero del patrimonio pubblico, completamento di lavori già iniziati ed esecuzione di nuove opere con l indicazione, per ciascuna, degli elementi attinenti al piano finanziario complessivo e di settore. Art. 17 Tariffe e servizi Cessione di immobili 1. Entro il termine di cui all art. 13, gli uffici gestori dei servizi, d intesa con la ragioneria, predispongono la proposta di deliberazione delle tariffe da applicare per i servizi a domanda individuale con l indicazione dei corrispondenti tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi. 2. Entro lo stesso termine, l Ufficio Urbanistica predispone la proposta di adozione della delibera di cessione delle aree e fabbricati di cui alla lett. c) dell art. 14 del D. L.gs 77/95. Art. 18 Osservanza dei termini 1.Qualora nel termine di cui all art. 13 non sia disponibile la documentazione indicata nei precedenti articoli dal 13 al 17, il Responsabile del servizio ragioneria ne rende edotto per iscritto il segretario comunale.

Art. 19 Prima bozza del bilancio 1. Entro trenta giorni dal termine di approvazione del bilancio, il servizio di ragioneria predispone la bozza integrale del bilancio preventivo contabilizzando tutte le proposte pervenute, gli impegni pluriennali precedentemente assunti nonché le operazioni di finanza straordinaria necessarie per dare attuazione ai programmi in corso. 2. Entro la stessa data il servizio ragioneria predispone anche la bozza del piano esecutivo di gestione su indicazione del segretario comunale. 3. Le previsioni delle spese correnti non consolidate relative a servizi ed uffici che non abbiano fatto pervenire proposte, sono individuate negli ammontari previsionali dell anno in corso, diminuiti del quattro per cento. Il titolare dell ufficio ragioneria è tenuto a segnalare al segretario comunale l inerzia del servizio o ufficio inadempiente. 4. Qualora il totale delle spese proposte ecceda quello delle risorse previste, il ragioniere accompagna la bozza di bilancio con una relazione nella quale sono evidenziate le proposte di spesa, con l indicazione dei singoli interventi di bilancio, il cui importo non deriva da mera applicazione di disposizioni di legge, del contratto collettivo di lavoro, dei contratti o convenzione in essere. Accanto a ciascuna voce è indicata la cifra risultante dall applicazione indifferenziata della percentuale di riduzione necessaria a ricondurre il totale della spesa proposta nell ambito del complesso delle risorse acquisibili. Art. 20 Prima bozza del bilancio pluriennale 1. Contestualmente alla bozza del bilancio annuale di previsione, il servizio ragioneria, sulla scorta dei piani e dei programmi esistenti nell ente e delle indicazioni pervenute dai responsabili dei servizi o degli uffici, predispone anche la bozza del bilancio annuo pluriennale di competenza relativo ai due esercizi successivi. 2. La bozza del bilancio pluriennale è accompagnata dalla proposta di relazione previsionale e programmatica predisposta dal servizio finanziario secondo le direttive della Giunta Municipale e con l ausilio dei responsabili degli altri servizi. Art. 21 Proposta al consiglio dei documenti previsionali 1. Entro venticinque giorni dal termine di approvazione del bilancio, il Sindaco, con la collaborazione della Giunta, si determina in ordine alle proposte definitive del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica nonché sulle proposte di cui all art. 17. 2. I documenti contabili di cui al primo comma sono rimessi, entro i successivi sette giorni, a cura della ragioneria al Collegio dei revisori, per il prescritto parere da esprimere nel termine di sette giorni.

ART. 22 Deposito delle proposte previsionali 1. Le proposte definitive del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti nonché le proposte di cui al precedente articolo 17 sono depositate, entro il decimo giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, presso l ufficio ragioneria a disposizione dei membri del Consiglio sino al giorno antecedente l inizio della discussione consiliare. 2. I consiglieri possono presentare, sino al terzo giorno antecedente l inizio della sessione di bilancio, emendamenti alle proposte di cui al comma 1 nel rispetto dei principi del bilancio di cui all art. 4, commi 1, 2, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 77/95. Gli emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio ed al Sindaco. 3. La presentazione delle proposte di bilancio al Consiglio comunale è accompagnata dalla bozza del piano esecutivo di gestione con la quale il Consiglio viene informato dell assegnazione ai responsabili dei servizi, nominativamente indicati, degli obiettivi di gestione proposti al Consiglio unitamente alle dotazioni specifiche. Art. 23 Sessione di bilancio 1. Nella sessione di bilancio il Consiglio provvede, nell ordine: a) alla ricognizione delle risultanze del penultimo esercizio antecedente quello a cui si riferisce il bilancio; b) all adozione della delibera di approvazione del bilancio preventivo dell esercizio successivo corredato del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica. Art, 24 Inizio della sessione del bilancio 1. Il Consiglio è convocato per iniziare, non oltre il decimo giorno antecedente il termine di approvazione del bilancio, la sessione di bilancio con contemporanea sospensione dell esame di ogni altro argomento eventualmente già all ordine del giorno nonché della trattazione di interrogazioni e interpellanze. 2. La convocazione del Consiglio di cui al primo comma è espressamente riferita anche ai giorni successivi a quello iniziale, per la stessa ora se non precisato diversamente, sino ad esaurimento degli argomenti propri della sessione. Art. 25 Invio al controllo preventivo 1. La delibera di approvazione del bilancio preventivo corredato del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica con gli allegati di cui all articolo 14 del D. L.gs. 77/95 è rimessa al comitato regionale di controllo a cura della segreteria entro il quinto giorno successivo

alla sua adozione, a pena di decadenza ai sensi dell art. 17 comma 40 della legge 15 maggio 1997 n. 127. Art. 26 Conoscenza pubblica dei bilanci e dei suoi allegati 1. Ai cittadini e agli organi di partecipazione la conoscenza dei contenuti dei bilanci approvati è assicurata mediante la possibilità di esaminarli presso il servizio ragioneria, fino al 10 giorno successivo alla data di approvazione del bilancio da parte del CO.RE.CO. 2. La messa a disposizione di cui al comma precedente viene comunicata alla cittadinanza mediante affissione di specifico avviso nell albo pretorio del comune. Art. 27 Esercizio provvisorio 1. Se la scadenza dal termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stata fissata dalla legge in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, prima dell inizio di tale esercizio il Consiglio delibera l esercizio provvisorio, per un periodo non superiore ai due mesi, da gestire sulla base dell ultimo bilancio definitivamente approvato con l effetto che possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura mensilmente non superiore ad un dodicesimo delle somme previste in via definitiva nell ultimo bilancio, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Nelle more dell approvazione del bilancio di previsione da parte dell organo regionale di controllo, il Consiglio delibera l esercizio provvisorio per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Le spese possono essere effettuate soltanto con la disciplina di cui al comma precedente. Art. 28 Gestione Provvisoria 1. Qualora il bilancio di previsione non venga deliberato entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell ultimo bilancio approvato. 2. La gestione provvisoria è limitata all adempimento delle obbligazioni pecuniarie già assunte, di quelle derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi o da obblighi tassativamente regolati dalla legge nonché al pagamento delle spese per il personale, dei residui passivi di spesa, delle rate di mutuo, dei canoni, imposte e tasse, e in generale, ai pagamenti necessari per evitare che siano recati all ente danni patrimoniali certi e gravi.

Art. 29 Piano esecutivo di gestione 1. Entro venti giorni dalla data di deliberazione del bilancio, il Sindaco, con la collaborazione della Giunta, definisce il piano esecutivo di gestione e provvede al riparto fra i servizi degli obiettivi della gestione ordinaria unitamente alle dotazioni finanziarie assegnandole ai responsabili dei servizi nominativamente indicati. 2. Nel piano esecutivo sono individuati anche i fondi che restano a disposizione degli organi deliberanti in quanto finalizzati a finanziare l adozione degli atti fondamentali riservati al Consiglio dall art. 32 della legge 142/90 nonché, da parte della Giunta, l adozione degli atti di competenza quali le delibere determinanti le indennità ad personam di cui all art. 51 della legge 142/90, comma 5 bis, l assunzione del Direttore generale di cui all art. 51 bis della stessa legge 142 e l assunzione di collaboratori esterni ad alto contenuto di professionalità o per la costituzione degli staff di cui al comma 7 dell art. 51 citato, fermo restando i presupposti ed i requisiti previsti dalle norme citate, nonché ogni deliberazione in ordine al contenzioso ed alle transazioni. 3. Il piano esecutivo di gestione contiene l ulteriore graduazione delle risorse dell entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 4. Per ciascun capitolo della spesa deve essere indicata la rilevanza eventuale ai fini dell I.V.A. Art. 30 Variazioni ai bilanci di previsione ed al piano esecutivo di gestione 1. I bilanci di previsione annuale e pluriennale possono subire variazioni nel corso dell esercizio di competenza, sia nella Parte I, relativa alle Entrate, sia nella Parte II, relativa alle Spese. 2. Le variazioni del bilancio sono di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelle dei servizi per conto terzi di cui al precedente art. 9, mentre le variazioni del piano esecutivo di gestione sono di competenza del Sindaco con la collaborazione della Giunta. Le variazioni possono essere adottate sino al termine dell esercizio del bilancio annuale. 3. Ai sensi e nell osservanza dell art. 32, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Giunta può adottare variazioni dei bilanci in via d urgenza. 4. La sottoposizione a ratifica dell atto nei 60 giorni successivi si realizza quando il Consiglio entro tale termine sia stato convocato con all ordine del giorno la ratifica dell atto stesso. 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottata in via d urgenza dalla Giunta, il Consiglio adotta contemporaneamente i provvedimenti divenuti necessari derivanti dai rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata con salvezza, comunque, dai rapporti definiti verso i terzi nell osservanza delle regole di cui all art. 35 del D. Lgs. 77/95. 6. Sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto del bilancio per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate nei primi tre titoli. Sono altresì vietati gli spostamenti di dotazione dai capitoli iscritti nei servizi per conto terzi in favore di altre parti del bilancio e lo spostamento di somme tra i residui e competenze.

Art. 31 Proposta di modifica del P.E.G. 1. Quando il responsabile del servizio ritiene necessaria la modifica della dotazione assegnata ne fa motivata richiesta al sindaco inviandone copia al servizio ragioneria. 2. Il responsabile del servizio ragioneria, entro dieci giorni, formula al Sindaco il suo parere scritto. 3. La mancata accettazione della richiesta di modifica deve essere motivata e comunicata al proponente.

CAPO II GESTIONE DEL BILANCIO Art. 32 Individuazione dei responsabili dei servizi 1. La Giunta Municipale, con propria deliberazione, affiderà, ai soggetti come identificati ai sensi dell art. 19 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77, la responsabilità dei servizi, unitamente al potere di assumere gli atti di impegno. 2. A norma del combinato disposto degli artt. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77, i responsabili dei servizi, come individuati ai sensi del comma 1, assumono, con proprio atto, impegni di spesa. 3. Gli atti di impegno definiti Determinazioni, sono trasmessi, a cura dei singoli responsabili dei servizi al responsabile del servizio finanziario. Art. 33 Competenze dei responsabili dei servizi 1. I responsabili dei servizi dell Ente realizzano entro il 30 settembre di ciascun anno la verifica dello stato di accertamento e di impegno delle risorse e degli interventi attribuiti dall organo esecutivo. 2. La verifica di cui al precedente comma si riferisce anche alla determinazione dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui al bilancio annuale ed alla relazione previsionale e programmatica nonché del grado di realizzazione degli obiettivi affidati dall organo esecutivo. 3. Le verifiche di cui ai punti precedenti sono riferite ai contenuti contabili organizzativi e programmatici del piano esecutivo di gestione. 4. I risultati della verifica di cui ai precedenti commi sono comunicati all organo esecutivo tramite il servizio finanziario che svolge la funzione di coordinamento e di supporto alle verifiche medesime. 5. Il servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui alla legge e al presente regolamento. Art. 34 Firma dei documenti contabili 1. E regola di generale osservanza che la sottoscrizione di documenti contabili, quali mandati o reversali, liquidazioni di fatture e comunque ogni comunicazione interna diretta a promuovere

l emissione di mandato di pagamento o di reversale, sia dotata dell indicazione del nome e cognome completi del firmatario, apposta con timbro o, se a mano, in stampatello. 2. Tale regola è applicabile anche alla sottoscrizione delle determinazioni, del parere di regolarità contabile di cui all art. 55, comma 5, della legge 142. 3. I dipendenti abilitati a sottoscrivere le determinazioni sono quelli individuati ai sensi del precedente art. 32. In loro presenza o impedimento, sono sostituiti come previsto dal regolamento sull ordinamento generale degli uffici e servizi o a seguito di specifico provvedimento. Art. 35 Pareri di regolarità contabile 1. Ogni proposta di deliberazione che comporti onere per l Ente, in modo diretto o indiretto, immediato o differito, deve essere dotata del parere scritto del servizio ragioneria sulla regolarità contabile dell operazione proposta. 2. L espressione del parere predetto deriva da valutazioni di capienza delle disponibilità dell intervento o del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, nonché di regolarità fiscale e di rispetto delle norme del presente regolamento e comporta l indicazione dello stanziamento di spesa che viene ad essere utilizzato con la precisazione di aver provveduto alla scritturazione dell impegno contabile corrispondente alla intera spesa prospettata. 3. Qualora la proposta di deliberazione accerti variazioni negative delle entrate dell Ente, il parere contabile è limitato all indicazione dello stanziamento di spesa che si propone di ridurre contestualmente al fine di mantenere l equilibrio di bilancio. Art. 36 Visto di regolarità contabile sulle determinazioni 1. La determinazione che comporta in via diretta o indiretta, immediata o differita, assunzione di oneri a carico dell Ente non acquista efficacia ed è quindi ineseguibile, se non contiene il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria previsto dall art. 55, comma 5, della L. 142. 2. Il visto di cui al comma 1 è apposto dal dirigente del servizio ragioneria o dal funzionario da lui designato per iscritto, dopo aver valutato la regolarità contabile, esclusa la valutazione di legittimità spettante al responsabile del servizio proponente, dell operazione con i criteri e le scritture di cui all articolo precedente e, inoltre, aver constatato che: a) il ritmo degli accertamenti delle entrate del bilancio si mantiene adeguato, secondo la loro natura, alle previsioni contenute nel bilancio stesso; b) in caso contrario, si sia provveduto ad adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio della gestione; c) si sia provveduto, nel termine di legge, all assunzione del provvedimento del riequilibrio della gestione nel caso in cui il consuntivo dell esercizio precedente abbia chiuso con un disavanzo. 3. Il responsabile del servizio di ragioneria, fino all attuazione dell eventuale necessario provvedimento di riequilibrio del bilancio, è tenuto a limitare il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni e il visto sulle determinazioni in modo tale che il totale annuo della spesa impegnata

contabilmente, comprensiva degli oneri continuativi e di quelli provenienti da leggi, contratti o sentenze, non ecceda l ammontare delle entrate correnti di competenza effettivamente realizzabili. Art. 37 Residui attivi 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell esercizio. 2. Sono mantenute tra i residui dell esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l Ente Locale creditore dell entrata correlata. 3. Le entrate derivanti da mutui sono considerate accertate al momento della loro concessione definitiva da parte della Cassa DD.PP. e degli Istituti di Previdenza ovvero all avvenuta stipulazione del contratto quando il mutuo sia concesso da altri Istituti di credito. Art. 38 Residui passivi 1. I residui passivi si distinguono in residui passivi contabili e residui passivi di spesa. Art. 39 Residui passivi contabili 1. Sono costituiti dalle somme impegnate contabilmente di cui all art. 59, 2 e 3, comma, che, al termine dell esercizio non sono state oggetto di impegni di spesa ai sensi dell art. 60. 2. Costituiscono altresì residui contabili le somme stanziate per il finanziamento dei fondi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale che non siano state comunque impegnate nell esercizio e devono essere trasferite all esercizio successivo in osservanza del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali, rifluendo in apposito fondo vincolato. 3. I residui di spesa pervenuti, ai sensi dell art. 27, 5 comma, del D. Lgs. 77/95, dagli esercizi precedenti a quello di prima applicazione del presente regolamento, si trasformano al termine dell esercizio in residui passivi contabili per la quota non utilizzata ai sensi dell art. 27, primo comma, dello stesso D. Lgs. 77/95. 4. I residui contabili mantengono la destinazione del vincolo. Il loro elenco, distinto per tipologia di vincolo e sottoscritto dal ragioniere, è trasmesso ai servizi interessati ed al Tesoriere unitamente all elenco dei residui passivi di spesa. Art. 40 Residui passivi di spesa 1. Costituiscono residui passivi di spesa le somme impegnate ai sensi del successivo art. 60. e non pagate entro il termine dell esercizio. 2. Le somme di cui al successivo art. 59, 1 comma, sulle quali non si siano generati impegni di spesa entro il termine d esercizio, costituiscono economia e concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Art. 41 Mutazione del residuo contabile in residuo di spesa 1. Quando, sulla disponibilità evidenziata dal residuo contabile si realizza l impegno di spesa di cui al successivo art. 60, questa disponibilità è ridotta di un importo pari a quello impegnato ed è contemporaneamente istituito un residuo passivo di spesa per lo stesso importo con identica denominazione e vincolo. 2. Il servizio ragioneria ne dà comunicazione scritta al Tesoriere. Art. 42 Risultato contabile di amministrazione 1. Il risultato primario di amministrazione è accertato con l approvazione del rendiconto dell ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi di spesa. 2. Il risultato definitivo di amministrazione è determinato con l approvazione del rendiconto ed è la risultanza della somma algebrica del risultato primario e del totale complessivo dei residui passivi contabili a ricognizione dei rispettivi fondi. Art. 43 Avanzo di amministrazione definitivo 1. L avanzo di amministrazione primario è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi ammortamento. 2. Il fondo non vincolato è di ammontare pari a quello dell avanzo di amministrazione definitivo. Gli altri fondi corrispondono, nell ammontare complessivo, al totale dei residui passivi contabili ed hanno esclusivamente finalità di evidenziazione. 3. Qualora l entità dell avanzo di amministrazione primario sia inferiore al totale dei residui passivi contabili e quindi dei fondi comunque vincolati e del fondo ammortamento, la differenza costituisce il disavanzo definitivo di amministrazione da coprire ai sensi dell art. 44. 4. L avanzo di amministrazione definitivo, accertato con l approvazione del rendiconto, può essere utilizzato: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell art. 37 del D. Lgs. 77/95; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all art. 36 del D. Lgs. 77/95, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento; d) per il finanziamento di spese di investimento. e) Per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.

5. L avanzo di amministrazione definitivo potrà essere applicato al bilancio limitatamente alla finalizzazione di cui alle lett. a) e b) del comma 4, fermo restando che l attivazione delle spese può avvenire solo dopo l approvazione del Conto Consuntivo dell esercizio precedente. Art. 44 Disavanzo di amministrazione definitivo 1. L eventuale disavanzo di amministrazione definitivo, accertato con l approvazione del rendiconto, è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all art. 36, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 77/95, fermo restando l applicazione contemporanea quale prima voce dell entrata del bilancio stesso, dell ammontare dei fondi vincolati e di ammortamento. 2. Qualora l ultimo rendiconto approvato evidenzi disavanzo di amministrazione definitivo ovvero debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all art. 45 è vietato assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge ad eccezione delle spese derivanti da impegni contabili già assunti. Art. 45 Equilibrio di bilancio 1. La gestione dell Ente è condotta in modo da mantenere il pareggio finanziario del bilancio e tutti gli equilibri in esso stabiliti per la copertura di spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme di questo regolamento. 2. Il responsabile della ragioneria è tenuto a segnalare per iscritto al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario e all Organo di revisione quando la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate e da minori spese o comunque tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio. Analogo obbligo grava sul Collegio dei revisori se non vi abbia provveduto il ragioniere. 3. Entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Presidente del Consiglio della comunicazione di imminente squilibrio, il Consiglio adotta i provvedimenti necessari per ristabilire l equilibrio e il pareggio finanziario. 4. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio provvede formalmente ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e riscontra il permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di riscontro negativo adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio o/e dell eventuale disavanzo definitivo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato nonché, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo definitivo di amministrazione, le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione, una volta superato il controllo di legittimità, è allegata al rendiconto dell esercizio. 5. Ai fini dei commi 2, 3 e 4 possono essere utilizzati per l anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dall alienazione dei beni patrimoniali disponibili. 6. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti nel presente articolo soggiace alle sanzioni di cui al 4 comma dell art. 36 del D. Lgs. 77/95.

Art. 46 Riconoscimento dei debiti fuori bilancio 1. In sede di verifica degli equilibri di bilancio di cui al precedente art. 45 il Comune può riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atto costitutivo, purché sia stato rispettato l obbligo del pareggio del bilancio ordinario di cui all art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e il disavanzo derivi da fatti di gestione straordinaria o di forza maggiore; c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile e dalle norme speciali, di società di capitali costituite per l esercizio di servizi pubblici locali sempre che il Comune ritenga motivatamente di continuare ad avvalersi della società di cui trattasi; d) procedure espropriative di occupazione d urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizioni di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all art. 35 del decreto 77, nei limiti degli accertati e dimostranti utilità ed arricchimento per il Comune nell ambito dell espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2. Per il pagamento si può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata massima di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori con riconoscimento degli interessi al tasso legale. 3. Al finanziamento delle spese suddette, ove non si possa documentalmente provvedere a norma dell art. 41 l Ente può fare ricorso a mutui, ai sensi degli artt. 44 e seguenti del D.Lgs. 77/95. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente illustrata l impossibilità di utilizzare altre risorse. Art. 47 Depositi per spese contrattuali, d asta e cauzionali 1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d asta e cauzionali saranno disposti con provvedimento del responsabile dei servizi finanziari. 2. La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione. 3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo dopo definite le rispettive procedure. 4. Ai prelievi e alle restituzioni dei depositi si provvederà con regolari mandati di pagamento,

CAPO III GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 48 Fasi delle entrate 1. Le fasi di gestione delle entrate sono l affidamento, l accertamento, la riscossione e il versamento. 2. L affidamento delle risorse di entrata ai responsabili dei servizi si realizza sulla base del bilancio annuale e relativi allegati e con l approvazione del piano esecutivo di gestione, unitamente alla definizione degli obiettivi d delle direttive gestionali. 3. L accertamento costituisce la prima fase di gestione delle entrate realizzata dai responsabili dei servizi nei termini di cui all art. 21 e seguenti del D.Lgs. 77/95 e sulla base delle direttive di cui alla fase di affidamento. Art. 49 Disciplina dell accertamento 1. Il responsabile del servizio che gestisce l entrata è tenuto a dare comunicazione scritta al responsabile dell ufficio ragioneria dell avvenuto accertamento in tempo utile per consentire l esazione e, comunque, entro i successivi dieci giorni, precisando il modo di accertamento, il creditore, l ammontare e la scadenza. La comunicazione può avvenire anche mediante invio di copia della documentazione di cui all art. 50. 2. Gli accertamenti verificatesi negli ultimi giorni dell esercizio sono comunicati all ufficio ragioneria con ogni urgenza e, comunque, entro il 5 gennaio. 3. L osservanza delle modalità e dei termini di cui ai commi precedenti costituisce un elemento della valutazione annuale del responsabile del servizio ai fini della determinazione degli incentivi annuali. Art. 50 Accertamento delle entrate Comunicazioni 1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l entrata trasmette, al responsabile del servizio finanziario: a) il frontespizio riepilogativo dei ruoli entro cinque giorni dal ricevimento dei detti elaborati da parte del Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di Enti pubblici o delle equivalenti comunicazioni per le altre forme di riscossione stabilite dalla legge;

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell utenza a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o dei ruoli, entro cinque giorni successivi all accertamento; c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell assunzione dell impegno di spesa, copia della relativa determinazione di impegno entro i cinque giorni successivi alla loro adozione; d) per le altre entrate, entro cinque giorni dal ricevimento, copia dell atto dal quale trova origine l accertamento. 2. Le annotazioni degli accertamenti sul mastro dovranno avere luogo entro il quinto giorno successivo non festivo, sì che la differenza, rispetto alla previsione, costituisca la parte ancora da realizzare. Art. 51 Riscossione delle entrate 1. L ordinativo d incasso è il documento con cui il Tesoriere è autorizzato a riscuotere o con cui l Ente regolarizza la riscossione diretta di una determinata somma. 2. L ordinativo di incasso di cui all art. 24 dell ordinamento è predisposto dalla competente unità organizzativa del servizio finanziario sulla base dell idonea documentazione di cui all art. 22 dell ordinamento. 3. Il responsabile del servizio finanziario provvede alla sottoscrizione dell ordinativo. 4. L ordinativo è quindi trasmesso al Tesoriere ai sensi dell art. 24 dell ordinamento a cura della competente unità organizzativa del sevizio finanziario che provvede altresì alle conseguenti rilevazioni contabili. 5. Nel caso di riscossione diretta da parte del Tesoriere da regolarizzare con emissione dell ordinativo d incasso, il controllo e la verifica dell introito sono di competenza del responsabile del servizio a cui l entrata è stata affidata e costituiscono presupposto dell emissione dell ordinativo di riscossione. 6. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali sono prelevate dal servizio finanziario con cadenza periodica non superiore a quindici giorni. Art. 52 Elementi essenziali dell ordinativo d incasso 1. L ordinativo d incasso dovrà contenere: a) l esercizio finanziario; b) l indicazione del debitore; c) l ammontare della somma da riscuotere ; d) la causale; e) gli eventuali vincoli di destinazione della somma esternabili anche mediante sigle convenzionali; f) l indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l entrata, distintamente per residui e competenza; g) la codifica; h) la data di emissione.