Condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per reddito



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Condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per reddito Ai fini dell'accesso alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, è prevista in favore dei cittadini appartenenti alle seguenti categorie: (art. 8,comma 16 L. 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni) COD. E01 cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro annui; COD. E02 disoccupati e i familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare sia inferiore a 8.263,31 euro;incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico ; COD. E03 titolari di pensione o assegno sociale di età superiore ai 65 anni, e familiari a carico COD E04 titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni, ed i familiari a carico, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare, riferito all anno precedente, sia inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico; Per reddito complessivo lordo, ai fini dell esenzione,è da intendersi il reddito del nucleo familiare, riferito all'anno precedente come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli: - mod. CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso; - mod. 730 : prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo; - mod. UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1. Nucleo familiare fiscale, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale. Familiari a carico: sono considerati a carico i familiari che, nell'anno d'imposta considerato, hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, per un ammontare non superiore a Euro 2.840,51 (al lordo degli oneri deducibili). - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; - i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; - e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti altri familiari a carico ): a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato b. i discendenti dei figli c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali d. i genitori adottivi e. i generi e le nuore; f. il suocero e la suocera; g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Soggetti disoccupati sono i soggetti che abbiano perso una precedente un'attività` di lavoro iscritti negli elenchi dei Centri per l Impiego (ex Uffici di Collocamento) all atto della prescrizione delle prestazioni. Per mantenere lo stato di disoccupazione nel corso del tempo è necessario che l interessato, che non ha avuto alcuna occupazione nel corso dell anno solare, si presenti almeno una volta all anno presso il Centro per l Impiego competente per confermare la propria disponibilità al lavoro. In caso di non presentazione i soggetti perdono lo stato di disoccupazione. Mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti iscritti presso il Centro per l Impiego:

- che pur svolgendo un attività lavorativa non superino il reddito lordo di Euro 8,000,00 per lavoro dipendente o a progetto e di Euro 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale nel corso dell anno solare. E però necessario presentarsi al Centro per l Impiego competente per rilasciare le dichiarazioni previste, altrimenti si perde lo stato di disoccupazione - impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale e provinciale ovvero in attività formative previste nell ambito dei relativi progetti: anche in tal caso i soggetti devono comunque presentarsi presso i Centri per l Impiego per le necessarie dichiarazioni - che percepiscono l indennità di mobilità in quanto iscritti nelle relative liste. I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono godere dell esenzione dal ticket. Scenario di rilevazione dell esenzione in applicazione del DM 11.12.2009 Il D.M. 11 dicembre 2009 stabilisce nuove regole per la certificazione e la verifica del diritto all'esenzione in base al reddito, nell'ambito delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale, tramite il supporto del sistema tessera sanitaria. Il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito non potrà più essere autocertificato dal cittadino al momento dell'erogazione della prestazione mediante la firma apposta sulla ricetta ma dovrà essere rilevato, su richiesta dell'interessato, dal medico prescrittore che all'atto di ogni prescrizione riporterà sulla ricetta lo specifico codice di esenzione. Il medico, in assenza di condizioni di esenzione, sia per reddito che per patologia, stato o invalidità, deve annullare la lettera N presente sulla ricetta. Secondo il disposto del citato Decreto ministeriale, l Agenzia delle entrate e l Inps ogni anno, sulla base dell'ultimo reddito del nucleo familiare disponibile al sistema dell'anagrafe tributaria, rendono disponibili ai medici prescrittori e alle Aziende UUSSLL, tramite il Sistema Tessera Sanitaria, gli elenchi con le informazioni relative ai soggetti esenti che si trovano nelle seguenti condizioni: cittadini di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro; titolari di pensione minima, di età superiore ai 60 anni, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare, riferito all anno precedente, sia inferiore a 8.263,31 euro incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico; titolari di pensione sociale e familiari a carico. A causa dei tempi tecnici necessari all'elaborazione degli elenchi nazionali, il reddito, in riferimento al quale negli elenchi è individuato il diritto all esenzione, si riferisce al periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione è scaduto nell anno immediatamente precedente a quello di elaborazione delle informazioni, vale a dire al reddito dei due anni precedenti a quello di riferimento (esenzione per l'anno 2011 risulta riferita al reddito percepito nell'anno 2009) Pertanto, il certificato di esenzione certifica il diritto in relazione alla situazione economica di due anni prima mentre la normativa prevede il diritto in riferimento alla situazione economica dell'anno precedente. I cittadini inclusi nelle liste degli assistiti esenti sono tenuti, sotto la propria responsabilità, ad avvalersi del certificato di esenzione solo se la situazione economica dell'anno precedente o le condizioni di stato non siano decadute. Gli elenchi dei cittadini aventi diritto all'esenzione trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria non includono sicuramente: i disoccupati, poiché non ancora attivo il Sistema Informativo Lavoro,

coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento e i nati nell'anno fiscale successivo. Tutti i disoccupati, e loro familiari a carico, e comunque coloro che intendono avvalersi del diritto all'esenzione in difformità dalle informazioni contenute negli elenchi SOGEI, devono autocertificare il diritto all'esenzione presso la propria Azienda USL di assistenza e ritirare il relativo certificato di esenzione. I cittadini inclusi negli elenchi forniti da SOGEI compilano un apposito modello da consegnare all'ufficio dell'azienda USL abilitato al rilascio dell'attestato di esenzione. (facsimile allegato alla presente) I cittadini non inclusi negli elenchi forniti da SOGEI, che ritengono comunque di aver diritto all'esenzione per motivi di reddito, sono tenuti a rendere e sottoscrivere idonea autocertificazione presso gli uffici dell'azienda USL di competenza e a ritirare il relativo certificato di esenzione. L'autocertificazione deve essere sottoscritta dall'interessato se maggiorenne o, in caso di minore età o impedimento anche temporaneo, dal genitore, tutore o curatore, coniuge, figlio o altro parente in linea diretta fino al 3 e deve essere presentata unitamente ad una copia del documento d'identità del dichiarante. L assistito titolare del diritto all esenzione per reddito può richiedere il certificato nominativo di esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza aventi diritto all'esenzione in quanto familiari a carico. Le Aziende UUSSLL attivano le nuove procedure di riconoscimento dell esenzione e il rilascio degli attestati di esenzione per reddito a partire dal mese di settembre 2011, fermo restando che i cittadini, durante la fase di transizione in vigore fino al 30 novembre 2011, hanno la facoltà di continuare ad autocertificare il diritto all esenzione per reddito mediante firma sulla ricetta al momento della fruizione della prestazione specialistica. I certificati di esenzione hanno validità annuale dal 1 aprile o comunque, se rilasciati successivamente, dalla data della loro acquisizione con proroga tecnica fino al 31 marzo dell anno successivo. Gli stessi perdono immediata validità in tutti i casi in cui le condizioni in essi dichiarate non sussistano più (ad esempio: cessazione di vivenza a carico, compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell anno precedente, ecc.). Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione all Azienda USL del venir meno delle condizioni per beneficiare dell esenzione e comunque a non utilizzare l attestato per la fruizione di ulteriori prestazioni in regime di esenzione. Annullamento e revoca del certificato di esenzione Qualora il cittadino abbia reso, per erronea valutazione della situazione reddituale, un' autocertificazione non veritiera deve comunicarlo alla propria Azienda USL per l'annullamento dell'attestato e corrispondere il ticket dovuto per le prestazioni sanitarie effettuate. Analogamente, nel caso che, nel periodo di validità dell'attestato, vengano meno le condizioni per beneficiare dell'esenzione ( stato di disoccupazione, cessato godimento pensione al minimo o assegno sociale, venir meno della condizione di familiare a carico) il cittadino è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'azienda sanitaria che provvede al ritiro dell'attestato di esenzione.

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE Dal 1 settembre 2011 al 30 novembre 2011 sarà ancora consentita, all'atto dell'erogazione della prestazione, l'autocertificazione del diritto all esenzione da parte dell'avente diritto mediante firma sulla ricetta. Dal 1 dicembre 2011 le Aziende sanitarie erogheranno le prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di esenzione per reddito solo a fronte di prescrizioni riportanti il codice di esenzione. Le prescrizioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale emesse prima del 1 dicembre 2011 potranno comunque essere accettate con l'autocertificazione del diritto all'esenzione mediante firma dell'assistito sulla ricetta. Dal 1 dicembre 2011 il diritto all'esenzione opera con riferimento alla data di prescrizione: è a quella data che deve essere verificata la sussistenza delle condizioni che danno diritto ad accedere all'esenzione poiché il diritto è determinato dal medico prescrittore per cui ha validità ai fini dell'applicazione del diritto stesso la data della prescrizione.

Modello da utilizzare da parte di chi si presenta agli sportelli abilitati RICHIESTA CERTIFICATO DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO PER L'ANNO 2011 (sulla base degli elenchi di cui al DM 11/12/2009, art. 1,comma 3, lett. C) (DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ) NOME COGNOME DATA DI NASCITA... COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA RESIDENZA. DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA). Tel..Indirizzo e mail.. CODICE FISCALE. TITOLO (soggetto interessato oppure genitore esercente la potestà o tutore ):... (DATI DELL'ASSISTITO, se persona diversa dal richiedente) NOME COGNOME DATA DI NASCITA... COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA RESIDENZA. DOMICILIO ( SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) Tel..Indirizzo e mail.. CODICE FISCALE. RICHIEDE sulla base delle informazioni presenti nelle elenchi dei soggetti esenti di cui al DM 11.12.2009, art. 1, comma 3, lett.c, il rilascio dell attestato di esenzione in quanto appartenente alla seguente categoria di soggetti aventi diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai sensi dell art.8 comma 16 L.537/1993 e successive modifiche ed integrazioni E01 Cittadino di età inferiore ai 6 anni e di età superiore ai 65 anni purché appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro E03 titolare di pensione o assegno sociale familiare a carico E04 titolare di pensione minima, di età superiore ai 60 anni, purché il reddito complessivo del relativo nucleo familiare, riferito all anno precedente, sia inferiore a 8.263,31 euro,incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ciascun figlio a carico familiare a carico L attestato può essere ritirato personalmente dal soggetto interessato o da persona di fiducia delegata dall interessato. Data. FIRMA. N.B.. Il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare, considerato ai fini dell esenzione, deve essere riferito al reddito dell anno precedente. Coloro i quali non sono presenti negli elenchi ministeriali e ritengono di possedere i requisiti per avvalersi dell esenzione, sono tenuti a presentare idonea autocertificare presso l Azienda USL di appartenenza.

Modello di delega Il sottoscritto.nato a. il.. residente a. via..... Documento n Delega Il/la sig./sig.ra.nato a.. il.. residente a. via.. Documento n. A ritirare, per proprio conto, l attestato di esenzione dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito Luogo e data. FIRMA DEL DELEGANTE N.B.: la persona delegata al ritiro dovrà presentarsi munita di un proprio documento di riconoscimento nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento del soggetto delegante. Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 I dati forniti dall utente verranno trattati dall amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e, comunque, nel rispetto della suddetta legge. All utente competono i diritti previsti dall art. 13 del DLGS 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati, chiedendo la correzione, l integrazione e, ricorrendone i presupposti, la cancellazione ed il blocco degli stessi. AVVERTENZE Per reddito complessivo lordo, ai fini dell esenzione,è da intendersi il reddito del nucleo familiare riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi dei singoli componenti il nucleo al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli: - mod. CUD parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso; - mod. 730 : nel prospetto di liquidazione importo relativo al reddito complessivo, rigo 11 Dichiarazione dei redditi 2011; - mod. UNICO persone fisiche, quadro RN, importo di cui al rigo RN1. Compongono il nucleo familiare fiscale, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51. Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale. 3) Familiari a carico: sono considerati a carico i familiari per i quali l interessato gode di detrazioni fiscali in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro. ( al lordo degli oneri deducibili). 4) Pensione al minimo: è un integrazione che lo Stato, tramite l INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è al di sotto di quello che viene considerato il minimo vitale. L importo della pensione spettante viene aumentato ( integrato ) fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. L importo mensile della pensione al minimo varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. L integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge. L esenzione è estesa anche ai familiari a carico. 5) Titolari di pensione o assegno sociale che abbiano compiuto i 65 anni: L esenzione è estesa anche ai familiari a carico. Gli attestati di esenzione HANNO VALIDITÀ dalla data di rilascio fino al 31 marzo 2012. Perdono immediata validità in tutti i casi in cui le condizioni in essa dichiarate non sussistano più. IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE ALL AZIENDA USL DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL ESENZIONE E COMUNQUE A NON USUFRUIRE IN REGIME DI ESENZIONE DI ULTERIORI PRESTAZIONI.