Proposta di legge Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) Relazione illustrativa



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Proposta di legge Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) ALLEGATO B Relazione illustrativa La presente proposta di legge interviene a modificare in più parti la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). L intervento è necessario sia per adeguare la legge alla sopravvenuta normativa statale in materia di riordino di funzioni amministrative delle province, in materia di turismo e in materia di semplificazione amministrativa, sia per recepire nell ambito delle funzioni regionali di promozione economica le innovazioni di prodotto e di processo intervenute negli ultimi anni nel settore, tutti fattori che orientano le scelte per uno sviluppo turistico competitivo e sostenibile. Occorre considerare che la proposta interviene in un contesto per molti aspetti incerto e mutevole, principalmente a causa della crisi economica, che sta ridefinendo la composizione e le caratteristiche della domanda e di un quadro normativo nazionale tuttora in corso di modifica. Con la presente proposta in particolare: - si interviene in merito alla ripartizione delle funzioni in materia di turismo, in conformità a quanto previsto dalla proposta di legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, attribuendo: a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale; b) alle Province la funzione della raccolta ed elaborazione di dati statistici e la relativa assistenza tecnico-amministrativa ai comuni; c) ai Comuni (che le esercitano obbligatoriamente in forma associata) le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, di classificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari, di istituzione e tenuta dell albo pro-loco nonché di accoglienza, di informazione e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell offerta turistica a carattere sovracomunale; d) alla Città metropolitana, oltre alla funzione attribuita alle Province vengono attribuite le sovraelencate funzioni di competenza comunale. Il nuovo assetto delle competenze diverrà efficace dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla suddetta legge regionale di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni) - viene istituito il Sistema delle Eccellenze Turistiche della Toscana che comprende le Destinazioni Turistiche di Eccellenza per le quali i comuni di riferimento abbiano attivato modelli di gestione sostenibile e che saranno riconosciute dalla Regione ; - viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo, composta da rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie che assume anche le funzioni del soppresso Osservatorio del turismo; - viene prevista l istituzione dei centri di assistenza tecnica per le imprese del turismo, autorizzati dalla regione, con funzioni in particolare di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento. 1

- vengono adeguate le disposizioni in materia di avvio delle attività turistico-ricettive e dell esercizio delle professioni alle vigenti normative statali, europee e regionali sia attraverso la formale sostituzione della denuncia di inizio di attività con la segnalazione certificata di inizio attività che attraverso l individuazione del SUAP competente a ricevere la SCIA; - viene eliminato l obbligo di comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese, al fine di conformarsi a quanto previsto dalla legge 79/2011 (Codice del turismo); - viene introdotta nell ambito della legge regionale 42/2000, per esigenze di organicità, la disciplina dell albergo diffuso, struttura ricettiva oggi regolamentata dalla legge regionale 71/2013; - viene inserita la precisazione sulla non assoggettabilità a permesso di costruire delle strutture temporaneamente ancorate al suolo posizionate nei campeggi come previsto dalla l.r. 65/2014 (Norme sul governo del territorio); - viene rivisitata la disciplina in materia di strutture ricettive diverse dagli alberghi e in particolare relativamente ai soggetti legittimati alla gestione delle strutture extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva; - vengono definiti gli elementi costituenti il pacchetto turistico procurato al cliente dall agenzia di viaggio e turismo per garantirne l esclusiva erogazione da parte della stessa, anche a garanzia del consumatore e viene prevista un espressa regolamentazione per le agenzie di viaggio e turismo online assoggettandole alla medesima disciplina, per quanto compatibile, cui sono soggette le agenzie operanti in locali aperti al pubblico, al fine di garantire la parità di trattamento tra le due diverse tipologie; - viene ridisciplinata la professione della guida turistica al fine di adeguarsi a quanto previsto dall articolo 3 della legge 97/2013 che elimina le limitazioni territoriali esistenti per l esercizio della professione estendendo l abilitazione all intero territorio nazionale; ARTICOLATO L art. 1 sostituisce l articolo 2 della l. r. 42/2000, ridefinendo le funzioni della regione. L art. 2 sostituisce l articolo 3 della l. r. 42/2000, ridefinendo le funzioni delle province e della città metropolitana. L art. 3 sostituisce l'articolo 4 della l.r. 42/2000, ridefinendo le funzioni dei comuni. L art. 4 modifica l'articolo 6 della l.r. 42/2000, eliminando il riferimento alle province. L art. 5 modifica l'articolo 7 della l.r. 42/2000, inserendo alcune precisazioni in materia di servizi di informazione e accoglienza turistica. L art. 6 modifica l'articolo 8 della l.r. 42/2000, inserendo in particolare il riferimento al sistema delle eccellenze turistiche della Toscana. 2

L art. 7 inserisce l'articolo 8 bis nella l.r. 42/2000, prevedendo l'istituzione della cabina di regia del turismo. L' art. 8 inserisce l'articolo 8 ter nella l.r. 42/2000, prevedendo l'istituzione del sistema delle eccellenze turistiche della toscana costituito dalle destinazioni turistiche di eccellenza. L art. 9 inserisce l'articolo 8 quater nella l.r. 42/2000, prevedendo l'istituzione dei centri di assistenza tecnica per le imprese del turismo. L art. 10 abroga l'articolo 18 della l.r.42/2000, esaurito i loro effetti. L art. 11 abroga l'articolo 21 della l.r.42/2000, successive disposizioni normative regionali. in quanto contiene disposizioni che hanno già in quanto contiene disposizioni superate da L art. 12 modifica l'articolo 22 della l.r. 42/2000, attribuendo le funzioni in materia di albi pro-loco all'ente responsabile della gestione associata tra comuni e alla città metropolitana. L'art. 13 modifica l articolo 24 della l.r. 42/2000, inserendo gli alberghi diffusi. L art. 14 abroga l'art. 25 della l.r. 42/2000, in quanto superato ed assorbito dalle precitate disposizioni in materia di ripartizioni di funzioni (art.1, 2 e 3). Gli artt. 15 e 16 inseriscono rispettivamente l'art 28 bis e 28 ter nella l.r. 42/2000, in materia di disciplina degli alberghi diffusi. L'art. 17 modifica l'art. 29 della l.r.42/2000, precisando la non assoggettabilità a permesso di costruire delle roulotte, camper, case mobili e relativi accessori posizionate nei campeggi in osservanza della l.r. 65/2014 in materia di governo del territorio. L'art.18 sostituisce l'art. 34 della l. r. 42/2000, riscrivendo al disciplina in materia di esercizio delle attività delle strutture ricettive alberghiere ed equiparate. L'art.19 sostituisce l'art. 34 bis della l. r. 42/2000, ricompattando le disposizioni in materia di requisiti relativamente agli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi. L'art. 20 sostituisce l'art. 35 della l. r. 42/2000, precisando ed aggiornando la norma in materia di classificazione delle strutture ricettive. L'art. 21 sostituisce l'art. 36 della l. r. 42/2000, ridefinendo le competenze in materia di rettifica della classificazione. L'art. 22 modifica l articolo 38 della l. r. 42/2000, eliminando l obbligo della comunicazione dei prezzi per i campeggi temporanei. L'art.23 modifica l articolo 39 della l. r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l esercizio delle attività dei campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa. L art. 24 abroga l articolo 40 della l. r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 ter. 3

L art. 25 sostituisce l articolo 41 della l.r. 42/2000, sostituendo la fattispecie della cessazione dell attività con quella della chiusura della medesime e introducendo la fattispecie dell esecuzione coattiva. L art. 26 inserisce l articolo 41 bis nella l.r. 42/2000 introducendo l istituto del subingresso nell attività, mutuato dalla disciplina del commercio. L art. 27 modifica l articolo 42 della l.r. 42/2000 in materia di sanzioni amministrative. L art. 28 modifica l articolo 45 della l.r. 42/2000, migliorandone la formulazione. L art. 29 abroga l'articolo 46 della l.r. 42/2000, in quanto superato ed assorbito dalle precitate disposizioni in materia di ripartizioni di funzioni (art.1, 2 e 3). L art. 30 sostituisce l articolo 47 della l. r. 42/2000, riscrivendo e semplificando la disciplina delle case per ferie. L art. 31 sostituisce l articolo 48 della l. r. 42/2000, riscrivendo e semplificando la disciplina degli ostelli della gioventù. L art. 32 inserisce l articolo 48 bis, escursionistici. riscrivendo e semplificando la disciplina dei rifugi L art. 33 sostituisce l articolo 49 della l. r. 42/2000, riscrivendo e semplificando la disciplina dei rifugi alpini, chiarendo la distinzione tra quelli con o senza custodia. L art. 34 sostituisce l articolo 50 della l. r. 42/2000, riscrivendo e semplificando la disciplina dei bivacchi fissi. L art. 35 abroga l articolo 51 della l.r. 42/2000, in quanto le relative disposizioni sono state opportunamente inserite negli articoli riguardanti le specifiche strutture ricettive. L art. 36 sostituisce l articolo 52 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l esercizio delle attività per le strutture extraalberghiere per l ospitalità collettiva. L art. 37 abroga l articolo 53 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito all interno dell articolo 52. L art. 38 modifica l articolo 56 della l. r. 42/2000, precisando le disposizioni in materia di erogazione dei servizi minimi da parte delle case ed appartamenti per vacanze. L art. 39 modifica l articolo 58 della l. r. 42/2000, esplicitando che l esercizio delle residenze d epoca deve essere gestito in forma imprenditoriale. L art. 40 sostituisce l articolo 60 della l.r. 42/2000, introducendo la SCIA per l apertura dell attività e riformulando il testo. L art. 41 sostituisce l articolo 61 della l.r. 42/2000, eliminando l obbligo della comunicazione dei prezzi da parte degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale e riformulando il testo. 4

L art. 42 modifica l articolo 63 della l.r. 42/2000, ridefinendo le competenze in materia di verifica della classificazione dei residence. L art. 43 modifica l articolo 64 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per strutture extraalberghiere per l ospitalità collettiva. L art. 44 abroga l articolo 65 della l.r. 42/2000, abolendo la previsione dell uso occasionale di immobili ai fini ricettivi. L art. 45 abroga l articolo 66 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 ter. L art. 46 sostituisce l articolo 67 della l.r. 42/2000 sostituendo la fattispecie della cessazione dell attività con quella della chiusura della medesime e introducendo la fattispecie dell esecuzione coattiva. L art. 47 inserisce l articolo 67 bis nella l.r. 42/2000 introducendo l istituto del sub ingresso nell attività, mutuato dalla disciplina del commercio. L art. 48 modifica l articolo 68 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA quale L'art. 49 modifica l articolo 69 della l.r. 42/2000, precisando la definizione degli stabilimenti balneari. L art. 50 sostituisce l articolo 70 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l apertura degli stabilimenti balneari. L art. 51 abroga l articolo 71 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 ter. L art. 52 inserisce l articolo 71 bis nella l.r. 42/2000 introducendo la fattispecie della chiusura dell attività e introducendo la fattispecie dell esecuzione coattiva, per gli stabilimenti balneari. L art. 53 inserisce l articolo 71 ter nella l.r. 42/2000 introducendo l istituto del subingresso nell attività per gli stabilimenti balneari, mutuato dalla disciplina del commercio. L art. 54 modifica l articolo 72 della l. r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA quale Gli artt. 55, 56, 57, 58 e 59 abrogano rispettivamente gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 della l. r. 42/2000 tutti relativi all obbligo della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive che viene eliminato. L'art. 60 modifica l'art.78 della l. r. 42/2000, sostituendo il riferimento alla soppressa comunicazione dei prezzi con quello all'esposizione dei medesimi. L art. 61 abroga l articolo 79 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 ter. L art. 62 modifica l articolo 80 della l. r. 42/2000, eliminando i riferimenti alla comunicazione dei prezzi. 5

L art. 63 abroga l articolo 81 della l. r. 42/2000, in quanto l'osservatorio regionale del turismo è assorbito dalla cabina di regia di cui all'art 8bis l. r. 42/2000. L art. 64 modifica l articolo 82 della l. r. 42/2000, aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti e introducendo la definizione di pacchetto turistico relativamente alle agenzie di viaggio e turismo. L art. 65 modifica l articolo 83 della l. r. 42/2000, riscrivendo e aggiornando i requisiti per l esercizio dell attività di agenzia di viaggio. L art. 66 sostituisce l articolo 84 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per le agenzie di viaggio e turismo. L art. 67 modifica l articolo 86 della l. r. 42/2000, aggiornando i riferimenti normativi ivi contenuti. L art. 68 modifica l articolo 87 della l.r. 42/2000, semplificando la disciplina della chiusura temporanea delle agenzie di viaggio e turismo. L art. 69 inserisce l articolo 87 bis nella l. r. 42/2000, relativo alle agenzie di viaggio on-line. L art. 70 sostituisce l articolo 88 della l.r. 42/2000, rinviando al regolamento la definizione dei requisiti professionali per l esercizio delle agenzie di viaggio e prevedendo la SCIA in luogo della DIA. L art. 71 modifica l articolo 89 della l.r. 42/2000, sostituendo la competenza della regione a quella della provincia in materia di esami d'idoneità per la qualifica di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e sopprimendo la previsione del concorso spese per il sostenimento dell esame. L art. 72 modifica l articolo 91 della l.r. 42/2000, sostituendo la competenza della provincia con quella l'ente responsabile della gestione associata tra comuni e della città metropolitana, in materia di esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio gestite da associazioni senza scopo di lucro. L art. 73 modifica l articolo 92 della l.r. 42/2000, attribuendo le funzioni già della provincia in materia di vigilanza e controllo sull'organizzazione occasionale di viaggi all'ente responsabile della gestione associata tra comuni e alla città metropolitana e ridefinendo i casi di sospensione dell attività. L art. 74 abroga l articolo 94 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 ter. L art. 75 modifica l articolo 95 della l.r. 42/2000, sostituendo la fattispecie della cessazione dell attività delle agenzie di viaggio con quella della chiusura della medesime, attribuendo le funzioni già della provincia in materia di sospensione e chiusura dell'attività all'ente responsabile della gestione associata tra comuni e alla città metropolitane e introducendo la fattispecie dell esecuzione coattiva. L art. 76 inserisce l articolo 95 bis nella l.r. 42/2000 introducendo l istituto del subingresso nell attività di agenzia di viaggio, mutuato dalla disciplina del commercio L art. 77 modifica l articolo 96 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA quale L art. 78 inserisce il Capo V bis Norme finali nella l.r. 42/2000. 6

L art. 79 inserisce l articolo 97 bis nella l.r. 42/2000, richiamando l applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali. L art. 80 sostituisce l articolo 98 della l.r. 42/2000, estendendo l abilitazione per la professione di guida turistica all intero territorio nazionale e richiamando la specifica abilitazione richiesta per i siti di particolare interesse, in conformità all art.3 della l.97/2013. L art. 81 sostituisce l articolo 99 della l.r. 42/2000, riscrivendo e aggiornando i requisiti per l esercizio della professione di guida turistica e prevedendo la SCIA in luogo della DIA. L art. 82 modifica l articolo 100 della l.r. 42/2000, relativamente alle esenzioni del possesso della qualifica professionale di guida turistica per alcune attività. L'art. 83 sostituisce l articolo 101 della l.r. 42/2000, ricollocando in capo alla regione le competenze in materia di formazione e qualificazione professionale delle guide turistiche. L art. 84 sostituisce l articolo 102 della l.r. 42/2000, semplificando le modalità e i contenuti dei corsi di formazione professionale per le guide turistiche. L art. 85 modifica l articolo 103 della l.r. 42/2000, abrogando il comma 2 sull estensione territoriale provinciale dell abilitazione delle guide turistiche in quanto incompatibile con la nuova disciplina statale, sostituendo al comma 3 la regione alla provincia ed abrogando il comma 3bis in quanto contiene disposizioni che hanno già esaurito i loro effetti. L art. 86 abroga l articolo 106 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 ter. L art. 87 modifica l articolo 107 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA quale L'art. 88 modifica l articolo 108 della l.r. 42/2000, migliorandone la formulazione. L art. 89 sostituisce l articolo 111 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l esercizio della professione di accompagnatore turistico. L art. 90 modifica l articolo 112 della l.r. 42/2000, rinviando al regolamento l individuazione dei titoli di studio richiesti per l esercizio della professione di accompagnatore turistico. L art. 91 abroga l articolo 114 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 ter. L art. 92 modifica l articolo 115 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA quale L art. 93 modifica l articolo 116 della l.r. 42/2000, migliorandone la formulazione. L'art. 94 abroga l articolo 117 della l.r. 42/2000, in quanto contiene disposizioni che hanno già esaurito i loro effetti. L art. 95 modifica l articolo 119 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA, da presentarsi allo SUAP competente per territorio nel quale si intende iniziare l attività. 7

L art. 96 modifica l articolo 121 della l.r. 42/2000, ricollocando in capo alla regione le competenze in materia di formazione e qualificazione professionale delle guide ambientali. L art. 97 sostituisce l articolo 122 della l.r. 42/2000, semplificando le modalità e i contenuti dei corsi di formazione professionale per le guide ambientali. L art. 98 abroga l articolo 125 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 ter. L art. 99 modifica l articolo 126 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA quale L art. 100 modifica l articolo 127 della l.r. 42/2000, relativamente alla perdita dei requisiti per l esercizio della professione. L art. 101 modifica l articolo 131 della l.r. 42/2000, aggiornando i requisiti per i maestri di sci alla disciplina statale vigente. L art. 102 modifica l articolo 132 della l.r. 42/2000, ricollocando in capo alla regione le competenze in materia di formazione e qualificazione professionale dei maestri di sci. L art. 103 sostituisce l articolo 133 della l.r. 42/2000, semplificando le modalità e i contenuti dei corsi di formazione professionale per i maestri di sci. L art. 104 modifica l articolo 136 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l attività delle scuole di sci. L art. 105 abroga l articolo 138 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 ter. L art. 106 inserisce l articolo 141 bis nella l.r. 42/2000, in materia di divieto di prosecuzione dell attività di maestro di sci. L art. 107 modifica l articolo 145 della l.r. 42/2000, aggiornando i requisiti per le guide alpine alla disciplina statale vigente. L art. 108 sostituisce l articolo 147 della l.r. 42/2000, semplificando le modalità e i contenuti dei corsi di formazione professionale per le guide alpine. L art. 109 modifica l articolo 150 della l.r. 42/2000, prevedendo la SCIA in luogo della DIA per l attività delle scuole di alpinismo e sci-alpinismo. L art. 110 abroga l articolo 152 della l.r. 42/2000, in quanto reinserito come articolo 155 ter. L art. 111 inserisce l articolo 155 bis della l.r. 42/2000, in materia di divieto di prosecuzione dell attività di guida alpina. L'art. 112 inserisce il Titolo III bis Vigilanza e controllo nella l.r. 42/2000. L art. 113 inserisce l articolo 155 ter della l.r. 42/2000, relativo alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al testo unico. L articolo 114 inserisce il Titolo III ter Comitato di coordinamento nella l.r 42/2000. 8

L articolo 115 inserisce l articolo 155 quater nella l.r. 42/2000 che prevede l istituzione presso la Giunta regionale di un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento fra gli uffici della Regione, della provincia, dell ente responsabile della gestione associata e della città metropolitana, per l esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di turismo. L art. 116 inserisce le norme transitorie, che accompagnano il passaggio a regime dalle vecchie alle nuove disposizioni. L art. 117 inserisce una norma di abrogazione, relativa alla l.r 71/2013 sull albergo diffuso i cui contenuti sono trasposti nella l.r. 42/2000. 9