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f*«j i I ASL Regione Lombardia Monza e Brianza U U 1 vi Deliberazione n., 1 Seduta del 1 7 MAR 2015 Convenzione di tirocinio curricidare con l'università degli Studi di Pavia. coadiuvato da: Il Direttore Generale Matteo Stocco PUBBLICATA ALL'ALBO ON-LINE IL 2 7 MAR. 2015 Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli Il Direttore Sociale : Roberto Calia Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. X/1701 del 17.04.2014. in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia: art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382. rubricato "Convenzioni per Fuso di strutture extrauniversitarie ai tini dello svolgimento di attività didattiche integrative": art. 6 del D.I.gs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, rubricato "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università: Legge 24 giugno 1997. n. 196. art. 18. avente ad oggetto "Tirocini formativi e di aggiornamento*': D.M. 25 marzo 1998. n. 142 avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997. n. 196"; Direttiva n. 2/2005 del Ministero per la Funzione Pubblica - Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, avente ad oggetto "Tirocini di formazione ed orientamento": L.R. 30 dicembre 2009. n. 33 avente ad oggetto "lesto unico delle leggi regionali in materia di sanità": D.P.R. 16.04.2013. n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165"; D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 avente ad oggetto "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini"; Visto il Codice Etico Comportamentale dell'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, rev. del 25.10.2013: l

Regione Lombardia QO1939 ASI.. Monza e Brionia Esaminata la nota mail, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali, pervenuta dall'università degli Studi di Pavia, in data 18.12.2014. con cui viene chiesta la disponibilità alla stipula di una convenzione per tirocini curriculari; Precisato che. come risulla dalla Circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per tirocini curriculari devono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza: Ritenuto opportuno formalizzare gli impegni di entrambe le parti mediante la sottoscrizione di apposita convenzione: Richiamata la Procedura Convenzioni, rev 1. ottobre 2013; Visto il testo dello schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Precisato che le autorizzazioni al tirocinio non implicano, per l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza, alcun onere economico e che il tirocinio non comporterà in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza; Rilevato che è prestata dall'università degli Sludi di Pavia garanzia assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli studenti: Stabilito di designare il Dr. Tarcisio Cambiaghi - Responsabile del Settore Formazione - quale responsabile aziendale per i tirocini di cui trattasi; Preso atto che il Responsabile del Servizio Personale, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo alla stipula della convenzione: Preso atto del l'attestazione del responsabile del Servizio competente circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento; Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative: DELIBERA per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 2

Regione Lombardia ASL Monza e Brianza 0 u 19 '. 1) di approvare la stipula della convenzione con l'università degli Studi di Pavia, per lo svolgimento di tirocini curriculari. come da schema allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di precisare che le autorizzazioni al tirocinio non implicano, per l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza. alcun onere economico e che il tirocinio non comporterà in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza; 3) di precisare, altresì, che è prestata dall'università degli Studi di Pavia apposita garanzia assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile degli Studenti: 4) di designare il Dr. Tarcisio Cambiagli - Responsabile Settore formazione - quale responsabile aziendale per i tirocini di cui trattasi; 5) di incaricare il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, quale Responsabile del Procedimento, degli adempimenti legati al perfezionamento della convenzione di cui trattasi ed il Responsabile del Servizio Personale di ogni ulteriore adempimento conseguente l'adozione del presente provvedimento; 6) di depositare copia dell'allegata convenzione, debitamente sottoscritta, agli atti del Servizio Affari Generali e Legali; 7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'albo dell'azienda ai sensi dell'art. 18. c.9. della L.R. 30.12.2009, n. 33. IL DIRETTORE GENERALE (Matteo Stocco) Esprimono parere favorevole: Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone Il Direttore Sanitario: Patrizia Zaiincili.^r^ Il Direttore Sociale : Roberto Calia (,v> 3

Oggetto. Convenzione di tirocinio curriculare con l'università degli Studi di Pavia. li Responsabili del Procedimento Visto di congruità tecnica di competenza Dirftftore Dipartimento Amministrativo j^vuiria Klena(XjalbuseràK Parere in ordine alla regolarità contabile Servigio Contabilità e Finanza ia Elen^Cialbusera) -I

puparo vi A p^xj\fyzv&z&s^qjs UNIVERSI ^O^uOv^ ^ 17 [v;ar 2015 'EGLI STUDI D I PA VIA POST LAUREA/ESAM! D! STATO 0019*! CONVENZIONE COLLETTIVA N. con durata mesi n. (RISERVATO AGLI UFFICI DELL'UNIVERSITÀ) DEL e scadenza il CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE TRA l'università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce (LE) il 15/09/1951 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65 A.S.L. della Provincia di MONZA e Brianza con sede in Monza, viale Elvezia n.2, (CF e P.IVA 02734330968), d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, nato a Milano il 04.06.1968, nella sua qualità di Direttore Generale Premesso 1. che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalie specifiche normative regionali vigenti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; 2. l'università di Pavia è soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003. Si conviene quanto segue: Art. 1 - Definizione di tirocinio Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196, delle normative regionali vigenti in materia, nonché delle linee guida nazionali (Conferenza Stato/Regioni e Province autonome - 24 gennaio 2013) sulla base delle quali ogni regione provvede, in virtù deila competenza normativa residuale inerente la "istruzione e formazione professionale", alla regolamentazione di tirocini e stages, il soggetto ospitante, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative soggetti in tirocinio curriculare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi dei soggetto promotore.

g] UNIVERSITÀ DEGLI STUDI D I PAVIA i, Ci A : v u 1;j 1. Come risulta dalla Circolare n. 24 del 12/09/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per tirocini curriculari debbono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. Essi sono destinati a studenti universitari, compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di dottorato. Art. 2 - Elementi del tirocinio 1. Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. D) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro essendo un periodo di formazione e di orientamento al lavoro finalizzato ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale. 2. La durata del tirocinio è definita l'istituzione formativa in collaborazione con il soggetto ospitante. 3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo; il tutor aziendale predispone, in collaborazione con il tutor universitario, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. 4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto formativo contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale; - gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze nella struttura sede del tirocinio - gli esiti di apprendimento e i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti; - le strutture de! soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art. 4). Art. 3 - Obblighi del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio formativo curriculare il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI D I PA VIA \ 3 0 019» rispettare il Codice Etico del Soggetto Ospitante. Art. 4 - Obblighi del soggetto promotore 1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sui territorio nazionale sia per l'estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento de! tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvedere alla denuncia infortuni all'lnail. Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante 1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a. il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSRdel 21.12.2011. b. gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti. Art. 6 - Durata della Convenzione e recesso La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ha la durata di 24 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge. La convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'attivazione del singolo tirocinio. Art. 7 Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione e interpretazione della presente convenzione, è competente a decidere in via esclusiva il Foro di Monza. Art. 8 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. La presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI D I PA VIA 00194 Consapevoli delle sanzioni penali, nei caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione. Università degli Studi di Pavia ASL della Provincia di Monza e Brianza p. il Rettore Il Direttore Generale Il Dirigente dell'area Didattica e Servizi agli Studenti (Matteo Stocco) (Maria Spoldi) "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".