SOFFERENZA DEI CREDITI Fattori determinanti: erronea valutazione effettuata, da parte del creditore, al momento della conclusione del contratto della probabilità dell adempimento della prestazione dell altro contraente sopravvenute circostanze che hanno determinato la non solvibilità del debitore
MODALITA DI RECUPERO DEL CREDITO RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO Il creditore, in assenza di contenzioso, si avvale di strumenti che gli consentono un contatto diretto con il debitore per indurlo al pagamento degli insoluti
Lettera di costituzione in mora: Intimazione formale redatta per iscritto dal creditore con cui richiede il pagamento delle somma dovute (capitale+interessi) entro un termine massimo con l indicazione che in caso di inadempimento il creditore si riterrà libero di adire le vie legali Effetti della costituzione in mora: intimare il pagamento interrompere la prescrizione
DUE DILIGENCE Messa a perdita (risoluzione Ministeriale 08/124 del 08/1976) Screening del credito Si verificano alcune circostanze quali: Proprietà immobiliari Valori o altri beni custoditi dal debitore Iniziative assunte da altri creditori nei confronti del debitore
Accesso alle banche dati Esame del bilancio in caso di società debitrice Conti correnti Redditi (persona fisica) All esito dello screening si decide: - l opportunità di proseguire nel recupero giudiziale - messa in perdita
TITOLO ESECUTIVO 474 c.p.c. Titolo esecutivo = condizione dell azione esecutiva e presupposto processuale diritto Certo(oggetto determinato o determinabile) Liquido (operazione matematica) Esigibile (non deve essere sottoposto a condizione)
TITOLI ESECUTIVI 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quale la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva: sentenza di condanna lodo ordinanze 186 bis ter quater provvedimenti possessori decreti ingiuntivi definitivi o provvisoriamente esecutivi
ordinanza ex 560 c.p.c. (rilascio nella custodia immobiliare) convalida sfratto 660 c.p.c. verbale di conciliazione giudiziale provvedimento presidenziale matrimonio consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis (verbale di conciliazione/decreto)
2) Scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute - Le cambiali - Gli altri titoli di credito es: assegni, ruoli delle imposte 3) Atti del Notaio a da Pubblico ufficiale
DECRETO INGIUNTIVO (artt. 633-656 c.p.c.) Procedimento di natura sommaria che consente di pervenire rapidamente al conseguimento di un titolo esecutivo e dunque di poter procedere celermente in via esecutiva al recupero del credito Si chiede all Autorità Giudiziaria l emissione di un formale ordine di pagamento o di consegna
Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile e del diritto fatto valere si deve dare prova scritta (documentale). Idonei a fondare la richiesta di ingiunzione sono: Atto pubblico Scrittura privata proveniente dal debitore Scritture contabili (estratti autentici del Notaio solo con riferimento all annotazione del credito fatto valere)
Fatture commerciali con d.d.t. debitamente sottoscritti dal destinatario Estratto conto bancario conforme certificato da uno dei dirigenti della banca che dichiara che il credito è vero e liquido In caso di opposizione del debitore la banca deve integrare la documentazione nel giudizio di cognizione con la produzione integrale degli estratti conto periodici)
Titoli di credito: cambiali ed assegni bancari qualora non siano idonei a costituire titolo esecutivo (prescritti) Prove atipiche: su valutazione del Giudice qualsiasi prova documentale idonea ad attestare l esistenza del credito fatto valere (es. perizia, verbale di assemblea condominiale)
Accoglimento del ricorso : viene emesso il decreto ingiuntivo che contiene condanna di pagamento dell importo capitale + interessi + spese legali del decreto Termine di pagamento: per l adempimento il debitore ha termine di 40 gg decorsi i quali in mancanza di opposizione il decreto diventerà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata.
Provvisoria esecutività: l esecuzione può essere concessa anche in via provvisoria se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, atto ricevuto da Notaio o pubblico Ufficiale, se vi è grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere. Viene comunque fissato il termine per ai soli fini dell opposizione
Il decreto ingiuntivo deve essere notificato all ingiunto nel termine di 60 gg dall emissione Debitore fallito: la domanda è improcedibile e il creditore dovrà insinuarsi allo stato passivo del fallimento. Quando il decreto viene regolarmente notificato e non è opposto acquista efficacia pari a quella della decisione passata in giudicato.
Opposizione nel termine perentorio di 40 gg dalla notifica con atto di citazione Si apre il giudizio di cognizione Provvisoria esecutività in corso di causa: nel coro del giudizio il decreto ingiuntivo che non ne sia già munito può acquistare efficacia esecutiva quando l opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione Emissione di sentenza: accoglie o rigetta l opposizione totalmente o parzialmente.
Decreto ingiuntivo telematico Dal 2007 presso il Tribunale di Milano e dall anno successivo presso il Tribunale di Monza L Avvocato, munito di firma digitale ed abilitato ad accedere al Sistema Informatico Civile può inviare telematicamente i ricorsi per ingiunzione Tra la presentazione del ricorso e l emissione del decreto trascorrono normalmente 15 gg
FUNZIONE PROCESSO ESECUTIVO Funzione satisfattiva: Diretta (il bene dovuto) Esecuzione per consegna o rilascio Esecuzione obbligo di fare/non fare Indiretta (equivalente del bene dovuto) Espropriazione forzata mobiliare Espropriazione forzata immobiliare
479 c.p.c. Notifica T.E. Atto preliminare obbligo della notifica del titolo esecutivo Tranne per 677 c.p.c.: il sequestro giudiziario si esegue omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio Notifica contestuale di titolo e precetto (ove non vi siano termini dilatori)
480 C.P.C. ATTO DI PRECETTO Atto preliminare all esecuzione natura stragiudiziale e non processuale Contenuto: richiama il titolo Sollecita adempimento in un termine 10 gg (assimilabile a costituzione in mora) Legittima in caso di inadempimento l azione forzata Determina la portata soggettiva (attiva e passiva) e quella oggettiva della pretesa (qualitativa o quantitativa)
Elezione di domicilio Termine ad adempiere 10 giorni 481 c.p.c. Efficacia entro 90 gg deve essere iniziata l esecuzione
I SOGGETTI DEL P.E. Debitore / Creditore procedente / creditori intervenuti G.E.: dirige il processo
492 c.p.c. FORMA DEL PIGNORAMENTO Il pignoramento consiste in un ingiunzione che l ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre a garanzia del credito i beni che si assoggettano ad espropriazione Debitore deve eleggere domicilio Avvertimento che il debitore ai sensi del 495 c.p.c. può chiedere la conversione del pignoramento versando capitale, interessi e spese di tutti i creditori
La conversione deve essere depositata in cancelleria (inammissibilità) prima che sia disposta la vendita Versamento di 1/5 Se il pignoramento appare incapiente U.G. invita il debitore ad indicare ulteriori beni, i luoghi in cui si trovano e le generalità dei terzi La dichiarazione viene verbalizzata Se vengono indicate cose mobili sono considerate pignorate dal momento della dichiarazione
U.G. provvede ad accedere al luogo per l apprensione delle cose pignorate o per la nomina del custode Se altro circondario trasmette copia del verbale all U.G. territorialmente competente Se indicati crediti o cose mobili in possesso di terzi il pignoramento si perfeziona dal momento della dichiarazione (debitore) Creditore deve procedere con presso terzi Se indicati beni immobili il creditore procede al pignoramento immobiliare
Se intervengono altri creditori ed il pignoramento diventa insufficiente il procedente può richiedere all U.G. di procedere ad ulteriore pignoramento Se U.G. non individua altri beni su richiesta del procedente può svolgere indagini all anagrafe tributaria e presso altre banche dati con le generalità del debitore/i Se debitore è imprenditore commerciale l U.G. su istanza del procedente invita il debitore ad indicare ove sono tenute le scritture contabili e nomina un professionista all esame volto ad individuare crediti e cose pignorabili
Il professionista trasmette relazione al procedente Il debitore può evitare il pignoramento versando all U.G. la somma capitale più le spese
496 c.p.c. RIDUZIONE DEL PIGNORAMENTO Su istanza del debitore il GE sentiti i creditori può disporre la riduzione del pignoramento se il valore è superiore al credito (capitale+interessi+spese)
497 c.p.c. CESSAZIONE EFFICACIA PIGNORAMENTO 90 gg senza che sia stata richiesta la vendita o assegnazione
498 c.p.c. AVVISO CREDITORI ISCRITTI Avvertiti dell espropriazione i creditori che hanno diritti di prelazione risultante da pubblici registri Viene notificato entro 5 gg dal pignoramento dal pignorante l avviso con indicazione di titolo, importo e cose pignorate
499 c.p.c. INTERVENTO Possono intervenire i creditori del debitore sino all udienza in cui è disposta la vendita o l assegnazione. Ricorso contenente domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricava Creditore senza titolo esecutivo deve notificare al debitore entro 10 gg dal deposito copia del ricorso
Creditori chirografari intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare l esistenza di altri beni utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento se hanno il titolo esecutivo oppure di anticipare le spese necessarie per l estensione Se i chirografari non estendono (senza giusto motivo) il pignoramento entro 30 gg, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione
Il GE fissa con ordinanza udienza di comparizione del debitore e creditori intervenuti privi di titolo esecutivo (non oltre 60 gg) In udienza il debitore deve dichiarare quali crediti intenda riconoscere in tutto o in parte Se non compare si intendono riconosciuti tutti i crediti privi di titolo esecutivo I crediti riconosciuti partecipano in tutto o in parte alla distribuzione
I creditori disconosciuti entro 30 ggd devono introdurre l azione necessaria a costituirsi il titolo esecutivo ed hanno diritto all accantonamento delle somme che gli spetterebbero L intervento da diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata e a dare impulso all esecuzione
Espropriazione mobiliare presso il debitore PIGNORAMENTO: - Ricerca delle cose da pignorare (casa, lavoro) - Presenza del creditore - Scelta delle cose da pignorare: elenco beni assolutamente impignorabili art. 514 cpc esercizio del culto, beni demaniali, diritti d uso e abitazione, fondo patrimoniale
- fede, vestiti, tavolo, sedie, letto Nomina Custode Tempo del pignoramento: fuori orario prima delle 7 e dopo le 21 (147 cpc) Forma del pignoramento: - apprensione; - Navi aeromobili brevetti (trascrizione ex art. 2906 c.c.) Pignoramento successivo (524 cpc)
Vendita Richiesta decorsi 10 gg i creditori con titolo Istanza G.E. fissa udienza di comparizione Emette ordinanza di vendita fissando le modalità della vendita -commissario stimatore I.V.G. Notaio Fissa il prezzo della vendita (listini di borsa o di mercato)
Incanto: luogo, modalità, incanto deserto (riduzione di 1/5) Distribuzione giudiziale / amichevole delle somme ricavate.
Pignoramento presso terzi 543 c.p.c. e segg. Parti: creditore, debitore e terzo pignorato Oggetto: Crediti certi, esigibili e non condizionati (anche crediti futuri es. stipendi purché il rapporto di lavoro prosegua) Crediti relativamente impignorabili - crediti alimentari si per cause di alimenti
- Stipendi, tfr, altre indennità: nella misura di 1/5 per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Giudice; comunque in caso di pignoramenti per simultaneo concorso non oltre la metà dello stipendio. Crediti assolutamente impignorabili (sussidi di povertà, indennità maternità, malattia)
Pignoramento: titoli di credito: - Al portatore (trasferimento con consegna) - All ordine (trasferimento con girata) - Nominativi (trasferimento con annotazione sui titoli e sul registro dell emittente o col rilascio di un nuovo titolo a nome dell acquirente o con la girata autenticata)
Forma del pignoramento presso terzi 543 c.p.c. Intimazione Notificata al debitore ed al terzo Competenza territoriale : sede terzo Indicazione credito, titolo esecutivo e del precetto Indicazione delle cose o delle somme dovute Intimazione al terzo di non disporne senza ordine del G.E.
Elezione di domicilio Citazione del terzo e del debitore a comparire: il terzo affinché renda la dichiarazione, il debitore sia presente Terzo deve comparire se riguardano crediti da lavoro In tutti gli altri casi deve inviare al creditore una raccomandata con la dichiarazione entro 10 gg Udienza non prima di 10 gg
546 c.p.c. Obblighi del terzo: il terzo dalla notifica è soggetto agli obblighi del custode per le cose e somme nei limiti dell importo del credito precettato aumentato della metà 547 c.p.c. Dichiarazione del terzo: specificare di quali cose e somme è debitore e deve indicare l esistenza di cessioni e sequestri precedenti
Dichiarazione positiva: assegnazione delle somme o vendita cose mobili Dichiarazione negativa / omessa dichiarazione: accertamento dell obbligo del terzi con istruzione della causa (processo di cognizione)
Causa accertamento obbligo del terzo Viene richiesta ed introdotta dal creditore (l unico ad avere interesse) Sospensione del processo esecutivo
L ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE 555 c.p.c. Oggetto: Beni mobili alienabili (no stato, enti pubblici, chiese) Competenza: luogo dove si trova il bene Forma del pignoramento: atto con gli estremi per individuazione dell immobile che viene notificato al debitore (si perfeziona con la notifica) poi deve essere trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari (si perfeziona per i terzi) è elemento costitutivo del vincolo e non mera pubblicità.
Il pignoramento ex art. 2912 c.c. comprende gli accessori le pertinenze e i frutti della cosa pignorata 556 c.p.c. pignoramento immobili e mobili insieme L ufficiale giudiziario deposita presso la cancelleria l atto di pignoramento Il creditore procedente deposita nei succ. 10 gg il titolo + precetto + nota di trascrizione
561 c.p.c. pignoramento successivo Il Conservatore ne fa menzione nella nota di trascrizione Il secondo pignoramento viene inserito nel fascicolo di cancelleria del primo
567 c.p.c. ISTANZA DI VENDITA Decorsi 10 gg dal pignoramento il creditore può depositare istanza di vendita Entro 120 gg depositare documentazione ipocatastale e certificato notarile attestante le risultanze del catasto e dei registri immobiliari Istanza di proroga del termine 1 sola volta per ulteriori 120 gg
Se la documentazione non viene depositata nel termine il GE anche d ufficio dichiara l inefficacia del pignoramento con ordinanza e dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento
569 c.p.c. Provvedimento per l autorizzazione alla vendita Entro 30 gg dal deposito della documentazione il GE nomina il CTU per prestare il giuramento e fissa l udienza di comparizione delle parti (120 gg) In udienza il GE dispone con ordinanza la vendita fissa le modalità,il luogo, il prezzo Prassi monzese viene nominato il Custode del bene immobile
570 c.p.c. Vendita senza incanto L offerente 8no debitore) deve presentare in cancelleria una dichiarazione contenente l indicazione del prezzo tempo e modo del pagamento Deve versare cauzione pari al 10% del prezzo base d asta Il tutto in busta chiusa con uno pseudonimo Gara offerenti
576 c.p.c. Vendita con incanto Prezzo base dell' incanto, giorno e ora, cauzione (10%) prezzo base d asta, rilancio 584 c.p.c. Offerte dopo l incanto Entro 10 gg con aumento di 1/5 di quello raggiunto nell incanto Cauzione 20% Gara: offerenti in aumento, aggiudicatario, offerenti del primo incanto
Versamento del prezzo Entro 60 gg DECRETO TRASFERIMENTO Viene trasferito il bene all aggiudicatario ed ordinata la cancellazione delle trascrizione dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie
587 c.p.c. Inadempienza aggiudicatario Se non è versato il prezzo il GE dichiara la decadenza dell aggiudicatario e pronuncia la perdita della cauzione e dispone una nuova vendita Se il prezzo realizzato con la nuova vendita unitamente alla cauzione confiscata è inferiore al precedente incanto l aggiudicatario è tenuto al pagamento della differenza
510 c.p.c. Distribuzione somma ricavata Precisazione dei crediti Distribuita dal GE tra i creditori seguendo le prelazioni di ciascuno e previo accantonamento delle somme disconosciute dal debitore nei confronti dei creditori privi di titolo esecutivo Il residuo delle somme viene consegnato al debitore
512 c.p.c. Risoluzione delle controversie Se in sede di distribuzione sorge controversia circa la sussistenza di crediti e i loro diritti di prelazione il GE provvede con ordinanza Il GE può anche sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma
600-601 c.p.c. Divisione Se la separazione del bene in comproprietà non è possibile in natura, il Giudice dispone che si proceda alla divisione In questo caso l esecuzione è sospesa finché non siano pronunciata la sentenza nel giudizio di divisione
588 c.p.c. Istanza di assegnazione Ogni creditore entro 10 gg prima dell incanto può presentare istanza di assegnazione per il caso in cui la vendita all incanto non abbia luogo per mancanza di offerte L istanza deve contenere l offerta di pagare una somma non inferiore alle spese di esecuzione ed ai crediti con diritto di prelazione e non inferiore al prezzo dell' immobile come da perizia
Se non ci sono creditori intervenuti il procedente può presentare offerta si una somma pari alla differenza tra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire oltre le spese Se la vendita all incanto non ha luogo per mancanza di offerte il GE fissa il termine nel quale l assegnatario deve versare il conguaglio
591 c.p.c. Amministrazione giudiziaria Se l incanto ha esito negativo il GE può disporre amministrazione giudiziaria degli immobili sottoposti ad esecuzione 591 bis Delega delle operazioni di vendita
615 c.p.c. Opposizione all esecuzione Opposizione del debitore o del terzo assoggettato ad esecuzione Oggetto: si contesta il DIRITTO del creditore istante di procedere: - Perché il titolo non esiste fisicamente - Perché il titolo non esiste giuridicamente (cambiale non bollata, non è copia esecutiva, esecutività sospesa)
- Perché l esecutato non è il vero debitore; -perché sono intervenuti fatti successivi Quali: Adempimento nelle more 1176 c.c. Novazione 1230 c.c. Remissione 1236 c.c. Compensazione 1241 c.c. Confusione 1253 c.c. Transazione 1956 c.c. Prescrizione 2934 c.c.
Opposizione al precetto (esecuzione non ancora iniziata) con atto di citazione Con ricorso quando è iniziata l esecuzione Diventa un processo ordinario di cognizione nel processo di esecuzione
FALLIMENTO Presupposti per la dichiarazione: Soggettivi: imprenditore commerciale Oggettivi: stato di insolvenza Esenti dal fallimento Requisiti dimensionali (tre esercizi antecedenti) possesso congiunto: Attivo patrimoniale non superiore 300.000,00
Ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore 200.000,00 Debiti (anche non scaduti) non superiori 500.000,00
RICORSO Competente: il Giudice del luogo dove ha la sede principale l impresa Contenuto: elementi di fatto e diritto e fornire la prova del credito Procedura: il tribunale convoca udienza prefallimentare il creditore ed il debitore Deposito bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata
Se accolto il fallimento vine dichiarato con sentenza Nomina: Giudice Delegato ed il Curatore Fissa l udienza pe l esame dello stato passivo Assegna ai creditori e terzi che vantano diritti di credito il termine perentorio di 30 gg prima dell udienza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione
Effetti nei confronti del fallito: viene spossessato dei suoi beni che vengono posti sotto l amministrazione del curatore fallimentare; tutti gli atti compiuti e i pagamenti eseguiti dal fallito sono inefficaci Effetti nei confronti dei creditori: apertura concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (par condicio creditorum)
Ricorso: Insinuazione al passivo art.93 RD 267/42 Determinazione della somma che si intende insinuare al passivo Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto Indicazione dell eventuale prelazione
Domanda tempestiva: depositata presso la Cancelleria almeno 30 gg prima dell udienza fissata per l esame dello stato passivo Domanda tardiva: art. 101 depositata oltre il termine di 30 gg ma entro 12 mesi da deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (concorrono alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione
Distribuzione dell attivo fallimentare: Le somme ricavate dalla liquidazione del patrimonio del fallito vanno a comporre la massa attiva che debe essere ripartita tra i creditori il cui credito è stato ammesso al passivo. L attivo viene distribuito nel seguente ordine: Crediti prededucibili. Sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali Crediti ammessi con prelazione Crediti chirografari
Azione revocatoria fallimentare E il mezzo che consente la ricostruzione del patrimonio del fallito reinserendovi beni che ne sono usciti con pregiudizio dei creditori La revocatoria fallimentare è collettiva diretta alla soddisfazione della generalità dei creditori