INTRODUZIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - Livello A0-01 Corso riconosciuto dalla Scuola Superiore di Protezione Civile (SSPC) come conforme alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014, livello A1-01 - Introduzione al Sistema PC Legislazione in materia di Protezione civile Relatore: dott.gabriele Perego
Evoluzione e caratteristiche del Volontariato di Protezione civile in Italia Il Servizio Nazionale di Protezione civile: - attività - organizzazione - normativa
Oggi è un fenomeno nazionale Nasce sotto la spinta emozionale di alcune emergenze verificatesi tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso: 1966: ALLUVIONE DI FIRENZE ( angeli del fango ) 1976: TERREMOTO NEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Enorme mobilitazione spontanea di cittadini affluiti da ogni parte d Italia per dare una mano Legislazione Si scopre in che materia in Italia di Protezione vi è una civile, straordinaria solidarietà. Manca, però, un sistema pubblico organizzato che sappia impiegarla e valorizzarla
Nel 1991 e approvata la legge n. 266: Legge - quadro sul Volontariato Art. 1: La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo Legislazione salvaguardandone in materia l autonomia di Protezione e ne civile, favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali
L art. 2 stabilisce che per attività di Volontariato debba intendersi : - quella prestata in modo spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il Volontariato fa parte; - senza fini di lucro (anche indiretto); Legislazione in materia di Protezione civile, - esclusivamente per fini di solidarietà; Essa: - non può essere retribuita in alcun modo; - è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
L art. 3 definisce l organizzazione di Volontariato: ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l attività di cui all art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti L art. 4 impone Legislazione a tali organizzazioni in materia di di: Protezione civile, assicurare i propri aderenti, che prestano attività di Volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse all attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi
Organizzazione della Protezione Civile in Italia e in Lombardia - La normativa di riferimento L. 225-1992: istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile; Legislazione in materia di Protezione civile, L. R. 22 maggio 2004 n.16: Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile; Legge 12 luglio 2012 n.100: Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile
Legge 225 del 1992 Art. 1E istituito il Servizio Nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integritàdella vita, i beni, gli insediamenti Legislazione in materia di Protezione civile, e l ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamitànaturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Art.2 - Tipologia degli eventi ed ambiti A) eventi naturali o connessi con la attivitàdell uomo che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. B) eventi naturali o connessi con la attivitàdell uomo che per loro natura ed estensione Legislazione comportano l intervento materia coordinato Protezione di piùenti civile, o amministrazioni competenti in via ordinaria. C) calamitànaturali, catastrofi o altri eventi che, per intensitàed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art.3La normativa di riferimento: legge n. 225 del 24 febbraio 1992 La previsione identificazione degli scenari di rischio probabili 2. La prevenzione ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni Legislazione in materia di Protezione civile, attività di allertamento pianificazione dell'emergenza formazione diffusione della conoscenza di protezione civile esercitazioni
La normativa di riferimento: legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e legge n. 100 del 12 luglio 2012 Le3. Il soccorso attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi - prima assistenza. 4. Il superamento dell'emergenza iniziative necessarie per la ripresa delle normali condizioni di vita. materia di Protezione civile,
Art. 4 DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E il braccio operativo del Presidente del Consiglio dei Ministri quando si tratta di affrontare i problemi della tutela e dei beni del Paese sottoposti a particolari minacce e pericoli che derivano da condizione di rischio naturale o ambientale.
Compiti di: intervento diretto in caso di calamità nazionali; definizione di procedure di intervento ed azioni comuni a tutto il sistema; orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi; sostegno alle strutture periferiche del sistema; promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell associazionismo di protezione civile; informazione dell opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile.
Il Dipartimento della Protezione civile per la sua particolare specializzazione nell area di governo delle emergenze, ha portato il Governo a richiederne l intervento in situazioni atipiche in cui siano necessari capacità: organizzativa; gestionale di operazioni complesse ES.: GRANDI EVENTI - TERRORISMO
Art. 5 STATO DI EMERGENZA E POTERE DI ORDINANZA Al verificarsi di un evento di cui all art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi Con le stesse modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei presupposti
Legge 225 del 1992 Art. 6Sono componenti del servizio nazionale della Protezione Civile: 1) Le Amministrazioni dello Stato 2) Le Regioni 3) Legislazione Provincein materia di Protezione civile, 4) I Comuni (e le comunitàmontane) Le stesse devono provvedere all attuazione delle attivitàdi Protezione Civile secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze.
La normativa di riferimento: legge n. 225 del 24 febbraio 1992 Art. 11 LE STRUTTURE OPERATIVE Art. 11 LE STRUTTURE OPERATIVE a) il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (componente fondamentale) b) le Forze Armate c) le Forze Legislazione di Polizia in materia di Protezione civile, d) il Corpo Forestale dello Stato e) i Servizi Tecnici Nazionali f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica, g) la Croce Rossa Italiana h) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale i) il Volontariato l) il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino
Art. 11 Le strutture operative del Servizio Nazionale Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della protezione civile: a) Il Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco, quale componente fondamentale della protezione civile b) Le Forze Armate c) Le forze di Legislazione Polizia (P.S.-C.C.-G.d.F.) in materia di Protezione civile, d) Il Corpo Forestale dello Stato e) I servizi tecnici nazionali f) I gruppi nazionali di ricerca scientifica, l Istituto Nazionale di geofisica g) La Croce Rossa Italiana h) Le strutture del servizio sanitario nazionale i) Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino j) Le organizzazioni di volontariato