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LETTERA CIRCOLARE Prot. DCPST/A4/RS/800 Roma, 22 febbraio 2006 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile LORO SEDI Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco LORO SEDI e per conoscenza: Al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Salvaguardia Ambientale Via C. Colombo, 44-00147 ROMA Al Ministero dell Interno: Dipartimento P.S. Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale SEDE Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Ufficio Coordinamento e Relazioni Esterne SEDE Al Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie Via Molise, 2-00187 ROMA Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna Viale dell Arte, 18-00144 ROMA Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli AA.GG. Via Nomentana, 2-00161 ROMA Alle Regioni LORO SEDI Alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo LORO SEDI OGGETTO: Obblighi generali dei gestori delle attività a rischio di incidente rilevante soggette al decreto legislativo 334/99. Procedure di prevenzione incendi. Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 ha apportato sostanziali modifiche e integrazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi generali dei gestori di cui all art.5 del D.Lgs. 334/99, come modificato dall art. 2 del D.Lgs. 238/2005, si forniscono i seguenti chiarimenti. 1

a) Attività/Stabilimenti in cui sono presenti sostanze di cui all Allegato I, parti 1 e 2, in quantità inferiori alle soglie della colonna 2 (art.2, comma 3, del D.Lgs. 334/99) I gestori di tali attività/stabilimenti, essendo soggetti unicamente agli obblighi di cui all art.5, comma 1, devono prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l uomo e l ambiente, nel rispetto della normativa di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell ambiente. In particolare, dovrà essere rispettato il D.Lgs. 626/94 e s.m.i. nonché i relativi decreti attuativi, tra cui il decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15/07/2003 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. Tra l altro, ai fini della prevenzione incendi, i gestori di tali attività/stabilimenti devono adottare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza di cui al decreto del Ministero dell Interno 10 marzo 1998 (in G.U. S.O. n. 81 del 7/04/1998). b) Stabilimenti industriali di cui all art. 5, comma 2, del D.Lgs. 334/99 L art.5, comma 2, del D.Lgs. 334/99 stabilisce che i gestori degli stabilimenti di cui all Allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle dell Allegato I, oltre a quanto previsto dall art.5, comma 1, devono: - individuare i rischi di incidente rilevante, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 626/94 e s.m.i.; - adottare misure di sicurezza appropriate e idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l uomo e l ambiente; - informare, formare, addestrare ed equipaggiare i lavoratori, nel rispetto del D.M. Ambiente 16/03/1998 (in G.U. n. 74 del 30/03/1998). Ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, prima dell inizio delle opere, i titolari delle attività e stabilimenti industriali di cui alle precedenti lettere a) e b) devono richiedere il 2

parere di conformità sul progetto al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con istanza redatta nei modi e con i contenuti di cui al Decreto Ministero Interno 4 maggio 1998. c) Attività/Stabilimenti di cui all art.2, comma 1, del D.Lgs. 334/99, soggetti all obbligo di presentazione della notifica di cui all art.6 dello stesso decreto legislativo I gestori di tali attività/stabilimenti devono presentare la notifica di cui all art.6 del D.Lgs. 334/99, come modificato dall art.3 del D.Lgs. 238/2005, anche al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Come precisato nella Lettera Circolare prot. DCPST/A4/RS/700 del 15 febbraio 2006, il Comando effettua una verifica della notifica e della scheda di informazione per i cittadini e i lavoratori e trasmette le risultanze alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, per quanto di competenza, ed all Area Rischi Industriali di questo Dipartimento, per l attività di monitoraggio, specificando se l attività è soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza e/o al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi. d) Piano di emergenza interno (P.E.I.) Il personale di stabilimento, compreso il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine, dovrà essere consultato per la predisposizione, il riesame, la sperimentazione e l eventuale revisione e aggiornamento del piano di emergenza interno (cfr art. 6 del D. Lgs. 238/05). Si richiamano, al riguardo, le connessioni tra gli obblighi dei gestori in materia di predisposizione della pianificazione dell emergenza all interno degli stabilimenti e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di sicurezza antincendi negli stabilimenti industriali in relazione a quanto disposto dagli articoli 2 e 12 della legge 469/61 e dall art.3 del D.P.R. 577/1982. Sia per le attività di cui all art.5, commi 1 e 2, che per le attività soggette agli artt. 6 e 7 e non all art.8 del D.Lgs. 334/99, il piano di emergenza interno dovrà essere esaminato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prima del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. 3

e) Insediamento di nuove attività/stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 Per l insediamento di nuove attività/stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 e non all art. 8 del D.Lgs. 334/99, sarà necessario acquisire il parere preliminare del Comitato Tecnico Regionale di cui all art.20 del D.P.R.577/82 (cfr. Lettera Circolare prot. DCPST/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005). f) Obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori Il Decreto del Ministero dell Ambiente 16/03/98 stabilisce le modalità minime con cui i gestori delle attività a rischio di incidente rilevante (attività di cui all art.2, comma 1, e stabilimenti industriali di cui all art.5, comma 2, del D.Lgs. 334/99) devono effettuare l informazione, la formazione e l addestramento dei lavoratori in situ. f.1) Informazione (art.3 del D.M. 16/03/98) Il gestore deve informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli e a limitarne le conseguenze per l uomo e per l ambiente, distribuendo almeno: - la scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori - le schede di sicurezza delle sostanze pericolose detenute - un estratto dei risultati dell analisi e valutazione dei rischi di incidente rilevante - un estratto del piano di emergenza interno, differenziato in base alla funzione, posizione e ai compiti specifici affidati al lavoratore nel corso di un eventuale emergenza. L attività di informazione deve essere effettuata almeno: - ogni 3 mesi per le attività di cui all art.2, comma 1, del D.Lgs. 334/99 - ogni 6 mesi per gli stabilimenti di cui all art. 5, comma 2, del D.Lgs. 334/99. f.2) Formazione (art. 4 del D.M. 16/03/98) 4

Il gestore deve assicurare che ogni lavoratore sia formato sulle tematiche indicate nell art.4, comma 2, del D.M. 16/03/1998. La formazione va effettuata in occasione dell assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell introduzione di modifiche significative dell attività. f.3) Addestramento (art. 4 del D.M. 16/03/98) L addestramento, effettuato anche attraverso esercitazioni pratiche, deve essere ripetuto: - ogni 3 mesi per le attività di cui all art.2, comma 1, del D.Lgs. 334/99 - ogni 6 mesi per gli stabilimenti di cui all art.5, comma 2, del D.Lgs. 334/99. In caso di modifiche significative agli impianti o depositi o alla loro gestione, l addestramento deve essere ripetuto con specifico riferimento alle modifiche e deve essere completato prima dell entrata in funzione delle modifiche interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; f.4) Esercitazioni relative alla messa in atto del P.E.I. (art. 4, comma 4, del D.M. 16/03/98) Le esercitazioni relative alla messa in atto del P.E.I., incluse le prove di evacuazione, devono essere effettuate: - ogni 6 mesi per le attività di cui all art.2, comma 1, del D.Lgs. 334/99 - ogni anno per gli stabilimenti di cui all art.5, comma 2, del D.Lgs. 334/99. Di tutte le attività (informazione, formazione, addestramento, esercitazioni sul P.E.I.) il gestore deve mantenere evidenza documentale. f.5) Sistemi di protezione collettiva (art. 5, comma 4, del D.M. 16/03/1998) I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e commisurati all'entità delle persone da proteggere. I dispositivi previsti devono essere esplicitamente indicati nel P.E.I. ed essere tra gli oggetti dell'informazione dei lavoratori. f.6) Ottemperanza (art. 6 del D.M. 16/03/1998) 5

Il gestore deve garantire l ottemperanza al D.M. 16/03/1998 individuando le responsabilità all interno della propria organizzazione e definendo procedure scritte. f.7) Controllo dell ottemperanza (art. 7 del D.M. 16/03/1998) Nell ambito delle procedure per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, la verifica dell ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 16/03/1998 deve essere effettuata: - dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per le attività soggette agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e per gli stabilimenti industriali di cui all art.5, comma 2, del D.Lgs. 334/99; - dal Comitato Tecnico Regionale integrato ai sensi dell art. 19 del D.Lgs. 334/99 per le attività di cui all art. 8 del D.Lgs. 334/99, anche nell ambito della procedura di valutazione del rapporto di sicurezza ed in relazione al parere del Consiglio di Stato n. 3510 del 26 novembre 2003. Attesa la rilevanza della materia per le attività istituzionali di questo Dipartimento finalizzate alla tutela delle persone e alla salvaguardia dell ambiente, si confida nella consueta, fattiva collaborazione. IL VICE-CAPO DIPARTIMENTO VICARIO CAPO DEL C.N.VV.F. (MAZZINI) 6