LE DIRETTIVE SEVESO E LA LORO ATTUAZIONE IN ITALIA
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1 LE DIRETTIVE SEVESO E LA LORO ATTUAZIONE IN ITALIA 22 giugno 2015 Avv. Diego Mangia
2 Direttiva 82/501/CEE - Seveso I Il 10 luglio 1976, nell azienda ICMESA di Meda (Milano), dalla valvola di sicurezza di un reattore, si ebbe la fuoriuscita di una nube di TCDD (diossina) che investì una vasta area limitrofa allo stabilimento ed in particolare il vicino comune di SEVESO. Questo ed altri incidenti spinsero gli Stati Membri della Comunità Europea a mettere in atto misure più efficaci per la prevenzione e la mitigazione dei rischi legati a determinate attività industriali. La Direttiva 82/501/CEE nota anche come Direttiva Seveso fu emanata proprio per fronteggiare questa tipologia di incidenti e si inserì in un contesto di leggi e vincoli già esistenti, rivolti però alla tutela dei lavoratori dagli infortuni e alla salvaguardia dell ambiente dall inquinamento nelle normali condizioni di esercizio degli impianti. Venne ampliata la tutela dei lavoratori, della popolazione e dell ambiente, spostando l attenzione sugli eventi incidentali rilevanti per la gravità delle conseguenze associate.
3 Direttiva 82/501/CEE - Seveso I L elemento che determina l assoggettabilità di uno stabilimento alla direttiva è la detenzione di sostanze pericolose, tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti, in quantitativi superiori a determinate soglie, nonché lo svolgimento di determinate attività industriali. L altro elemento caratterizzante è la possibilità che si verifichi un incidente rilevante, cioè un evento quale un incendio, un esplosione o un emissione di sostanze tossiche, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l uomo o per l ambiente, all interno o all esterno dello stabilimento.
4 Direttiva 82/501/CEE - Seveso I OBBLIGHI DEL FABBRICANTE Adottare tutte le misure per prevenire gli incidenti rilevanti e per limitarne le conseguenze. Formare e informare i lavoratori ai fini della prevenzione e del controllo degli incidenti rilevanti. Presentare alle autorità competenti una notifica contenente le informazioni relative alla sostanze pericolose, agli impianti e ad eventuali situazioni di incidenti rilevanti. In caso di incidente, informare immediatamente le competenti autorità e comunicare loro tutte le informazioni necessarie a valutarne la portata. INFORMAZIONE DELLA POPOLAZIONE Le persone che potrebbero subire all esterno degli stabilimenti le conseguenze di un incidente rilevante devono essere adeguatamente informate sulle misure di sicurezza da adottare e sui comportamenti da assumere. L Italia ha recepito la Direttiva Seveso con il D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175 Attuazione della direttiva CEE n. 501 del 24 giugno 1982 relativa ai rischi di incidente rilevante connessi con determinate attività industriali
5 Direttiva 96/82/CE - Seveso II Con la Direttiva 96/82/CE Seveso II la Comunità Europea apporta alcune sostanziali modifiche alla Seveso I e introduce importanti innovazioni inerenti soprattutto gli aspetti gestionali, il controllo della pianificazione urbanistica e territoriale e l informazione della popolazione: l attenzione si sposta dalle attività alle sole sostanze pericolose: viene eliminato l elenco delle attività industriali; tra le categorie di pericolosità vengono inserite le sostanze pericolose per l ambiente ; il gestore dello stabilimento deve redigere un documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e deve dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza; per la prima volta si considera la correlazione tra lo stabilimento e il contesto urbanistico e territoriale: anche se in termini generici, si afferma la necessità, nella destinazione e utilizzazione dei suoli, di tener conto della presenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, mantenendo opportune distanze tra questi e le zone residenziali; viene introdotto il concetto di effetto domino: la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza di altri stabilimenti; la popolazione deve essere coinvolta attivamente nella fase decisionale, quando si vuole installare un nuovo stabilimento Seveso o modificarne uno esistente, e deve essere adeguatamente informata sulla pianificazione di emergenza esterna.
6 Direttiva 2003/105/CE La Direttiva Seveso II, a seguito di alcuni eventi incidentali occorsi tra il 2000 e il 2001, è stata emendata dalla Direttiva 2003/105/CE. Le principali modifiche riguardano: variazione del campo di applicazione, esteso ad alcune attività minerarie precedentemente escluse; introduzione di nuove sostanze Seveso ; formazione e consultazione del personale delle ditte terze ; rafforzamento del diritto della popolazione interessata all informazione sulle misure di sicurezza; maggiore attenzione al contesto urbanistico e territoriale.
7 Il recepimento in Italia delle Direttive Seveso il D.lgs. n. 334/1999 L Italia ha recepito la direttiva 96/82/CE con il decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999 e la direttiva 2003/105/CE con il decreto legislativo n. 238 del 21 settembre Uno stabilimento è soggetto al D.lgs. n. 334/99 se detiene sostanze pericolose in quantitativi uguali o superiori a determinate soglie. Le sostanze pericolose e le relative soglie sono elencate nell Allegato I, del D.lgs. n. 334/99. A seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, il gestore (ovvero la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento) deve adempiere a determinati obblighi ai sensi degli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n.334/99. L allegato A del D.lgs. n.334/99 - residuo della direttiva Seveso I - elenca una serie di attività e processi industriali che il legislatore italiano ha voluto mantenere per non abbassare il livello dei controlli su alcune tipologie di stabilimenti.
8 Art. 5 - D.lgs. n. 334/1999 Obblighi dei gestori I gestori degli stabilimenti debbono adempiere a specifici obblighi in relazione alla categoria di appartenenza, oltre all obbligo generale di: - prendere tutte le misure idonee a prevenire incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l uomo e per l ambiente. Il gestore degli stabilimenti industriali, di cui all'allegato A, in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato 1 è altresì tenuto: integrare il documento di valutazione dei rischi con la valutazione del rischio da incidente rilevante; adottare le appropriate misure di sicurezza; informare, formare, addestrare ed equipaggiare coloro che lavorano nello stabilimento.
9 Artt. 6/7 - D.lgs. n. 334/1999 Obblighi dei gestori I gestori degli stabilimenti industriali, in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1 colonna 2 devono: Trasmettere una Notifica (al Ministero dell Ambiente, Regione, Provincia, Comune, Prefetto, Vigili del fuoco e Comitato Tecnico Regionale) entro i termini prescritti, che deve contenere: - nome o ragione sociale del gestore ed indirizzo completo dello stabilimento; - sede o domicilio del gestore; - nome e funzione del responsabile di stabilimento; - informazioni sulle sostanze pericolose utilizzate, loro forma fisica e quantità; - attività in corso dello stabilimento; - informazioni sull ambiente circostante lo stabilimento;
10 Artt. 6/7 - D.lgs. n. 334/1999 Obblighi dei gestori Predisporre la Scheda d informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini e i lavoratori, di cui all allegato V del D.lgs. n.334/1999, da trasmettere unitamente alla Notifica; Redigere il Documento che definisce la Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (PPIR) e che contiene l articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), conformemente all allegato III del D.lgs. n.334/1999 e al D.M. 9 agosto 2000; Attuare il sistema di gestione della Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).
11 Artt. 6/7 - D.lgs. n. 334/1999 Obblighi dei gestori Il D.M. Ambiente 9 agosto 2000, emanato in attuazione dell art. 7 del D.lgs. n.334/1999, stabilisce i contenuti minimi del Documento di Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e le linee guida per l attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza. - La Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti è il documento che contiene l enunciazione dei PRINCIPI e dei CRITERI a cui il Gestore intende riferirsi nella sua attività, per la prevenzione e il controllo degli incidenti rilevanti. Il Documento deve essere revisionato ogni due anni. - Il Sistema di Gestione della Sicurezza rappresenta il modello organizzativo che l azienda si dà per perseguire gli obiettivi previsti dalla propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, e consiste in pratica nella identificazione chiara ed univoca della struttura organizzativa, delle responsabilità, delle procedure, dei procedimenti e delle risorse per attuare i principi della politica di prevenzione.
12 Artt. 6/7/8 - D.lgs. n. 334/1999 Obblighi dei gestori I gestori degli stabilimenti industriali, in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato 1 colonna 3, oltre a tutti gli obblighi previsti dagli artt. 6/7 devono: Predisporre il Rapporto di Sicurezza (RdS) e trasmetterlo all autorità competente preposta alla sua valutazione (Comitato Tecnico Regionale). Il Rapporto dovrà essere aggiornato in caso di modifica dello stabilimento e comunque ogni 5 anni; Predisporre e trasmettere alla Regione, ai fini dell accessibilità delle informazioni al pubblico, una versione del RdS priva di informazioni di carattere riservato; Predisporre il Piano di Emergenza Interno PEI, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento (compreso il personale di imprese subappaltatrici); (segue..)
13 Artt. 6/7/8 - D.lgs. n. 334/1999 Obblighi dei gestori Il Rapporto di Sicurezza (RdS) è il documento che approfondisce l'analisi di rischio degli impianti, individuando i pericoli di incidente rilevante e le conseguenti misure di sicurezza per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Il Piano di Emergenza Interno (PEI), è il documento di organizzazione della sicurezza dello stabilimento e riguarda l'insieme degli elementi finalizzati a controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e i danni per l'uomo, le cose, l'ambiente. Contiene, quindi, tutti gli elementi utili che devono essere comunicati al Prefetto e alla Provincia per l'elaborazione del piano di emergenza esterno (PEE). (segue..)
14 Artt. 6/7/8 - D.lgs. n. 334/1999 Obblighi dei gestori Trasmettere alla Prefettura e alla Provincia le informazioni utili per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna (PEE). Il Prefetto, d intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, predispone il PEE e ne coordina l attuazione; I gestori che non adempiono agli obblighi suddetti sono passibili delle sanzioni elencate al capo V del D.lgs. N. 334/1999.
15 Direttiva 2012/18/UE Seveso III Il 14 luglio 2012 il Parlamento Europeo ha emanato la Direttiva 2012/18/UE sul pericolo di incidenti rilevanti connesse con sostanze pericolose, che sostituirà le vigenti direttive. L aggiornamento è dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al nuovo sistema di classificazione delle sostanze chimiche introdotto con il Regolamento CE n. 1272/2008 CLP (classificazione, etichettatura, confezionamento sostanze e miscele pericolose). La direttiva si propone di migliorare la qualità delle informazioni alla popolazione e il modo in cui tali informazioni sono raccolte, gestite, rese disponibili, aggiornate e condivise; ciò porterà la Direttiva Seveso più in linea con la Convenzione Aarhus del 1998 sull accesso all informazione, la partecipazione pubblica al processo decisionale e l accesso alla giustizia in materia ambientale.
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