Servizio Tecnico Manutentivo Via Unità Italiana, 28 81100 Caserta Allegato 2: Dichiarazione sostitutiva Spett.le Azienda Sanitaria Locale Caserta Via Unità Italiana, 28 - Caserta Oggetto: Istanza di iscrizione all Albo Fornitori telematico dell ASL CASERTA relativo a: 1.- LAVORI PUBBLICI 2.- SERVIZI DI MANUTENZIONE DI OPERE E IMPIANTI 3.- SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Il/La sottoscritto/a nato a il C.F. residente a Via, n. c.a.p., in qualità di legale rappresentante della ditta con sede legale in Via n. c.a.p., con sede operativa (se diversa dalla legale) in Via n. c.a.p., iscritta alla Camera di Commercio di con numero di Repertorio Economico Amministrativo data di iscrizione C.F. P.IVA n. tel. n. fax e- mail, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell iscrizione all Albo Fornitori dell A.S.L. di Caserta, dichiara 1. che la ditta che rappresenta ha aperte le seguenti posizioni INPS/INAIL/altre: INPS matricola: - sede INPS competente ; INAIL Codice ditta: P.a.t. sede INAIL competente ; altra posizione
matricola ; 2. che il CCNL che applica è il seguente: ; 3. che nei confronti della stessa e delle persone fisiche di cui all art. 38, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all art. 38 dello stesso D.Lgs. 163/2006 Codice dei Contratti Pubblici ; 4. che l impresa è in regola: - con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; alternativamente - (in sostituzione della certificazione di cui all art. 17 della legge n. 68/1999) che l impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all art. 17 della legge n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; - con le norme di cui alla legge n. 383/2001 o secondo la legislazione dello Stato in sui è stabilita; - con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 5. che per l impresa non sussistono situazioni di fatto o di diritto ostative della contrattazione con la P.A., anche ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001; 6. che l impresa ha adempiuto, all interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 7. che la stessa non utilizza, per la propria attività, manodopera in violazione degli obblighi previsti dal CCNL di categoria e dai contratti integrativi locali; 8. che la ditta ha eseguito i sottoelencati lavori distinti per le singole categorie elencate: OG01 OG02 OG10
OG11 OG12 OS01 OS02 OS03 OS04 OS05 OS06 OS07 OS08 OS10 OS13
OS17 OS19 OS22 OS26 OS28 OS30 9. di possedere la SOA per le categorie : Rispetto alla dichiarazione di cui al presente punto 9, di riservarsi di presentare, su richiesta di codesta ASL, le relative certificazioni rilasciate dagli Enti committenti ai sensi dell art. 42 del D.Lgs. 163/2006; 10. di impegnarsi a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e a tal fine, in caso di affidamento lavori/servizi, si impegna: - ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- a comunicare all ASL di Caserta gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; - a prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi/lavori oggetto di affidamento, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; - a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con i soggetti di cui alla precedente lettera c), allorquando avesse notizia dell inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte degli stessi, informando contestualmente sia l ASL di Caserta che la Prefettura territorialmente competente; 11. di essere consapevole che, al fine di verificare l applicazione della normativa di cui al precedente punto 10, l ASL Caserta potrà richiedere copia dei contratti di cui alla lettera c) dello stesso, impegnandosi fin d ora a trasmetterli all Asl entro i termini che le verranno assegnati; 12. di prendere atto che in caso di dichiarazioni inesatte o non pienamente rispondenti allo stato di fatto e di diritto dell impresa e dei suoi rappresentati, l ASL si riserva la facoltà di ricusare l iscrizione della stessa al proprio Albo Fornitori, salvo ogni altra azione dovuta ai sensi di legge per il caso di accertata falsità in atti; 13. che l'azienda negli ultimi 5 anni non ha subito alcuna interruzione di fornitura o risoluzione di contratto con altre P.A. per cause ad essa imputabili; 14. di accettare, per il caso di controversie che dovessero sorgere per effetto dell iscrizione all Albo Fornitori ASL, quale Foro competente quello di Santa Maria Capua Vetere. Luogo e data Firma Avviso importante Alla presente va allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità ========================================= Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa Che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di iscrizione all Albo Fornitori Telematico dell ASL Caserta; Che il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l iscrizione allo stesso; Che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell Amministrazione che cura il procedimento, la ditta CSAmed srl che gestisce il servizio di Albo telematico ASL, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell autorità giudiziaria; Che i diritti spettanti all interessato sono quelli di cui all art. 7 del d.lgs. n. 196/2003; Che soggetto attivo nella raccolta dei dati è l A.S.L. Caserta.
Allegato per opportuna conoscenza Deliberazione n. 165 Adunanza del 11/06/2003 Oggetto: Lavori analoghi nel caso di appalti di importo inferiore a 150.000 Euro Ente richiedente: Associazione Nazionale Costruttori (ANCE) Riferimenti normativi: art. 28,comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 34/2000. Il Consiglio Considerato in fatto La problematica inoggetto, già esaminata da questa Autorità in data 19 giugno 2002 su segnalazione dall'associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), viene riproposta dalla medesima associazione alla luce di una pronuncia del Consiglio di Stato adottata in data 18 maggio 2002 (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n. 2700 del 18 maggio 2002). In proposito l'ance osserva che la suddetta correlazione tra i lavori eseguiti e quelli oggetto di appalto, sia pure intesa in senso ampio, non trova un preciso riscontro oggettivo nell'art.28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000 e sostiene che le sue osservazioni hanno trovato conferma nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato. Ritenuto in diritto Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 Euro la partecipazione delle imprese alle gare è subordinata al possesso di requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali contenute nel D.P.R. n. 34/2000. Tra gli altri requisiti l'art. 28 del citato regolamento prevede quello dell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (art. 28, comma 1, lettera a). In merito a tale disposizione vi sono state, fin dalla sua emanazione, interpretazioni volte ad affermare che i lavori eseguiti dovessero avere "caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 182 del 1 marzo 2000), similarità da intendersi come "correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire (Ministero dei Lavori Pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000). L'Autorità nella nota illustrativa alle "Tipologie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002 Serie generale, ha sottolineato che per gli appalti di importo pari o inferiorea 150.000 euro l'art. 8, comma 1, della legge 109/94 e s.m. impone comunque il possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri."
Detta posizione ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 352 del21 gennaio 2002 nella quale il giudice amministrativo ha affermato che "la verifica della similarità non sembra esaurirsi nell'ambito di ciascuna categoria, ma è altrettanto vero che l'estensione a lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati". L'Autorità, in data 19 giugno 2002, ha poi confermato l'indispensabilità di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti e quelli da affidare, "intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri", la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti. In merito a quanto sopra si evidenzia, in primo luogo, che l'interpretazione del dato normativo fornita dal Ministero delle infrastrutture, dal Consiglio di Stato e dall'autorità non si limita all'analisi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000, ma prende in considerazione il sistema normativo nel suo complesso e, in particolare, l'art. 8, comma i, della legge n. 109/1994 e s.m.. Tale norma di rango primario impone per tutti gli esecutori di lavori pubblici, indipendentemente dall'importo degli stessi e quindi dall'appartenenza o meno al sistema unico di qualificazione, il possesso di una professionalità qualificata, che altrimenti non potrebbe intendersi se non come requisito riferito alla specificità dell'attività esercitata. Ne consegue che, come già precedentemente rilevato, i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000 Euro non possono che avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare, seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione, dal momento che quest'ultimo non riguarda gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro. Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2700 del 18 maggio 2002, richiamata dall'associazione richiedente, si rileva che essa si riferisce ad un caso di equiparazione, in un bando di gara per lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro, dei lavori oggetto della gara di appalto ai lavori di cui alla categoria OS21, ai fini del rilascio della certificazione della regolare esecuzione degli stessi. Tale equiparazione, osserva il Consiglio di Stato, proprio in quanto limitata ai fini del rilascio della certificazione della regolare esecuzione dei lavori "non implica affatto la previsione di un requisito ulteriore per la partecipazione alla gara rispetto alla disciplina dell'art. 28 del D.P.R. 34/2000 che, per lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro, non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei lavori già eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi su immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori "analoghi". Del resto tale previsione è coerente con il disposto dell'art. i del medesimo regolamento che, al secondo comma, fissa l'obbligo della qualificazione solo per i lavori di importo superiore alla soglia di 150.000 Euro". La sentenza in esame, dunque, esclude per gli appalti di importo inferiore a 150.000 Euro soltanto la possibilità di esprimere le caratteristiche che connotano i lavori da affidare in termini di categoria, secondo il sistema unico di qualificazione, riconducibile alla natura dei lavori già eseguiti, non anche la possibilità di esprimere un rapporto in termini di similarità o di analogia tra lavori da affidare e lavori eseguiti, come sostenuto da questa Autorità sulla base di un'interpretazione dell'art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000 non letterale, ma logicosistematica. Si ribadisce, inoltre, che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica" che dà titolo per la partecipazione alla gara.
Sulla base delle suesposte considerazioni Il Consiglio -accerta che la partecipazione ad appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che pur non occorrendo l'indicazione della categoria delle lavorazioni, deve essere assicurato il possesso da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare "inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri"; -in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, segnala 1'opportunità di inserire nei bandi di gara per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, l'indicazione della natura dei lavori (lavori edilizi e stradali, lavori idraulici; lavori fluviali e marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali) e le seguenti indicazioni di corrispondenza: a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3,OG4,OG5 eog12, b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6; c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8; d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10,OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30; e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2; f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2; g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25 h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13. - manda all'ufficio Affari Giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto richiedente. Il Consigliere Relatore Il Presidente Relatore Depositato pressola Segreteria del Consiglio in data 19/06/2003 Il Segretario